4 Novembre 2026

Responsabilità del medico e colpa grave

Responsabilità del medico e colpa grave

 Responsabilità del medico e colpa grave: cosa cambia con la riforma. La responsabilità penale del medico per l’errore professionale è oggi oggetto di tre livelli di analisi che si sovrappongono: la disciplina della legge Gelli-Bianco, una norma transitoria nata durante la pandemia e un disegno di legge che punta a rendere stabile la limitazione alla colpa grave. La norma transitoria scade a fine anno, la riforma non è ancora legge. Per medici e strutture sanitarie conviene capire che cosa cambia davvero, in sede penale e in sede civile, e che cosa resta com’è.

Tre regole per lo stesso errore

Quando un paziente muore o subisce una lesione e si ipotizza un errore del medico, l’ordinamento penale applica le norme sull’omicidio colposo e sulle lesioni personali colpose. Per i professionisti sanitari, però, quelle norme sono temperate da un regime speciale che negli ultimi anni è stato riscritto più volte, con il risultato che la stessa condotta può essere valutata in modo diverso a seconda del momento in cui è stata tenuta.

Il primo livello è l’art. 590-sexies del codice penale, introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come legge Gelli-Bianco. Il secondo è il cosiddetto scudo penale, introdotto nel 2021 per l’emergenza sanitaria e prorogato più volte, da ultimo fino al 31 dicembre 2026. Il terzo è il disegno di legge delega sulle professioni sanitarie e sulla responsabilità professionale, approvato dalla Camera in prima lettura alla fine di ottobre 2026 e ora all’esame del Senato.

La riforma è presentata come la trasformazione dello scudo in una regola permanente. La descrizione è corretta solo in parte: il nuovo testo è più ampio della disciplina Gelli-Bianco sotto alcuni profili, ma più selettivo dello scudo transitorio sotto altri. Per comprenderne la portata è necessario partire dalla regola attuale.

Responsabilità del medico e colpa grave: la regola della legge Gelli-Bianco

L’art. 590-sexies c.p. esclude la punibilità del sanitario quando l’evento si è verificato a causa di imperizia e sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Il testo, letteralmente, non distingue tra colpa lieve e colpa grave. È stata la Corte di cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 8770 del 2018, a ricondurlo a un perimetro più ristretto. Secondo le Sezioni unite, il sanitario risponde penalmente se l’evento deriva da colpa, anche lieve, per negligenza o imprudenza; se deriva da imperizia in un caso non regolato da linee guida o buone pratiche; se deriva da imperizia nella scelta di linee guida o buone pratiche non adeguate al caso concreto; se deriva da imperizia grave nell’esecuzione di raccomandazioni adeguate. La non punibilità resta quindi confinata all’imperizia lieve nella fase esecutiva di linee guida correttamente scelte.

Il limite pratico di questa costruzione è noto. Il confine tra imperizia, negligenza e imprudenza è spesso incerto: l’uso maldestro di uno strumento, la mancata lettura di un referto, una dimissione affrettata possono essere qualificati in un modo o nell’altro, e da quella qualificazione dipende l’applicazione della causa di non punibilità. È uno dei principali fattori che alimentano la medicina difensiva.

Lo scudo transitorio e la sua scadenza

La norma transitoria, contenuta nell’art. 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, era nata per i fatti commessi durante l’emergenza Covid. Limitava la punibilità alla sola colpa grave e indicava alcuni elementi di cui tenere conto nella valutazione: la limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie e sulle terapie, la scarsità delle risorse disponibili, il minor grado di esperienza del personale impiegato.

Con le proroghe successive la norma è sopravvissuta alla fine dell’emergenza, ma con un presupposto diverso: nella formulazione vigente, la limitazione alla colpa grave opera per i fatti commessi in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Non dipende, invece, dal rispetto delle linee guida. È una tutela ampia quanto all’oggetto, perché copre ogni forma di colpa non grave, ma condizionata a una circostanza organizzativa che il sanitario deve poter dimostrare.

L’ultima proroga, disposta dal decreto Milleproroghe di fine 2025, ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027, in assenza di una nuova proroga o dell’entrata in vigore della riforma, tornerebbe ad applicarsi soltanto l’art. 590-sexies nella lettura delle Sezioni unite.

Che cosa prevede la riforma sul piano penale

Il disegno di legge è in larga parte una delega al Governo per il riordino delle professioni sanitarie, con decreti legislativi da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Le disposizioni sulla responsabilità professionale, contenute nel Capo II, hanno però una natura diversa: non sono principi di delega, ma norme destinate ad applicarsi direttamente, senza attendere i decreti attuativi, una volta completato l’iter parlamentare.

L’art. 7 interviene sul regime penale in tre direzioni. La prima è l’estensione della causa di non punibilità dall’imperizia anche alla negligenza e all’imprudenza: il sanitario che abbia rispettato raccomandazioni adeguate al caso non è punibile per colpa lieve, qualunque ne sia la forma. Il criterio rilevante diventa il grado della colpa, non la sua qualificazione, e la distinzione tra imperizia, negligenza e imprudenza perde gran parte del suo peso processuale.

La seconda riguarda le buone pratiche clinico-assistenziali, che non sono più un parametro sussidiario, utilizzabile solo in mancanza di linee guida, ma vengono poste sullo stesso piano delle raccomandazioni, con la medesima condizione di adeguatezza al caso concreto. La terza è l’introduzione di criteri espliciti per accertare la colpa e il suo grado: la scarsità delle risorse umane e materiali e le carenze organizzative, se non evitabili dal sanitario; la mancanza, la limitatezza o la contraddittorietà delle conoscenze scientifiche sulla patologia o sulla terapia; la concreta disponibilità di terapie adeguate; la complessità della patologia o la difficoltà dell’attività; il ruolo svolto nell’ambito di un’attività multidisciplinare; la presenza di situazioni di urgenza o emergenza.

Che cosa resta fuori dalla tutela

La riforma non introduce un’esenzione generalizzata. Il sanitario resta punibile per colpa grave in ogni caso. Resta punibile anche per colpa lieve in due ipotesi: quando il caso concreto non è regolato da linee guida o buone pratiche, e quando la colpa consiste proprio nella scelta di raccomandazioni non adeguate alle caratteristiche del paziente. Il medico che applica con diligenza un protocollo sbagliato per quel caso non è protetto.

Il confronto con lo scudo transitorio va letto con attenzione. Lo scudo attuale prescinde dalle linee guida, ma opera solo in presenza di una grave carenza di personale. Il nuovo regime prescinde dalla carenza di personale come presupposto, ma richiede il rispetto di raccomandazioni adeguate; la carenza di organico rientra invece tra i criteri di valutazione del grado della colpa. In un contesto di forte carenza di personale, un errore commesso al di fuori di qualsiasi linea guida potrebbe quindi trovare oggi una tutela che la riforma, di per sé, non garantisce in modo automatico.

Resta infine aperta la questione della definizione di colpa grave, che il testo non fornisce. Saranno ancora i giudici, sulla base della giurisprudenza già formatasi, a stabilire quando lo scostamento dalla condotta doverosa sia rilevante: la misura della divergenza rispetto alle raccomandazioni, la prevedibilità del rischio, le condizioni concrete in cui il sanitario ha operato. I criteri introdotti dal nuovo testo orientano questa valutazione, ma non la sostituiscono.

Uno scenario tipico

Un medico di pronto soccorso, in un turno notturno con due colleghi assenti e non sostituiti, valuta un paziente con dolore toracico atipico, esegue gli accertamenti previsti dal percorso aziendale e, in attesa del secondo prelievo, si dedica a un codice di maggiore gravità. Il paziente peggiora prima della rivalutazione e subisce un danno permanente.

Con la regola Gelli-Bianco, la qualificazione dell’eventuale errore sarebbe decisiva: un ritardo nella rivalutazione potrebbe essere letto come negligenza, e in tal caso non opererebbe alcuna causa di non punibilità. Con lo scudo transitorio, la grave carenza di personale consentirebbe di limitare la responsabilità alla colpa grave. Con la riforma, il rispetto del percorso diagnostico adeguato al caso consentirebbe la stessa limitazione, e l’assenza dei colleghi entrerebbe nella valutazione del grado della colpa, purché la carenza non fosse evitabile dal medico.

Con lo scudo transitorio, la situazione di grave carenza di personale, ove effettivamente dimostrata, consentirebbe di circoscrivere la punibilità alla colpa grave. Con la riforma, la limitazione opererebbe invece qualora il medico avesse rispettato le raccomandazioni o le buone pratiche adeguate al caso concreto. La mancata rivalutazione, se richiesta dalle raccomandazioni applicabili, potrebbe tuttavia integrare una condotta colposa rilevante, da valutare anche alla luce delle condizioni organizzative e del ruolo concretamente svolto dal medico.

Responsabilità del medico e colpa grave: il passaggio del 31 dicembre

Il calendario parlamentare rende concreta la possibilità di un intervallo tra la scadenza dello scudo transitorio e l’entrata in vigore della riforma. Le ipotesi sono tre: l’approvazione definitiva della riforma entro la fine dell’anno, una nuova proroga dello scudo con il prossimo decreto Milleproroghe, oppure un periodo in cui si applicherebbe soltanto l’art. 590-sexies nella versione attuale.

Sul piano dei principi, la successione delle norme penali nel tempo è regolata dall’art. 2 del codice penale. Una disciplina più favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, salvo che sia intervenuta una sentenza irrevocabile. Le leggi temporanee, come lo scudo, continuano invece ad applicarsi ai fatti commessi durante la loro vigenza. Per i procedimenti in corso, quindi, il confronto tra la disciplina del momento del fatto e quella successiva sarà rilevante, e andrà condotto caso per caso, perché i presupposti dei diversi regimi non coincidono.

 Responsabilità del medico e colpa grave: sul piano civile cambia meno

La riforma è stata presentata soprattutto come uno strumento contro la medicina difensiva in sede penale. Sul piano civile, il diritto del paziente al risarcimento non viene limitato alla colpa grave, e il sanitario continua a rispondere anche per colpa lieve.

Resta fermo l’impianto della legge Gelli-Bianco. La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde nei confronti del paziente a titolo contrattuale, anche per l’operato dei professionisti di cui si avvale. Il medico che opera all’interno della struttura risponde, salvo che abbia concluso un contratto direttamente con il paziente, a titolo extracontrattuale, con un onere della prova più gravoso per il danneggiato e un termine di prescrizione di cinque anni. Resta fermo anche l’art. 2236 del codice civile, secondo cui, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponde solo per dolo o colpa grave.

L’art. 9 del disegno di legge interviene comunque sulla responsabilità civile. Equipara le buone pratiche alle linee guida anche in questa sede e richiama, per l’accertamento della colpa e del suo grado, gli stessi criteri previsti per la responsabilità penale. L’intervento non introduce una limitazione della responsabilità civile alla sola colpa grave: il sanitario continua a rispondere anche per colpa lieve. La novità riguarda piuttosto i criteri di accertamento della colpa e della sua graduazione. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 7 impone infatti di considerare anche le condizioni concrete in cui il professionista ha operato, comprese le carenze organizzative non evitabili, le risorse disponibili, la complessità del caso e le situazioni di urgenza. Si tratta di elementi che potranno incidere sull’accertamento della responsabilità e sulla sua eventuale graduazione, senza modificare il riparto generale della responsabilità tra struttura e professionista.

Rivalsa e assicurazione: dove pesa la colpa grave

Per il medico dipendente di una struttura, il punto in cui la colpa grave conta di più sul piano patrimoniale è la rivalsa. La legge Gelli-Bianco consente alla struttura, o alla sua impresa di assicurazione, di agire nei confronti del sanitario solo in caso di dolo o colpa grave, e per la colpa grave fissa un limite all’importo recuperabile, pari al triplo della retribuzione lorda annua più elevata tra quella dell’anno di inizio della condotta e quelle dell’anno precedente e successivo. Per le strutture pubbliche, l’azione si svolge davanti alla Corte dei conti.

I criteri introdotti dalla riforma per graduare la colpa sono destinati a incidere anche su questa valutazione. Se le carenze organizzative non evitabili, l’urgenza o la complessità del caso concorrono a escludere la colpa grave, si restringe lo spazio dell’azione di rivalsa e di quella di responsabilità amministrativa. Il rischio, in parte, si sposta sulla struttura, che risponde comunque verso il paziente e che dovrà dimostrare di aver adottato un’organizzazione adeguata.

Sul versante assicurativo, l’obbligo per le strutture di dotarsi di copertura o di misure analoghe e l’obbligo per il sanitario dipendente di assicurarsi per la colpa grave restano invariati, così come i requisiti minimi delle polizze fissati dal decreto attuativo del 2023. Per il sanitario conviene verificare che la polizza per colpa grave copra le azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa senza esclusioni legate al tipo di attività svolta.

Responsabilità del medico e colpa grave: che cosa conta in concreto

Qualunque sia l’esito del passaggio parlamentare, la riforma rafforza un elemento già centrale nel sistema: la ricostruzione documentale della condotta. Se la tutela dipende dal rispetto di raccomandazioni adeguate al caso, la cartella clinica deve rendere riconoscibili le scelte compiute e le ragioni per cui sono state ritenute appropriate, comprese quelle che si discostano da un protocollo.

Allo stesso modo, se la carenza di personale e di risorse diventa un criterio di valutazione della colpa, assume rilievo la sua tracciabilità. Le segnalazioni formali dei sanitari alla direzione, i piani dei turni, i verbali dei servizi di gestione del rischio clinico sono documenti che, in un procedimento, possono distinguere una carenza non evitabile da una disorganizzazione ascrivibile ad altri. Per le strutture, la stessa documentazione è parte della prova di un’organizzazione adeguata.

La riforma, dunque, non elimina la responsabilità del medico, ma ne sposta il baricentro: dalla qualificazione astratta dell’errore al contesto in cui è stato commesso. È un cambiamento che riduce l’esposizione penale per gli errori lievi, ma che rende ancora più importante il modo in cui il lavoro clinico e organizzativo viene documentato.