Un founder che assume il primo CTO di rilievo, o un fondo di venture capital che entra nel capitale di una startup, si trovano davanti allo stesso problema: come trattenere le persone chiave in un’azienda che, nei primi anni, non può competere sul piano dello stipendio con una grande impresa consolidata, e che ha bisogno che chi ha costruito il prodotto resti abbastanza a lungo da vederlo diventare un business. Il piano di stock option è la risposta più diffusa a questo problema, ma è anche uno degli strumenti su cui si concentra la maggiore attenzione negoziale nelle operazioni di venture capital, perché tocca contemporaneamente la diluizione dei founder, il controllo dell’investitore sulla platea dei beneficiari e le aspettative economiche di chi lavora in azienda. Le linee guida aggiornate da AIFI nel 2025 fotografano una prassi ormai consolidata nel mercato italiano, che vale la pena ripercorrere con i suoi effettivi nodi di negoziazione.
Perché un piano di stock option non è mai neutro per nessuna delle parti
Un piano di stock option riconosce ad amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi il diritto di diventare soci della società, a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi o della permanenza per un certo periodo. Le finalità dichiarate sono note: allineare gli interessi del team a quelli dei soci, legare la remunerazione alla creazione di valore di medio termine, trattenere le figure chiave, beneficiare del regime fiscale agevolato. Dietro questa cornice condivisa si nascondono interessi che raramente coincidono del tutto. I founder vogliono un pool ampio e flessibile, perché sanno che le assunzioni chiave dei prossimi due o tre anni dipenderanno dalla capacità di offrire equity competitiva; l’investitore, al contrario, ha interesse a contenere la dimensione del pool, perché ogni punto percentuale destinato alle stock option è un punto percentuale che dilùisce anche la propria partecipazione, non solo quella dei founder.
Questa tensione si manifesta concretamente nel cosiddetto option pool shuffle: nella prassi internazionale del venture capital, ormai diffusa anche nei round italiani più strutturati, l’investitore che entra in un nuovo aumento di capitale chiede spesso che il pool di stock option venga dimensionato, o rialimentato, se già esistente, prima del proprio ingresso, cosicché la diluizione necessaria per costituirlo ricada sui soci esistenti (founder e primi investitori) e non sul nuovo round. Il pool viene tipicamente negoziato in una forbice tra il 10% e il 15% del capitale post-money completamente diluito: una percentuale che può sembrare un dettaglio tecnico, ma che nei fatti definisce quante assunzioni chiave l’azienda potrà incentivare con equity prima di dover tornare al tavolo con i soci per un nuovo stanziamento, spesso in un momento negoziale meno favorevole per i founder.
I beneficiari e il perimetro di controllo dell’investitore
I beneficiari tipici sono tre categorie: amministratori, dipendenti anche a tempo determinato o parziale, e collaboratori coordinati e continuativi. La selezione dei singoli nominativi è normalmente rimessa all’organo amministrativo, che individua discrezionalmente le figure con impatto rilevante sulla creazione di valore. Nelle società partecipate da venture capitalist, questa discrezionalità è quasi sempre temperata da un presidio contrattuale: le decisioni sull’assegnazione delle opzioni, così come l’adozione stessa del piano e le sue modifiche successive, richiedono in genere il voto favorevole dell’amministratore nominato dall’investitore. È un meccanismo che consente al fondo di mantenere un controllo indiretto senza gestire operativamente il piano, sia sulla platea dei beneficiari sia, indirettamente, sul ritmo di diluizione complessivo della cap table, un dato che ogni investitore successivo (nei round seguenti) analizzerà con attenzione prima di formulare un term sheet.
Le opzioni assegnate diventano esercitabili solo dopo la maturazione di un periodo determinato, secondo tre criteri: temporale, qualitativo o misto. Il criterio temporale, il più diffuso nelle fasi iniziali, prevede la maturazione lineare o a tranche nell’arco di tre-cinque anni, spesso preceduta da un cliff, un periodo, tipicamente di dodici mesi, durante il quale non matura alcuna opzione.
Per rendere concreto il meccanismo: una startup assegna al proprio CTO opzioni per il 2% del capitale, con piano quadriennale e cliff di dodici mesi. Se il CTO lascia prima del primo anniversario, non ha maturato nulla e perde l’intero diritto. Superato il cliff, matura immediatamente un quarto del totale (0,5% del capitale) e il resto matura mensilmente fino alla scadenza del quarto anno. Un elemento che la prassi internazionale ha reso sempre più diffuso, anche in Italia nei piani più sofisticati, è il cosiddetto doppio trigger di accelerazione: la maturazione anticipata delle opzioni non maturate si attiva solo se si verificano contemporaneamente un evento di cambio di controllo della società e la cessazione del rapporto senza giusta causa entro un certo periodo da quell’evento. La differenza non è teorica: un singolo trigger espone l’acquirente al rischio che tutto il management chiave lasci l’azienda subito dopo il closing, incassata la propria quota; il doppio trigger, preferito dagli investitori e sempre più spesso anche dagli acquirenti industriali, allinea l’accelerazione dell’equity alla reale volontà di mantenere le persone in azienda dopo l’operazione.
Il criterio qualitativo, più diffuso nelle fasi avanzate e per le figure apicali, condiziona la maturazione al raggiungimento di obiettivi di performance individuali o aziendali; il criterio misto combina componenti temporali e di performance, ed è la scelta più comune quando l’azienda vuole sia trattenere la persona sia allinearne gli incentivi a target specifici, ad esempio il raggiungimento di un determinato fatturato ricorrente entro una data prestabilita.
Good leaver, bad leaver: la clausola che decide chi guadagna davvero qualcosa
La disciplina della cessazione del rapporto prima della scadenza del piano è, nella pratica, la clausola più contesa in fase di negoziazione, perché determina se il beneficiario porta a casa un valore economico reale o nulla. La prassi distingue tra good leaver, chi lascia con accordo, o per licenziamento senza giusta causa, invalidità grave, decesso o pensionamento, e bad leaver, ossia chi termina il rapporto senza accordo, per licenziamento con giusta causa o giustificato motivo, oppure per dimissioni prive di giusta causa. Il regolamento tipicamente prevede che il good leaver conservi il diritto di esercitare le sole opzioni già maturate, mentre il bad leaver perda l’intero diritto, comprese quelle maturate: una conseguenza economica severa, che rende cruciale capire con precisione, prima di firmare, quali circostanze di uscita rientrano in quale categoria, perché la linea di confine tra dimissioni “con” e “senza” giusta causa può diventare oggetto di contestazione proprio nel momento in cui il valore in gioco è più alto.
Un’ultima caratteristica ricorrente riguarda il momento dell’esercizio: nella prassi del venture capital le opzioni diventano esercitabili solo al verificarsi di un evento di liquidità (cessione di oltre il 50% del capitale, cessione dell’intera società o quotazione). Questo significa che, nella grande maggioranza dei casi, un dipendente con opzioni maturate non diventa socio operativo della startup: resta in attesa di uno di questi eventi per esercitare l’opzione e liquidare immediatamente la propria partecipazione, incassando la differenza tra valore di vendita e prezzo di esercizio, senza restare socio di minoranza di una società non quotata e priva di liquidità (un’attesa che, per molte startup, può estendersi ben oltre l’orizzonte temporale che il beneficiario aveva in mente al momento dell’assunzione).
Un equilibrio che va scritto, non lasciato alla prassi
La costruzione di un piano di stock option efficace richiede di bilanciare interessi che, per loro natura, tirano in direzioni opposte: i founder vogliono un pool ampio e discrezionalità nell’assegnazione; l’investitore vuole contenere la diluizione e mantenere un controllo indiretto sulla platea dei beneficiari; i beneficiari vogliono un meccanismo di vesting e di leaver chiaro, che non li esponga al rischio di perdere tutto per una controversia sulla causa della propria uscita.
Non esiste un modello unico che vada bene per ogni fase di sviluppo: la dimensione del pool, il criterio di vesting, l’eventuale doppio trigger, la definizione di good e bad leaver e gli eventi che sbloccano l’esercizio vanno negoziati e scritti con la stessa cura riservata al term sheet dell’investimento perché, a differenza del term sheet, il regolamento del piano di stock option è il documento che il singolo dipendente legge, spesso per la prima volta, proprio nel momento in cui gli viene chiesto di scommettere una parte della propria carriera sul successo dell’azienda.











