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La limitazione alla circolazione del Contante

Premessa
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000. I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia.
Conseguenze
La limitazione all’utilizzo del contante comporta delle rilevanti conseguenze nella quotidianità delle operazioni fra privati. Un contratto di compravendita o prestazione di servizi comporta infatti diverse modalità di pagamento che possono essere così riassunte:

  • Contante:

→    è il metodo di pagamento utilizzato per gli acquisti al dettaglio o di basso importo. Come sopraindicato la normativa anti-riciclaggio, ha posto come limite massimo ai pagamenti in contanti l’importo di 999 euro;

  • Moneta bancaria:

→    è il metodo di pagamento più utilizzato dalle aziende. Consente di effettuare i pagamenti senza contante. Gli strumenti inclusi nella moneta bancaria sono vari e molto diversi tra loro. Ne citiamo alcuni: assegno, bonifico bancario, giroconto se le parti hanno un conto nello stesso istituto di credito ecc;

  • Moneta elettronica:

→    la moneta elettronica è uno strumento della moneta bancaria per effettuare pagamenti e incassi. Solitamente gli importi sono medio-bassi. I principali strumenti appartenenti alla moneta elettronica sono i seguenti: bancomat, carta di credito, POS (Point of Sale). La parte cedente (venditore) riceve l’importo direttamente sulle coordinate bancarie del proprio conto corrente;

  • Titolo di credito:

→    il titolo di credito è un documento di pagamento mediante il quale il debitore sottoscrive un’obbligazione nei confronti del creditore. Nel titolo è indicata la prestazione, la durata e le modalità di erogazione.
Pagamento di una fattura
Per quanto riguarda il pagamento di una fattura le limitazioni all’uso del contante e l’aumento dell’uso degli strumenti tracciabili comporterà un incremento dell’uso delle modalità di pagamento che esporremo di seguito. In particolare, al fondo del documento fattura o in taluni casi sulla parte superiore della fattura nella parte descrittiva si trovano le “modalità di pagamento”.
Le modalità di pagamento indicano:
– termini di scadenza della fattura, a volte la data precisa della scadenza;
– la tipologia di pagamento (Assegno, Bonifico Bancario, Ricevuta Bancaria, contanti).
Le limitazioni all’uso del contante vedranno l’incremento dei pagamenti delle fatture con le seguenti modalità:

  • presso gli sportelli bancari tramite bonifico bancario;
  • presso qualsiasi ufficio postale tramite bollettino postale;
  • tramite Rid bancario o postale;
  • tramite Bonifico bancario da Remote Banking o Home Banking;
  • pagamento tramite Assegno Bancario o Assegno Postale;
  • pagamento tramite Assegno Circolare;
  • pagamento tramite cambiali o tratte;
  • pagamento a mezzo Ricevuta Bancaria.

Pagamento retribuzioni di un dipendente
L’obbligo dell’uso di strumenti diversi dalle banconote, si riscontrerà anche nelle modalità di pagamento delle retribuzioni.
In genere, il pagamento del corrispettivo erogato a fronte del lavoro svolto (che può essere subordinato o parasubordinato) segue le regole stabilite dall’articolo 1277 del Codice civile.
Al riguardo si fa presente che:

  • si tratta di un debito pecuniario per cui lo stesso si estingue “con moneta legale avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”;
  • gli operatori hanno sempre ritenuto che non possa essere imposto al dipendente di accettare il pagamento con mezzi diversi dal denaro, al contrario tale condizione deve essere condivisa dal lavoratore;
  • con le nuove limitazioni alla circolazione del contante per i cedolini paga il cui netto supera 999 euro, al datore di lavoro non resta altra scelta se non quella di disporre un bonifico bancario oppure consegnare al lavoratore un assegno (di conto corrente o circolare).

Anche per la corresponsione delle somme al dipendente per le spese che si devono affrontare per effettuare la trasferta il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca che verserà l’importo direttamente al dipendente.
Casi
Acconti su stipendi
D. È possibile, nel commercio al dettaglio, erogare acconti sugli stipendi in contanti con saldo a fine mese?
R. Sì. A condizione che l’importo complessivo dovuto a titolo di stipendio per il mese considerato risulti complessivamente inferiore ai mille euro.
Limite busta paga
 D. Si possono dare acconti inferiori ai mille euro in contanti, e poi esporre l’avvenuto pagamento in busta paga?
R. La norma prescinde dalla motivazione sottostante il trasferimento. Se l’importo complessivo dovuto, esposto in busta paga e corrisposto in contanti risulta superiore al limite, è vietato l’uso del contante.
Saldo fornitura
D. Un “compro oro” può pagare una fornitura di 1.500 euro con contante per 900 euro e assegno per i restanti 600?
R. Sì, perché il trasferimento in contanti è inferiore alla soglia, mentre il saldo avviene con uno strumento tracciabile di pagamento.
Pagamento fattura
D. Una fattura di importo superiore al limite di 999,99 euro può essere saldata secondo i normali usi commerciali, cioè in contanti a 30-60-90 giorni?
R. Sì, purché il frazionamento risulti da una dilazione risultante da un accordo preventivo tra le parti, fermo restando in ogni caso il potere discrezionale dell’autorità amministrativa procedente di verificare se la dilazione configuri un frazionamento artificioso e, in quanto tale, vietato.
Assegno colf
D. Se lo stipendio alla colf è superiore alla soglia si può pagare con assegno non trasferibile? E la colf è tenuta ad aprire un conto corrente?
R. Si può pagare la colf, per importi oltre soglia, con assegno non trasferibile, in quanto è garantita la tracciabilità dei pagamenti. La beneficiaria dell’assegno potrà recarsi presso un istituto bancario e ottenere il cambio in contanti dell’assegno.