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LAVORO A PROGETTO – I chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti relativi alla disciplina del contratto a progetto, recentemente modificata dalla Riforma Fornero.

In sintesi, l’intervento del legislatore ha seguito 4 linee direttive, oggetto dei chiarimenti ministeriali, tranne che per quanto concerne i profili del recesso:

  1. ulteriori limitazioni nell’utilizzo del contratto a progetto;
  2. nuova disciplina del compenso dei collaboratori;
  3. nuova disciplina del recesso;
  4. profili sanzionatori e nuove presunzioni.

 Nuove limitazioni per l’utilizzo del contratto a progetto

In primo luogo è stato eliminato, stante la sua difficile conformazione e i notevoli rischi di legittimità, il “programma di lavoro”: fatte salve le specifiche esclusioni (agenti di commercio, mini co.co.co) ora i rapporti di collaborazione devono essere ricondotti ad uno o più progetti. Il progetto, inoltre, deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, che costituisce parte integrante del progetto e allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità.

La Riforma del Lavoro ha inoltre specificato, recependo gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi sul tema, che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Tale disposizione deve essere intesa come necessità che il progetto sia autonomo e specifico rispetto all’oggetto sociale, non come divieto di stipulare progetti che riguardino attività connesse con l’oggetto sociale: come riporta, a titolo di esempio, il Ministero del Lavoro, nell’ambito di un’azienda di software può costituire un progetto la creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche.

Ulteriore limite è costituito dalle attività meramente esecutive o ripetitive: nel primo caso, la collaborazione a progetto non potrà riguardare attività caratterizzate dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore; viceversa, per attività ripetitive, sempre escluse dalla possibilità di costituire oggetto della collaborazione a progetto, si intendono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente, tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente.

Il Ministero del Lavoro, a titolo esemplificativo, ritiene difficilmente inquadrabili nel contratto a progetto le seguenti attività:

  • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
  • addetti alle agenzie ippiche;
  • addetti alle pulizie;
  • autisti e autotrasportatori;
  • baristi e camerieri;
  • commessi e addetti alle vendite;
  • custodi e portieri;
  • estetiste e parrucchieri;
  • facchini;
  • istruttori di autoscuola;
  • letturisti di contatori;
  • magazzinieri;
  • manutentori;
  • muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
  • piloti e assistenti di volo;
  • prestatori di manodopera nel settore agricolo;
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
  • addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
  • prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi c.d. in bound.

Il corrispettivo nel contratto a progetto

In base alle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero, il compenso minimo del collaboratore a progetto va individuato, dalla contrattazione collettiva, in applicazione dei principi di cui all’art.36 Cost.; stante la difficoltà nell’imporre tale obbligo, in attesa che la contrattazione collettiva raggiunga specifiche intese, il Ministero del Lavoro esclude che i propri ispettori possano intervenire sulla materia, in occasione di accessi ispettivi, mediante la diffida accertativa.

In assenza di contrattazione collettiva specifica, il committente dovrà garantire compensi non inferiori ai minimi tabellari previsti dai Ccnl.

 Nuove presunzioni

L’art.69, co.1, dispone che la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato: tale presunzione deve essere intesa come presunzione assoluta (il committente non potrà provare che, pur in assenza del progetto, il contratto fosse comunque di lavoro autonomo). Ad essa la Riforma Fornero ha agganciato una nuova presunzione, legata all’ipotesi in cui il collaboratore a progetto esegua le prestazioni con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati. In questo caso, essendo fatta salva la prova contraria, opera una presunzione relativa di subordinazione. Quest’ultima presunzione (relativa) non si applica per le prestazioni di elevata professionalità meglio declinate dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale mediante specifiche clausole.