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riforma processo civile

La riforma del processo civile: il processo di cognizione 

Il secondo obiettivo della Riforma Cartabia, di cui abbiamo fatto cenno nell’articolo introduttivo, è quello di introdurre un miglioramento del processo civile ordinario. 

L’intento del legislatore è quello di favorire la celere trattazione del processo e di valorizzare la prima udienza di comparizione. Lo scopo viene ricercato con la partecipazione personale delle parti in giudizio.  

Oltre alle novità in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), l’auspicio della norma è di raggiungere un processo più proficuo e celere.  

Con questi obiettivi si chiarisce il motivo per cui la Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) ha anticipato l’entrata in vigore della gran parte delle nuove norme sul processo civile dal 30 giugno al 28 febbraio 2023.  Fanno eccezione alcune norme speciali e alcune decadenze di termini di contenuto tecnico. 

 

Il contenuto della riforma 

In Italia, il processo civile di cognizione è il procedimento giudiziario attraverso il quale viene risolto un conflitto tra due o più parti in materia di diritto civile e che segue regole e procedimenti ben delineati dal Codice di procedura civile. 

La Riforma Cartabia introduce una serie di novità che intendono snellire la procedura e rendere più efficiente il complesso di norme che regola il processo. 

Le modifiche più importanti riguardano l’avvio del processo: 

  • Modifica al contenuto dell’atto di citazione con l’introduzione  
  • Termini per comparire 
  • Modifica del contenuto della comparsa 
  • Tecnica di redazione degli atti 
  • Costituzione delle parti 
  • Fase introduttiva del giudizio 
  • Prima udienza 

 

La prima udienza e la comparizione delle parti 

La riforma razionalizza i tempi e impone alle parti di arrivare pronte al momento della comparizione davanti al giudice (prima udienza). 

La trattazione scritta della causa viene anteposta all’udienza di comparizione e cambiano i termini per il deposito delle memorie scritte (termine ora a ritroso).  

La norma prescrive espressamente che gli atti di causa siano scritti in modo chiaro e conciso. 

La prima udienza assume un ruolo centrale: le parti debbono comparire personalmente per tentare una conciliazione. Il Giudice provvede sulle richieste istruttorie all’esito della prima udienza mediante la predisposizione del calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive sino a quella di remissione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse (l’udienza di prima comparizione diviene, infatti, udienza per tentativo obbligatorio di conciliazione e di ammissione delle prove). 

L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova è fissata entro 90 giorni. Secondo la nuova formulazione dell’art. 183 bis, il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruttoria e sentite le parti, potrà disporre la conversione in rito semplificato con ordinanza non impugnabile. 

 

La fase decisoria del processo e l’udienza collegiale 

Quanto alla fase decisoria del procedimento, con la Riforma Cartabia vengono introdotti due nuovi provvedimenti semplificati per la definizione della causa:  

  • ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183-ter c.p.c. e  
  • ordinanza di rigetto della domanda ex art. 183-quarter c.p.c..  

L’obiettivo delle nuove ordinanze è quello di evitare il tortuoso regime delle impugnazioni ordinarie ma senza il beneficio del giudicato sostanziale. Entrambe le ordinanze sono temporaneamente esecutive e possono essere impugnate con ricorso. 

Per effetto della soppressione di alcuni articoli, è stato ridotto il numero dei casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale.  

Il Collegio resterà solo nei casi di oggettiva complessità giuridica, tenendo conto della rilevanza economico-sociale delle controversie.  

Questa modifica ha l’obiettivo di rendere più efficiente e veloce il processo, evitando la formazione di collegi giudicanti in quei casi che potrebbero essere risolti in maniera più celere da parte di un giudice monocratico. 

 

La competenza per valore del Giudice di Pace 

Con la riforma del processo è stata rideterminata in aumento la competenza del Giudice di Pace, il quale diventa competente per le cause relative a beni mobili il cui valore non superi i 10.000 euro e per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti fino a 25.000 euro 

 Un contributo dell’avvocato Melissa Trevisan Palhavan 


 

 

 

 

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