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RIPETIZIONE SOMME IN APPELLO – La Cassazione torna a pronunciarsi sul termine finale post sentenza di primo grado

RIPETIZIONE SOMME IN APPELLO
OK alla richiesta: non costituisce una domanda nuova

 La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello. L’istanza deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se il gravame è stato proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio, ma non con la comparsa conclusionale, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione.

E’ il principio affermato dalla Cassazione, Sez. I civ, con l’ordinanza n. 7144 del 15.3.2021 che ha accolto l’impugnazione cassando con rinvio la sentenza della Corte di appello di Bari n. 100024/2015 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria e condannato gli attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e alla restituzione delle somme già riscosse dal Comune di San Nicandro Garganico.

I giudici di secondo grado, pur avendo correttamente riconosciuto che il Comune aveva proposto appello successivamente al pagamento delle somme, avanzando domanda di restituzione delle somme solo in sede di precisazione della conclusioni, non hanno fatto corretta applicazione dei principi espressi dall’indirizzo maggioritario, ritenendo tempestiva la domanda di restituzione delle somme formulata dall’Ente.

La Corte, rilevato che la giurisprudenza è “univoca e consolidata nel ritenere che, dopo la modifica dell’art. 336 cpc la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (Cass. 21.7. 1981, n. 4684; 6.11.1995, n. 11527; 16.6.1998, n. 6002; 21.7.2020, n. 15457)” (§ 4.4.), dà conto delle due diverse linee di sviluppo interpretative che presiedono all’individuazione del termine previsto a pena di decadenza per la proposizione dell’istanza.

In particolare, secondo l’indirizzo giurisprudenziale minoritario, la domanda non è necessaria “avendo il giudice di appello il potere di adottare direttamente i provvedimenti capaci di ripristinare la situazione precedente, ai sensi dell’art. 336 cpc, come novellato nel 1990, non diversamente dalla situazione disciplinata dall’art. 669 novies cpc” (Cass. 21.12.2001, n. 16170; 28.1.2003, n. 1233; 19.7.2005, n. 15220; 3.10.2005, n. 19296; 9.10.2012, n. 17227; 27.9.2016, n. 18972) (§4.4.1.).

Con l’ordinanza n. 7144/2021 la Cassazione ha invece preferito dare continuità all’orientamento secondo cui la domanda di rimborso “deve essere formulata, a pena di ‘decadenza’, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione” (Cass. 8.8.2002, n. 12011; 18.7.2003, n. 11244; 13.7.2004, n. 12905; 8.7.2010, n. 16152; 9.10.2012, n. 17227; 26.1.2016, n. 1324; 30.1.2018, n. 2292) (§4.4.2.). E’ in ogni caso inammissibile l’istanza proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che quest’ultima ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (Cass., 8.7.2010, n. 16152; 26.1.2016, n. 1324;  30.1.2018, n. 2292).

E’ irrilevante, sottolineano infine gli Ermellini, la circostanza che il pagamento sia stato corrisposto in seguito al pignoramento subito “perché ciò che assume rilievo, ai fini della restituzione, è la caducazione del titolo in esecuzione del quale le somme sono state corrisposte che fa venire meno il diritto a trattenere le somme incamerate” (§4.7.).

Avv. Paola Cavallero - senior partner
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