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L’indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia

L’indennità di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia è disciplinata dall’articolo 1751 Codice Civile

Al cessare del contratto di agenzia la legge fa sorgere il diritto per l’agente al riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto come prevista dall’art. 1751 del Codice civile, ma, nella pratica molto spesso la mandante si rifiuta di versare spontaneamente quanto dovuto. 

Questo avviene tanto per ragioni banalmente economiche, tanto perché coesistono e apparentemente contrastano norme che regolano l’indennità di scioglimento del rapporto e norme che regolano l’indennità di clientela disciplinata dagli Accordi Economici Collettivi (AA.EE.CC.), di settore.

Infatti l’indennità di clientela è nella maggior parte dei casi sensibilmente inferiore rispetto a quanto il codice civile prevede come indennità di cessazione del rapporto. 

L’azione dell’agente per ottenere l’indennità di fine rapporto

All’agente cui venga negata, non resterà, quindi, che adire il giudice per ottenere quanto gli spetta.

Rimandiamo ad altri scritti i problemi interpretativi e le ragioni che hanno portato alla coesistenza delle due fonti normative, per soffermarci, sul solo articolo 1751 del Codice Civile ed esaminare quali siano gli oneri per l’agente che voglia raggiungere un risultato giudiziario favorevole. 

La norma è chiara e la mandante sarà tenuta a corrispondere all’agente l’indennità qualora: 

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al proponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; 
  • il proponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; 
  • il pagamento dell’indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perderà con la fine del rapporto e che risultano dagli affari con tali clienti. 

 

Le prove che l’agente deve fornire nel giudizio per l’indennità di fine rapporto

La prova che l’agente dovrà fornire non è sempre agevole e, certamente non potrà limitarsi all’asettica indicazione dell’aumento del fatturato relativo alla zona a lui affidata.

Occorrerà che indichi i nomi dei nuovi clienti procurati alla prepotente grazie al suo lavoro, che indichi quali clienti siano già presenti all’inizio del contratto con il raffronto del fatturato in aumento. 

In particolare l’agente sarà tenuto a dare prova del fatto che gli incrementi di fatturato non sono solo nominali. L’ incremento infatti deve derivare dal suo lavoro e non da fattori estranei, come ad esempio promozioni commerciali dell’azienda mandante.

E ancora dovrà dimostrare che i vantaggi economici procurati alla mandante con detti clienti restano tali anche allo scioglimento del contratto di agenzia. 

Infine, sull’agente incombe l’onere di dimostrare l’equità della determinazione nel massimo dell’indennità previsto dall’art. 1751 Codice Civile e della legittimità della sua corresponsione attraverso la analitica indicazione delle provvigioni che perde con il cessare del contratto. 


Un contributo dell’avv. Pier Angelo Mainini