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responsabilità enti sindaci

Responsabilità degli Enti estesa ai sindaci e agli organi di controllo 

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n° 3211 del 26 gennaio 2024, estende la responsabilità degli Enti ai sindaci ed agli organi di controllo in generale. 

Interpretando lo spirito del decreto legislativo n° 231 del 2001 in ordine al controllo sull’attività degli enti, la Corte ne ha chiarito ed ampliato la portata. 

L’articolo 5 del citato decreto legislativo dispone che “L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”. 

L’argomento trattato riguarda l’accesso abusivo a sistemi informatici, compiuto da soggetti successivamente subentrati nella società con funzioni ora di controllo ovvero di gestione, anche se non formalmente assegnate ma semplicemente di fatto. 

La società, secondo la Cassazione, avrebbe dovuto accertare preventivamente il comportamento di questi soggetti chiamati ad esercitare la gestione dell’ente.  

In origine, il decreto legislativo 231/2001 prevedeva ipotesi penalmente rilevanti solo per coloro che gestivano contemporaneamente 

  • Controllo 
  • Gestione 

dell’attività sociale. Non veniva ricompreso, perché non menzionato, il cosiddetto controllo di fatto. 

Da ciò ne erano esclusi i sindaci, per i quali era previsto l’obbligo del semplice controllo dell’andamento aziendale. 

Tuttavia, secondo l’interpretazione accolta dalla Suprema Corte, la responsabilità dell’ente deve intendersi notevolmente ampliata. Oggi è riferita anche all’attività di soggetti ritenuti in precedenza esenti da rilievi di colpa. 

L’intento specifico pare essere quello di punire l’ente per un difetto di gestione. Cioè, perché ha assunto e collocato in posizione strategica persone che prima di essere assunte avevano notoriamente creato un danno a terzi a beneficio dell’ente nel quale sarebbero stati assunti. 

Affermano i giudici, analizzando l’intento del legislatore, che l’obiettivo della norma è quello di sanzionare una attività sempre più insidiosa. Attività che l’ente pone in essere mediante soggetti, estranei o meno alla compagine sociale, che tuttavia si adoperino a vario titolo per il raggiungimento di scopi sociali. 

I componenti del collegio sindacale, nello specifico, se oltre alla loro propria attività svolgono un ruolo di amministratori di fatto, potranno subire una contestazione di responsabilità.  

In conclusione, le parole della Cassazione ascrivono agli enti una specifica responsabilità per reati commessi non solo dai propri vertici formalmente rappresentativi. Bensì a tutti quei soggetti che, per qualunque motivo, partecipino anche solo di fatto alla gestione o al controllo dell’attività. 

Ed i componenti del collegio sindacale, che di fatto esercitino almeno una delle funzioni di controllo o gestione, potranno determinare una specifica responsabilità in capo all’ente. 

Né l’ente potrà invocare, a sua discolpa, l’utilizzo di modelli organizzativi da parte di coloro che di fatto esercitano il controllo o la gestione.  

Perché, conclude la Cassazione, ciò significa che la società non si è dotata di strumentazione ed accorgimenti organizzativi tali da garantire la tutela del proprio patrimonio informatico.