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La riforma delle società sportive dilettantistiche: la disciplina fiscale 

La nuova normativa definisce le società sportive dilettantistiche come un soggetto giuridico affiliato ad una federazione nazionale.  

Le società sportive dilettantistiche devono svolgere la loro attività in forma stabile, principale e senza scopo di lucro. 

Perché le società sportive dilettantistiche vengano considerate delle SSD (Società sportive dilettantistiche) o ASD (Associazioni sportive dilettantistiche), esse devono supportare l’attività sportiva con la formazione, la didattica e l’assistenza alla stessa attività sportiva dilettantistica. 

 

Le attività non sportive che supportano le Società dilettantistiche 

Le attività che si prendono in considerazioni sono soprattutto le attività istituzionali non commerciali, che vanno riportate nell’oggetto sociale dello statuto dell’associazione e le attività commerciali che le associazioni possono svolgere. 

Queste attività commerciali di supporto all’attività istituzionale hanno lo scopo di reperire i fondi necessari per raggiungere l’oggetto sociale degli scopi sociali. 

I regimi contabili fiscali applicabili a queste realtà sono quattro: 

  1. Regime ordinario. Deve essere adottato da tutte le associazioni sportive che hanno avuto ricavi nel corso dell’esercizio precedente da attività commerciali superiore a 500 mila euro in prestazione di servizi, e 800 mila euro in vendita di beni.
    Il reddito viene determinato in base al risultato del bilancio, facendo le opportune riprese fiscali in aumento o in diminuzione. 
  2. Regime semplificato. Deve essere adottato da tutte le associazioni sportive che hanno avuto nel corso dell’esercizio precedente ricavi inferiori a 500 mila euro per l’attività di prestazione dei servizi, o 800 mila euro per la vendita di beni.
    Il reddito viene determinato in modo analitico, prendendo in considerazione ricavi e costi inerenti all’attività commerciale; verrà utilizzato invece il metodo ordinario per le imposte indirette. 
  3. Regime forfettario: Riguarda tutte le associazioni che rientrano nel regime semplificato, ma che possono determinare il reddito con dei coefficienti reddituali in base alla loro categoria di attività. 
  4. Regime della 398/1991. Da questo regime le associazioni ricevono notevoli benefici perché prevede una detassazione del 97% dei ricavi dell’attività commerciale (in questo caso i costi sono tutti indetraibili), e le società stesse hanno la possibilità di pagare solo il 50% dell’IVA sulle fatture di natura commerciale che sono state emesse.