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CONCORDATO PREVENTIVO: niente fase di verifica dei crediti

Nella procedura di concordato preventivo non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi per cui non esiste un procedimento teso al riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito.
Ai sensi dell’art. 171 LF, infatti, il commissario giudiziale, sulla base dell’elenco nominativo dei creditori fornito dallo stesso debitore, individua i creditori aventi diritto al voto in funzione del calcolo delle maggioranze prescritte dalla legge.
In tale fase, il Tribunale non è investito di alcun potere di controllo e/o direzione fatte salve le specifiche competenze di cui agli artt.160 (presupposti per l’ammissione alla procedura) e 184 (effetti del concordato per i creditori). Eventuali contrasti circa l’ammissione al voto di alcuni creditori (contestata dal debitore o da altri creditori) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori (richiesta dagli stessi interessati) verranno risolti dal giudice delegato – in maniera sommaria – ai soli fini dell’ammissione al voto: cioè ai fini del solo calcolo delle maggioranze (art.176).  Una volta omologato il concordato preventivo tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti pretesi dai singoli creditori che attengono alla esecuzione del concordato sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e del Tribunale e vanno risolte nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
Il creditore escluso e/o pretermesso in sede di votazione può agire con separato ordinario procedimento davanti al giudice competente per l’accertamento del credito, non essendo precluso dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.
Questi i principi enunciati dal Tribunale di Napoli, Presidente Di Nosse, Giudice relatore dott.ssa Notaro, nell’ambito di una opposizione proposta da un asserito creditore avverso l’elenco delle passività ed il piano di riparto parziale predisposti nell’ambito di una procedura di concordato preventivo.
In particolare, è accaduto quanto segue:
  1. il concordato preventivo era stato omologato dal Tribunale di Napoli con decreto del 01.2.2011;
  2. il credito vantato dalla ricorrente traeva origine da attività lavorative prestate in un periodo antecedente l’omologa del concordato preventivo e riconosciuto da una sentenza successiva alla data di omologa;
  3. il liquidatore aveva comunicato il deposito del piano di riparto parziale relativo alla procedura di concordato;
  4. la ricorrente creditrice lamentava di aver ricevuto, in sede di riparto parziale, la somma di  euro 4.548,60 a titolo di TFR, invece che il maggior importo di euro 14.825,15, come documentato dalla sentenza conseguita successiva all’omologa e che il suddetto credito erroneamente non risultava essere stato inserito nell’elenco delle passività del 2011 né nel predetto piano di riparto predisposto dal liquidatore.
Sulla base di tali presupposti in fatto, il ricorrente ha chiesto dichiararsi “la nullità/revoca o inefficacia dell’elenco delle passività e del piano di riparto 2011 e 2012; dichiarare la validità ed efficacia dei titoli indicati e la loro opponibilità alla DEBITRICE SPA e alla procedura di concordato; ammettersi al passivo, l’elenco delle passività e piano di riparto il credito in via privilegiata per l’importo di euro 14.825,15.
Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento in esame, ha evidenziato come nella procedura di concordato preventivo non sia presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi, per cui non esiste un procedimento teso al riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito e quali siano i poteri del Giudice Delegato in merito ad eventuali contrasti circa l’ammissione al voto di alcuni creditori
Il Tribunale ha ben chiarito – richiamando un precedente sentenza della Suprema Corte del 12/11/1993 n. 11192 – che, una volta intervenuta l’omologazione, il creditore che nella proposta non è stato preso in considerazione, oppure è stato considerato per un importo inferiore a quello vantato o con un rango chirografario anziché prelatizio, potrà sempre agire per vedere riconosciuto, e soddisfatto nei termini previsti dal concordato, il suo credito dopo l’omologazione, in un separato ordinario procedimento davanti al giudice competente.
Con tale decisione, sono stati chiariti i seguenti principi:
1) nella procedura di concordato non esiste una verifica dei crediti e cioè una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi;
2) il giudice delegato è chiamato a pronunziarsi solo ed esclusivamente in caso di contrasti inerenti l’ammissione al voto in modo sommario, solo se gli stessi siano determinanti per il calcolo delle maggioranze;
3) il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato non impedisce al creditore di agire – al fine di vedere riconosciuto e soddisfatto nei termini previsti dal concordato la propria ragione di credito – per l’accertamento del credito escluso e/o pregiudicato in sede di votazione mediante l’instaurazione di in un separato ordinario procedimento davanti al giudice competente.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTI
CONCORDATO PREVENTIVO xxxxxx
GD. NICOLA GRAZIANO
 
OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO
(Decreto decisorio definitivo ai sensi dell’art. 99, comma 10, L.F.)
Proc. n.  2274/2013
Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
 
LUCIO DI NOSSE Presidente
STANISLAO DE MATEIS Giudice
ALESSIA NOTARO Giudice relatore
Letto il ricorso in opposizione
TRA
L. L.;
OPPONENTE
E
xxxx. S.P.A., in concordato preventivo, in persona del liquidatore
OPPOSTO
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 25.3.2013, L. L., premesso di essere creditrice della xxxxxx spa in liquidazione della somma di € 14.825,15 oltre interessi e rivalutazione monetaria in virtù della sentenza n. 888/2011 emessa dal Tribunale di Milano- sez. lavoro- in data 16.2.2011, nonché del decreto ingiuntivo n. 402/2010 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.3.2010 e relativo atto di precetto, ha proposto opposizione avverso l’elenco delle passività ed il piano di riparto parziale predisposti nell’ambito della procedura di concordato preventivo della S. C. G. S.P.A., deducendo:
– che la S. C. IN LIQUIDAZIONE SPA ha presentato, in data 28.1.2010, proposta di concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Napoli con decreto n. 8423 rep. 103/11 in data 1.2.2011;
– che il credito vantato dalla ricorrente è maturato in riferimento ad attività lavorative prestate in un periodo antecedente l’omologa del concordato preventivo, sebbene la sentenza n. 888/2011 risulti essere stata depositata in data 16.2.2011;
– che con raccomandata del 26.7.2012 il liquidatore aveva comunicato il deposito del piano di riparto parziale relativo alla procedura di concordato;
– che erroneamente il credito della ricorrente non risulta inserito nell’elenco delle passività del 2011 né nel predetto piano di riparto predisposto dal liquidatore.
Tano premesso la ricorrente ha impugnato l’elenco delle passività e i piani di riparto 2011 e 2012 redatti dal liquidatore per i seguenti motivi:
1) MANCATA COMUNICAZIONE ALLA RICORRENTE DELLO STATO PASSIVO ED ERRONEITÀ DEL CALCOLO DEL TFR.
Erroneamente la creditrice L. M. avrebbe ricevuto in sede di riparto parziale la somma di  € 4.548,60 a titolo di TFR, invece che maggior l’importo di € 14.825,15 come documentato dalla sentenza n. 888/2011 ( € 12.225,51) e dal decreto ingiuntivo n. 402/2010 (€ 6.932,33), titoli opponibili alla società in concordato.
2) ANTERIORITÀ DEI TITOLI ALL’OMOLOGA DEL CONCORDATO.
I titoli esecutivi sui quali si fonda il credito della ricorrente sono antecedenti al deposito della proposta di concordato.
In particolare il decreto ingiuntivo risalente al 2.2.2010 e risulta notificato alla S. in data 13.3.2010, ancor prima del deposito della ricorso di concordato preventivo del 18.6.2010; mentre la sentenza seppure depositata in data 16.2.2011, si riferisce a spettanze lavorative maturate in epoca anteriore al luglio 2009 ed il relativo ricorso risulta depositato presso la cancelleria del Tribunale di Milano in data 9.7.2010 e notificato il 30..7.2010 alla società.
3) INCOMPLETEZZA DELL’ELENCO DELLE PASSIVITÀ.
Il  credito della ricorrente non sarebbe stato inserito nell’elenco delle passività 2011 e 2012 né nel piano di riparto 2012.
Per i motivi sopra evidenziati la opponente ha chiesto al Tribunale di “dichiarare la nullità/revoca o inefficacia dell’elenco delle passività e del piano di riparto 2011 e 2012; dichiarare la validità ed efficacia dei titoli indicati e la loro opponibilità alla S. G. SPA e alla procedura di concordato; ammettersi al passivo, l’elenco delle passività e piano di riparto il credito in via privilegiata per l’importo di € 14.825,15; condannare la S. C. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di L. M. della somma di € 14.825,15”.
Con memoria del 16.4.2013 si è costituita la S. C. G. SPA in  concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale p.t., la quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto nell’ambito del concordato preventivo non esiste un procedimento a carattere giurisdizionale teso al riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito.
Ai sensi dell’art.171 l.f., infatti, il commissario giudiziale, sulla base dell’elenco nominativo dei creditori fornito dallo stesso debitore, individua i creditori aventi diritto al voto in funzione del calcolo delle maggioranze prescritte dalla legge.
Nell’ambito della predetta procedura il Tribunale non è investito di alcun potere di controllo o direzione ad eccezione delle specifiche competenze attribuitegli dagli art. 160 e 184 l.f..
In definitiva una volta omologato il concordato preventivo tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti pretesi dai singoli creditori che attengono alla esecuzione del concordato sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e del Tribunale e vanno risolte nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione.
Sempre in via preliminare la opposta ha eccepito la inammissibilità della richiesta volte ad ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell’elenco passività e del piano di riparto 2011 e 2012 in quanto la legge non riconosce né al Tribunale nè al giudice delegato un tale potere.
Nel merito il ricorso sarebbe infondato in quanto con raccomandata in data 26.7.2012 la ricorrente avrebbe ricevuto comunicazione del deposito in cancelleria del primo piano di riparto parziale.
In virtù di tale piano la creditrice risulta aver incassato l’importo di € 4.548,60; la creditrice risulta inserita nell’elenco passività per l’importo sopraindicato sulla base dell’elenco fornito dal debitore S. C. SPA; il maggior credito asseritamente vantato dalla ricorrente risulterebbe da titoli esecutivi inopponibili alla procedura di concordato in quanto formatisi in epoca successiva alla apertura della procedure avvenuta in data 29.1.2010 (data di presentazione del ricorso); quanto, infine, alla sentenza questa risulta pronunciata dopo l’omologa del concordato in un giudizio in cui il liquidatore giudiziale non avrebbe partecipato e quindi risulterebbe inutiliter data.
Giova premettere, prima di affrontare la questione controversa, che nella procedura di concordato preventivo non è presente una fase appositamente dedicata alla verifica dei diritti dei creditori e dei terzi. 
E’ il debitore stesso che elenca i propri creditori (art.161 comma 2 lett. b) ed elenca altresì se vi siano terzi che vantano diritti reali o personali su beni di cui egli sia proprietario o abbia il possesso (art.161 comma 2 lett. c). 
Il commissario giudiziale verifica le indicazioni fornite dal debitore, operando le rettifiche necessarie, e spedisce ai creditori un avviso convocandoli per l’adunanza in cui potranno discutere la proposta di concordato ed esprimere il loro voto.
Eventuali contrasti circa l’ammissione al voto di alcuni creditori (contestata dal debitore o da altri creditori) o circa la mancata o insufficiente ammissione di altri creditori (richiesta dagli stessi interessati) verranno risolti dal giudice delegato ai soli fini dell’ammissione al voto: cioè ai fini del calcolo delle maggioranze (art.176).
Contestazioni sulle decisioni del giudice delegato, e comunque dispute sul calcolo delle maggioranze e sull’ammontare della massa passiva, possono essere mosse in sede di omologazione del concordato, se determinanti per l’approvazione del concordato o per il suo successo. Anche a prescindere dall’incidenza sulle maggioranze, infine, un creditore che nella proposta non è stato preso in considerazione, oppure è stato considerato per un importo inferiore a quello vantato o con un rango chirografario anziché prelatizio, può sempre agire per vedere riconosciuto, e soddisfatto nei termini previsti dal concordato, il suo credito dopo l’omologazione, in un separato ordinario procedimento davanti al giudice competente (Cass. 12/11/1993 n. 11192).
PQM
Il Tribunale sulla domanda proposta da   così provvede:
– dichiara irripetibili le spese del presente procedimento anticipate da parte opponente.
 Così deciso in Napoli il      /    /2013
 Il Presidente

Avv. Maria Luigia Ienco