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processo semplificato di cognizione

Riforma del Processo Civile – Il nuovo procedimento semplificato di cognizione

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione 

La Riforma “Cartabia” introduce un prezioso strumento per risolvere le controversie: il nuovoprocesso semplificato di cognizione. 

In altre parole, il precedente procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli artt. 702-bis e ss c.p.c. è stato ricollocato nel libro II del codice di procedura civile e denominato “procedimento semplificato di cognizione” (CAPO III-quater). 

 

Processo sommario di cognizione: quando si applica 

La Riforma ha rafforzato questo strumento processuale, a cui si può ricorrere anche quando il tribunale giudica in composizione collegiale, in presenza delle seguenti condizioni: 

  • quando i fatti di causa non sono controversi; 
  • quando la domanda è fondata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque richiede un’attività istruttoria non complessa (nuovo art. 281-decies Ambito di applicazione). 

In mancanza di questi requisiti, che devono essere valutati anche con riferimento a eventuali domande riconvenzionali, la causa deve essere trattata con rito ordinario. 

 

Forma della domanda 

La forma della domanda e la costituzione delle parti vengono regolate dal nuovo art. 281-undecies c.p.c. 

La domanda si propone con ricorso. Esso deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163 c.p.c. 

Vediamoli in dettaglio:  

  • l’indicazione del tribunale davanti al quale viene presentata la domanda; 
  • il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del ricorrente; il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o la dimora o il domicilio della controparte e dei soggetti che li rappresentano o li assistono in giudizio; 
  • l’oggetto della domanda; 
  • l’indicazione dell’assolvimento delle eventuali condizioni di procedibilità della domanda (es: mediazione obbligatoria); 
  • l’esposizione chiara e specifica dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda con le relative conclusioni; 
  • l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti che il ricorrente vuole produrre in giudizio; 
  • il nome, il cognome e la procura al difensore, se già rilasciata; 
  • l’invito alla controparte a costituirsi nei termini di legge, avvertendolo che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. 

 

Fissazione dell’udienza di comparizione e notifiche 

Il giudice, entro cinque giorni dalla sua designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti e assegna il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. 
Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto a cura del ricorrente.
Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello fissato per l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori: 

  • di quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia; 
  •  di sessanta giorni se si trova all’estero.  

Costituzione del convenuto nel giudizio

Il convenuto si costituisce con il deposito della comparsa di risposta. In questo atto deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. Deve poi indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione e, infine, formulare le sue conclusioni.  

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Infine il convenuto, se intende chiamare un terzo, deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere che l’udienza di comparizione venga spostata. In tal caso, il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza ed assegna un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma, ossia tramite deposito di una comparsa negli stessi termini e modalità già viste per il contenuto. 

 

Svolgimento del procedimento semplificato di cognizione 

Il successivo 281-duodecies disciplina il procedimento semplificato di cognizione dopo la costituzione del contraddittorio e la fissazione dell’udienza. 

In particolare, alla prima udienza il giudice, se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile che il processo prosegua nelle forme del rito ordinario. In questo caso fissa l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171-ter (memorie integrative). Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.  

Entro la stessa udienza il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova udienza e gli assegna un termine perentorio per la citazione del terzo.  

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che scaturiscono dalla domanda riconvenzionale e dalle eccezioni proposte dalle altre parti.  

Se richiesto e in presenza di un giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio, non superiore a venti giorni, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.   

Se il giudice non autorizza la chiamata del terzo, non concede alle parti i termini per ulteriori memorie (secondo e quarto comma art. 281 duodecies) e non ritiene la causa matura per la decisione, ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.  

 

Fase decisoria del procedimento semplificato 

L’art. 281-terdecies2 è dedicato alla decisione nel procedimento semplificato di cognizione. Il giudice quanto rimette la causa in decisione procede a norma dell’art. 281 sexies (decisione a seguito di trattazione orale). Nell cause invece in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell’art. 275 bis (decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio). Il nuovo procedimento semplificato di cognizione deve concludersi con sentenza (anziché con ordinanza), impugnabile nei modi ordinari.  

 

Conclusioni: procedimenti civili più veloci 

La Riforma Cartabia del processo civile, come si può evincere, ha lo scopo di affidare al procedimento semplificato di cognizione il ruolo di rito ordinario per le controversie di pronta soluzione. Di conseguenza, esso andrà via via a sostituirsi al procedimento di primo grado, incapace di imprimere una maggiore velocità ai procedimenti civili.  


Un contributo di Melissa Trevisan Palhavan.