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Protocollo tra Tribunale Ordinario di Monza/Ordine degli Avvocati di Monza

Protocollo tra

Tribunale Ordinario di Monza
Ordine degli Avvocati di Monza

Modalità svolgimento udienze civili mediante collegamento da remoto ex art. 83 comma 7 lettera f) D.L. 18/2020 e con trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lettera h) D.L. 18/2020.

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto in particolare l’art.83 del citato D.L. n.18/20 e richiamato il disposto, operante per lo svolgimento delle udienze civili, di cui al comma 7 lettera f, quanto alla celebrazione dell’udienza da remoto mediante accesso all’aula virtuale del Giudice, e lettera h quanto alla trattazione per iscritto del processo, senza svolgimento dell’udienza;

visti i provvedimenti del Direttore Generale DGSIA datati 10 e 20 marzo 2020 con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l’utilizzo dei programmi Skype for Business e Teams, che utilizzano aree di data center riservate in esclusiva al Ministero della Giustizia;

vista la Delibera C.S.M. 27.3.20 prot.5102, recante Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID-19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte, ove si forniscono indicazioni generali per lo svolgimento delle udienze civili, tanto nella fase compresa tra il 9 marzo 2020 ed il 15 Aprile 2020 quanto – ove previsto dalle disposizioni dei Capi degli Uffici – per il periodo tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020, in attuazione di quanto disposto dall’art. 83, comma 6 e comma 7 lettera f), del citato D.L. 18/2020;

evidenziato che i recenti interventi normativi, succedutisi in via di urgenza, appaiono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le occasioni di accesso alle sedi giudiziarie e quindi di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia e, dall’altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali;

considerato che l’esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali è posta a fondamento anche dell’art.87 comma 1 D.L. n.18/20 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza del 9 aprile 2020 prot.1011, operante per il periodo 16.4 – 11.5.20, laddove per il settore civile, e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, si dà indicazione di “privilegiare, ai sensi della, lettera h dell’art. 83 comma 7, la “trattazione scritta” unicamente telematica, senza udienza, quando la stessa non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti … e, nell’impossibilità della trattazione scritta, prevedere prioritariamente, ai sensi della lettera f dell’art.83 comma 7, la gestione “da remoto” delle udienze che non richiedano soggetti diversi da parti e difensori, con collegamenti mediante utilizzo di Consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams, di cui al provvedimento Ministero Giustizia/DGSIA 20.3.2020 prot. 4223” (punti 2a e 2b);

dato atto che l’imminente provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza, destinato a operare per il periodo 12.5 – 30.6.20, individuerà gli ambiti urgenti da trattare, consentendo la trattazione anche di procedimenti non urgenti, purché nella citata modalità di trattazione unicamente telematica, ai sensi delle lettere h ed f dell’art. 83 comma 7, indicandosi per ciascuna sezione – nei termini qui anticipati – le tipologie di udienze potenzialmente compatibili con la mera “trattazione scritta” ovvero con la gestione dell’udienza “da remoto”, rimesse alla discrezionalità del singolo giudice, salva l’obbligatorietà della trattazione senza udienza con mero scambio di note scritte della fase di precisazione delle conclusioni di procedimento maturo per la decisione;

rilevata la necessità di definire unitamente all’Ordine degli Avvocati modalità di svolgimento delle udienze civili, nelle forme di cui alle lettere f e h del comma 7 art.83 D.L. n.18/20, che garantiscano l’effettività del contraddittorio pur limitando la presenza di magistrati, personale amministrativo, difensori e parti presso le sedi degli uffici giudiziari;

dato atto che il presente Protocollo deve ritenersi operativo sino a che permangano le esigenze di contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Si richiamano, e sono da intendersi quale parte integrante del Protocollo, gli allegati da 1 a 5, che individuano, per ciascuna sezione civile, le tipologie di udienza compatibili rispettivamente con la modalità di “trattazione scritta” dell’incombente processuale (lett. h comma 7 art. 83 D.L. 18/20) o con la modalità di “gestione da remoto” (lett. f comma 7 art. 83 D.L. 18/20)

***

MODALITA’ e SPECIFICITA’ DI GESTIONE UDIENZA DA REMOTO, ex art. 83 comma 7 lettera f del D.L. 18/2020, mediante accesso all’aula virtuale del Giudice.

  1. L’udienza da remoto, con accesso all’aula virtuale del Giudice, è celebrata utilizzando l’applicativo Microsoft Teams.
  2. Gli utenti del dominio giustizia e gli Avvocati del Foro di Monza si attivano per dotarsi

tempestivamente:

– dell’applicativo Microsoft Teams;

– di dispositivi hardware idonei al loro supporto ed alla videoripresa da remoto;

-di una connessione stabile e veloce che ne consenta l’utilizzo.

  1. Prima dell’udienza il Giudice deposita nel fascicolo telematico un decreto, che la cancelleria comunicherà tramite PCT alle parti costituite (possibilmente contestuale ad eventuale decreto di rinvio, ove se ne ponga la necessità), indicativo del giorno e dell’ora del collegamento, del link di accesso alla propria aula virtuale e degli estremi del presente Protocollo d’intesa, consultabile sul sito web del Tribunale.

3.1 Il provvedimento deve contenere l’espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;

3.2 in ogni caso, con il suddetto decreto il Giudice dà facoltà alle parti di richiedere la trattazione in modalità ordinaria del processo avente ad oggetto diritti disponibili, da calendarizzarsi in data compatibile con il ruolo d’udienza di ciascun giudice; la richiesta va inoltrata con istanza congiunta delle parti, che sarà depositata telematicamente a cura dell’attore, dopo essere stata concertata mediante posta elettronica preventivamente tra i difensori; sarà rimessa alla valutazione del giudice istanza di rinvio presentata da una sola parte, che sia adeguatamente motivata.

  1. Il Giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati, indicativamente non inferiori ad un’ora.
  2. Il decreto di cui al punto 3 è comunicato dalla Cancelleria ai procuratori delle parti costituite e al Pubblico Ministero – laddove ne sia prevista la partecipazione obbligatoria al processo – con congruo preavviso, pari almeno a 10 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza e tenuto conto di quanto previsto al punto 6. La Cancelleria provvede ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”, ben visibile anche nella modalità di “consultazione anonima”.
  3. Il provvedimento di cui al punto 3 è notificato alla parte non costituita – della quale non sia già stata dichiarata la contumacia – a cura della parte attrice/ricorrente entro il termine che sarà fissato dal giudice.

6.1 – Prioritariamente la notifica avverrà a mezzo PEC (posta elettronica certificata); ove non sia possibile in quanto il destinatario ne sia privo o per altri impedimenti di natura telematica, e necessiti dell’esecuzione tramite U.N.E.P., l’adempimento – richiesto con istanza motivata – deve essere ritenuto da detto Ufficio quale atto urgente.

  1. I procuratori delle parti depositano nel fascicolo telematico una nota congiunta, per esigenze di cancelleria (di regola depositata a cura dell’attore dopo aver raccolto le informazioni dai procuratori delle restanti parti a mezzo Peo) contenente per ciascuna parte indirizzo PEC e indirizzo mail PEO (posta elettronica ordinaria), nonché un recapito telefonico cui possano essere agevolmente contattati durante l’udienza da remoto, in caso di malfunzionamento dell’applicativo.

7.1 – Con la medesima nota i procuratori indicano indirizzi mail e recapito telefonico di eventuali sostituti, ove già ne prevedano la partecipazione all’udienza; in ogni caso non sarà consentita la partecipazione di più di un difensore per ogni parte. E’ consentita la partecipazione di non più di un praticante per difensore collegato anche tramite propria postazione.

  1. Ciascun difensore comunica il link di accesso all’aula virtuale al proprio praticante, nonché alla parte personalmente, qualora la relativa partecipazione all’udienza risulti necessaria e non sostituibile con procura speciale ex 185 c.p.c., assicurandone anche in tal caso la gestione dell’applicativo.
  2. Ove predisposti dal gruppo di lavoro “modelli consolle CSM/DGSIA/CNF” ovvero dal CNF, potranno essere utilizzati da magistrati e avvocati modelli standard di provvedimenti/istanze integrati in consolle, a supporto del lavoro di ciascuno, sempre liberamente adattabile.
  3. Il giorno fissato per l’udienza i procuratori, le parti e possibili praticanti si collegheranno mediante applicativo Teams al link dell’aula virtuale alcuni minuti prima dell’ora stabilita con decreto del Giudice.

10.1 – A tal fine il partecipante deve selezionare il link indicato sub 3 e cliccare su “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”;

10.2 – successivamente, nella pagina del browser che si apre in automatico, deve cliccare su “Partecipa sul Web” salvo che non si preferisca scaricare l’applicazione, il che consente di vedere tutti gli altri partecipanti; via web si possono vedere soltanto i partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prenda la parola;

10.3 – nella finestra che si apre successivamente occorre cliccare su “Partecipa ora” ed attendere l’abilitazione da parte del Giudice.

  1. Il Giudice nel verbale di udienza:
  2. dà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale, ovvero scritta per il praticante abilitato ex art. 14 comma 2 L. n.247/12 già fornita ovvero esibita in tale sede), dei presenti ai fini della pratica forense e delle eventuali parti collegate personalmente;
  3. prende atto delle espresse dichiarazioni dei difensori, dei praticanti e delle parti presenti personalmente di adesione alle modalità di trattazione, da remoto, dell’udienza.
  4. Prende, altresì, atto della dichiarazione dei difensori (nonché dei praticati e delle parti personalmente presenti, nel caso in cui gli stessi siano collegati da luogo diverso da quello del rispettivo avvocato) che nella stanza in cui è situata la postazione di collegamento non sono presenti persone estranee, né sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati alla partecipazione all’udienza.
  5. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione e/o costituzione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria o notificazione a cura dell’interessato del provvedimento di fissazione dell’udienza, contenente il link di collegamento.
  1. Il Giudice, i Procuratori delle parti, i praticanti e le parti personalmente, quanto a questi due ultimi se collegati da luogo distinto, devono tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video. Il Giudice disciplinerà l’uso della funzione audio al fine di dare la parola ai difensori o alle parti.
  2. E’ vietata qualsiasi forma di registrazione, audio e/o video, dell’udienza.
  3. La produzione di documenti per l’udienza, che non siano già prodotti telematicamente con atti pregressi, dovrà avvenire esclusivamente allegandoli alla nota di cui al punto 7, mentre solo quelli formati successivamente potranno essere esaminati all’udienza mediante utilizzo di strumenti di condivisione dello schermo, previa autorizzazione espressa del Giudice, e varrà quale mera esibizione, con necessità di successiva regolarizzazione del deposito in PCT. Potranno, inoltre, essere autorizzate dal Giudice deduzioni dei difensori e delle parti, tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.
  4. A fronte di malfunzionamenti o di scollegamenti involontari, il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti indicati sub 7 e, ove non possibile, rinvierà l’udienza, dando comunicazione alle parti tramite PCT, ovvero agli indirizzi precedentemente indicati, del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio.
  5. Al termine dell’udienza il Giudice invita i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente ove presenti, a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente.
  6. Il Giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa.
  7. Se all’esito della discussione debbano essere assunti provvedimenti decisori contestuali, previa Camera di Consiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura del dispositivo in udienza alle parti, il Giudice interrompe il collegamento, sospendendo l’udienza da remoto (per ingresso virtuale in Camera di Consiglio), indicando l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso dell’applicativo per la lettura del dispositivo, salvo accordo delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per l’oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della Camera di Consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

***

  1. TRATTAZIONE SCRITTA (o cartolare) ex art. 83 comma 7 lettera h del D.L. 18/2020, senza celebrazione dell’udienza.
  2. La trattazione scritta è consentita per le sole udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

1.1. La valutazione in ordine alla necessità o meno della presenza di soggetti diversi dai difensori è rimessa al Giudice e va effettuata in concreto.

1.2.   I procuratori possono richiedere (congiuntamente) al Giudice di procedere ex art. 83 comma 7 lettera h al conferimento dell’incarico e alla formulazione del quesito al CTU, differendo l’inizio delle operazioni, ove implicanti contatti ravvicinati tra le persone, a data successiva al 30.9.2020 o ad altra eventualmente stabilita da provvedimenti normativi o del Presidente del Tribunale in ragione dello stato dell’emergenza sanitaria in corso. In tal caso, previa autorizzazione del Giudice depositata in Consolle unitamente al quesito e comunicata dalla Cancelleria anche al consulente nominato, il CTU presta giuramento con dichiarazione scritta e depositata in PCT.

  1. Ove ne ravvisi i presupposti, il Giudice dispone che in luogo dell’udienza si procederà a “trattazione scritta” dell’incombente processuale secondo le modalità previste dall’art. 83 comma 7 lettera h del D.L. 18/20, con decreto depositato nel fascicolo telematico, indicativo degli estremi del presente Protocollo d’intesa, consultabile sul sito web del Tribunale.

2.1 – In ogni caso, con il suddetto decreto il Giudice dà facoltà alle parti di richiedere la trattazione in modalità ordinaria del processo, da calendarizzarsi in data compatibile con il carico del ruolo di ciascun giudice; la richiesta va inoltrata con istanza congiunta delle parti, che sarà depositata telematicamente a cura dell’attore, dopo essere stata concertata mediante posta elettronica preventivamente tra i difensori; sarà rimessa alla valutazione del giudice istanza di rinvio presentata da una sola parte, che sia adeguatamente motivata. Parimenti sarà rimessa alla valutazione del giudice eventuale istanza motivata delle parti di procedere, anziché alla trattazione scritta, all’udienza da remoto, per le tipologie indicate come compatibili.

  1. Con il decreto sub 2 il Giudice:

3.1.         onera la parte attrice/ricorrente di provvedere, entro un termine dato, alla notifica alla parte convenuta/resistente non costituita – della quale non sia già stata dichiarata la contumacia – del decreto emesso e del deposito a PCT della documentazione comprovante la suddetta notificazione, che dovrà avvenire a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Ove ciò non sia possibile, in quanto il destinatario ne sia privo o per altri impedimenti di natura telematica e necessiti dell’esecuzione tramite U.N.E.P., l’adempimento richiesto con istanza motivata andrà ritenuto, da detto Ufficio, quale atto urgente.

3.2          assegna congruo termine per il deposito telematico di nota scritta congiunta, concertata preventivamente, contenente le deduzioni che ciascuno avrebbe formulato a verbale ove si fosse tenuta l’udienza; le parti potranno scambiarsi il testo a più riprese, mediante posta elettronica, fino alla versione definitiva, che sarà depositata telematicamente, a cura dell’attore, entro il suddetto termine.

3.3          ove la complessità della trattazione lo imponga, il giudice può assegnare termini differenziati alle parti per il deposito delle rispettive note.

  1. La Cancelleria comunicherà tramite PCT il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite, e inserirà nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”, visibile anche in caso di consultazione anonima del Registro.
  2. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, il Giudice, nell’indicare il termine, può: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data anticipata o differita rispetto alla data dell’udienza originaria, purché entro il periodo dell’emergenza sanitaria).
  3. I difensori delle parti non devono comparire fisicamente all’udienza. La data di udienza fissata o il termine assegnato per il deposito della nota congiunta (o il termine ultimo per note differenziate) costituisce, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal quale deve essere adottato “fuori udienza” il provvedimento decisorio.

6.1.     Qualora non ritenga di decidere la causa, il Giudice dispone i provvedimenti necessari al prosieguo del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza, in modalità “ordinaria, o, nel perdurare dell’emergenza sanitaria, in “trattazione scritta” o “in collegamento telematico da remoto”.

6.2.          In ogni caso, alla data stabilita il Giudice verifica la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di cui al punto 2.

  1. Nel termine assegnato dal giudice, i difensori depositano in via telematica, tramite l’attore nel caso di nota congiunta, o comunque da parte di ciascuno nel termine differenziato assegnato, “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di rigorosa sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex 348bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati. Il Giudice potrà indicare argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.
  2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il Giudice può chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, in occasione del deposito della nota scritta congiunta (o della nota richiesta a ciascuno), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
  3. Ciascuna delle parti, esaminate le note scritte depositate dall’altra o dalle altre parti, può chiedere – con motivata istanza da depositarsi telematicamente entro il termine dato e tale da non costituire ulteriore e non autorizzata replica scritta – che l’udienza sia effettivamente celebrata, eventualmente anche con modalità da remoto se entro il periodo di emergenza sanitaria.
  4. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta è attestato dal responsabile di Cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

***

Si stabilisce l’operatività del presente protocollo a decorrere dalla data della sua sottoscrizione sino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria (allo stato 30 giugno 2020, salvo disposizioni normative di proroga).

Le parti s’impegnano a verificare il funzionamento delle presenti disposizioni e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell’attuazione e del monitoraggio del presente protocollo la dott.ssa Zenaide Crispino, l’Avv. Michela Malberti.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Presidenza della Corte d’Appello di Milano ed a tutti i Consigli dell’Ordine appartenenti all’Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

Sono parte integrante del presente Protocollo gli allegati da 1 a 5. Monza, lì 27 aprile 2020

LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dott.ssa Laura Cosentini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI Avv. Vittorio Sala

 

All.1

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE PRIMA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h

  1. prima udienza di trattazione ai sensi dell’art. 183 cpc, compresa la decisione su istanze di concessione della provvisoria esecuzione nell’opposizione a D.I o per l’emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;
  2. decisione sulle istanze istruttorie ex art. 183, 7° co cpc;
  3. conferimento dell’incarico al CTU, relativa accettazione e giuramento da parte di quest’ultimo, che potrà essere depositata telematicamente (dispensandolo dalla comparizione), con l’indicazione di data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali;
  4. eventuale esame delle osservazioni sulla relazione peritale;
  5. precisazione delle conclusioni (da considerare per natura urgente ed esclusa da rinvio);
  6. procedimenti ex art 702 bis cpc, ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, opposizioni a liquidazione patrocinio a spese Stato e ad ordinanza ingiunzione;
  7. procedimenti sommari e cautelari e relativa fase di reclamo;
  8. procedimenti di volontaria giurisdizione.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

  1. discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori;
  2. audizione personale delle parti, per interrogatorio libero o formale;
  3. decisione con lettura immediata del dispositivo o della sentenza.

Monza 19 aprile 2020.

Il Presidente della prima sezione civile. Dott. Mirko Buratti

 
All. 2
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE SECONDA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. H

ogni udienza, compresa quella di prima comparizione, nei:

  1. processi di contenzioso ordinario;
  2. procedimenti ex 702 bis c.p.c.;
  3. procedimenti di A.T.P.;
  4. procedimenti cautelari, possessori e reclami;
  5. procedimenti ex 447 bis p.c.;
  6. procedimenti di Volontaria Giurisdizione per la nomina/revoca amministratore di Condominio,

restando invece incompatibili:

l’udienza di espletamento prove per testi/interrogatorio formale;

l’udienza di discussione finale ex art.429 c.p.c., salvo l’espresso assenso delle parti alla trattazione scritta.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

ogni udienza, compresa quella di prima comparizione, nei:

  1. processi di contenzioso ordinario;
  2. procedimenti ex 702 bis c.p.c.;
  3. procedimenti di A.T.P.;
  4. procedimenti cautelari, possessori e reclami;
  5. procedimenti ex 447 bis p.c.;
  6. procedimenti di Volontaria Giurisdizione per la nomina/revoca amministratore di Condominio,

restando invece incompatibili le sole udienze di espletamento prove per testi/interrogatorio formale.

 
All. 3
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett.h

CONTENZIOSO ORDINARIO:

  1. Prima udienza: sempreché vi sia stata, precedentemente, la costituzione della parte convenuta
  2. Incombenti ex art.184
  3. Precisazione delle conclusioni
  4. Reclami cautelari

ESECUZIONI

  1. Udienza di approvazione del progetto di distribuzione (art. 596 cpc)
  2. Udienza di verifica dei pagamenti di debitore ammesso alla conversione del pignoramento
  3. Estinzioni e sospensioni delle esecuzione con istanza congiunta (624 bis e 629 cpc)

FALLIMENTARE

  1. Udienza di Rendiconto
  2. Reclami in materia fallimentare ex art. 26 L.f. o 36 L.f.
  3. Udienza di comparizione ex art. 162 L.f. nei concordati preventivi
  4. Udienza per la sospensione cautelativa o scioglimento dei contratti
  5. Udienza per l’omologazione del Concordato Preventivo
  6. Approvazione piani di riparto

TIPOLOGIA DI UDIENZE NON COMPATIBILI (NON SOSTITUIBILI) CON LA TRATTAZIONE SCRITTA e pertanto da RINVIARE

ESECUZIONI

  1. Udienza con cui viene delegata la vendita ex art. 569 cod.proc.civ.
  2. Udienza di opposizione in corso di esecuzione (e ciò per la quantità e qualità dei soggetti coinvolti)
  3. Prima udienza per la conversione del pignoramento

FALLIMENTARE

  1. prefallimentari
  2. Udienza di verifica dello stato passivo
  3. Adunanza dei creditori
  4. Udienza in cui è disposta la vendita ex art. 163 bis Lf

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

Nessuna
All. 4
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h

  • ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • provvedimenti cautelari;
  • reclami sia avverso provvedimenti di natura cautelare che del giudice tutelare;
  • udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziale, previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità e dichiarazione sottoscritta, da depositare in PCT, che attesti la consapevolezza del diritto delle stesse di partecipare all’udienza e la volontà di rinunciarvi, nonchè l’assenza di ogni volontà di conciliazione;
  • prime udienze post presidenziali;
  • divorzi congiunti e separazioni consensuali previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità e dichiarazione sottoscritta che attesti la consapevolezza del diritto delle stesse di partecipare all’udienza e la volontà di rinunciarvi, nonchè l’assenza di ogni volontà di conciliazione e la volontà di entrambe di procedere allo scioglimento/ cessazione effetti civili del matrimonio e/o alla separazione alle condizioni indicate in ricorso;
  • procedimenti camerali per disciplinare affidamento e mantenimento figli nati fuori del matrimonio e relativa modifica, e per modifica condizioni di separazione/divorzio, previa acquisizione del consenso di entrambe le parti a tale modalità, e, in caso di ricorso congiunto, previa acquisizione di dichiarazione che ribadisca il consenso alle condizioni indicate in ricorso;
  • procedimenti ex artt. 156 e 316 bis c.c.
  • udienze fissate per esame delle relazioni dei Servizi Sociali, delle consulenze tecniche d’ufficio e dei report degli ausiliari del giudice;
  • ammissione dei mezzi istruttori ex art. 183 comma VI c.p.c.;
  • precisazione delle conclusioni;
  • procedimenti sommari ex art. 702 bis c.c. in materia successoria

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f

  • udienze presidenziali e camerali in cui non vi sia adesione alla trattazione scritta e che presentino carattere di urgenza, per le quali il giudice, in accordo con le parti, ritenga tale modalità idonea alla trattazione della controversia;
  • nomina di amministratori di sostegno, curatori e tutori con esame del beneficiario, e anche senza esame del beneficiario quando debbano essere emessi provvedimenti provvisori e sia necessaria l’audizione delle parti;
  • revoca e/o sostituzione degli amministratori di sostegno e tutori:
  • modifica o integrazione dei decreti di attribuzione poteri agli amministratori di sostegno, quando necessaria audizione di parti e/o del beneficiario
  • autorizzazioni urgenti per le quali è necessario richiedere chiarimenti al ricorrente

All. 5

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h:

  1. fatta eccezione per la fase istruttoria e casi particolari valutabili in ogni momento dal giudice, tutte le udienze dei seguenti procedimenti sono compatibili con la trattazione scritta fin dalla prima udienza di comparizione:

– procedimenti cautelari e reclami,

– procedimenti ex art. 28 L. 300/1970,

– procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.,
– procedimenti cd. Fornero in fase sommaria e di opposizione ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/12, – procedimenti per ATP ex art. 445 bis c.p.c.

  1. per tutti i procedimenti di competenza della Sezione lavoro sono compatibili con la trattazione scritta le seguenti udienze:

– udienza di discussione sull’ammissione delle prove;

– udienza di discussione sulle istanze ex art. 648 e 649 c.p.c.,

– udienza di discussione sulla sospensione dell’esecuzione ex artt. 615 e ss. c.p.c.,

– udienza di discussione sulle istanze ex art. 423 c.p.c.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f:

fatta eccezione per la fase istruttoria, le udienze dei seguenti procedimenti sono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto:

– procedimenti cautelari e reclami,

– procedimenti ex art. 28 L. 300/1970,

– procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.,

– procedimenti cd. Fornero in fase sommaria e di opposizione ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92 /12,

– procedimenti per ATP ex art. 445 bis c.p.c.,

– procedimenti ordinari di lavoro ex art. 414 e ss. c.p.c.,

– procedimenti di previdenza/assistenza,

– procedimenti di opposizione ad ATP ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c.

– procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro e previdenza.

Tipologie udienze che per la sezione si ritengono incompatibili con la trattazione scritta e/o in collegamento da remoto:

udienze fissate per la formalizzazione delle conciliazioni ex art. 185 c.p.c., dovendosi stipulare in udienza il processo verbale di conciliazione alla presenza delle parti o dei loro procuratori.

Il coordinatore della Sezione lavoro (Domenico Di Lauro)