Passaggio generazionale: holding e donazione. Niente abuso del diritto secondo l’Agenzia delle Entrate
Il passaggio generazionale delle imprese familiari è una fase delicata, sia dal punto di vista societario che fiscale. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 42 del 18 febbraio, ha chiarito un punto cruciale: il conferimento di quote societarie in una holding, seguito dalla donazione della nuda proprietà delle quote ai figli, non costituisce abuso del diritto, a condizione che l’operazione abbia sostanza economica reale e non sia finalizzata esclusivamente al risparmio fiscale.
La situazione di partenza
Due fratelli detengono ciascuno il 50% di una società immobiliare e il 25,6% di una società operativa, mentre il restante 48,2% delle operative è posseduto dal padre. Per ottimizzare la governance e avviare il passaggio generazionale, la famiglia pianifica una riorganizzazione che prevede:
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Il conferimento delle quote delle operative in una holding, controllata dai due fratelli e dal padre.
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La successiva donazione della nuda proprietà delle quote della holding da parte del padre ai figli.
Questo schema consente di centralizzare il controllo, prevenire blocchi operativi dovuti a eventuali dissidi tra soci e garantire continuità gestionale.
Il dubbio fiscale: rischio abuso del diritto?
Dal punto di vista fiscale, i contribuenti avevano un dubbio rilevante. La donazione delle quote della holding, essendo basata sul patrimonio netto della holding stessa, comporta una tassazione inferiore rispetto a quella che si sarebbe applicata se il padre avesse donato direttamente le quote delle società operative (il cui patrimonio netto è più elevato).
Secondo la normativa, un vantaggio fiscale di questo tipo potrebbe configurare un primo elemento di abuso del diritto, poiché la base imponibile della donazione non rifletterebbe pienamente il valore reale delle società operative.
Il principio del realizzo controllato
L’Agenzia delle Entrate sottolinea, però, che il conferimento di controllo delle operative nella holding può beneficiare del regime del realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del TUIR. Questo permette di neutralizzare fiscalmente il trasferimento se la conferitaria incrementa il proprio patrimonio netto in linea con il valore fiscale delle quote conferite. In questo modo, non si genera tassazione immediata sul conferimento stesso.
La sostanza economica dell’operazione
Il secondo elemento chiave valutato dall’Agenzia riguarda la sostanza economica dell’operazione, ex articolo 10-bis della legge 212/2000. La risposta evidenzia che l’operazione non ha come unico obiettivo il risparmio fiscale:
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La holding serve a ottimizzare la governance aziendale, garantendo che eventuali dissidi tra soci non blocchino l’attività delle operative.
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Consente una gestione più efficiente della liquidità e dei flussi finanziari tra le società.
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Agevola il passaggio generazionale, facilitando la transizione della proprietà dal padre ai figli in maniera ordinata e programmata.
Anche le clausole antistallo presenti nello statuto della holding confermano la reale necessità economica e gestionale dell’operazione.
Passaggio generazionale: holding e donazione. Conclusioni e implicazioni pratiche
La risposta dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un punto di riferimento importante per le famiglie imprenditoriali che vogliono pianificare il passaggio generazionale senza incorrere in contestazioni fiscali. In sintesi:
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Il conferimento in holding seguito dalla donazione delle quote non è di per sé abuso del diritto.
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Il vantaggio fiscale derivante dalla donazione della holding rispetto alle operative non basta a qualificare l’operazione come priva di sostanza economica.
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È fondamentale che la riorganizzazione produca effetti concreti sulla gestione, liquidità e governance delle società.











