L’Esperto nella Composizione Negoziata della Crisi: profili funzionali e responsabilità alla luce del Codice della Crisi.
La composizione negoziata della crisi, introdotta dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118 e oggi trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha previsto l’intervento di una figura centrale nel nuovo modello di gestione anticipata delle difficoltà dell’impresa: l’esperto indipendente, disciplinato dagli artt. 12 ss. CCII.
Tale figura si colloca in una posizione peculiare, non riconducibile né a un ausiliario del giudice né a un semplice consulente delle parti, ma è connotata da una funzione di raccordo tra autonomia privata, tutela del ceto creditorio e interesse pubblico alla conservazione dei valori aziendali.
Ai sensi dell’art. 13 CCII, l’esperto è chiamato a valutare la sussistenza di una “ragionevole perseguibilità del risanamento” dell’impresa, sulla base delle informazioni fornite dall’imprenditore e delle risultanze dell’istruttoria iniziale. Tale valutazione non assume carattere definitivo, ma è destinata ad accompagnare l’intero svolgimento della procedura, imponendo un costante aggiornamento del giudizio alla luce degli accadimenti via via sopravvenuti. In questa prospettiva, la funzione dell’esperto presenta un marcato contenuto tecnico-discrezionale, idoneo a incidere in modo significativo sull’andamento delle trattative e sugli esiti della composizione negoziata.
Sul piano operativo, l’esperto non si limita a garantire un contesto neutrale di confronto tra debitore e creditori, ma è investito di un ruolo attivo nella conduzione del negoziato. La legge gli attribuisce il compito di agevolare le trattative, favorendo l’individuazione di soluzioni idonee al superamento della crisi e alla continuità aziendale. In tale ambito, egli è chiamato a coordinare gli incontri, a evidenziare le criticità dei piani proposti e a stimolare un dialogo informato tra le parti, senza tuttavia sostituirsi alle stesse nelle scelte negoziali o imprenditoriali.
La dimensione attiva del ruolo dell’esperto emerge con particolare evidenza anche con riferimento ai poteri attribuitigli nel corso della procedura. L’esperto è, ad esempio, chiamato a esprimere il proprio parere in ordine alla coerenza delle operazioni straordinarie con le prospettive di risanamento (art. 21 CCII), nonché a segnalare l’assenza di concrete possibilità di successo delle trattative, potendo condurre all’archiviazione della composizione negoziata. Tali prerogative contribuiscono a rafforzare la rilevanza sistemica della funzione, collocandola in una zona di confine tra autonomia privata e controllo di razionalità economica del percorso di risanamento.
Da tale inquadramento discendono rilevanti profili di responsabilità. Sebbene il Codice non preveda una disciplina espressa della responsabilità dell’esperto, appare pacifico che l’incarico debba essere svolto secondo criteri di diligenza qualificata, in conformità ai parametri di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell’attività esercitata. Non risulta, infatti, compatibile con la funzione attribuita un atteggiamento meramente passivo o notarile: l’esperto è tenuto ad attivarsi, a richiedere integrazioni informative e a formulare valutazioni coerenti e motivate, soprattutto in presenza di elementi che incidano sulla fattibilità del risanamento.
Sotto il profilo della responsabilità civile, assumono rilievo tanto le condotte commissive quanto quelle omissive. In particolare, possono rilevare le ipotesi in cui l’esperto ometta di aggiornare il proprio giudizio sulla ragionevole perseguibilità del risanamento nonostante il mutamento delle circostanze, ovvero proceda all’interruzione delle trattative senza un’adeguata istruttoria. In tali casi, il rischio è quello di alterare l’equilibrio perseguito dal legislatore tra l’esigenza di evitare la prosecuzione di iniziative prive di concrete prospettive e quella di non precludere soluzioni potenzialmente idonee al recupero della continuità aziendale.
In conclusione, la figura dell’esperto nella composizione negoziata, così come delineata dagli artt. 12 ss. CCII, si configura come un presidio essenziale del corretto funzionamento dell’istituto. Pur privo di poteri decisori in senso stretto, l’esperto esercita una funzione di elevata rilevanza sistemica, chiamata a garantire che il confronto tra debitore e creditori si svolga su basi informative adeguate e secondo criteri di razionalità economica e giuridica. Da ciò discende la necessità di un esercizio rigoroso e consapevole del ruolo, fondato su competenza tecnica, indipendenza di giudizio e capacità di gestione del conflitto, quali presupposti imprescindibili per l’effettività della composizione negoziata quale strumento di regolazione anticipata della crisi d’impresa.










