26 Gennaio 2026

Il nuovo accordo collettivo 2025 nel settore commerciale

Con la sottoscrizione del nuovo accordo collettivo 2025 nel settore commerciale per gli agenti e rappresentanti di commercio, le Parti sociali hanno posto fine a un lungo periodo di vacanza contrattuale, rinnovando una disciplina che risaliva al 2009 e che risultava ormai inadeguata rispetto all’evoluzione dei modelli distributivi e delle forme di intermediazione commerciale.

Il nuovo AEC, applicabile ai rapporti di agenzia riconducibili all’area di rappresentanza di Confcommercio e della FNAARC, introduce una regolamentazione più articolata e moderna del rapporto, incidendo su aspetti economici, organizzativi e di tutela del contraente agente.

L’AEC Commercio 2025 ha durata quadriennale ed è destinato a produrre effetti dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2029.

Le sue disposizioni trovano applicazione automatica nei rapporti individuali che rinviano, in via espressa o per relationem, all’Accordo Economico Collettivo del settore commercio; salva la necessità di verificare la compatibilità delle clausole individuali preesistenti con le nuove disposizioni collettive, in particolare ove esse risultino meno favorevoli per l’agente.

Uno degli elementi di maggiore discontinuità rispetto al passato è rappresentato dal riconoscimento espresso del diritto alla provvigione anche in relazione alle vendite concluse tramite canali di commercio elettronico. A tale riguardo il nuovo AEC chiarisce che, qualora l’operazione online riguardi clienti rientranti nella zona, nel portafoglio o nel segmento assegnato all’agente, il diritto provvigionale sorge in modo analogo a quanto avviene per le vendite tradizionali. Tale previsione recepisce l’evoluzione giurisprudenziale e risponde all’esigenza di evitare fenomeni di elusione del ruolo dell’agente mediante la canalizzazione delle vendite su piattaforme digitali.

L’accordo rafforza, poi, gli obblighi informativi in capo alla preponente, imponendo una maggiore chiarezza nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione delle provvigioni. Viene ribadito il diritto dell’agente a ricevere rendicontazioni complete e verificabili, nonché a ottenere informazioni idonee a consentire il controllo della correttezza dei conteggi provvigionali. Tale rafforzamento appare coerente con i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.civ.

Il nuovo AEC interviene in modo più puntuale sulla disciplina delle variazioni unilaterali del rapporto quali la zona, i prodotti e la clientela, stabilendo limiti e condizioni per la modifica di zona, prodotti o clientela assegnata. Le variazioni di rilievo dovranno essere comunicate con congruo preavviso e possono legittimare il diritto dell’agente a un adeguamento economico ovvero, nei casi più incisivi, alla risoluzione del rapporto con applicazione delle tutele previste per l’ipotesi di recesso della mandante.

La disciplina del preavviso viene resa più chiara e sistematica, con una regolamentazione che mira a garantire maggiore certezza nei tempi di cessazione del rapporto. Restano ferme le durate minime del preavviso, ma l’AEC chiarisce le modalità di decorrenza e gli effetti economici in caso di mancato o insufficiente preavviso.

Particolare attenzione è riservata anche all’ipotesi di recesso ingiustificato o intempestivo, con rafforzamento delle tutele risarcitorie in favore dell’agente.

L’Accordo introduce una disciplina più articolata delle indennità di cessazione del rapporto, coordinando le previsioni collettive con la normativa codicistica e con la prassi applicativa. Vengono chiariti i criteri di calcolo e le condizioni di maturazione delle indennità, nonché il trattamento delle ipotesi di cessazione per pensionamento, invalidità o scioglimento del rapporto per cause non imputabili all’agente. Di particolare rilievo è l’attenzione dedicata agli agenti operanti in forma societaria, per i quali sono previste regole specifiche.

Il nuovo AEC disciplina in modo più puntuale la possibilità di riconoscere anticipi provvigionali in relazione ad affari di particolare urgenza o rilevanza economica, stabilendo criteri di imputazione e conguaglio più chiari rispetto al passato. Tale previsione risponde all’esigenza di assicurare continuità finanziaria all’attività dell’agente, soprattutto in contesti di mercato caratterizzati da cicli di incasso dilatati nel tempo.

Nel complesso, dunque, il nuovo Accordo si propone come strumento di armonizzazione tra la disciplina collettiva del rapporto di agenzia e le disposizioni del codice civile, nonché con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Resta tuttavia affidato all’interprete il compito di risolvere le inevitabili questioni applicative che emergeranno nella fase di prima attuazione, soprattutto in relazione ai rapporti in corso e al coordinamento con le clausole contrattuali individuali.

Il nuovo accordo collettivo 2025 nel settore commerciale: conclusione

L’AEC Commercio 2025 rappresenta un intervento di ampio respiro, volto ad aggiornare la disciplina dell’agenzia commerciale alle trasformazioni del mercato e delle tecniche di vendita. Pur introducendo elementi di maggiore tutela e trasparenza, l’Accordo solleva interrogativi interpretativi che richiederanno un’attenta opera di lettura sistematica e, verosimilmente, futuri chiarimenti giurisprudenziali.

Per agenti e mandanti, il nuovo quadro normativo impone una revisione consapevole dei contratti in essere e una gestione del rapporto improntata a maggiore correttezza, equilibrio e prevedibilità.