31 Luglio 2025

Fideiussione e consumatore

indennità cessazione rapporto agenzia

Fideiussione e consumatore: la clausola “a semplice richiesta” non esclude la decadenza – Sentenza del Tribunale di Ferrara, 10 giugno 2025

Con la sentenza del 10 giugno 2025, il Tribunale di Ferrara ha affrontato un tema ricorrente e rilevante nella prassi contrattuale e nel contenzioso bancario: la validità e l’efficacia della clausola “a semplice richiesta scritta” contenuta nei contratti di fideiussione, alla luce della qualifica di consumatore del garante e dell’applicabilità dell’art. 1957 c.c.

L’occasione è stata un contenzioso tra una banca e un fideiussore persona fisica, che aveva sottoscritto una garanzia per un finanziamento, ma che non esercitava alcuna attività imprenditoriale o professionale, e dunque rivestiva la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo.

⚖️ Il contenuto della fideiussione: clausola “a semplice richiesta”

Il contratto prevedeva la consueta clausola “a semplice richiesta scritta”, utilizzata frequentemente nella prassi bancaria per rafforzare la posizione del creditore.

Secondo l’interpretazione degli istituti bancari, tale clausola configurerebbe una garanzia autonoma o quantomeno permetterebbe di derogare espressamente all’art. 1957 c.c., il quale impone al creditore di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, a pena di decadenza nei confronti del fideiussore.

🧷 Il punto centrale della controversia: deroga implicita o tutela imperativa?

La banca sosteneva che la clausola in oggetto costituisse una deroga implicita all’art. 1957 c.c., rendendo superfluo il rispetto dei termini previsti dalla norma per agire nei confronti del fideiussore.

Il Tribunale di Ferrara ha tuttavia rigettato questa tesi, valorizzando due aspetti fondamentali:

  1. La qualifica di consumatore del fideiussore;
  2. Il carattere imperativo dell’art. 1957 c.c., salvo deroga espressa e consapevole.

📌 Fideiussione e consumatore: le motivazioni della sentenza

Il giudice ha riconosciuto che il fideiussore era da qualificarsi come consumatore, e in quanto tale soggetto alla tutela rafforzata prevista dal Codice del Consumo e dai principi europei in materia di trasparenza e proporzionalità nei contratti.

In particolare, il Tribunale ha chiarito che:

  • La clausola “a semplice richiesta” non costituisce una deroga automatica e implicita all’art. 1957 c.c., soprattutto se inserita in un contratto predisposto unilateralmente dalla banca, spesso senza un’effettiva possibilità di negoziazione da parte del consumatore.
  • In assenza di una deroga espressa, chiara e consapevole, deve ritenersi operante la disciplina codicistica, che prevede la decadenza del creditore che non agisce nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.
  • Pertanto, la banca, non avendo agito tempestivamente, è decaduta dal diritto di escutere il fideiussore.

⚖️ Rilevanza giuridica della decisione

Questa sentenza si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui la clausola “a semplice richiesta” non è sufficiente, di per sé, a derogare l’art. 1957 c.c., specie in presenza di un fideiussore che rivesta la qualifica di consumatore.

Essa conferma che le clausole standard di matrice bancaria, spesso poco chiare e predisposte in modo unilaterale, non possono prevalere su norme imperative, a meno che non siano formulate in modo esplicito, trasparente e consapevole.

📚 Considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Ferrara rappresenta un importante richiamo alla necessità, per gli istituti di credito, di verificare attentamente la qualifica del fideiussore e di non confidare in formule contrattuali generiche per derogare norme di protezione previste dall’ordinamento.

Per i fideiussori persone fisiche, in particolare per i consumatori, si tratta di un’importante conferma della centralità del principio di trasparenza contrattuale e del limite alle responsabilità illimitate basate su formule standard.