News

Altre news

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni operative necessarie per

Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

imprese non energivore studio mainini

Il credito d’imposta per le imprese non energivore

Il credito d’imposta a favore delle imprese non energivore è stato introdotto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 21/2022 in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica acquistata e impiegata nell’attività economica nel secondo trimestre 2022 

Il credito di imposta è stato poi esteso alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata:  

 

Imprese non energivore destinatarie dell’agevolazione

I crediti d’imposta spettano alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica come definite dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (energivore).  

 

Misura dell’agevolazione 

Il credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della energia utilizzata nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 e risultante dalle fatture d’acquisto, spetta se il prezzo ha avuto un aumento del costo per kWh superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.   

Con riferimento alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel quarto trimestre 2022,  risultante dalle fatture d’acquisto, il credito di imposta è stato elevato al 30% e spetta se il prezzo,  calcolato  sulla base della media riferita al terzo trimestre  2022,  al  netto  delle imposte e degli eventuali sussidi, ha  subito  un  incremento del costo per kWh superiore al 30% del  corrispondente  prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Il prezzo va calcolato sulla base della media riferita al primo e secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. 

Per calcolare il costo medio per kWh, si tiene conto dei costi alla voce della fattura spesa per la materia energia, al netto delle imposte e di eventuali sussidi.  

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, nel calcolo dei costi della componente energia rientrano quelli sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, come già previsto per le imprese energivore.  

Con le circolari n. 13/2022 e n. 25/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti indicazioni:  

  • per calcolare il costo medio per Kwh si devono considerare i costi sostenti per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione, esclusi gli oneri accessori, diretti e/o indiretti, indicati in fattura;  
  • il costo medio del kWh sulla base del quale si calcola l’aumento del 30% è da determinarsi considerando il rapporto tra il totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento, anche se tali componenti non siano distintamente indicate nel prezzo della energia) e il consumo effettivo del trimestre.  

Se la voce dispacciamento è indicata a parte in fattura, va considerata, sia ai fini del calcolo dell’incremento del costo medio per kWh della componente energia, sia nella determinazione del credito d’imposta.  

Se la voce dispacciamento è nel prezzo della componente energia, dovrà essere computato solo questo prezzo.  

Il valore del dispacciamento da prendere in considerazione è il costo effettivo applicato dal fornitore (risposta al quesito 2.5 della circolare n. 25/2022).  

Nel caso di clienti multisitoi o nel caso di un’impresa dotata di più contatori di energia elettrica (di potenza sia superiore sia inferiore a 16,5 kW), il confronto tra il costo medio della componente energia elettrica dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze (risposta quesito 2.3 della circolare n. 25/2022).  

Il costo delle garanzie di origine, se presente, è parte della componente energia, anche se riportate in una voce separata della fattura. Questo costo va conteggiato in sede di verifica dei requisiti di accesso al credito.  

Per calcolare il costo medio, i costi per kWh per la componente energia elettrica devono essere determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Pertanto, il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento deve avvenire con riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza considerare le imposte eventualmente versate (già comprese in fattura in altra voce) e sottraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti.  

Con riferimento al calcolo del costo medio ai fini del raffronto tra i trimestri, non si tiene conto delle relative imposte e, in particolare dell’IVA (risposta quesito 2.4 della circolare n. 25/2022).  

 

Come e quando avvalersi dell’agevolazione 

I crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro i seguenti termini massimi: 

  • secondo trimestre 2022:  entro il 31 dicembre 2022 
  •  terzo e quarto trimestre 2022:entro il 30 giugno 2023. 

Il termine per usufruire dei crediti d’imposta decorre dalla maturazione del credito, ossia da quando risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla normativa agevolativa.  

Le norme, infatti, non impediscono di compensare il credito d’imposta prima che il trimestre di riferimento si chiuda, purché:  

  • le spese di acquisto dell’energia elettrica consumata, rispetto alle quali viene calcolato il credito d’imposta, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri stabiliti all’art. 109 del TUIR, nello stesso trimestre di riferimento;  
  • siano documentate dalle fatture di acquisto.  

I consumi stimati, fatturati in acconto, non possono essere considerati. Si dovrà attendere che i consumi effettivi vengano esposti nelle fatture di conguaglio.  

Con la risposta 3.4 della circolare n. 25/2022, l’Agenzia ha precisato che la documentazione certificativa consiste nelle fatture di acquisto per l’energia elettrica consumata o, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, nelle fatture di acquisto del combustibile utilizzato. 

In alternativa, i crediti d’imposta possono essere ceduti, ma a determinate condizioni.  

Ai crediti d’imposta in esame non si applicano:  

Inoltre, i crediti d’imposta:  

  • non concorrono a formare il reddito d’impresa e la base imponibile dell’IRAP  
  • non incidono sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, come previsto dall’art. 61 del TUIR,  nè della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5 del TUIR.  

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (tra cui i sussidi) che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Ma poiché i crediti di imposta non concorrono a formare il reddito e la base imponibile dell’IRAP, il cumulo non deve superare il costo sostenuto.  

 

a cura dello Studio Mainini