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L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni operative necessarie per

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Contributo a fondo perduto: invio della domanda dal 15 giugno

Con il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), destinato al ristoro dei soggetti che abbiano subito un calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Le domande potranno essere presentate dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto 2020; se il soggetto richiedente è un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto. La trasmissione delle istanze dovrà essere effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Solo se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro il modello deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Nella compilazione della domanda dovrà essere posta la massima attenzione. Nel caso, infatti, in cui il contributo erogato è in tutto o in parte non spettante, oltre alla sanzione dal 100 al 200% di cui all’art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, è applicabile anche l’art. 316-ter del codice penale, che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni (se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro; sanzione che non potrà comunque essere superiore al triplo del contributo erogato).

Quando inviare l’istanza

La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al termine del 13 agosto 2020. Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, invece, i canali di invio delle domande saranno attivi dal 25 giugno e resteranno aperti fino al 24 agosto.

Nei medesimi termini è possibile presentare, in caso di errori, una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati.

A seguito della presentazione del modello il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Come inviare l’istanza

L’invio del modello va effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi ”.

Nota bene

Nel solo caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, come indicato nel provvedimento (par. 3.2), il modello d’istanza deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite PEC all’Agenzia delle Entrate.

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti ) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi (delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).

Chi non può richiedere il contributo a fondo perduto

Al riguardo il provvedimento specifica che il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020, escludendo di conseguenza coloro che abbiano aperto la partita IVA dopo il 30 aprile 2020 . Oltre ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con riferimento ai soggetti esclusi dal contributo, la norma menziona:

– i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;

– gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR;

– i soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);

– i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020.

Come si calcola il contributo

Riguardo alle modalità di determinazione, il contributo è ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Più precisamente l’entità del contributo spetta nella misura del:

– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020;

– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro;

– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come compilare l’istanza

Entrando nel merito delle modalità di compilazione del modello, esso si compone di due pagine. Oltre ai dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, rappresentante firmatario dell’istanza), nella prima pagina occorre indicare i dati necessari ad attestare la sussistenza dei requisiti previsti per fruire del beneficio. Tali informazioni riguardano l’entità dei ricavi/compensi complessivi relativi al 2019 (ripartiti nelle tre soglie previste), l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020, nonché l’indicazione di eventuali situazioni specifiche (soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero aventi domicilio o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi).

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.

Con riferimento alla soglia di ricavi/compensi (o del volume d’affari per i titolari di reddito agrario), le istruzioni specificano che i relativi importi non devono essere ragguagliati ad anno anche nel caso in cui l’attività non sia stata svolta per l’intero esercizio.

In caso il soggetto svolga più attività , il limite dei 5 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali , in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.

Nell’ultima parte della prima pagina del modello, oltre alla sottoscrizione dell’istanza, occorre indicare il codice IBAN del conto corrente , intestato al soggetto richiedente, dove l’Agenzia delle Entrate accrediterà le somme spettanti nonché l’eventuale impegno alla presentazione se la domanda è presentata da un intermediario.

Autocertificazione antimafia

In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 25 del decreto Rilancio, l’istanza contiene, alla seconda pagina, un apposito quadro (denominato A) per l’autocertificazione di regolarità antimafia che va compilata nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro.

Si ricorda che in questo caso l’istanza deve essere firmata digitalmente dal richiedente e trasmessa esclusivamente tramite PEC.

A causa della rilevanza delle sanzioni e delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazione di dati non corretti/veritieri, la pratica per la richiesta del contributo a fondo perduto può essere gestita dallo Studio con specifico mandato o, in alternativa, dal cliente in totale autonomia senza nessun controllo da parte dello Studio.

Lo Studio offre la possibilità di predisporre i conteggi, l’istanza telematica e l’invio della stessa.

Chi volesse conferire l’incarico allo Studio, Voglia gentilmente inviare a mezzo mail la richiesta di preventivazione che dovrà essere ritornata debitamente sottoscritta per accettazione.