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CESSIONE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Per cessione del credito si fa riferimento a quel negozio giuridico con cui il creditore (cedente) trasferisce il suo credito nei confronti del debitore (ceduto) ad un altro soggetto (cessionario), così realizzando una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Ai sensi dell’art. 1260 c.c. i diritti di credito sono di norma liberamente trasferibili, ad eccezione dei crediti c.d. intrasferibili, la cui cedibilità  è esclusa dalla legge ovvero dalla volontà delle parti, nonché quelli aventi carattere strettamente personale (es. prestazioni alimentari, stipendi, pensioni, ecc.).

L’incedibilità legale o convenzionale del credito è, tuttavia, derogabile: il debitore, mediante una propria dichiarazione di volontà, può rimuovere il vincolo d’intrasferibilità, consentendo così alla cessione di produrre tutti i propri effetti (1). In assenza di detta dichiarazione qualora il cessionario fosse reso edotto della natura incedibile del credito, il negozio di cessione non sarà produttivo di effetti nei confronti del debitore ceduto, mentre sarà efficace tra le parti (2).

Poste queste necessarie precisazioni  sui principi civilistici in materia, per entrare nel merito della specifica questione oggetto della  presente trattazione è indispensabile  delineare, sebbene sommariamente in questa sede, gli aspetti normativi della cessione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione, risultando la specifica materia regolata da un coacervo di disposizioni:

  • l’art. 69 della Legge di Contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440) secondo cui le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura autenticata da notaio; (3)
  • l’art. 70 della Legge di Contabilità dello Stato che si riferisce alle cessioni derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, tutti riconducibili nella più ampia categoria dei contratti di durata; (4)
  • l’art. 9 L. 20.03.1865, n. 2248 all. E nel quale è previsto che nessuna cessione può aver efficacia se non vi aderisce l’amministrazione; (5)
  • l’art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006 in ragione del quale le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con le comunicazioni da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. (6)

Dalla combinata operatività di queste norme emerge che:

  • sul piano della forma dell’atto di cessione è necessario il ricorso all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata;
  • il limite alla cedibilità sussiste solo fino a quando il contratto è in corso di esecuzione e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale e che, quindi, in deroga al principio generale dell’art. 1260 del c.c., se il contratto tra cedente e ceduto è in corso, il creditore cedente deve chiedere il previo consenso al debitore ceduto, segnatamente la P.A., per poter cedere il credito. In particolare la norma di cui all’art. 9 L.A.C. vuole evitare che durante l’esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione(Cass. n. 13261 del 2000);
  • ex artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 le cessioni relative a somme dovute dallo Stato debbono essere notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente ovvero ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. In deroga al principio generale del codice non vi è la possibilità per il cessionario di dimostrare in altro modo, diverso dalla notificazione, l’avvenuta conoscenza della cessione da parte della P.A.;
  • per l’ipotesi che il cessionario non sia una banca o un intermediario finanziario così come prescritto dall’art. 117 cod. degli appalti, si applica non già la disciplina del codice civile, bensì quella speciale di cui all’art. 9 L.A.C. e agli artt. 69 e 70 R,D, 18.11.1923, n. 2440 (V. Cass, civ, sez. I, sent, 24/09/2007, n. 19571.

Per completezza espositiva si aggiunga che nell’ipotesi in cui la cessione del credito sia stata notificata alla p.a. a cura del cedente, la Circolare ministeriale n. 29/2009 ha chiarito che, al momento della notifica, il soggetto pubblico effettuerà una verifica volta ad accertare se il cedente risulti inadempiente rispetto al pagamento di cartelle esattoriali per un ammontare almeno pari ad € 10.000,00.

Dalla lettura congiunta delle norme sopra citate si può concludere che:

–  in materia di cessione dei crediti vige il principio della “libera cedibilità” degli stessi;

–  il principio sopra indicato subisce delle deroghe nel caso in cui debitore ceduto sia la pubblica amministrazione;

–  tali deroghe implicano che se il contratto tra cedente e pubblica amministrazione ceduta è in corso di esecuzione, il creditore non solo deve stipulare la cessione del credito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma deve anche ottenere il consenso dalla P.A. alla cessione del credito, mentre se è conclusa l’esecuzione del contratto tra le stesse parti, il creditore ha facoltà di cedere il suo credito sempre mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata, che andrà notificata alla pubblica amministrazione.

Avv. Irene Sciarrotta /07.02.2013

[1] PERLINGIERI, “Della cessione dei crediti”, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1260-1267, Bologna-Roma, 1982, p. 66
[2] DOLMETTA, “Cessione dei crediti”, in “Digesto Civile”, II, Torino, 1988.

[3] Art. 69: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento. La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione all’ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all’art. 54, lettera a). Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge. Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide. Qualora un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.”

[4] Art. 70: “Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l’oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell’art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.

[5] Art. 9 L.A.C.: Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l’amministrazione interessata.”

[6] Art. 117 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto): “1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. 3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. (Comma modificato dal D.Lgs. 152/2008) 4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”