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Equity Crowdfunding – Italia in leggero ritardo sul Regolamento UE

Il mondo del Crowdfunding italiano è alla finestra dopo l’entrata in vigore a novembre del nuovo Regolamento UE 2020/1950 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

Grazie alle armonizzazioni tra le normative e a un passaporto europeo, gli operatori possono operare su base transfrontaliera, risiedere in uno Stato e organizzare una raccolta fondi in un altro Paese e gli investitori ristrutturare le opportunità promosse da un gestore esterno. Se è vero che il regolamento prevede una fase transitoria per avviare l’iter si deve muovere la macchina dello Stato come sembra essere avvenuta già altrove.

Per dare infatti attuazione vanno definiti gli aspetti del regolamento lasciati agli Stati Membri a partire dalle autorità che rilascia le autorizzazioni.

E poi ci sono le disposizioni in tema di marketing, quelle relative all’ambito di responsabilità tra offerente e gestore e gli obblighi informativi agli investimenti. Nello stesso tempo, proprio in vista del Regolamento europeo sul mercato molti portali attraverso M&A puntano a irrobustirsi in vista della maggior concorrenza.

Sulla scena europea, ad esempio, dopo l’acquisizione del portale inglese Seedraé pronto ad arrivare il colosso Usa Repablic.

Nonostante la crescita degli ultimi anni, il mercato italiano rimane piccolo rispetto a quello europeo, come mostrano i dati dell’Osservatorio della Scuola di Management del Polimi, seppur in crescita per il solo equity crowdfunding la raccolta del 2021 è stata di 140 milioni. Da qui il timore di restare indietro. Come riferito dall’Avv. Mennato Fusco il Regolamento europeo è direttamente applicabile in tutti gli stati membri dal 10 novembre 2021. Le piattaforme hanno un anno di tempo per adeguarsi alla normativa comunitaria potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali sino al 10 novembre 2022. Quindi alcun atto interno è necessario se non la comunicazione a ESMA dell’autorità che dovrà vigilare sugli operatori. Ad oggi l’Italia non ha ancora effettuato la comunicazione. Verosimilmente sarà Consob e in alcuni casi sarà affiancata da Banca di Italia.

Il Regolamento europeo (art. 6, comma 7 e art. 23, comma 16) prevede che EBA ed ESMA definiscano le regole applicative e gli standard di dettaglio con riferimento ad alcuni profili della nuova normativa entro, rispettivamente, il 10 novembre 2021 e il 10 maggio 2022. Tali regole saranno parte integrante della normativa comunitaria. Ciò vuol dire che sino a quando tali regole non saranno pubblicate dalle predette autorità gli attuali operatori dovranno avvalersi del regime transitorio al fine di adeguarsi alla nuova normativa.

Come previsto dal Regolamento, l’EBA di concerto con ESMA, ha pubblicato il “Final Report” in data 10 novembre 2021 I principi tecnici in esso contenuti dovranno essere adottati dalla Commissione Europea entro 3 mesi a decorrere dal 10 novembre 2021.

La stessa procedura si applicherà al Report ESMA che dovrà essere pubblicato entro il 10 maggio 2022. In tempo, quindi, per il termine ultimo entro il quale tutte le piattaforme dovranno adeguarsi alla nuova disciplina (10 novembre 2022).