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La Cassazione censura l’operato di alcune banche in caso di firma disgiunta Il decesso non blocca il conto

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il *contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

La Cassazione censura l’operato di alcune banche in caso di firma disgiunta
Prelievo ok nonostante la morte del cointestatario

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

Questo il principio espresso dalla Corte di cassazione, sez. II civile, con l’ordinanza n. 7862 del 19 marzo 2021 in tema di configurabilità o meno della responsabilità in capo all’istituto bancario nel caso in cui all’indomani del decesso di uno dei cointestatari a firma disgiunta di un conto corrente, l’altro provveda a ritirare tutte le somme sul medesimo giacenti, senza opposizioni da parte della banca.

La pronuncia di legittimità interviene nell’ambito di un contenzioso promosso avanti il Tribunale di Roma dalle figlie della defunta con l’azione di reintegra delle quota di legittima, vantata nella successione della madre, nei confronti degli eredi dell’erede testamentario (il convivente) e della banca, presso la quale quest’ultimo aveva acceso in conto corrente cointestato con il de cuius.

Lamentavano che l’istituto, pur essendo a conoscenza del decesso della correntista, avesse consentito al cointestatario senza alcuna opposizione, in spregio agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di deposito bancario, di prelevare tutte le somme giacenti sul conto, con conseguente grave pregiudizio del diritto alla loro quota successoria.

Rigettata la domanda in primo grado, le figlie interponevano appello che, con sentenza n. 4503 del 14 luglio 2016, veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma in accoglimento dell’eccezione di prescrizione della domanda verso l’istituto: nelle more, infatti, le attrici avevano transatto la controversia con gli aventi causa del convivente della madre e “tale circostanza rompeva in modo definitivo ogni possibile collegamento di responsabilità tra la banca e la parte erede, nei confronti solamente del quale le appellanti avrebbero potuto far valere la tutela dei loro diritti ereditari”.

Con l’ordinanza n. 7862/2021 la Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi inammissibili.

In particolare, pur avendo la sentenza d’appello fondato la propria decisione sul rilievo della prescrizione, precisa il Collegio, “la domanda proposta risulterebbe in ogni caso infondata nel merito, essendo uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto (rapporti che, come correttamente ricordato dalla Corte d’Appello, sono stati oggetto di definizione in via transattiva)”.

 La Cassazione ha quindi precisato come, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizzi una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari che non determina l’estinzione del rapporto.

Per effetto del principio di solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione ciascuno dei cointestatari ha diritto di pretendere la prestazione per l’intero, cioè a dire, il contitolare superstite può chiedere l’adempimento dell’intero saldo e l’istituto è legittimato a liquidarlo al cointestatario superstite.

In tale ipotesi, il blocco del conto corrente sarebbe illegittimo: la banca non solo non potrà opporsi ma non potrà essere chiamata a rispondere delle somme prelevate dal cointestatario, anche se si tratta dell’intera giacenza presente.

Contributo pubblicato su Italia Oggi

Avvocato Paola Cavallero
Senior partner  - Studio Mainini & Associati