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AUTOCERTIFICAZIONE COVID: DICHIARARE IL FALSO NON COSTITUISCE REATO.

La magistratura assolve dalle imputazioni per falso ideologico i cittadini che dichiarano il falso nell’autocertificazione. Cede l’efficacia deterrente della disciplina emergenziale di contenimento a favore della riaffermazione dei principi costituzionali.

La situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19 ha costretto l’Esecutivo a porre in essere severe limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini, restrizioni la cui osservanza è rimessa al senso di responsabilità individuale attraverso lo strumento dell’autodichiarazione. Fermo restando le sanzioni di natura amministrativa relative alla violazione dei predetti limiti, nonché l’obbligo di veridicità circa l’identità e le qualità personali indicate nell’autodichiarazione, le recenti pronunce dei tribunali hanno escluso che dichiarare il falso in ordine alle ragioni dello spostamento integri reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.). Varie sono state le pronunce in merito. Da ultimo, il Tribunale di Milano (sez. Gip, 16.03.2021) ha assolto con formula piena un privato cittadino che riferiva fatti non corrispondenti al vero motivando che «non sussistono nemmeno astrattamente […] i presupposti costitutivi della fattispecie delittuosa di cui all’art. 483 c.p.». Lo stesso tribunale, in precedenza (16.11.2020), aveva escluso la riconducibilità alla fattispecie in esame delle dichiarazioni vertenti su mere intenzioni e non già su fatti occorsi, dichiarando «estranee all’ambito di applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino “fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi». Infatti, l’art. 483 c.p. trova applicazione nei soli casi in cui i fatti attestati dal privato siano trasfusi in un atto pubblico destinato a provarne la verità e, quindi, quando «una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale». Quanto alle cd. autocertificazioni Covid, il cui fondamento normativo si rinviene agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la decisione in esame nega che tali disposizioni prevedevano un generale obbligo di veridicità e, con riferimento alla destinazione alla prova delle dichiarazioni, evidenzia la difficoltà di «stabilire quale sia l’atto del pubblico ufficiale nel quale la dichiarazione infedele sia destinata a confluire». In realtà, l’interpretazione non appare aderente al dato testuale del D.P.R. 445/2000. Qui il legislatore impiega il termine “comprovare”, che suggerisce l’assegnazione di efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive e prescrive inoltre il divieto di elaborare dichiarazioni mendaci e false. Ciò detto, la sentenza milanese evidenzia il grosso equivoco nel quale si incorrerebbe nel sanzionare falsità rese in occasione del controllo, poiché tale esito determinerebbe la violazione del principio nemo tenetur se detegere e del diritto di difesa previsto in Costituzione. Infatti, come osserva la pronuncia, al privato che avesse infranto i limiti prescritti spostandosi in assenza di legittima ragione giustificativa si sarebbe posta l’alternativa fra asserire il falso per fuggire all’incriminazione ex art. 650 c.p., rispondendo tuttavia ai sensi dell’art. 483 c.p., o auto-denunciarsi riferendo il vero «nella consapevolezza di poter essere sottoposto a indagini per il reato di cui all’art. 650 c.p.». Ancor più ardita la posizione assunta dal Tribunale di Reggio Emilia (sent. 27.01.2021 n. 54) che, pronunciandosi su un caso analogo, definisce il D.P.C.M. dell’8.03.2020 (nonché di quelli successivi), contenente un generale e assoluto divieto di spostamento al di fuori della propria abitazione, illegittimo. Il D.P.C.M. configurava, infatti, un obbligo di permanenza domiciliare ma l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una «sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (ovvero in via cautelare […] nella ricorrenza di rigidi presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa». Si capisce come tale limitazione della libertà persona non possa trovare giustificazione in un D.P.C.M. ma nei soli casi e modi prescritti dall’art. 13 della Costituzione. Al di là dei percorsi argomentativi fra loro disomogenei e talvolta censurabili, appaiono condivisibili le soluzioni adottate sul punto dalla magistratura – convergenti verso pronunce assolutorie -, poiché restituiscono ordine (e misura) alla caotica e spesso contraddittoria disciplina di contenimento dell’emergenza sanitaria, ribadendo la supremazia dei principi costituzionali: il divieto di autoincriminazione e l’inviolabilità della libertà personale.

Dottoressa Clara Cimino

Avvocato Andrea Filippo Mainini