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ASSENTE ALL’INDIRIZZO NON BASTA – Messo obbligato a cercare in ogni modo il destinatario

Accolta l’impugnazione del contribuente per l’errata interpretazione della norma alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9292/2021

Per la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi nei confronti del destinatario irreperibile presso la residenza anagrafica secondo le modalità previste dall’art.60, comma 1, lett.e) del dpr 600/1973 il messo notificatore deve svolgere ricerche rigorose volte a verificare l’irreperibilità assoluta del destinatario, ossia che quest’ultimo non abbia più né abitazione né ufficio o l’azienda nel comune già sede del proprio

La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di procedura di notificazione a destinatari irreperibili e ribadisce l’obbligo per il messo di cercare il destinatario. Insufficiente l’assenza all’indirizzo di residenza per applicare la procedura ex art. 60 co. I lett.) e D.P.R. n. 600/1973, con ordinanza n. 9292/2021, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione.

La censura avanzata riguardava la presunta violazione della fattispecie astratta di accesso alla procedura di notificazione per irreperibilità assoluta, determinata dalla assenza di attività di ricerca del consegnatario presso la residenza anagrafica di quest’ultimo.

Con tale pronuncia la Corte ribadisce l’orientamento, ormai granitico, seguito sul punto (si vedano Cass. Sez. V, n. 33878/2020; Cass. Sez. V, n. 4657/2020; Cass. Sez. V, n. 2877/2018; Cass. Sez. VI, n. 24107/2016, Cass. Sez. V, n. 19958/2018), che argina il ricorso alla procedura speciale del D.P.R. 600/1973. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale aveva reputato legittima la notifica eseguita ai sensi dell’art. 60 co. I lett.) e del D.P.R. n. 600/1973, sul presupposto della irreperibilità assoluta del destinatario; di contro, il ricorrente lamentava il mancato espletamento delle dovute ricerche, poiché il medesimo era residente all’indirizzo presso cui era stata effettuata la precedente notifica, notifica non perfezionatasi – data la sua assenza -, ma non tale da integrare ipotesi di “irreperibilità assoluta”, solo eventualmente relativa.

Ritenuto fondato il motivo di ricorso, la Corte, richiamandosi a numerosi precedenti, ha chiarito che la notifica ai sensi dell’art. 60 co. I lett.) e del D.P.R. n. 600/1973, disposizione che detta la procedura in caso di irreperibilità assoluta, si considera ritualmente eseguita nel solo caso in cui il messo non rinvenga l’effettiva abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel Comune del domicilio fiscale; in tali ipotesi, la procedura è valida se l’atto viene depositato nell’albo del Comune «senza necessità di comunicazione all’interessato […] né di ulteriori ricerche fuori dal Comune». Tuttavia, prima di accedere alla procedura descritta, il messo è tenuto a svolgere ricerche per determinare l’assoluta irreperibilità, ossia l’assenza di qualsiasi collegamento (abitazione, ufficio, azienda) presso il Comune sede del domicilio fiscale. L’inerzia del notificatore in relazione alle indispensabili ricerche da compiere perché sia configurabile l’irreperibilità assoluta, determina perciò la nullità della notifica eseguita secondo il dettato dell’art. 60 co. I lett.) e del D.P.R. n. 600/1973. Non basta, dunque, il mero controllo formale delle risultanze del certificato anagrafico, essendo al contrario richiesta una verifica relativa all’eventuale trasferimento del destinatario, tale da provocare l’oggettiva impossibilità di notificare altrimenti l’atto.

In conclusione, occorre distinguere i casi di irreperibilità relativa – come quello di specie -, dalle ipotesi di irreperibilità assoluta del contribuente. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel primo caso, ossia quando sia nota la residenza ma non si sia potuta eseguire la consegna per assenza del destinatario, la notificazione dell’avviso di accertamento seguirà la procedura prevista all’art. 140 c.p.c.; troverà applicazione la procedura di cui al D.P.R. 600/1973 qualora il messo non sia in grado di reperire il contribuente destinatario, il quale, a fronte delle notizie acquisite, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

dott.ssa Clara Cimino
Avv. Paola Cavallero
estratto da Italia Oggi - lunedì 29 Aprile 2021