News

Altre news

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni operative necessarie per

Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

Il crowdfunding si prepara al mercato comune europeo

30/1/2021                                                                                                                Il Sole 24 Ore
Il crowdfunding si prepara al mercato comune europeo
Con il regolamento Ecsp nasce un registro Ue di fornitori e portali autorizzati a operare fuori dal Paese d’origine 

Lo sviluppo del crowdfunding, canale di finanza alternativa per le imprese e i privati, nel 2021 potrebbe subire un’accelerazione non solo per effetto della pandemia. Alla maggior domanda da parte delle imprese si aggiunge la spinta regolamentare della UE. L’Italia è stato il primo paese europeo ad avere una disciplina specifica dell’equity crowdfunding con il Regolamento Consob 18592/2013, oltre alla normativa primaria del Tuf. Regole, queste, che disciplinano in primis gli obblighi dei gestori delle piattaforme in termini di requisiti per operare e l’iter dell’operazione di offerta di titoli. Con il nuovo Regolamento European Crowdfunding Service Providers 2020/1503 dell’ottobre scorso, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, si avvierà un mercato comune europeo dei portali di crowdfunding, censiti in un registro europeo. «L’adozione del Regolamento europeo è da leggersi con favore soprattutto visto che l’Europa è diventata il terzo mercato mondiale per raccolta tramite crowdfunding – spiega l’avvocato Mennato Fusco, partner responsabile del dipartimento M&A e Capital Market di Mainini & Associati-.In questo contesto, sono evidenti le opportunità a disposizioni e la rilevanza degli interessi in gioco, anche a livello nazionale derivanti dalla creazione di un mercato comune europeo». Il Regolamento ECSP sarà applicabile negli Stati Membri dal 10 novembre 2021 (è previsto un periodo transitorio fino al 10 novembre 2022 nel quale varrà il riferimento al diritto nazionale). «Il regolamento si applica a tutti i fornitori europei di servizi di crowdfunding per offerte fino a 5 milioni, calcolati su un periodo di 12 mesi per ciascun azienda offerente – aggiunge Fusco- soglia questa oggi utilizzata da molti Stati Membri per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi del Regolamento UE 2017/1129 ma che in Italia è stata elevata dalla Consob fino a 8 milioni, anche per l’equity crowdfunding». Come spiega l’esperto, la disciplina introdotta dal Regolamento europeo è più ampia rispetto alla normativa nazionale. Quindi, i gestori di portali dovranno avviare un processo di revisione e aggiornamento interno per conformarsi. «Mentre la disciplina interna si applica solo all’equity crowdfunding e al debt crowdfunding (offerte aventi ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito) – precisa ancora Fusco -il Regolamento europeo si applica anche ai portali di lending crowdfunding, ossia il crowdfunding in cui l’utente del portale “investe” capitali per concedere prestiti finalizzati a progetti di cui sono titolari start-up e PMI. Inoltre, da un punto di vista della tutela degli investitori sono introdotti alcuni importanti requisiti prudenziali, diritti e obblighi di trasparenza e informazione, nonché presidi di garanzia per gli investitori non professionali».

Dunque, chi vorrà fornire servizi di crowdfunding ai sensi del nuovo Regolamento, dovrà presentare una domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato Membro in cui opera (è prevista una procedura di autorizzazione rapida con il meccanismo del silenzio assenso che consente di operare dopo 15 giorni dall’invio della comunicazione). Per l’Italia è la Consob che a suo volta informerà l’Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) che per garantire maggiore trasparenza agli investitori, istituirà un registro pubblico unificato di fornitori e piattaforme autorizzati ad operare nella UE.

©  Lucilla Incorvati