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CONSEGUENZE DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE DA COVID-19 SUI CONTRATTI DI TRASPORTO AEREO, DI PACCHETTO TURISTICO E DEI TITOLI DI INGRESSO A CONCERTI MUSICALI E I POSSIBILI CONTRASTI CON LA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA ESISTENTE

INTRODUZIONE

La situazione epidemiologica che ha colpito drasticamente il mondo e le diposizioni governative in tema di salute pubblica e di divieto di assembramenti di persone hanno determinato innumerevoli conseguenze negative sul nostro sistema giuridico, economico e sociale. Il presente elaborato ha come obiettivo quello di analizzare l’impatto dell’epidemia da Covid-19 sul settore dei concerti, del trasporto aereo e dei pacchetti turistici e le possibili conseguenze sulla normativa interna e comunitaria. Si tratta di capire cosa succede se un concerto viene annullato o riprogrammato ovvero se un volo/pacchetto turistico viene cancellato causa Covid 19 e che cosa bisogna fare.

  1. BIGLIETTI AEREI – PACCHETTO TURISTICO

Qualora le prestazioni derivanti da contratto di trasporto aereo (ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno) e da contratti aventi ad oggetto i pacchetti turistici non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica, la controprestazione già ricevuta (il prezzo pagato) può essere restituita mediante un voucher di pari importo e valido per un periodo di diciotto mesi dalla sua emissione[1].  Lo precisano i commi 11 e 12 dell’art. 88-bis del Decreto Cura Italia[2], così come modificato dall’art. 182 del Decreto Rilancio[3].

Nelle ipotesi appena descritte ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ex art. 1463 c.c., anche se il richiamo operato dall’articolo è solo parziale. Allorché i voucher non vengano impiegati nel periodo di diciotto mesi nella prenotazione di altri servizi, della medesima compagnia aerea o di altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario, è previsto il rimborso monetario dell’importo versato. Detto termine si riduce a dodici mesi con riferimento ai soli voucher emessi in relazione contratti di trasporto aereo (ferroviario,  marittimo,  nelle  acque interne o terrestre).

La soluzione adottata dal governo è stata ampiamente criticata in quanto ingiusta ed incompatibile con alcuni disposizioni interne e comunitarie vigenti. La norma emergenziale, nel prevedere la sola possibilità del voucher, sembra disattendere il contenuto dell’art. 1463 c.c. in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta[4]. Pertanto, l’impostazione della normativa emergenziale appare poco conforme ai veri interessi di una delle due parti, in questo caso il consumatore che non solo non si vede restituire quanto già pagato ma si ritrova a dover eseguire ulteriori prestazioni.

Ancora, la normativa emergenziale sembrerebbe incompatibile con il Regolamento UE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Riguardo all’ipotesi di cancellazione di un volo, l’articolo 5 del presente regolamento dispone che ai passeggeri interessati è offerta la scelta tra rimborso del prezzo pieno del biglietto o un altro volo. Dunque, è evidente che tale regolamento non prevede alcuna imposizione di un voucher ma al contrario intuisce una facoltà al passeggero di poter scegliere tra due soluzioni differenti, tra cui il rimborso del prezzo pagato[5].

In materia di pacchetto turistico, le disposizioni anti Covid sembrerebbero contrastanti con la Direttiva UE 2015/2302/UE relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. L’art.12, c.2 della presente Direttiva dispone che il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie[6] verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto (…). In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico quindi il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non invece a un indennizzo supplementare. La Direttiva richiamata ha come obiettivo massimo quello dell’armonizzazione dei diritti nazionali[7] con la conseguenza che neppure una legislazione di emergenza emanata da uno Stato Membro può derogare alle sue disposizioni, a maggior ragione se a discapito dei consumatori!

L’incompatibilità si manifesterebbe, inoltre, con riferimento al Codice del turismo, che recepisce la Direttiva 2008/122/UE: all’art. 41 del presente documento vengono richiamati i casi di impossibilità a effettuare i viaggi causati da emergenza sanitaria e si prevede il diritto del consumatore a un rimborso senza penalità.

La situazione appena descritta apre un importante dibattito in materia di contrasto tra normativa interna e normativa comunitaria. Nell’ipotesi narrata, sia la Corte di Giustizia che la Corte Costituzione (sentenza 18 giugno 84, n. 70) hanno chiarito che in caso di contrasto, il giudice italiano deve “disapplicare” la norma interna e “applicare” la norma regolamentare (anche se la normativa interna è successiva). Il principio della prevalenza è altresì formalmente stabilito all’art. 117 c. 1 della Costituzione che recita che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione (…) e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario…”. Sebbene la normativa italiana emergenziale si ponga in palese contrasto con la normativa comunitaria,  il comma 13 dell’art. 88-bis del Decreto Cura Italia e successive modifiche, cambia l’operatività del principio della prevalenza in quanto prevede che “le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme di applicazione necessaria (…)”, ovvero norme che in considerazione del loro oggetto e del loro scopo devono essere necessariamente applicate, avendo come obiettivo quello di preservare l’armonia dell’ordinamento giuridico interno.

-Il caso AliItalia e Volotea: L’imposizione del voucher come conseguenza alla cancellazione di un volo non esclude che la compagnia aerea possa decidere di agire in modo più favorevole nei confronti del consumatore. Questo è quanto successo per le compagnie aeree AliItalia e Volotea. A inizio luglio 2020 veniva pubblicato sul sito dell’Agcm comunicazione in merito all’apertura di procedimenti nei confronti delle due compagnie per pratiche commerciali scorrette, tra cui la vendita di biglietti successivamente cancellati causa Covid, l’offerta di voucher in luogo del rimborso del biglietto già pagato e la mancanza di adeguata informazioni ai consumatori circa i loro diritti in caso di cancellazione del volo.  Alitalia e Volotea, a seguito dell’intervento dell’Autorità Garante, hanno provveduto al cambiamento delle comunicazioni allora inviate ai passeggeri e hanno previsto la possibilità di chiedere il rimborso mediante una procedura automatica e con tempi celeri (in teoria!)[8].

 

  1. BIGLIETTO CONCERTO CANCELLATO

In ragione dell’attuale crisi emergenziale, l’acquirente di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di cultura, qualora la manifestazione venga cancellata, ha la possibilità di chiedere, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della normativa emergenziale di riferimento[9], un voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto e valido per diciotto mesi dalla sua emissione. Lo precisa l’art. 88 del Decreto Cura Italia, così come modificati dall’art. 183 c. 11 del Decreto Rilancio.In tale senso giova ricordare che molte manifestazioni cancellate sono state riprogrammate: i biglietti già acquistati rimangono quindi validi per le nuove date, salvo la possibilità dell’acquirenti di chiedere il voucher, entro i termini indicati, e successivamente utilizzarlo per altre manifestazioni o chiedere il relativo rimborso. Alla scadenza del periodo di validità del voucher, quando la  prestazione  dell’artista  originariamente  programmata  sia annullata[10] l’organizzatore deve provvedere al rimborso della somma versata all’acquirente. In caso invece  di  cancellazione  definitiva  del concerto, l’organizzatore deve provvedere  immediatamente  al  rimborso della somma versata. Il voucher rimane pertanto presupposto essenziale per il rimborso del prezzo del biglietto in tutte le situazioni descritte.  Anche l’art. 88 appare incompatibile con la normativa interna esistente. In primo luogo essa contrasta con l’art. 1463 c.c., per il quale si rimanda al medesimo ragionamento operato poco prima. Ancora, le condizioni generali di acquisto dei titoli di ingresso a concerti e manifestazioni hanno spesso clausole che consentono la restituzione di quanto pagato e non già il corrispettivo in voucher. Dalla lettura delle condizioni generali di acquisto di TicketOne, si evince un articolo che legittima il diritto alla restituzione di quanto pagato nell’ipotesi di annullamento del concerto, l’art. 15.3, il quale recita che TicketOne potrà in ogni momento annullare, su richiesta (…) delle autorità preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (…) un Titolo di Ingresso già emesso o un ordine di acquisto relativo a un Titolo di Ingresso già effettuato. In tal caso, il Cliente avrà diritto al rimborso (…)”. La normativa emergenziale sembrerebbe quindi aver derogato a una pattuizione tra le parti imponendo al consumatore oneri più severi rispetto al contratto stesso, contrastando altresì con l’art. 2 della Costituzione sul dover di solidarietà. Sul tema, nella giornata di sabato 24 ottobre 2020 è stato firmato il nuovo Dpcm con nuove misure per fronteggiare l’aumento di contagi da Covid-19[11]. Come noto, a inizio luglio i concerti e gli eventi in teatri erano ripartiti (anche se con particolari limitazioni per il numero di spettatori). Tuttavia, le nuove misure impongono ancora uno stop per ogni forma di spettacolo dal vivo e colpiscono nuovamente il settore della cultura, già ampiamente devastato dall’inizio della crisi emergenziale.

  1. CONCLUSIONE

La catena della normativa emergenziale offre risposte rapide a problemi imprevedibili e straordinari, tuttavia essa è anche molto confusionale: una serie di atti che si susseguono in un breve periodo di tempo e che sembrano non essere totalmente compatibili con le disposizioni normative interne e comunitarie. Ci si domanda fino a che punto la normativa emergenziale può “derogare” a fondamentali pilastri del nostro ordinamento giuridico.

[1] Per l’emissione del voucher non viene richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario

[2] D.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

[3] D.L 19 maggio 2020, n. 34 e Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77

[4] Quanto detto in base alle norme relative alla ripetizione dell’indebito oggettivo riferimento principalmente all’art. 2033 codice civile

[5] Nell’ipotesi che qui si studia, giova evidenziare che il vettore aereo operativo non è tuttavia tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se riesce a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso

[6] Il considerando 31 della Direttiva ci aiuta a comprendere il significato dell’espressione circostanze inevitabili e straordinarie: “Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico”.

[7] Cfr. art. 4 della Direttiva

[8] Uguali procedimenti sono stati aperti a fine settembre 2020 anche nei confronti di Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling

[9] In ottemperanza al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77

[10] Senza previsione di rinvio a una data compresa nel periodo di validità del voucher

[11] Data di entrata in vigore il 26 ottobre 2020

A cura della dott.ssa Melissa Trevisan  Trainee Lawyer
Studio Mainini & Associati