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PRIME INDICAZIONI SUI NUOVI AMMORTIZZATORI COVID

Il D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha innovato la regolamentazione degli ammortizzatori  sociali COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa).

La principale novità consiste nella possibilità, per i datori di lavoro, di accedere ai nuovi indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno: il Decreto, infatti, ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate, per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi dei D.L. 18/2020 e 34/2020. Tuttavia, i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto.

Con il messaggio n. 3131/2020, in attesa della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio, l’Inps ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette novità.

Cigo, Aso e Cigd

Le aziende che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Per tutte e 3 le principali categorie di trattamenti (Cigo, Cigd e Aso) con causale “emergenza COVID-19” è confermato il meccanismo dell’invio di 2 domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito: mentre per il primo periodo di 9 settimane non è prevista alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori 9 settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane, i datori di lavoro devono corredare la domanda con una dichiarazione di responsabilità (che poi sarà verificata), resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato e sulla cui base l’Inps autorizza i trattamenti e stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto. In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18%.

Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

Per quanto attiene alle ulteriori 9 settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.

Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite: se sarà richiesto un numero di settimane superiore al consentito (9 complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), le richieste saranno accolte parzialmente.

Cisoa

I datori di lavoro del settore agricolo, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento Cisoa per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni di Legge, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai nuovi 50 giorni. I periodi di integrazione salariale sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Diversamente da quanto previsto per gli altri trattamenti, l’ulteriore periodo di Cisoa non è in alcun modo collegato alla verifica dell’andamento del fatturato aziendale, pertanto l’azienda non deve presentare la dichiarazione di responsabilità. Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.

Termini

A regime, le domande di accesso ai trattamenti previsti dal Decreto Agosto dovranno essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In sede di prima applicazione della norma, per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto è, però, differita al 30 settembre 2020. Al 30 settembre 2020 sono anche rinviati i termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti, che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020, incluse le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina.

Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di Cigo, Cigd, Aso e Cisoa, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.

Per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento. È, altresì, previsto il differimento al 31 agosto 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020.

Sportivi professionisti

Il Decreto Agosto ha sostituito la disciplina della Cigd per le sospensioni dei lavoratori dipendenti sportivi professionisti. Le principali novità riguardano sia la collocazione della norma nell’alveo delle disposizioni generali in materia di Cigd sia, in particolare, la competenza autorizzatoria relativa a tali richieste, che viene assegnata all’Inps, fatti salvi la validità e gli effetti prodotti dalle domande già presentate presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Inoltre, la norma definisce alcuni aspetti relativi ai requisiti di accesso alla prestazione, precisando che possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020. La retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.

Ulteriore novità riguarda il periodo massimo autorizzabile. In particolare, nel ribadire un limite complessivo generale di 9 settimane autorizzabili per ogni singola associazione sportiva, viene precisato che, esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, potranno essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle disponibilità finanziarie già assegnate alle medesime Regioni.

Lavoratori ex zone rosse

È prevista una specifica tutela per i lavoratori, domiciliati o residenti in Comuni appartenenti alle ex zone rosse e per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle

Autorità pubbliche territorialmente competenti, in merito all’obbligo di permanenza domiciliare e conseguente divieto di allontanamento dal territorio comunale in ragione dell’emergenza, prima dell’entrata in vigore del Decreto Agosto. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte di tali dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai nuovi trattamenti di Cigo, Cigs, Aso e Cisoa con specifica causale “COVID-19 –

Obbligo permanenza domiciliare”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche Autorità, fino a un massimo di 4 settimane complessive, nel limite massimo di spesa previsto. Le istanze di accesso al trattamento spettante, corredate dall’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, del datore di lavoro indicante l’Autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione, devono essere trasmesse esclusivamente all’Inps, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 e, in caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi infruttuosamente detti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Per quanto attiene alla modalità di invio delle istanze, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative.