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Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione

PREMESSA
Gli artt. 120 e 125 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) hanno introdotto, rispettivamente:
· un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
· un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 259854 sono stati definiti:
· i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d’imposta;
· le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.
Con la circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.

1. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’art. 120 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione spetta:
· ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti,
alberghi, teatri, cinema e musei);
· alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
AMBITO OGGETTIVO
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
· il rifacimento di spogliatoi e mense;
· la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
· l’acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria
e Ordini professionali.
L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo
o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la
sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività
lavorativa in smart working.
AMBITO TEMPORALE
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
· per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
· per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle suddette spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro.
Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE
Al fine di beneficiare del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
· dal 20.7.2020 al 30.11.2021;
· in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
· direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
· utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
· sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
· nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020 (questa indicazione non deve essere fornita qualora la sottoscrizione del modello avvenga nel 2021).

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento delle spese,
può essere:
· utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’ope-razione di versamento;
· ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
In caso di utilizzo diretto, il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
· dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della relativa comunicazione;
· in ogni caso, a decorrere dall’1.1.2021 e non oltre il 31.12.2021.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione del credito va effettuata:
· dall’1.10.2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30.9.2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione stessa;
· esclusivamente a cura del soggetto cedente;
· utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.
Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

RILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

2. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione:
· i soggetti esercenti attività d’impresa;
· gli esercenti arti e professioni;
· gli enti non commerciali.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

AMBITO OGGETTIVO
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
· alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
· all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
· all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
· all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
· all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con riferimento alle attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha tra l’altro chiarito che:
· deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l’emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora
sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
· con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione
interna.

AMBITO TEMPORALE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
Ai fini dell’imputazione delle spese:
· per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
· per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto:
· nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
· fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE
Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:
· dal 20.7.2020 al 7.9.2020;
· in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
· direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
· utilizzando l’apposito modello.
Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:
· sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
· nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro
l’11.9.2020.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
· utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle
spese o in compensazione nel modello F24;
· ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
· a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
· presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo definito dal provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.
In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.
La comunicazione della cessione del credito va effettuata:
· a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta;
· esclusivamente a cura del soggetto cedente;
· utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.
Dopo la comunicazione dell’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

IRRILEVANZA FISCALE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione
del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
In sede di conversione in legge del DL 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d’imposta non rileva ai fini del:
· rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR;
· rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.