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DECRETO CURA ITALIA: PERMANE L’OBBLIGO PER UNA SOCIETÀ QUOTATA DI DEPOSITARE LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE ENTRO LA FINE DI APRILE?

Decreto Cura Italia: la deroga prevista all’art. 106 è applicabile alle disposizioni dell’art. 154-ter TUF? Permane l’obbligo per una società quotata di depositare la relazione finanziaria annuale entro la fine di aprile?  

In data 17.03.2020 è entrato in vigore il DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”). Il decreto regolamenta una serie di misure d’urgenza per lavoratori, famiglie ed imprese.

Per questi ultimi soggetti, il decreto proroga i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2019 e, inoltre, adotta alcuni accorgimenti tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee.

Con l’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 viene stabilito che, in deroga a quanto normativamente previsto, o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata, ai fini dell’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 28.6.2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica). Evidentemente, l’utilizzo di tale termine più ampio si presenta quale mera facoltà e l’utilizzo del termine più ampio non deve necessariamente essere motivato dalla società, apparendo sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea.

L’articolo 106, rubricato Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società, così statuisce:

Comma primo: “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.”

Comma secondo: “Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”.

Comma quarto: “Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 […]”

Come si può evincere dal dettato normativo, il Legislatore ha omesso l’indicazione precisa e puntuale delle tipologie di società a cui la norma può essere applicata e, in secondo luogo, non si comprende se la proroga della convocazione dell’assemblea delle società quotate porti con sé anche la proroga di tutti i termini per gli adempimenti connessi alla stessa.

I dubbi esposti possono essere generalizzati nella domanda: la proroga dei termini di approvazione del bilancio vale anche per le società quotate? Dubbi leciti se, con specifica considerazione alle società per azioni quotate, si considera la discrasia tra le società indicate al comma secondo e gli articoli del codice civile derogati al comma primo.

Difatti, se per una interpretazione estensiva dell’elenco di cui al comma secondo (“società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici”) si può ben ricomprendere le società quotate nell’genus delle società per azioni (il comma quarto sembrerebbe confermare tale scelta nel momento in cui permette espressamente alle società quotate di prevedere l’intervento del solo rappresentante designato), il Legislatore si dimentica di indicare al primo comma, oltre agli articoli 2364 e 2478-bis del Codice Civile, anche l’art. 154-ter del Testo Unico della Finanza, il quale statuisce: “[…] entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista all’articolo 154 bis, comma 5 […]”.

Purtroppo, Assonime non si è espressa sul punto, o meglio, nei paper emessi dalla stessa in chiarimento al decreto, nulla risulta su questa specifica omissione. Ciò ha causato il sorgere di non poche correnti interpretative all’interno degli organi decisionali di svariate società quotate che non avevano per nulla chiaro quali fossero le tempistiche di consegna del progetto di bilancio agli organi di controllo e di sorveglianza, i quali, ovviamente, avrebbero rispettato i termini più stringenti per non incappare in responsabilità professionale alcuna.

Proviamo quindi a sciogliere ogni dubbio.

Una disamina sistematica delle motivazioni che sottostanno all’art. 106 supporterebbe la tesi dell’applicazione analogica della proroga anche agli adempimenti dei cui all’art. 154-ter TUF. Difatti, in caso contrario, risulterebbe inefficace un provvedimento che consentisse di convocare l’assemblea ordinaria per la data del 29.06.2020 ma non “toccasse” il termine del 30.04.2020 per la messa a disposizione al pubblico della relazione finanziaria annuale. Le società quotate si troverebbero nella situazione di dover comunque predisporre tutto il fascicolo di bilancio ben due mesi prima dell’assemblea di approvazione dello stesso; orbene, quale necessità di aspettare due mesi per l’approvazione allora?

In aiuto alla tesi appena esposta è intervenuta l’ESMA (“European Security and Markets Authority”) che, con un Public Statement del 27 marzo 2020 (ESMA issues guidance on financial reporting deadlines in light of covid-19), si è espressa in merito agli impatti che il COVID-19 può avere rispetto agli adempimenti che la Direttiva 2004/109/CE (“Direttiva Transparency”) impone agli emittenti quotati su mercati regolamentati.

“On that basis, the Statement recommends National Competent Authorities (NCAs) to apply forbearance powers towards issuers who need to delay publication of financial reports beyond the statutory deadline. At the same time, the Statement underlines that issuers should keep their investors informed of the expected publication delay and that requirements under the Market Abuse Regulation still apply.”

Per meglio chiarire, ESMA non ha pubblicato alcun atto che abbia valore di norma, direttamente applicabile ai paesi europei e, quindi, anche all’Italia. Ha chiesto però, in via ufficiale, alle Autorità Nazionali, di concedere un periodo di tolleranza agli Emittenti che abbiano necessità di ritardare la pubblicazione delle relazioni finanziarie: “ESMA therefore, in coordination with NCAs and considering that issuers may be prevented from fulfilling the requirements due to COVID-19, expects NCAs during this specific period not to prioritise supervisory actions against issuers in respect of the upcoming deadlines set out in the TD regarding: a. annual financial reports referring to a year-end occurring on or after 31 December 2019 but before 1 April 2020 for a period of two months following the TD deadline; and b. half-yearly financial reports referring to a reporting period ending on or after 31 December 2019 but before 1 April 2020 for a period of one month following the TD deadline.”

Come si può evincere dal testo del Public Statement, il periodo di tolleranza indicato dall’ESMA (per le relazioni finanziarie annuali, riferite all’esercizio che scade il 31 dicembre 2019 ovvero anche successivamente ma prima del 1° aprile 2020, due mesi successivi alla scadenza) coincide esattamente con la proroga concessa per la convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio come indicato all’art. 106 del decreto Cura Italia.

L’ESMA, infatti, ha evidenziato come le informazioni periodiche finanziare siano un importante riferimento per le decisioni prese dagli investitori e puntualizza la necessità di avere un quadro sistematico il più omogeneo possibile all’interno dei mercati finanziari dell’Unione Europea.

Pertanto, la raccomandazione dell’ESMA deve essere considerata rilevante in tutte le giurisdizioni che non siano intervenute a modificare le norme in essere e colma la lacuna del Legislatore nazionale italiano in riferimento all’art. 154-ter TUF.

contributo dell’avv. Andrea Filippo Mainini
pubblicato sulla rivista scientifica Salvis Juribus