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#La transazione novativa – Corte di Cassazione, sez II Civile

La transazione novativa – Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 32109/19

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza (n. 32109/2019) ha avuto modo di soffermarsi sul delicato tema della transazione novativa ribadendo il principio che “la transazione novativa stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio non determina la cessazione della materia del contendere qualora contenga l’espressa pattuizione del diritto delle parti alla risoluzione per inadempimento della transazione medesima, giacché questa pattuizione, secondo l’inciso finale dell’art. 1976 c.c., impedisce l’estinzione immediata del rapporto originario e lo tiene in stato di quiescenza sino all’effettivo adempimento della transazione novativa; solo l’adempimento della transazione determina l’effettiva estinzione del rapporto originario, mentre la risoluzione della stessa per inadempimento comporta la reviviscenza del medesimo rapporto“.

Il caso riguardava un contratto preliminare avente oggetto un complesso immobiliare stipulato tra le parti in data 1° dicembre 2001. In seguito all’insorgere di un contenzioso sul suo adempimento e la conseguente risoluzione intervenne, in data 13 ottobre 2011, una transazione che prevedeva la cessione delle quote della società promittente, anziché dell’immobile di sua proprietà, con una sostituzione integrale del precedente rapporto. Le parti, inoltre, avevano espressamente convenuto il diritto di chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi dell’art. 1976 c.c..

In primo grado, il Tribunale di Velletri pronunciò la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissorio acquirente. La Corte d’Appello di Roma riformò la sentenza dichiarando cessata la materia del contendere, in ragione della natura novativa della transazione.

Investita della questione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sul presupposto che la Corte territoriale non avrebbe dato il giusto valore interpretativo alla clausola transattiva secondo cui “le parti espressamente convengono il diritto di ciascuna di esse di chiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell’art. 1976 c.c., posto che tale patto di risolubilità ha l’effetto di tenere quiescente il rapporto originario, impedendone l’estinzione immediata, ad onta del carattere novativo della transazione”.

Sebbene nessuna norma ne disciplini l’istituto, è possibile ricavare implicitamente una definizione della transazione novativa dall’art. 1976 c.c.: “La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”, di concerto con l’art. 1965 c.c. , comma 2: “Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.

La transazione novativa determina la costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio il quale si sostituisce a quello precedente, generando nuove ed autonome situazioni giuridiche tra le parti.

Elementi essenziali di tale contratto sono, oltre ai soggetti ed alla causa, l’animus novandi (inequivoca comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova) e l’aliquid novi (mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto).

L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 29/07/2019, n. 20418).

Ai sensi dell’art. 1976 c.c., se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, la transazione elide il rapporto originario, perciò la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.

In linea generale, la transazione novativa determina la cessazione della materia del contendere per l’effetto che essa dispiega sul rapporto originario (Cass. 10 febbraio 2003, n. 1950; Cass. 17 febbraio 2017, n. 4257). Tuttavia, il giudice non può far discendere la declaratoria della cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti abbiano espressamente stipulato il diritto alla risoluzione, in base a quanto previsto dell’ultimo inciso dell’art. 1976 c.c..

Qualora, nell’ipotesi di transazione novativa, sia stata pattuita la clausola risolutiva espressa per inadempimento, il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione (Cass. 9 agosto 1969, n. 2974).

Tornando al caso in esame la Corte ha evidenziato le due clausole da interpretare in un’ottica unitaria:

1)        la clausola della transazione medesima, secondo la quale “le parti espressamente convengono il diritto di ciascuna di esse di chiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell’art. 1976”, tuttavia, non è stata correttamente interpretata dal giudice dell’impugnazione che ha, al contrario, dichiarato la cessazione della materia del contendere relativo al preliminare,

2)        la clausola di salvaguardia dei giudizi in corso (contenuta nella transazione del 13 ottobre 2011) dai quali si prevede l’abbandono solo ad effettivo adempimento dei nuovi obblighi.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di merito, in differente composizione, per esaminare nuovamente ed in modo più approfondito la questione alla luce dei principi suesposti.

 
 
Melissa Trevisan Palhavan
Trainee Studio Mainini & Associati