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TERMINI DI PREAVVISO NEL CONTRATTO DI AGENZIA

 
Il contratto di agenzia può essere sciolto sia con preavviso che senza.

Nello specifico, l’art. 1750, comma secondo, c.c., dispone che qualora il contratto sia a tempo indeterminato, “ciascuna parte può recedere dallo stesso purché ne dia comunicazione all’altra entro un termine stabilito”.

Posto quindi che sia l’agente che la società preponente possono recedere dal contratto di agenzia è fondamentale che venga rispettato il termine di preavviso, la cui durata minima è fissata dal codice civile.

Il Supremo Collegio ha più volte evidenziato che Per il principio dell’ultrattività del rapporto in pendenza del termine del preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo con la scadenza del termine di preavviso, sancito nell’interesse e a tutela della parte non recedente” (Cass. Civ., sent. n. 27294 del 05.12.2013).

Per quanto concerne la durata del periodo di preavviso, l’art. 1750 c.c., così come modificato dal D.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 1986/653, prevede al comma 3 che “Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque per il quinto e a sei mesi per il sesto anno e per tutti i successivi”.

Ad ulteriore conferma del fatto che sia necessaria la concessione ed il rispetto del termine minimo sancito dalla legge in materia di preavviso, la Giurisprudenza ha chiarito che una clausola che neghi il preavviso o ne riduca i relativi termini, dovrà essere considerata nulla e sostituita di diritto con la norma imperativa che ne impone il riconoscimento, senza che ciò incida sulla validità del recesso inteso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto (Cass. Sez. Lav., sent. n. 11791 del 6.08.2002).

Gli Accordi Economici Collettivi hanno successivamente previsto, nel caso di risoluzione del rapporto da parte della mandante una differenza di quantificazione del preavviso a seconda che l’agente operi come plurimandatario ovvero come monomandatario.

Ciò poteva apparire in contrasto con quanto disposto dalla normativa di diritto comune ma, invero, l’art. 4 del già citato art. 1750 c.c. riconosce espressamente alle Parti la possibilità di concordare termini di preavviso di maggiore durata, prevedendo altresì che “il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente”.

Ciò chiarisce, quindi, che il ricorso alla disciplina collettiva rimane possibile solo qualora questa preveda una disciplina più favorevole all’agente.

Al contrario, dovrà ritenersi applicabile unicamente la disciplina dettata dal citato art. 1750 c.c..

La Giurisprudenza di legittimità, esprimendosi con una pluralità di sentenze in relazione alla determinazione dell’indennità da erogare a favore dell’agente in caso di cessazione del rapporto, ha sancito in maniera consolidata il principio sopra citato, sostenendo che “[…] L’importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello inferiore spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive” (Cass. Civ., sez. lav., n. 21309 del 3.10.2006), precisando altresì che l’organo giudicante debba sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore (ex multis, Cass. Civ., n. 3614 del 2009).

In applicazione analogica dei principi stabiliti dalle pronunce giurisprudenziali circa l’assoluta tutela dell’agente e delle condizioni a questo riservate, deve pertanto ritenersi che anche in punto di preavviso eventuali deroghe alla normativa civilistica possano essere apportate dalla contrattazione collettiva o individuale purché non a svantaggio dell’agente.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, la Cassazione ha inoltre specificato che: “La disciplina dell’indennità sostitutiva del preavviso del recesso, di cui all’art. 1750 c.c. non è derogabile dalle parti neppure con accordo collettivo” (Cass., sez. lav., n. 5795 del 15.06.1994).

Per meglio comprendere quanto sin qui esposto, è importante evidenziare che i criteri di diritto fondamentale del nostro ordinamento impongono nella classificazione delle fonti del diritto del lavoro che gli AA.EE.CC. vadano ad integrare e applicare quanto disposto negli articoli di legge sulla base del principio di inderogabilità in peius. Al contrario è invece possibile che il contratto individuale si discosti dal contratto collettivo derogandolo in melius.

Inoltre, è importante evidenziare che laddove il contratto individuale contenga un rinvio alle disposizioni degli AA.EE.CC. di settore, questo potrà determinare effetti rilevanti in materia di istituti contrattuali, ed in particolare di preavviso, in quanto darà ingresso all’applicazione dei termini di maggior durata ivi previsti in sostituzione dei termini minimi, garantiti dal codice civile.

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Avv. Pier Angelo Mainini