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Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

Bancarotta fraudolenta impropria  

La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare.

La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare previsto dall’articolo 216, della

Comunicazione volontaria – Volontary disclousure

 

Voluntary disclosure

La Voluntary Disclosure può costituire un’opportunità importante, sia per lo Stato sia per il Cittadino ristabilendo tra le parti un rapporto più equilibrato dal punto di vista della materia fiscale. Il DdL n. 1642, approvato, in via definitiva, lo scorso 4 dicembre 2014 dal Senato, introduce la procedura di comunicazione volontaria (voluntary disclousure).

A prescindere dalle modalità di adesione alla stessa, ci si è chiesti se un contribuente ha veramente interesse ad aderire al questo Istituto, data la pretesa erariale oppure si tratta piuttosto di una necessità, visto l’abbandono del “segreto bancario”. Dunque, non ci sono molte scelte possibili e la collaborazione/comunicazione volontaria è l’ultima chance per rimuovere violazioni passate, in vista del futuro scenario. Ciò implica il pagamento delle imposte dovute, con sanzioni ridotte ad un quarto e l’onere della ricostruzione dei redditi derivanti.

L’onere che il contribuente si troverà a dover sostenere, qualora decida di aderire alla procedura di collaborazione volontaria, non è determinabile con un dato generico, dovendosi studiare ogni singolo caso.

Rispetto al valore dell’attività, l’esborso può variare da un minimo del 5% (grazie all’adesione alla tassazione forfetaria) ad un massimo del 97% che di fatto azzera l’investimento del contribuente. La convenienza della collaborazione volontaria nazionale, infine, va confrontata con le nuove regole del ravvedimento operoso, previste dal DdL Stabilità 2015.

Le due procedure sono compatibili, ed è quindi necessario valutare caso per caso quale sia la più conveniente. Se il ravvedimento “lungo” sana singole violazioni e non prevede il coinvolgimento dell’Amministrazione Finanziaria, la procedura di collaborazione volontaria è un procedimento collaborativo “totalizzante”, che riguarda l’intera posizione del contribuente, da attuare in contradditorio con l’Agenzia. Dal punto di vista del profilo penale, poi, il ravvedimento lungo può concedere al contribuente un’attenuante, ma non scatta la causa di non punibilità, garantita con la collaborazione volontaria nei casi di dichiarazioni fraudolente, infedeli o omesse e omessi versamenti o per il nuovo reato di auto riciclaggio.

Infine, dal punto di vista sanzionatorio, a parità di violazioni da regolarizzare, la collaborazione volontaria è più conveniente, se ci si avvale dell’adesione all’invito al contraddittorio, accettando tutti i rilievi sollevati, perché si arriva a una riduzione delle sanzioni fino a un quarto di diritto.

Con il ravvedimento è, però, possibile avvalersi della compensazione dei crediti disponibili, facoltà inibita, invece, nella collaborazione volontaria.

Le principali variabili che influenzano l’onere che il contribuente dovrà sopportare sono:

  • il Paese in cui deteneva le attività oggetto di emersione (se White list o Black list);
  • da quanti periodi d’imposta venivano segretate;
  • dalla tipologia di evasione messa in atto.
  1. Cos’è la voluntary disclosure?

La legge 186/2014 introduce la procedura di regolarizzazione dei capitali posseduti all’estero e modifica il codice penale introducendo il nuovo articolo 648 ter 1 che contempla il reato di auto riciclaggio. La collaborazione volontaria riguarda le violazioni commesse fino a data 30 settembre 2014 e potrà essere attivata sino al 30 settembre 2015, salvo proroghe.

La voluntary disclosure rappresenta quindi una procedura di pacificazione tributaria, individuando una regolarizzazione accessibile a tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, giuridiche o altri enti, residenti o non residenti, per tutti i periodi di imposta per i quali il termine di decadenza non sia spirato, e per la totalità degli attivi, siano essi esteri o italiani, e delle componenti reddituali e quindi delle violazioni ad essi connessi. La voluntary disclosure si distanzia radicalmente dallo scudo fiscale, che era una procedura riservata e che poteva riguardare anche solo una parte degli attivi esteri, mentre qui si tratta di una procedura spontanea, trasparente e completa (nel senso, per intenderci, che se si possiede un immobile, un deposito titoli ed una polizza, la regolarizzazione deve interessare tutti e tre gli attivi, pena l’invalidità della stessa).

  1. Chi può accedere?

Possono accedere alla voluntary disclosure “internazionale” le persone fisiche, Società Semplici e soggetti equiparati a degli Enti non commerciali residenti in Italia che detengono investimenti patrimoniali o attività finanziarie all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al Dl 167/1990, e dunque senza averli indicati nel quadro RW del modello Unico. Inoltre, la legge 186/2014 consente l’accesso alla procedura disclosure cosiddetta “nazionale”, rivolta anche ai soggetti diversi dai precedenti (quindi le persone fisiche non destinatarie degli obblighi di monitoraggio, le Società e gli Enti di ogni tipo) che potranno regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte sui redditi e le relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

  1. La procedura

Si accede alla voluntary disclosure mediante la presentazione di un’istanza per via telematica ed una relazione di accompagnamento nei successivi 30 giorni.

La voluntary disclosure è una procedura trasparente e collaborativa, il contribuente dovrà dettagliare gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero (o in Italia, nell’ipotesi di disclosure domestica), le modalità di determinazione degli immobili ad essi connessi e, in alcuni casi, anche di quelli non connessi. Il quadro documentale deve essere completo poiché eventuali “dimenticanze” volontarie di attività o investimenti rischia di compromettere l’efficacia della procedura, oltre ad esporre al rischio di sanzioni, ivi compreso il nuovo reato di esibizione di atti falsi. L’istanza può essere integrata dal contribuente nei 30 giorni successivi al primo invio. Anche se non è prevista una “lista” di documentazione da produrre, dato l’ampio dettato normativo, per attestare la natura e la composizione degli attivi esteri, nonché la loro ubicazione e la provenienza, sarà importante raccogliere i certificati di acquisto per investimenti in immobili o altri beni o, con riferimento alle attività finanziarie, i documenti comprovanti la loro esistenza in anni per i quali sono spirati i termini di accertamento, o se invece si tratta di patrimoni recenti, le modalità con le quali sono stati costituiti (trasferimenti di denaro, documentandone anche la provenienza, successioni, eccetera).

Per documentare il valore dei beni saranno utili atti di acquisto, visure delle camere di commercio delle società estere, ultimi estratti conto e situazioni patrimoniali.

  1. I benefici

La voluntary disclosure, pur prevedendo il pagamento integrale delle imposte, consente di ridurre in modo sostanziale le sanzioni applicabili per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi, riduzione che viene massimizzata quando le attività estere sono detenute in Paesi non black list o black list che hanno firmato un accordo per lo scambio di informazioni con l’Italia entro il 2 marzo 2014, o quando il contribuente trasferisca le attività in un Paese white list.  Inoltre, accedendo alla disclosure, è prevista la non punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, o mediante altri artifizi, per dichiarazione infedele o omessa o per omesso versamento di ritenute certificate o di Iva.

L’elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari inesattezze.