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L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni operative necessarie per

Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

IVA AL 22% dal 1 ottobre

Il primo accorgimento che deve fare l’imprenditore o professionista alla luce dell’aumento dell’aliquota Iva ordinaria è modificare l’aliquota Iva ai fini dell’emissione delle fatture fiscali per le quali l’Iva viene esposta (con aggiornamento software gestionale o programma per l’emissione delle fatture) per l’emissione degli scontrini e le ricevute invece nel registro dei corrispettivi dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna, relativa all’aliquota Iva del 22%.

Per semplificare  riportiamo una lista di beni che vedranno subire l’aumento dell’aliquota Iva al 22% e quelli che non subiranno modifiche rimanendo al 10% e al 4% sono quelli esposti di seguito.

22% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota:

abbigliamento e accessori;

auto; 

Case con caratteristiche di lusso;

telefonini;

servizi per telefonia mobile;

computer e tablet;

parrucchiere;

piatti pronti;

imbarcazioni;

noleggio veicoli e imbarcazioni;

prodotti e trattamenti di bellezza;

cd e dvd;

elettrodomestici;

carburante;

bevande gassate;

vino;

superalcolici;

tabacchi;

calzature;

servizi di lavanderia;

servizi di officine,

gommisti e carrozzieri;

servizi di telecomunicazione;

prestazioni professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti ecc.);

ingresso alle manifestazioni sportive di prezzo superiore a 12,91 euro;

servizi di trasporto merci (esclusi impianti a fune);

servizi degli stabilimenti balneari;

prestazioni delle agenzie di viaggio (tour operator);

gas metano per usi civili oltre 480 mc annui;

servizi forniti con mezzi elettronici (compresi libri e musica digitali);

strumenti musicali;

mobili e arredi;

moto e bici;

lezioni per corsi e attività ricreative;

tv; parchi divertimento;

gioielleria e orologeria.

10% Beni sui quali si applica ancora l’aliquota agevolata:

zucchero;

prodotti per l’alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi, ecc.) ;

marmellate;

conserve di frutta;

prodotti della pasticceria e della biscotteria;

corn-flakes;

cioccolatini;

omogeneizzati;

acque minerali;

birra; aceto;carne;

pesce;

uova;

miele;

energia elettrica per uso domestico;

medicinali (anche omeopatici);

alberghi,

motels,

campeggi e villaggi turistici;

oggetti d’arte;

gelati;

salse e condimenti;

caffè;

tè;

acquisto abitazione non di lusso diversa dalla prima casa;

ristrutturazioni edilizie;

fornitura acqua;

ristoranti,

pizzerie e simili;

4% Beni sui quali si applicherà ancora l’aliquota agevolata:

latte fresco;

ortaggi e legumi; frutta;

farine e altri cereali;

pasta;

pane;

pomodori;

quotidiani e periodici;

libri;

acquisto prima casa;

occhiali e lenti a contatto;

mense aziendali e scolastiche.

Circa i beni soggetti ad aliquote ridotte bisogna tenere conto che i produzione di beni e cioè i contratti d’opera, di appalto e simili che sono diretti alla “produzione di beni” scontano la stessa aliquota applicabile per la cessione degli stessi. Questo vuol dire che se un prodotto è soggetto all’aliquota del 4 o del 10%, anche le lavorazioni dirette alla sua realizzazione scontano l’aliquota del 4 o del 10%. Le riparazioni, però, sono sempre soggette all’Iva ordinaria, qualunque sia l’aliquota riferita ai beni riparati, in quanto intervengono in un periodo successivo alla produzione degli stessi

Per  quanto riguarda i leasing l’aliquota applicabile in caso di cessione dei beni, si applica anche ai canoni di locazione finanziaria corrisposti alla società di leasing. La medesima disposizione prevista per la locazione finanziaria è stata estesa ai contratti di noleggio e simili per i quali l’aliquota dell’imposta è uguale a quella che sarebbe applicabile nelle cessioni del bene oggetto della contrattazione

Per quanto riguarda i professionisti non può mai applicarsi un’aliquota ridotta in quanto la loro attività non tende mai alla “produzione di beni”.

Per chi applica l’aliquota del 4% o 10% non sono previste variazioni. Se al contrario non vengono applicate tali aliquote si dovrà per forza applicare l’aliquota ordinaria del 21% che si innalzerà al 22%. A tale proposito bisogna capire quando un’operazione di intende effettuata e quindi applicare l’aliquota del 22%.

Circa la decorrenza della nuova aliquota è importante ricordare che rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto per le cessioni di beni in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione
  • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).

Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono (ma non oltre un anno per la consegna di beni mobili). Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.

Cambiamento di aliquote per operazioni non ancora concluse
Per le operazioni non ancora concluse si deve tenere conto delle seguenti regole generali:

  • per pagamento di acconti: sugli acconti si applica l’aliquota vigente a tale data, mentre la variazione si riferisce alle fatture a saldo;
  • fatturazione anticipata: se la fattura precede la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo, sull’importo fatturato si applica l’aliquota vigente alla data di emissione della fattura;
  • consegna con fattura differita: è rilevante la data della consegna del bene per cui anche la successiva fattura, emessa entro il 15 del mese successivo, segue la vecchia aliquota esistente alla data della consegna;
  • nota di variazione: per eventuali note di credito emesse facoltativamente si segue l’aliquota vigente alla data dell’operazione cui si riferisce la variazione

Alla luce di quanto detto la nuova aliquota del 22% si applica alle cessioni di beni mobili consegnati dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate o pagate precedentemente; allecessioni di immobili stipulate dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate o pagate precedentemente; alle prestazioni di servizi pagate dal 1° ottobre 2013, se non già fatturate precedentemente.

Al contrario l’aliquota al 21% si applica alle cessioni di beni mobili consegnati prima del 1° ottobre 2013, anche se fatturate dopo; restazioni di servizi fatturate prima del 1° ottobre 2013, anche se pagate dopo; le note di variazione che saranno emesse in relazione a operazioni effettuate prima del 1° ottobre 2013.