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DL sviluppo e crescita sostenibile: le principali novità

In data 15.06.2012 il governo tecnico ha approvato il testo del DL Sviluppo e Crescita Sostenibile, ovvero il Decreto che dovrebbe “riavviare” l’economia a seguito dei provvedimenti presi nel corso del 2011 per consolidare i conti pubblici. Tra le disposizioni incluse nel provvedimento in parola evidenziamo, in particolare, le misure prese a favore dell’attività edilizia: a partire dall’entrata in vigore del DL, e fino al prossimo 30.06.2013 i contribuenti potranno beneficiare di una detrazione suddivisa in 10 anni pari al 50% del costo del lavori edili. La detrazione d’imposta sugli interventi di recupero edilizio, quindi, passa dall’attuale 36% al 50%, mentre i lavori di riqualificazione energetica fino al prossimo 30.06.2013 passeranno dall’attuale 55% al 50% (è significativo ricordare che secondo quanto previsto dal nuovo articolo 16 bis TUIR i lavori di riqualificazione energetica, a partire dal 01.01.2013 sarebbero stati inclusi nei lavori che danno diritto alla detrazione del 36%). Tra gli altri provvedimenti presi per favorire la crescita: i) l’istituzione del fondo per la crescita sostenibile, destinato a finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; ii) un credito d’importa per l’assunzione di nuovo personale qualificato; iii) progetti di conversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa.

Premessa 

Con il DL varato in data 15.06.2012, il governo tecnico adotta le misure necessarie per innescare la crescita economica e superare, quindi, la particolare congiuntura economica negativa che ha caratterizzato l’ economia negli ultimi anni. Con il nuovo provvedimento, il governo intende da una parte concedere incentivi per il rilancio dell’economia e del lavoro e dall’altra snellire gli adempimenti amministrativi di numerose attività economiche. Vengono previste, inoltre, misure per facilitare l’ingresso all’esercizio dell’attività di impresa.

Di seguito illustriamo le principali novità.

Incentivi ed agevolazioni

  

Spese per il recupero edilizio

Secondo quanto previsto dalle misure del DL   sviluppo e crescita sostenibile i contribuenti che sostengono spese per il   recupero edilizio degli edifici potranno accedere ad una detrazione del 50%   anziché del 36% qualora le spese siano sostenute dalla data di entrata in   vigore del DL fino al prossimo 30.06.2013.La detrazione, come per gli anni precedenti,   sarà ripartita in 10 rate di importo costante.Viene previsto, inoltre, l’aumento dell’importo   massimo di spesa detraibile da 48.000 a 96.000 euro.

Spese per la riqualificazione energetica degli edifici

Viene prevista, a partire dal 01.01.2013, la riconferma   della “detrazione maggiorata” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La misura   dell’agevolazione in parola, però, scende dal 55% al 50%. Le spese che danno   diritto alla detrazione sono quelle sostenute dai contribuenti a partire dal   01.01.2012 fino al 30.06.2013.Ricordiamo che:

  • per tutto il 2012 rimane applicabile lo sgravio   del 55%;
  • in assenza della nuova previsione, a partire dal   2013 sarebbero divenute applicabili le disposizioni introdotte dalla manovra   Monti, secondo cui gli interventi di riqualificazione sarebbero stati   ricondotti all’ambito di applicazione dell’articolo 16 bis TUIR, con   conseguente riduzione dell’agevolazione dal 55% al 36%.
 

Bonus per l’assunzione dei giovani qualificati

Il credito di imposta per il finanziamento della   ricerca e dello sviluppo nelle imprese, secondo quanto previsto dalle nuove   disposizioni del DL in commento, diventerà un bonus per l’assunzione di   giovani qualificati. Le agevolazioni verranno contese tramite il meccanismo   del click day.Il contributo è pari al 35% del costo aziendale   per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e verrà fruito nella forma di   credito d’imposta con un tetto massimo di 200 mila euro per ciascuna impresa.Per beneficiare dell’agevolazione i giovani   dovranno essere in possesso di un dottorato di ricerca universitario   conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta   equipollente in base alla legislazione vigente in materia. Viene previsto, inoltre, il finanziamento del   costo per le assunzioni a tempo indeterminato di personale di età non   superiore ai 30 anni in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito   tecnico o scientifico.Il credito d’imposta è riservato:

  • esclusivamente alle assunzioni di personale in   possesso dei titoli accademici da non più di sei mesi;
  • al personale che non svolge attività retribuita   da almeno sei mesi.

Evidenziamo, inoltre, che:

  • non vengono previsti particolari limiti minimi   di spesa per poter accedere al beneficio;
  • il bonus spetta a tutte le imprese,   indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal   settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Il diritto a fruire del credito d’imposta decade   se, il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello   indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente   all’applicazione del beneficio fiscale, nonché se i posti di lavoro creati   non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel  caso delle piccole e medie imprese.

Nuovi interventi per il rilancio   dell’economia

Piano nazionale per le città

Si intende stanziare 225 milioni di euro per la   riqualificazione delle zone urbane attraverso la costruzione di scuole, parcheggi   e alloggi. Il ministero delle   infrastrutture coordinerà gli interventi che le amministrazioni interessate   vorranno effettuare, determinando, inoltre, le tipologie di interventi da   realizzare.
Nuove costruzioni e IVA

Vengono ulteriormente modificate (dopo   l’introduzione di correttivi ad opera del DL liberalizzazioni) le disposizioni   in materia di tassazione delle nuove costruzioni.In base alla disciplina vigente, ricordiamo, che   la cessione del fabbricato abitativo, posta in essere dopo i 5 anni   dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione, è esente da   IVA, con la conseguenza che l’impresa vede ridotto il suo diritto generale alla detrazione dell’IVA nell’anno in cui effettua la vendita esente ed, in più,   deve restituire l’IVA già detratta durante la fase di costruzione   dell’immobile.Con il DL n. 1/2012 il legislatore ha introdotto   alcune disposizioni volte a riformare la disciplina IVA sulla cessione degli   immobili e delle locazioni. Nel   dettaglio, le modifiche apportate dal DL liberalizzazioni prevedono che:

  • per quanto riguarda le locazioni di immobili   abitativi, in base al nuovo disposto dell’art. 10 co. 1 n. 8) del DPR 633/72 (così come risulta a seguito delle   modifiche apportate dal DL liberalizzazioni) il locatore può sfuggire al regime generale di   esenzione da IVA, optando per   l’imposizione, ma solamente in presenza dei seguenti requisiti: la locazione   abbia ad oggetto fabbricati abitativi; la locazione ha durata non inferiore a   quattro anni; il contratto è effettuato in attuazione di piani di edilizia   residenziale convenzionata ovvero, riguardi    fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (definiti   dal DM 22 aprile 2008). A tali contratti di locazione, inoltre, l’IVA si   applica con l’aliquota del 10%, a norma del nuovo n. 127 duodevicies della   tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/72;
  • per quanto riguarda le cessione di immobili   abitativi, il decreto sulle   liberalizzazioni, modificando l’art. 10 comma 1 n. 8-bis) del DPR 633/72,   dispone che siano imponibili ad IVA, oltre alle cessioni di immobili   abitativi operate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni   dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, anche “le cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente   manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati di civile abitazione   locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di   edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali”.

Con il DL sviluppo e crescita sostenibile viene eliminato   definitivamente il termine di 5 ani dalla costruzione superato il   quale le cessioni e le locazioni risultano esenti da IVA. Di conseguenza,   tutte le vendite e le locazioni effettuate direttamente dai costruttori   saranno sempre assoggettate ad IVA.

Restano, invece, esenti IVA le   cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese diverse da quelle che lihanno costruiti o ristrutturati,   ivi comprese dunque le cessioni effettuate dalle imprese di mera rivendita   immobiliare. Per quanto concerne infine le cessioni   di fabbricati strumentali, il nuovo numero 8-ter) prevederà   l’imponibilità IVA “obbligatoria” per quelle effettuate dalle imprese che li   hanno costruiti o ristrutturati da meno di cinque anni e l’imponibilità IVA   “per opzione” per tutte le altre.

L’art. 9 del DL Sviluppo modifica anche la lett. a-bis) del comma 6   dell’art. 17 del DPR 633/1972, prevedendo che il regime del reverse charge,   in luogo della rivalsa in fattura, si applichi indistintamente a tutte le cessioni di   fabbricati abitativi e di fabbricati strumentali per i quali l’IVA risulti applicata per opzione, invece che   per regime naturale

IVA opzionale per la locazione di uffici e negozi

Secondo quanto previsto dal DL sviluppo e   crescita sostenibile, sugli affitti per i fabbricati strumentali per natura,   l’IVA diventerà oggetto di opzione: l’imposta si applica solamente se così   decide il locatore, altrimenti l’operazione sarà esente IVA.

A seguito dell’introduzione di tale opzione in   riferimento a tutte le locazioni di fabbricati strumentali per natura, il DL   prevede l’abrogazione delle due ipotesi di imponibilità obbligatoria, ovvero   la locazione ai privati e la locazione a soggetti passivi con diritto alla   detrazione non superiore al 25%.

Progetti di riconversione e riqualificazione produttiva
Vengono previsti aiuti per:

  • riqualificazione delle aree interessate;
  • formazione del capitale umano;
  • riconversione di aree industriali dismesse;
  • recupero ambientale e efficientamento energetico   dei siti;
  • realizzazione di infrastrutture strettamente   funzionali agli interventi.

SRL semplificate per tutti

Con il DL liberalizzazioni il governo ha   approvato, come noto, numerose disposizioni volte al rilancio dell’economia   italiana. Tra le altre cose, il governo tecnico ha previsto alcune   disposizioni volte a favorire l’avvio e l’esercizio di un’attività economica   d’impresa da parte dei giovani. Nel dettaglio, l’articolo 3 del DL   n. 1/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2012 prevede la possibilità da parte dei soggetti con età   inferiore a 35 anni di istituire una SRL che possiamo definire   “semplificata”, con capitale minimo di un euro

Tali disposizioni, attualmente inapplicabili vista   la mancanza di un modello standard di atto costitutivo di SRL semplificata, saranno oggetto di un ulteriore   modifica da parte del governo, che con il DL sviluppo e crescita sostenibile   “allarga” l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto anche ai   soggetti che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età.

Le SRL semplificate, pertanto, saranno   accessibili sia ai giovani che agli altri soggetti, ma con alcune   differenze:

  • ai giovani con età inferiore a 35 anni sono   riservate alcune agevolazioni che abbattono il costo di avvio della società, tra cui ricordiamo l’assistenza   notarile gratuita e l’esenzione delle imposte di bollo sull’atto costitutivo   e lo statuto;
  • gli altri   soggetti potranno accedere all’istituto senza beneficiare delle predette agevolazioni.

Viene prevista:

  • l’eliminazione del vincolo di cessione delle   quote ai soggetti con età inferiore a 35 anni;
  • l’introduzione dell’imputazione a riserva   obbligatoria del 25% dell’utile fino a quando la riserva e il capitale   sociale non raggiungono i 10.000 euro.

Ricorso al finanziamento da parte di società di piccole e medie   dimensioni

Viene ampliata l’opportunità di ricorso al   mercato del debito per le società non quotate, anche di media e piccola   dimensione (escluse le micro-imprese), mediante l’emissione di strumenti di   debito a breve termine (cambiali   finanziarie) e a medio-lungo termine (obbligazioni e titoli similari,   obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di “sponsor” che   assistono gli emittenti

Altre novità

 

Semplificazioni amministrative

Vengono snelliti gli interventi procedurali per   l’ottenimento dei permessi edilizi. In particolare, viene previsto che la   SCIA potrà essere sostituita da atti e pareri formali con autocertificazioni   di tecnici abilitati. Verranno   effettuate semplificazioni analoghe, inoltre, anche per gli interventi   interessati dalla dichiarazione di inizio attività.

Proroga SISTRI

Per consentire i necessari accertamenti sul   funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi   il termine di entrata in operatività del sistema (termine attualmente previsto a seguito di diverse proroghe   entro il 30.06.2012) per un   massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese.

Semplificazioni giudiziarie

Viene introdotto un filtro al secondo grado   delle cause civili, comprese le materie lavoro e locazioni. Viene prevista,   in particolare, l’inammissibilità dell’appello nel caso in cui il giudice non   valuti ragionevolmente fondato il gravame. Il Giudice, quindi, è chiamato ad   esprimersi in via preliminare alla trattazione del caso, con l’evidente scopo   di diminuire le spese giudiziarie nel caso in cui i motivi proposti alla base   dell’appello appaiano infondati. In tali casi, quindi, il giudizio del   magistrato anticipa il procedimento, con evidentissimi vantaggi per   l’amministrazione pubblica in termini di minori spese. Nel caso in cui l’appello sia inammissibile, è   ammesso il ricorso in Cassazione.
ESITO DELL’ESAME Appello ammissibile:alla decione di primo grado segue l’appello e successivamente il ricorso in Cassazione. Appello Inammissibile: respinto il gravame si può ricorrere in Cassazione.
Viene previsto, inoltre, che il giudice   liquiderà, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, non inferiore a   500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno   superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del   processo (tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno   per il giudizio di legittimità).
Semplificazione per i contratti di rete
Per i contratti di rete vengono introdotte le   seguenti semplificazioni:

  • è possibile redigere il contratto oltre che con   atto pubblico e scrittura privata autenticata, anche con atto scritto, firmato   digitalmente a norma dell’art. 24, D.Lgs. n. 82/2005 “Codice   dell’Amministrazione digitale”;
  • viene consentito di fare un’unica iscrizione   della modifica presso il Registro delle imprese della camera di commercio   dell’impresa indicata nell’atto modificativo. Quest’ultimo provvede d’ufficio   a comunicarlo a tutti gli altri uffici presso i quali le imprese aderenti   alla rete sono iscritte.

Legge fallimentare e continuità aziendale
Vengono modificate le disposizioni sul   fallimento al fine di favorire la continuità aziendale. In particolare:
NOVITA’ IN MATERIA DI FALLIMENTO E CONTINUITA’ AZIENDALE
 

L’anticipazione della «protezione» del patrimonio   del debitore nelle more dell’utilizzo di uno strumento anticrisi (accordo o   concordato preventivo).
Possibilità di «conversione» di una proposta di   concordato preventivo in un accordo di ristrutturazione.
Salvaguardia della continuità aziendale con   autorizzazione a contrarre nuova finanza (prededucibile) e a effettuare   pagamenti in continuità a fornitori strategici.
Introduzione specifica del «concordato in   continuità» (con possibilità di partecipazione ad appalti pubblici e/o in   raggruppamenti temporanei d’impresa).
Sospensione della causa di scioglimento e degli   obblighi di reintegro delle perdite del capitale per la società che ricorre   al concordato o all’accordo di ristrutturazione.
Facoltà per il debitore di chiedere la pubblicazione   nel registro delle imprese del piano attestato di risanamento.

 
Il DL Sviluppo e crescita interviene sulla figura   dell’esperto attestatore, vale a dire il professionista designato dal   debitore e chiamato a «validare» lo strumento prescelto dal debitore per il   superamento della crisi (piano attestato, accordo di ristrutturazione e   concordato preventivo). Il decreto stabilisce che:

  • l’esperto attestatore deve essere un professionista   indipendente;
  • l’oggetto della relazione di attestazione deve   riguardare anche la veridicità dei dati aziendali sui quali si fondano il   piano e la proposta del debitore;
  • sussiste l’obbligo a carico del debitore di   accompagnare la proposta di concordato preventivo e la richiesta di omologa   di un accordo di ristrutturazione con un “piano   contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento   della proposta”;
  • con riferimento al concordato preventivo viene   stabilito che il debitore deve presentare una nuova attestazione nel solo   caso di modifiche sostanziali della proposta e del piano originari.

In riferimento alla responsabilità penale,   l’introduzione del nuovo articolo 236-bis Legge Fallimentare comporta   l’introduzione del reato di “falso in   attestazioni e relazioni”, che prevede pene detentive e pecuniarie a   carico dell’esperto che espone false e/o omette informazioni rilevanti   nell’ambito delle proprie attestazioni e/o dichiarazioni, con aggravanti   laddove il fatto sia stato commesso al fine di conseguire un ingiusto   profitto per se o per altri, ovvero siano derivati danni ai creditori.
Trasparenza dei versamenti ai privati
Viene introdotta l’obbligatorietà di   pubblicazione via internet della erogazione delle somme di qualunque genere   da parte della PA ad imprese ed altri soggetti economici.Nel dettaglio, viene prevista la pubblicazioneparte in caso di   concessione dei vantaggi economici di qualunque genere ad imprese ed altri   soggetti economici, di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno.
Dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati   sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo   legittimante delle concessioni e delle agevolazioni
 
 

 
 

 Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento.