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Novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore

Il DL 13.8.2011 n. 138 ( manovra di ferragosto) ha apportato alcune modifiche all’art. 49 del DLgs. 21.11.2007. Le novità, particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all’utilizzo di assegni “liberi” e libretti al portatore:

 a.  E’ stato ridotto da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a 2.500 euro il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12, 13 dell’art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 con la conseguenza che dal 13 agosto 2011: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.

b.  gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausula di non trasferibilità;

c.  gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal Clinete senza clausula di non trasferibità se di importo inferiore a 2.500;

d.  il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.09.2011.

Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore

Come anticipato in premessa, a decorrere dall’13.08.2011, la manovra di Ferragosto è intervenuta anche sulla normativa antiriciclaggio, modificando per l’ennesima volta la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatire di cui all’art. 49 del DLds.n. 231/2007

Contanti

Con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato in vigore il giorno stesso, tale soglia è stata portata a 2.500 euro, al fine di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, predetto importo diviene il nuovo spartiacque ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra i soggetti diversi, poste in essere senza ausilio di intermediari finanziari (in primis, le banche).

 L’utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici è dunque consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione; al di sopra di tale importo si rende necessario l’impegno di strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale, che riportino l’indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla clausula di non trasferibilità.

RICORDA

E’ rimasta immutata la nozione di frazionamento, già incisa dal DL n 78/2010, che aveva modificato il primo comma dell’art. 49 precisando che il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro (allora 5.000 euro).

Nell’attuale formulazione, la noma recita che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Ciò significa che è vietato ripartire in modo artificioso un’operazione di acquisto superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti, arcorchè ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, fermo restando la libertà contrattuale e la validà delle prassi commerciali in materia di rateazione.

Permangono, dunque, ad elevato rischio “frazionamento”, operazioni quali il pagamento fatture, i trasferimenti infragruppo tra diverse società, la distribuzione degli utili ai soci e l’emissione di prestiti obligazionari.

 Assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi

Anche l’ emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari  liberi è consentita solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro. Il loro rilascio è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. Al riguardo va evidenziato che gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totalre del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiari. E’ inoltre vietata la circolazione dei così detti assegni “a me medesimo” (emessi cioè all’ordine del traente), qualunque sia l’importo: l’unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario.

Libretti bancari e postali al portatore

La riduzione della soglia-limite opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. I libretti che eccedano tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, ovvero estinti.

Le sanzioni in caso di violazione

La violazione delle disposizioni sopra esposte rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo minimo, anch’esso modificato dal DL n. 78/2010, è pari a 3.000 euro, a

prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. Così, in vigenza della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 euro: per i trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione del disposto di cui all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa:

  • tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito;
  • per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro avvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell’importo trasferito.

Alla luce di quanto esposto, si invita, ai fini della consueta collaborazione con lo Studio, ad una particolare attenzione ad evitare infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante. Si ricorda, infatti, che, lo Studio è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio ossia a comunicare alle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze Ministero le eventuali infrazioni alle violazioni di cui sopra, di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle consuete attività contabili attinenti alla tenuta di contabilità ordinarie, pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione con un minimo di 3.000 euro.