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Bancarotta fraudolenta impropria  

La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare.

La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare previsto dall’articolo 216, della

La manovra estiva 2011

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 il D.L. n. 98 del 6 luglio, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. “manovra correttiva 2011”). Tale testo normativa contiene negli articoli 23, 26, 27 e 39, una serie di novità fiscali che illustreremo di seguito.

Ammortamenti

Viene prevista una radicale riscrittura del  sistema degli  ammortamenti delle imprese attraverso un’ampia delega al Ministero dell’Economia che dovrà provvedere con uno o più decreti di natura regolamentare.
Le nuove disposizioni avranno effetto dall’esercizio 2013 e saranno ispirate a criteri di semplificazione, prevedendo per talune attività un ammortamento specifico in base alla vita utile e per altre l’ammortamento cumulativo con una aliquota unica.
La norma non pare distinguere tra le diverse imprese, piccole, medie o grandi. Per le società di dimensioni maggiori, visto che gli ammortamenti dovranno continuare ad essere stanziati in bilancio secondo regole distinte e basate sulla vita utile, la previsione di aliquota unica fiscale potrebbe generare un ulteriore doppio binario.

Banche e assicurazioni nuova aliquota Irap

Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 16, D.Lgs. n. 446/97 sono fissate specifiche aliquote IRAP nei  confronti delle  banche  e degli  altri  enti finanziari nonché delle imprese di assicurazione individuati dagli artt. 6 e 7 del citato Decreto.
In particolare:

  • banche e altri enti e società finanziarie ex art. 6, D.Lgs. n. 446/97             4,65%
  • imprese di assicurazione ex art. 7, D.Lgs. n. 446/97                                 5,90%

Le nuove aliquote sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia, in generale, dal 2011.

Imposta di bollo  su depositi e titoli

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72  sono  previsti  nuovi   importi  dell’imposta  di  bollo  dovuta  per  le  comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli,  come di seguito schematizzato:

IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE Fino al 2012
   Fino al 2012
 a prescindere dal valore del deposito Periodicità invio  Ammontare imposta fissa
 annuale  € 120
 semestrale  € 60
 trimestrale  € 30
 menisle  € 10
   Dal 2013
se valore nominale o di rimborsopresso ciascuna banca < € 50.000  annuale  € 150
 semestrale  € 75
 trimestrale  € 37,50
 mensile  € 12,50
se valore nominale o di rimborso presso ciascunabanca < presso ciascuna banca => € 50.000  annuale  € 380
 semestrale  € 190
 trimestrale  € 95
 mensile  € 31,66

Un accertamento può essere definito con il Fisco mediante accordo. Gli istituti giuridici previsti per raggiungere tale intesa corrispondono ad accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale.
Raggiunto l’“accordo”, il procedimento si perfeziona con il pagamento delle somme concordate, che il contribuente può scegliere di
eseguire:

  • in un’unica soluzione;

 ovvero

  •  in forma rateale, previa presentazione di idonea garanzia.

Dopo una serie di modifiche legislative, il quadro attualmente in vigore prevede la  necessità di prestare la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria solo qualora l’importo delle  rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.
Ora, la manovra toglie del tutto l’obbligo della garanzia fideiussoria, come era stato fatto precedentemente per l’adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio.

Riporto perdite fiscali

La manovra correttiva ha riscritto i commi 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir prevedendo che le perdite fiscali delle imprese a regime potranno essere riportate senza alcun limite di tempo,  ma comporteranno l’abbattimento del reddito realizzato negli esercizi successivi soltanto per la quota pari all’80% del reddito realizzato in ciascuno di essi, sino al totale riassorbimento.
In pratica, se la perdita riportabile (al netto di utilizzi già avvenuti) è inferiore all’80% del reddito, essa potrà essere compensata interamente;
diversamente, ci si dovrà limitare alla percentuale sopra indicata, assoggettando dunque ad Ires il 20% dell’imponibile e rinviando l’eccedenza.

Ritenuta su lavori  agevolabili 36% o 55%

È ridotta dal 10%  al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche/Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento  al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;
  • interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

Definizioni delle liti pendenti

Secondo quanto previsto dalla Manovra correttiva, si potranno chiudere le liti instaurate con le Entrate.
In particolare le liti fiscali pendenti al 1° maggio scorso di importo

  • fino a 2.000 euro:

→  potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro;

  • da 2 a 20.000:

 →  il costo della chiusura sarà variabile:

  • 10% del valore della lite se l’ultimo scontro lo ha vinto il contribuente;
  • 50% se a vincere è stata l’Amministrazione Finanziaria;
  • 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale.

Giustizia tributaria

Vengono previste misure di ridefinizione della composizione delle commissioni tributarie. In particolare, vengono stabilite norme  di  incompatibilità per  i professionisti iscritti agli  albi professionali che abilitano all’assistenza nel contenzioso tributario. Forme di incompatibilità vengono introdotte anche per conviventi e parenti.

 Imprenditoria giovanile

Viene introdotto un regime  di favore   per  le nuove  imprese costituite da giovani o da persone che hanno perso il posto di lavoro. Dal 1° gennaio 2012 questa previsione sostituisce il regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi da 90 a 117 della legge 244/2007 con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 5 per cento. Il nuovo regime si applica solo alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione o che l’hanno iniziata dopo il 31 dicembre 2007.

Ammortamento beni gratuitamente devolvibili

Per effetto dell’integrazione del comma 2 dell’art. 104, TUIR, è previsto che per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, la quota di ammortamento finanziaria non può essere superiore all’1% del costo di tali beni.
Tale percentuale è applicabile a prescindere dalla modalità di determinazione delle quote di ammortamento e pertanto sia che le stesse siano calcolate in quote costanti ex comma 1 del citato art. 104 che calcolate ai sensi degli artt. 102 e 103, TUIR.
Le predette modifiche:

  • hanno effetto anche con riguardo alle concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, per le quali la specifica disciplina contenuta nel comma 4 dell’art. 104 è stata abrogata;
  • si applicano dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

Affrancamento partecipazioni di controllo

La possibilità di affrancare fiscalmente avviamenti, marchi  e altre  attività immateriali iscritte  in  operazioni  straordinarie  (fusioni,  scissioni  e  conferimenti  di  azienda),  pagando l’imposta sostitutiva del 16%, viene estesa ai maggiori valori iscritti – in conseguenza  di tali operazioni – non direttamente su queste attività, ma su partecipazioni di controllo per il medesimo titolo (società incluse nel bilancio consolidato).
Affrancamento anche per maggiori valori per avviamento, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni in cessioni di azienda. Le società potranno ammortizzare fiscalmente i plusvalori in dieci anni a prescindere dall’imputazione al conto economico. Il valore fiscale delle partecipazioni resta immutato.

Partite Iva inattive

Prevista la chiusura automatica delle partite Iva inattive da tre anni.
I contribuenti che dimenticano di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessazione dell’attività possono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, provvedere a sanare la violazione con il versamento di una sanzione minima, a patto che l’ufficio non abbia già contestato al contribuente la violazione.

Produttività

Confermati per il 2012 gli incentivi fiscali (ma anche contributivi) sulla retribuzione erogata come premio per la produttività del lavoro, e contrattata a livello  territoriale oppure aziendale. Rientrano nella norma anche gli accordi stipulati sulla base dell’accordo interconfederale del 28 giugno sulla rappresentanza e la contrattazione collettiva.
Cambiano, tuttavia, le regole di applicazione. Il Governo, dopo aver consultato le parti sociali, dovrà emanare entro il 31 dicembre 2011 un decreto con il quale dovrà essere definita l’entità dellimposta agevolata.

Superbollo autoveicoli

Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della  tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):

  • per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
  • pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.

L’omesso/insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.
Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

Studi di settore

Per quanto riguarda gli studi di settore queste sono le novità portate:
•      in caso di omessa presentazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore verrà irrogata la sanzione nella misura massima (2.065,82);
•      ferma   restando  l’indebita   omessa   presentazione   del   modello,   si   inasprirebbero esponenzialmente le sanzioni per infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, IVA e IRAP, con un incremento delle misure minima e massima della sanzione pari al 50%;
•      l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli dati degli studi di settore o l’indicazione in dichiarazione di cause di esclusione o inapplicabilità inesistenti potrà inoltre esporre il contribuente ad un accertamento analitico-induttivo del reddito ex articolo 39 del Dpr 600/73;
•      dal  comma  4-bis  dell’art.  10,  Legge  n.  146/98  è  stata  soppressa  la  disposizione che prevedeva che in caso di rettifica del reddito imponibile sulla base delle citate presunzioni “semplici” nella motivazione dell’atto l’Ufficio deve evidenziare le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente;
•      all’art. 1, DPR n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale dal 2012:

  • gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 “del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”;
  • eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 “del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”.

Irrogazione delle sanzioni

Si introduce l’obbligo per gli uffici, al posto dell’attuale facoltà, di irrogare le sanzioni collegate al tributo contestualmente all’emissione dell’avviso di accertamento o di rettifica.
Ciò anche in assenza di previa contestazione al contribuente di quanto richiesto con l’atto medesimo.

Tale obbligo per gli uffici viene fatto decorrere con gli atti emessi a far data dal 1° ottobre 2011.

Introdotta anche la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni nei termini per la proposizione del ricorso in ipotesi di  accoglimento delle deduzioni proposte dal contribuente in sede di contestazione della violazione.

Spesometro

I pagamenti con carte di credito, rientrano nel monitoraggio da spesometro, ma saranno gli intermediari (e non i venditori) a segnalare i dati all’amministrazione finanziaria.

Decorrenza esecutività avvisi  di accertamento

Con  la  modifica  del  comma  1  dell’art.  29,  DL  n.  78/2010  è  prorogata  dall’1.7 all’1.10.2011  la  decorrenza della  disposizione che  prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento.

Sanzioni per versamento con ritardo superiore a  15 giorni

Per effetto della modifica del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo  la  quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i  versamenti effettuati con ritardo non superiore  a 15 giorni, ad un importo  pari ad 1/15 per ciascun  ritardo ed è estesa a tutti i versamenti, pertanto non è limitata, come previsto dalla previgente  formulazione normativa, soltanto a quelli “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’Amministrazione Finanziaria”.
Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò  si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di
ravvedimento operoso.

Reclamo e mediazione

Viene introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione per le liti tributarie di valore  fino  a  20mila   euro.  Viene stabilito che la presentazione del reclamo è condizione di  inammissibilità del ricorso e che lo stesso deve essere inoltrato alla direzione dell’Amministrazione  Finanziaria che ha emanato l’atto.
L’amministrazione provvederà a  creare strutture autonome  rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Il reclamo può contenere una motivata  proposta di mediazione.

Contributo unificato per ricorsi

E’ disposto il  versamento del  contributo unificato anche in  caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nelle seguenti misure:
 

Contributo unificato per il Processo tributario
Valore della controversia Importo
Fino a 2.582,28 € € 30
Fino a 2.582,28 a 5.000 € € 60
Da 5.000 a 25.000 € € 120
Da 25.000 a 75.000 € € 250
Da 75.000 a 200.000 € € 500
Oltre i 200.000 € € 1.500

Imprenditore agricolo

Gli  imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alla  procedura della transazione fiscale dell’articolo 182-ter, tranne per i contributi dovuti agli enti  gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e  dei relativi accessori.