News

Altre news

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni operative necessarie per

Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

Informazione Flash n. 16/2011 “Imposta sostitutiva”

OGGETTO: Imposta sostitutiva del leasing
Imposta di registro
Per effetto della legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) è stato modificato il regime delle imposte d’atto (Registro, ipotecaria e catastale) sui contratti di locazione finanziaria immobiliare,prevedendone, sostanzialmente, il prelievo nella fase di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, con i tributi dovuti poi in misura fissa al riscatto del bene.
Dal 1° gennaio è cambiata quindi la tassazione indiretta per i leasing di immobili strumentali,che sconteranno le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria (4% per immobili strumentali,3% per gli immobili abitativi) all’atto dell’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing e non saranno più soggetti a registrazione.
Per i leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011 è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva a fronte del venir meno delle imposte ipocatastali al riscatto.
Al riguardo si fa presente che:
_ l’imposta sostitutiva va versata con riferimento a tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili, aventi ad oggetto sia immobili strumentali sia immobili a uso abitativo;
_ rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta anche i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili ancora da costruire o in costruzione, nonché quelli per immobili adibiti a cava. Inoltre, il tributo va versato per i contratti di leasing relativi a impianti fotovoltaici;
_ ne restano, al contrario, esclusi i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili non ancora acquistati dalla società di leasing entro il 31 dicembre 2010. In tali casi, infatti, la stipula del contratto di compravendita da parte della società di leasing sarà soggetta alle aliquote ordinarie previste dal Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale
 
Calcolo dell’imposta
L’importo da versare sarà pari a quello originariamente dovuto in sede di riscatto e cioè il 2% per i fabbricati strumentali e 3% per cento per i fabbricati abitativi.
Da tale ammontare si dovrà poi:
→ dedurre l’imposta di registro sui canoni;
→ sottrarre una somma (che rappresenta una specie di attualizzazione finanziaria del tributo) pari al 4% moltiplicato per il numero di anni residui di durata del contratto.
Soggetti obbligati
Obbligati solidalmente al pagamento sono le parti contraenti del contratto di leasing, vale a dire la società di leasing e l’utilizzatore.
Nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti, esiste, comunque, la possibilità di accordarsi perchè una delle parti effettui il pagamento per poi esercitare il diritto di regresso.
Come avviene di solito il pagamento dell’imposta avverrà da parte della società di leasing la quale riaddebiterà poi l’imposta all’utilizzatore.
All’utilizzatore, infatti, per prassi competono, oltre ai benefici, le spese e gli oneri che seguono alla formazione del contratto di leasing.
Da un punto di vista operativo, saranno, quindi, le società di leasing a versare l’imposta in via telematica, rivalendosi poi sull’utilizzatore.
RICORDA
Va evidenziato che Assilea, nella Circolare 22.12.2010, n. 39, invita le società di leasing ad informare gli utilizzatori, con un’apposita comunicazione, in merito al trattamento riservato all’imposta sostitutiva in esame.
 

(versione PDF)