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	<title>Studio Mainini</title>
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	<description>Studio legale con sede a Monza</description>
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		<title>beni in godimento soci o familiari</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Manovra di Ferragosto ha introdotto una fattispecie di reddito diverso (art. 67 Tuir) costituito dall’utilizzo dei beni aziendali qualora tale utilizzo sia gratuito o a corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento; in tale ipotesi il soggetto concedente non detrae i costi e per il soggetto utilizzatore diventa reddito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Manovra di Ferragosto ha introdotto una fattispecie di reddito diverso (art. 67 Tuir) costituito dall’utilizzo dei beni aziendali <strong>qualora tale utilizzo sia gratuito </strong>o a <strong>corrispettivo</strong> <strong>inferiore al valore di mercato </strong>del diritto di godimento; in tale ipotesi il soggetto concedente non detrae i costi e per il soggetto utilizzatore diventa reddito. Pertanto, qualora la società o l’impresa individuale conceda dei <strong>beni in godimento</strong>, ai <strong>soci </strong>o ai <strong>familiari </strong>dell’imprenditore:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione, <strong>concorre alla formazione del reddito complessivo </strong>del socio, o del familiare quale reddito diverso;</div>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, <strong>non sono in ogni caso ammessi in</strong> <strong>deduzione dal reddito imponibile;</strong></div>
</li>
<li style="text-align: justify;"> l’impresa concedente, ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore, devono <strong>comunicare </strong>all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l’attività di controllo.</li>
<li style="text-align: justify;">l’Agenzia delle Entrate provvede sistematicamente a controllare la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni in godimento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Finalità delle norme</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La finalità dell’intervento normativo <strong>è duplice</strong>:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>si vuole <strong>disincentivare l’utilizzo di schermi societari </strong>per l’intestazione di beni che pur risultando formalmente dell’impresa, sono di fatto concessi in godimento a fini privati a soci e familiari;</li>
<li>si vuole potenziare l’<strong>applicazione dell’accertamento </strong>sintetico in capo all’utilizzatore di detti beni.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I soggetti che concedono i beni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le società comprese nell’ambito di applicazione della nuova disciplina sono le società di capitali, le società di persone, le imprese individuali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gli utilizzatori dei beni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Beneficiari dell’ utilizzo dei beni:</p>
<p style="text-align: justify;">La norma individua i beneficiari del godimento dei beni nei:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>soci della società, senza alcuna soglia minima di partecipazione al capitale sociale;</li>
<li>nei familiari dell’imprenditore.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento <strong>del 16 novembre 2011 </strong>ha stabilito che nella comunicazione vanno indicati anche i dati relativi:</p>
<p style="text-align: justify;">-  alle persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’ impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">-  ai soci di altra società appartenente al medesimo gruppo;</p>
<p style="text-align: justify;">-  ai familiari dei soci che sono, ai sensi dell’articolo 5 ultimo comma del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado,gli affini entro il secondo grado</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Soci diversi dalle persone fisiche</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si pongono alcuni dubbi in merito alla ricomprensione dei <strong>soci diversi dalle persone fisiche </strong>nell’ambito applicativo della norma, e al riguardo viene rilevato che nel tracciato record di dettaglio<strong> </strong>allegato al provvedimento del 16 novembre 2011, <strong>sono stati richiesti anche i dati identificativi dei soci diversi dalle persone fisiche.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Beni concessi in godimento</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tra i <strong>“beni dell’impresa” </strong>oggetto della nuova disciplina, sono ricompresi quelli strumentali, i benimerce e i cosiddetti beni meramente patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’imprenditore individuale i beni relativi all’impresa sono individuati, come è noto, ai sensi dell’art. 65 del TUIR.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società, sia di persone che di capitali, vanno presi in considerazione tutti i beni ad esse appartenenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società di fatto, assumono invece, rilevanza i beni merce e i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">I beni oggetto delle nuove regole, sono quelli di proprietà dell&#8217;impresa o posseduti per effetto di un diritto reale di godimento (<em>uso, usufrutto, ecc.</em>), ma anche quelli detenuti in locazione, anche finanziaria, o in noleggio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tipologia di utilizzo dei beni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ stabilito che la comunicazione deve contenere anche le <strong>tipologie di utilizzo dei beni, </strong>con la specificazione se l’utilizzo è esclusivo o meno, nonché della data dell’eventuale subentro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Categorie dei beni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I beni concessi in godimento sono stati suddivisi in <strong>sei categorie</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">autovetture;</p>
<p style="text-align: justify;">altri veicoli (autocarri);</p>
<p style="text-align: justify;">unità da diporto;</p>
<p style="text-align: justify;">aeromobili;</p>
<p style="text-align: justify;">immobili e &#8220;altri&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo di comunicazione è stato escluso, con riguardo ai beni inseriti in quest&#8217;ultima categoria, se gli stessi risultano <em>&#8220;di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell&#8217;IVA applicata&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Reddito imponibile in capo al socio o al familiare</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se la società o l&#8217;impresa individuale concede dei beni in godimento ai soci o ai familiari la differenza tra il <strong>valore di mercato </strong>e il corrispettivo annuo previsto per tale concessione <strong>concorre alla</strong> <strong>formazione del reddito complessivo </strong>di questi ultimi quale reddito diverso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il valore di mercato</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La nozione di &#8220;<strong>valore di mercato</strong>&#8220;, come confermato ufficiosamente dalla stessa Agenzia delle Entrate, <strong>coincide con il valore normale </strong>di cui all&#8217;art. 9 del TUIR.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerate le tipologie dei beni monitorati attraverso la comunicazione (principalmente autoveicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili) il valore normale del diritto di godimento potrà essere individuato facendo riferimento ai listini o tariffe esistenti (per esempio quelli delle società di autonoleggio per le autovetture o delle società di charter per le imbarcazioni) oppure ai dati dell’Osservatorio Immobiliare (immobili).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Socio dipendente o amministratore</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il socio rivesta anche la qualifica di <strong>dipendente </strong>o <strong>amministratore</strong>, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina trova applicazione <strong>solo nel caso </strong>in cui il TUIR <strong>non </strong>preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso particolare delle autovetture</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Agenzia ha ritenuto che la concessione in uso dell&#8217;autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un <strong><em>fringe benefit</em></strong><em>, </em>non rientra nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 67, comma 1, lett. <em>h- ter, </em>e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all&#8217;art. 51 del TUIR; si applicano pertanto le regole già note per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale. Se l&#8217;auto è concessa in <strong>uso promiscuo al socio </strong>si genera un reddito diverso in capo al socio ed una deducibilità del costo auto pari al 40 per cento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo di godimento del bene</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della determinazione del <strong>reddito diverso</strong>, va fatto riferimento al periodo di godimento del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma parla di corrispettivo &#8220;<strong>annuo</strong>&#8221; e nel provvedimento è prevista la comunicazione delle date di inizio e fine della concessione in uso:</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;importo tassato in capo al socio o familiare va, quindi, rapportato al detto periodo di godimento del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong><em>E’ stato precisato, nel provvedimento, che la comunicazione deve essere effettuata</em></strong> <strong><em>anche con riguardo ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il</em></strong> <strong><em>diritto di godimento.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Indeducibilità dei costi in capo alla società</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista della <strong>società concedente</strong>, la norma prevede che i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento <em>&#8220;<strong>non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile</strong>&#8220;.</em> <em>Per quanto concerne l’individuazione dei costi indeducibili, può trattarsi di quota di ammortamento,</em> <em>canoni di locazione, anche finanziaria, spese di manutenzione, tasse di possesso, ecc.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Finanziamenti e capitalizzazioni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione è stata richiesta anche nei casi in cui è effettuata “<em>qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”. </em>Pertanto i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci per l’intero ammontare,<em> </em>indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano volte all’acquisizione di beni strumentali, poi<em> </em>concessi in godimento ai soci, <strong>devono essere comunicati</strong>.<em></em></p>
<p style="text-align: justify;">Nella determinazione sintetica del reddito dei soggetti (persone fisiche) utilizzatori dei beni dell’impresa concessi in godimento l’Agenzia terrà infatti conto degli eventuali finanziamenti/capitalizzazioni effettuati dagli stessi nei confronti della società.</p>
<p style="text-align: justify;">Si segnalano anche ulteriori interventi dell’Agenzia delle Entrate che riguardano l&#8217;ammontare dei finanziamenti e dei versamenti da comunicare. In particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">deve essere comunicato <strong>l’ammontare totale del finanziamento, indipendente dall’importo eventualmente dedicato all’acquisizione del bene </strong>concesso al socio;<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">non solo vanno indicate le movimentazioni finanziarie che sono avvenute nell’anno (un dato di flusso” annuale), ma <strong>anche il dato storico </strong>(lo “stock” di finanziamenti e capitalizzazioni riferibili a anni precedenti);</p>
<p style="text-align: justify;">l’Agenzia giunge a ipotizzare che debbano essere segnalati anche i <strong>versamenti effettuati dal socio che non ha ricevuto alcun bene.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decorrenza</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Applicazione delle nuove disposizioni</p>
<p style="text-align: justify;">Le nuove disposizioni in capo all&#8217;impresa e ai soci o familiari si applicano a decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al <strong>17 settembre 2011</strong>, cioè: <strong>dal 2012 in caso di periodo coincidente con l’anno solare</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Determinazione degli acconti</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per la determinazione degli acconti, per tale anno il socio/familiare e la società/impresa, dovranno assumere quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata, <em>facendo</em> <em>concorrere la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo </em>al reddito del socio o familiare, ovvero non deducendo i costi del bene concesso in godimento dal reddito della società o dell&#8217;imprenditore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comunicazione telematica</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti obbligati, devono effettuare la comunicazione utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, anche tramite intermediari in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine della trasmissione telematica, devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall&#8217;Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il termine di comunicazione dei dati, il provvedimento stabilisce che la comunicazione va effettuata:</p>
<p style="text-align: justify;">- entro il <strong>31 marzo </strong>dell&#8217;anno successivo a quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta in cui i beni sono concessi in godimento;</p>
<p style="text-align: justify;">- entro il <strong>31 marzo 2012 </strong>( 2/4/2012) per i beni concessi in godimento nei periodi d&#8217;imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento, cioè precedenti al 2012, in caso di periodo coincidente con l&#8217;anno solare. Nel provvedimento è stabilito che l&#8217;obbligo sussiste anche per <em>&#8220;i beni per i quali il godimento permane nel periodo</em> <em>d&#8217;imposta in corso al </em>17 <em>settembre 2011&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>prima comunicazione deve, </strong>quindi, essere inviata <strong>entro il 31 marzo 2012 </strong>(2/4/2012) e riguarderà i dati relativi ai beni per i quali era in corso nel 2011 la relativa concessione in godimento, avendo precisato l’Agenzia che la norma in esame sia di carattere procedurale e si applichi agli adempimenti da porre in essere nel 2012, anche se riferiti a situazioni relative all’anno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nuove disposizioni , come già detto, operano in relazione ai soggetti che sono soci/familiari in quanto per i soci/familiari che sono anche dipendenti o amministratori della società l’utilizzo dei beni aziendali risulta già disciplinato dall’art. 51 del Tuir. Tuttavia, ai fini della comunicazione, pare che l’obbligo sussista comunque anche in questa ultima circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’autorizzazione all’uso degli autoveicoli aziendali</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con l’occasione riteniamo opportuno ricordarVi che ,al fine di evitare gli inconvenienti che si possono verificare in sede di controlli di Polizia effettuati su strada, nell’ipotesi di mancata corrispondenza fra l’utilizzatore dell’autoveicolo ed il proprietario risultante dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà, il veicolo deve essere ‘accompagnato’ da un documento di autorizzazione con sottoscrizione autentica del legale rappresentante della società o dell’imprenditore. Tale autorizzazione dovrà contenere l’indicazione delle persone autorizzate alla guida del veicolo (socio, dipendente, collaboratori, amministratori ecc.); è possibile ulteriormente accompagnare la predetta autorizzazione con una fotocopia di una visura camerale che certifichi i poteri del legale rappresentante firmatario della scrittura.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conclusioni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo adempimento evidenzia l’importanza di verificare, in ordine all’utilizzo di beni aziendali, la posizione dei soci all’interno della propria società.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso poi di beni con utilizzo promiscuo da parte degli amministratori è opportuno controllare se si sono messi in atto i dovuti adempimenti. In particolare si ritiene corretta la seguente procedura:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Verbale di assemblea che fissa il compenso e il benefits</p>
<p style="text-align: justify;">2) Lettera di autorizzazione da conservare sul veicolo già citata in precedenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Calcolo del benefit che diventa reddito per l’amministratore (15000 km x 30% x costo chilometrico tariffe ACI , da assogettare anche a contributi). (Resta possibile l’addebito in fattura, da parte della Società).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo Studio resta a disposizione, previo appuntamento, per valutare ogni singola posizione del socio, socio amministratore, socio amministratore dipendente ecc. nei confronti della propria società.</p>
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		<title>CONTRATTO DI AGENZIA e recesso unilaterale dal patto di non concorrenza post-contrattuale</title>
		<link>http://www.studiomainini.com/2011/12/contratto-di-agenzia-e-recesso-unilaterale-dal-patto-di-non-concorrenza/</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratto di agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[patto di non comcorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[recesso unilaterale]]></category>
		<category><![CDATA[patto di non-concorrenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">A)     La normativa di riferimento.</p> <p style="text-align: justify;">Il generale divieto di concorrenza tra agente e preponente, previsto dall’art. 1743 del codice civile – norma che vieta all’agente di assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per il medesimo ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A)     </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">La normativa di riferimento</span>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il generale divieto di concorrenza tra agente e preponente, previsto dall’art. 1743 del codice civile – norma che vieta all’agente di assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per il medesimo ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro – opera soltanto durante lo svolgimento del rapporto di agenzia. Per il periodo successivo alla cessazione del contratto, invece, è prevista per le parti la possibilità di stipulare un apposito “patto di non concorrenza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rapporto di agenzia, il patto di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del contratto è disciplinato dall’art. 1751 <em>bis</em> cod. civ. e dall’art. 2596 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1751-<em>bis </em>cod. civ. stabilisce che il<strong> patto di non concorrenza deve essere fatto per iscritto e “</strong><em><strong>deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del</strong> <strong>contratto</strong></em><strong>”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, ai fini della validità del patto di non concorrenza, è necessario che esso indichi, in maniera specifica, “<em><strong>la zona, la clientela e il</strong> <strong>genere di beni e servizi</strong></em><strong>”,</strong> di cui l’agente non potrà occuparsi per un determinato periodo successivo alla risoluzione del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accettazione del patto di non concorrenza, inoltre, comporta alla cessazione del rapporto anche la corresponsione, all’agente, di una indennità di natura non provvigionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indennità è determinata dalle parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria, sulla base dei seguenti parametri:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>          durata del patto;</strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>          natura del contratto di agenzia;</strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>          indennità di fine rapporto.</strong></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Qualora manchi un accordo tra le parti, il Giudice determina l’indennità in via equitativa, anche con riferimento a:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza del contratto e    della   loro    incidenza sul</strong><strong>  volume d’affari complessivo nello stesso periodo;</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>cause di cessazione del contratto di agenzia;</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>ampiezza della zona assegnata all’agente;</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Poiché il patto di non concorrenza tende a limitare la libertà contrattuale dell’agente, la sua natura vessatoria ne impone la specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l’art. 2596 cod. civ. stabilisce i «limiti contrattuali della concorrenza» e precisa che il patto di non concorrenza è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma aggiunge che tale patto non può eccedere la durata di cinque anni</p>
<p style="text-align: center;" align="center">* * *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B)     </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">La possibilità di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza</span>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come detto, l’art. 1751-<em>bis</em>, contiene una serie di requisiti affinché il patto sia valido, ma nulla di specifico è detto in relazione all’ipotesi in cui parte preponente intenda rinunciare al patto di non concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, è importante evidenziare la natura del patto di non concorrenza che, altro non è se non un contratto, secondo la definizione che ne dà la legge: l’accordo di due parti per regolare fra loro un rapporto giuridico patrimoniale (cfr. art. 1321 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale accordo derivano obbligazioni in capo ad entrambe le parti: con riferimento al preponente, egli ha l’obbligo di corrispondere la relativa indennità all’agente, mentre per quanto riguarda l’agente, la sua obbligazione principale consiste in un “non fare”, ossia nell’omettere l’attività concorrenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo una disposizione generale in materia contrattuale, il contratto ha forza di legge tra le parti (cfr. art. 1372 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Poste queste brevi premesse in materia di contratto, si evidenzia come nel secondo comma del citato articolo 1751-<em>bis, </em>sia prevista una coincidenza tra il sorgere del diritto all’indennità e l’accettazione del patto di non concorrenza: <em>“<strong>l’accettazione del patto di non concorrenza <span style="text-decoration: underline;">comporta</span>, in occasione della cessazione del rapporto, <span style="text-decoration: underline;">la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale</span>”</strong></em><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, qualora il patto di non concorrenza sia inserito nel testo del contratto di agenzia, <span style="color: #800000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">il diritto all’indennità sorge nel momento stesso della sua conclusione e non in relazione all’effettivo adempimento dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente</span></strong>,</span> anche se tale diritto diviene esigibile soltanto al momento della cessazione del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale circostanza assume particolare rilievo nel caso in cui la società preponente, al momento della cessazione del rapporto di agenzia (o anche nel corso dello stesso) intenda liberare l’agente dall’obbligo di non concorrenza e non corrispondergli quindi la relativa indennità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto all’indennità, difatti, è già sorto con la semplice accettazione del patto di non concorrenza, pertanto sembrerebbe oltremodo discutibile che la rinuncia della società preponente ad avvalersi del patto possa essere validamente manifestata senza un espresso consenso dell’agente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consenso dell’agente, pertanto, anche secondo l’orientamento prevalente della dottrina, sembra essere un requisito necessario sia per la validità della rinuncia, sia per la conseguente esclusione del diritto al compenso, in quanto tale diritto è sorto già al momento dell’accettazione del patto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Milano, pronunciandosi in materia di patto di non concorrenza, ha disposto la nullità di una clausola inserita dalle parti all’interno di un patto di non concorrenza, che attribuiva al datore di lavoro la facoltà di recesso unilaterale del patto (cfr. Tribunale di Milano, 25 luglio 2000, in <em>Il Lavoro nella giur.,</em> 2001, 287).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche negli Accordi Economici Collettivi del Settore Commercio siglati il 16 febbraio 2009 è stato introdotto il principio secondo il quale il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito soltanto al momento dell’inizio del rapporto di agenzia con esclusione di ogni successiva possibilità di variazione unilaterale.</p>
<p style="text-align: justify;"> Si tenga conto, infine, che la giurisprudenza in generale tende a considerare nulle le clausole che attribuiscono ad una sola delle parti (di norma il preponente) la facoltà di modificare unilateralmente alcune statuizioni contrattuali che risultino essere sfavorevoli all’agente.</p>
<p style="text-align: center;" align="center">* * *</p>
<p style="text-align: justify;">                                                     </p>
<p>© 2011  Avv. Pier Angelo Mainini | <span style="font-size: x-small;">Tutti i Diritti Riservati</span></p>
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		<item>
		<title>Assemblea Confindustria MB 2011 &#8211; Classe dirigente o dirigenti di classe?</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni organizzati]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Signor Presidente Formigoni, Signor Presidente della Provincia di Monza e Brianza, signor Sindaco, caro Presidente Valli, caro Presidente Barcella, gentili relatori, On. Alfano, On Bersani, Prof. Paleari, Dott. De Bortoli, Dott, Delai, autorità, cari colleghi, getili ospiti, Vi ringrazio per essere intervenuti e Vi rivolgo un cordiale saluto di benvenuto.</p> <p style="text-align: justify;">Celebriamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Signor Presidente Formigoni, Signor Presidente della Provincia di Monza e Brianza, signor Sindaco, caro Presidente Valli, caro Presidente Barcella, gentili relatori, On. Alfano, On Bersani, Prof. Paleari, Dott. De Bortoli, Dott, Delai, autorità, cari colleghi, getili ospiti, Vi ringrazio per essere intervenuti e Vi rivolgo un cordiale saluto di benvenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Celebriamo questa assemblea pubblica in un momento particolarmente complesso per il nostro Paese, per l&#8217;Europa e più in generale per le economie occidentali. Dopo la drammatica crisi iniziata nel 2008, i primi segnali positivi del 2010 e della prima metà di quest&#8217;anno seguiti dai deludenti dati del terzo trimestre, le prospettive di crescita italiane e quelle dei nostri partner europei per il 2012 e per il 2013 sono poco incoraggianti e per di più vengono di mese in mese riviste al ribasso. La nuova ondata di crisi finanziaria, iniziata durante l&#8217;estate scorsa, si sta velocemente spostando sull&#8217;economia reale e il <em>credit crunch </em>rappresenta la più forte preoccupazione per il mondo imprenditoriale nel breve periodo. I flussi finanziari stanno rapidamente reindirizzandosi verso i mercati ritenuti a minor rischio. A farne le spese sono progressivamente i Paesi più deboli, quelli con deficit di credibilità, misurabile in estrema sintesi nella relazione tra la dimensione del debito pubblico e le prospettive di crescita del PIL. L&#8217;avanzo/disavanzo di bilancio rappresenta invece un dato importante ma non determinante per i mercati.  Da pochi mesi sul banco degli imputati c&#8217;è l&#8217;Italia, settima economia mondiale, terza in Europa, seconda industria manifatturiera europea. Imputare il difetto di credibiltà di cui gode una nazione a dei capri espiatori, oppura unicamente a una classe politica, è pura miopia. Tende a sviare le reali responsabilità di ciascuno di noi, è il pretesto per autoassolverci, per giustificare in fondo il sistema di regole ed usi che ognuno di noi si è dato e che purtroppo molto spesso non coincide con quello di cui si è dotato il Paese nel suo complesso sistema normativo, che andrebbe sì roformato, ma non eluso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il percorso che porta ad un giudizio positivo o negativo sulla credibilità di un Paese non è viziato da ideologia, da personalismi o da protagonismi, ma è determinato da una valutazione  (fredda) sulla qualità complessiva di un sistema Paese che in estrema sintesi si esplicita nella capacità o meno di creare sviluppo sostenibile nel tempo. Nel 1961, in Italia, il reddito per abitante era paragonabile a quello dell&#8217;Africa sub-sahariana e la vita media era di 30 anni. Nello spazio di poco più di un secolo siamo divenuti uno dei principali attori del panorama mondiale. Tra il 1950 e il 1973 il reddito per abitante, che rigistra un aumento medio del 5,3% l&#8217;anno, è passato dal 38 al 64% di quello statunitense. La crescita è rallentata negli anni Settanta e Ottanta, rimanendo comunque più elevata rispetto a quella dei Paesi avanzati. Tra il 1970 e il 1990 però la spesa statle è arrivata al 53% del PIL e il &#8220;welfare&#8221; all&#8217;italiana ha allargato il suo perimetro distribuendo risorse ai cittadini ed alle imprese senza purtroppo creare nè vera solidarietà nè vero sviluppo. Nel 1990 il Pil per abitante raggiunge il 76% di quello statunitense. La lunga rincors dell&#8217;Italia ha evidenziato in seguito le prima debolezze. Nell&#8217;ultimo decennio del secolo scorso, la crescita in Italia, pur rallentata all&#8217;1,7% annuo è stata dello 0,5%, poi la crisi ha fatto sì che il reddito medio degli italiani nel 2010 tornasse al livello del 1999!</p>
<p style="text-align: justify;">Il reddito di un soggetto fisico è particolarmente importante perchè è strettamente correlato con il suo livello di rischio, misura la capacità della persona di superare le situazioni di difficoltà o di cogliere le opportunità e ne determina concretamente le capacità di resistere o di investire. Rivoluzione tecnica, rapida apertura ai mercati internazionali e avvento dell&#8217;Unione monetaria, non siamo riusciti a realizzare quella riconversione, sociale e culturale necessaria per trasformare questi shock in opportunità di crescita. Il nostro modello si è sviluppato prevalentemente sull&#8217;individua, sulle filiere familiari, su micro-comunità, capaci di interpretare spesso interessi localistici e corporativi. Un modello dinamico, dotato di straordinaria flessibilità grazie alla creatività e allo spirito di abnegazione dei nostri imprenditori e dei lavoratori, che ha generato tantissima ricchezza e benessere.Questo modello doveva essere però profondamente rivisto per rispondere alle nuove sfide, che non sono state raccolte, non tenendo adeguatamente conto che non eravamo gli unici a concorrere.</p>
<p style="text-align: justify;">Per passera però da un modello individualistico a un sistema competitivo economicamente e socialmente, &#8220;dall&#8217;economia delle conoscenze&#8221; all&#8217;&#8221;economia della conoscenza&#8221;, occorre un&#8217;adeguata classe dirigente, nominata da una collettività realmente convinta che il bene comune sia un valore fondamentale in grado di superare una semplice sommatoria di interessi privati. Significa passare da un sistema dove prevalgono le oligarchie consociative che basano le nomine sulle cooptazione a sistema meritocratico che consente realmente ai migliori di emergere. E nessuno può sottrarsi alla responsabilità verso questa grave mancanza: le associazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori, il sistema finanziario, il mondo dell&#8217;istruzione, le istituzioni culturali, le Fondazioni bancarie, gli artisti e gli sportivi, il sistema cooperativo, le Camere di Commercio, gli ordini professionali, il volontariato, l&#8217;informazione, la magistratura ed infine la poloitica, che ha fallito proprio come fattore di raccordo di questa responsabilità comune condivisa. Questi gruppi di potere sono chiamati a rappresentare i legittimi interessi del lor settore ma nache un generale interesse e quindi teoricamente devono essere capaci di sacrificare alcuni &#8216;interessi legittimi&#8217;-</p>
<p style="text-align: justify;">Siamo diventati il Paese dei paradossi:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">una ricchezza media familiare tra le più alte del mondo (superiore a USA, Giappone e Germania) ma il 50% dei contribuenti dichiara oggi redditi inferiori a 15.000 euro all&#8217;anno e il 90% meno di 35.000 euro;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">una classe imprenditoriale rappresentata da grandi realtà industriali, di cui una parte agisce a regime di quasi monopolio, in un sistema che vede 4,4 milioni di imprese, di cui, nel 2010 (dati ISTAT) 4,1 milioni con meno di 10 dipendenti e solamente 3.508 con più di 250 dipendenti! Avere un terreno fertile che possa favorire la crescita della dimensione delle aziende è fondamentale. Imprese più grandi significa maggiore produttività, maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, più internazionalizzazione, maggior occupazione femminile e giovanile</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un sindacato in cui la componente dei pensionati rappresenta quasi il 50% degli iscritti e dove sono sostanzialmente assenti i giovani.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un mondo delle professioni che è proliferato più per permettere ai cittadini e alle imprese di rispondere ad una burocrazia ipertrofica che per accompagnare gli attori economici in un percorso qualitativo;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un sistema finanziario con gravi responsabilità per la situazione in cui ci troviamo, che si distingue troppo spesso per le lezioni di morale e di etica che ci vengono rivolte, anche se è stato definito dall&#8217;Antitrust come poco concorrenziale, per il basso numero di operatori presenti e per la loro stretta interconnessione dovuta al perverso incrocio delle partecipazioni azionarie e dei componenti dei consigli di amministrazione. Sarebbe inoltre necessario rivedere nel nostro Paese il ruolo delle fondazioni bancarie da un lato e del sistema cooperativo del credito dall&#8217;altro;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un sistema scolastico che ha fallito come ascensore sociale in un Paese con uno dei tassi più bassi di scolarizzazione nell&#8217;Europa Occidentale;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un ceto intellettuale che non riesce ad andare oltre le diagnosi impietose o le semplici prediche edificanti, incapace di favorire la fusione di energia positiva con quella realizzativa;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un mercato del lavoro profondamente inefficiente formato da lavoratori di serie A, di serie C e di fantasmi, in cui ogni ipotesi di riforma viene rifiutata perchè la ridefinizione dei diritti e degli obblighi dei lavoratori viene stigmatizzata come tentativo di &#8220;macelleria sociale&#8221;. Un sistema caratterizzato dalla mancanza di reali politiche attive per l&#8217;occupazione e dalla presenza di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione guadagni troppo spesso utilizzata in un lento percorso di accompagnamento al pensionamento del lavoratore, disattendendone la funzione originaria;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un sitema fiscale opprimente che colpisce in modo iniquo i lavoratori e le imprese rispetto a chi vive di rendita o agisce nel sommerso. Un paese doce l&#8217;evasione fiscale è stimata in oltre 120 miliardi di euro all&#8217;anno, un cancro inaccettabile da a ffrontare come priorità nazionale perchè rappresenta uno dei peggiori fattori distorsivi del mercato;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un mondo dell&#8217;informazione dove prevale la volontà di cavalcare le indignazioni delle componenti del sistema di volta in volta colpite da ipotesi di riforma, cercando di delegittimizzare i proponenti senza approfondire con professionalità e oggettività le diverse proposte messe sul tavolo. Troppo volte abbiamo assistito sui giornali e nelle televisioni indagine giornalistiche che avevano l&#8217;obiettivo di suscitare una condanna spostando pericolosamente il piano da quello giuridico a quello morale, cercando poi di estendere le responsabilità alla classe di appartenenza del soggetto &#8220;colpevole&#8221;.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Agire sulla competitività di un Paese significa provare a transitare da una logica di welfare assistenziale ad una di welfare moderno e dinamico&#8230;..  La strategia dei piccoli passi risponde alle regole della politica e del consenso sociale, ma non alle regole di un mondo globalizzato in cui la competitività tra i Paesi richiede soluzioni più radicale e con tempistiche diverse, soprattutto per chi, come noi, ha un grave ritardo da recuperare. Alcuni autorevoli personaggi hanno cercato di individuare nel liberalismo e nel mercato le colpe dell&#8217;attuale crisi. Si tratta di una visione ideologicamente sbagliata. Il mercato è semplicemente uno strumento. Quando non opera correttamente è perchè sono sbagliate le regole che ne definiscono i confini o i modi di operare dei concorrenti. La sfida è di impegnarsi a farlo funzionare, realizzando in pieno uno dei valori fondanti di una democrazia moderna che è la sussidiarietà e non occuparne gli spazi interponendo lo Stato alla più efficace iniziativa dei cittadini. Soprattutto in uno Stato come il nostro dove il 50% del PIL è rappresentato dalla spesa pubblica questa interpretazione anti-liberare visti i risultati è fuori luogo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ambizione dell&#8217;assemblea di oggi è di mettere al centro dell&#8217;attenzione pubblica questo tema centrale che deve essere affrontato anche a livello locale, partendo proprio dalla Brianza, che rappresenta ancora oggi uno straordinario laboratorio di professionalità e di imprenditorialità nel contesto europeo, capace di coniugare i temi economici con quelli della responsabilità sociale. La definizione di una classe dirigente non si esaurisce nell&#8217;indicazione di un nome nella cabina elettorale o nelle sedi elettive dei rappresentanti di un&#8217;associazione. Occorre infatti partecipare ai processi di formazione, di selezione e di ricambio dei proprio rappresentanti, fornendo continui suggerimenti e anche critiche su cosa occorre fare e come farlo. Le classi dirigenti non devono però essere lasciate sole al loro destino con deleghe in bianco per poi rifarsi vivi dopo aver constatato che le cose non sono andate come dovevano. Senza un continuo impegno di tutti si diventa responsabili del male comune e non si contribuisce ad un progetto di crescita che deve essere guidato da classi dirigenti preparate e continuamente agganciate alla realtà di cui sono emanazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sfide più urgenti che dobbiamo affrontare a livello di sistema-paese sono EQUITA&#8217; e SVILUPPO. Per quanto rigurda il primo tema, agendo su una riforma fiscale che riequilibri il livello di imposizione tra redditi di lavoro e di impresa rispetto alle rendite e su una riforma delle pensioni che riequilibri la posizione di chi è da poco entrato nel mondo del lavoro rispetto a coloro che stanno per ritirarsi e preveda magari un contributo di solidarietà per chi è andato in pensione con pochi anni di contributi. In merito al secondo tema, è prioritario agire su una riforma della legislazione del lavoro, accompagnata dall&#8217;introduzione di efficaci strumenti di politica attiva, e su un&#8217;azione riformatrice, in tema di liberalizzazioni e di privatizzazioni, che vada concretamente un disimpegno dello Stato nell&#8217;economia. Affrontare questi due temi significa ridefinire il rapporto tra reddito e ricchezza, tra capitale e lavoro, tra Stato e cittadini, tra diritti e doveri. Bisogna ritrovare una cittadinanza attiva che con passione, con genrosità e con impegno partecipi nel processo di valorizzazione del nostro tessto sociale, che altrimenti non può sopravvivere in un sistema dove le lidership sono scollegate dalla base, dove gli individui sfiduciati oppure opportunisticamente guidati si occupano unicamente del loro piccolo giardino. Bisogna tenere in gran conto il bene comune. &#8230;.. La legittimazione di una rinnovata classe dirigente, che deve passare attraverso un adeguato processo di selezione, di formazione e di ricambio è una sfida per tutti noi. Lo dobbiamo alle nuove generazioni e lo dobbiamo a tutti gli eroi e tutti i martiri che durante il Risorgimento, la Resistenza, gli anni bui del terrorismo sono caduti per l&#8217;Unita d&#8217;Italia, fiduciosi che il loro sacrificio non andasse perduti nei libri di storia, che il loro gesto fosse raccolto da una classe dirigente responsabile capace di assicurare benessere e coesione sociale nelle genrazioni future. Il mondo delle imprese, con il suo straordinario patrimonio produttivo, tecnologico e umano, che ancora oggi molti ci invidiano è pronto, ha già dato nel passato dimostrazione di saper affrontare le situazioni più dure, di adattarsi ai contesti che mutano. Siamo convinti di avere l&#8217;entusiasmo e le capacità per continuare ad essere uno dei principali attori dell&#8217;industria mondiale. Se la politica saprà realizzare i cambiamenti necessari per rendere finalmente il nostro sistema più competitivo e più attrattivo, troverà imprenditori che sfrutteranno con successo queste riforme e genereranno nuova ricchezza e nuovo benessere, dando concrete prospettive alle nuove generazioni e maggiori sicurezza a chi ha già contribuito a questo grande Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Viva l&#8217;Italia e viva la Brianza.</p>
<p style="text-align: justify;">grazie</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Presidente Confindustria Monza Brianza  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Dott. Renato Cerioli  </em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Il recupero dei crediti internazionali</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[ Convegno: &#8220;Il recupero dei crediti internazionali&#8221; Lo Studio Mainini &#38;  Associati è co-fondatore dell&#8217;Associazione AvvoStudi <p>Si è tenuto in data 13 Ottobre il terzo convegno organizzato dalla nostra Associazione Forense, si ringraziano gli Avvocati che hanno aderito e i Relatori che hanno collaborato alla riuscita dell&#8217;evento.</p> <p>13.10.2011 &#8211; Monza Urban Center, Via Filippo Turati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 684px; height: 29px;">
<tbody>
<tr>
<td width="100%"><span style="color: #800000; font-size: medium;">Convegno: &#8220;Il recupero dei crediti internazionali&#8221;</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top">
<h2>Lo Studio Mainini &amp;  Associati è co-fondatore dell&#8217;Associazione AvvoStudi</h2>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Si è tenuto in data 13 Ottobre il terzo convegno organizzato dalla nostra Associazione Forense, si ringraziano gli Avvocati che hanno aderito e i Relatori che hanno collaborato alla riuscita dell&#8217;evento.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>13.10.2011 &#8211; Monza </strong></span><br />
<span style="font-size: small;"><strong>Urban Center, Via Filippo Turati n. 8</strong></span></p>
<p>Stipulare un contratto con una controparte estera può far sorgere dubbi e problemi più complessi ed articolati rispetto a quelli generati dai rapporti contrattuali con soggetti nazionali.</p>
<p><a title="Clicca qui" href="http://www.avvostudi.it/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=7" target="_blank">Clicca qui</a> per visualizzare la locandina dell&#8217;evento.<br />
<a title="Clicca qui" href="http://www.avvostudi.it/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=10" target="_blank">Clicca qui</a> per visualizzare le relazioni del Convegno. </p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Le S.t.P. &#8211; La Riforma degli Ordini Professionali -</title>
		<link>http://www.studiomainini.com/2011/11/le-s-t-p-societa-per-i-professionisti/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma degli ordini professionali]]></category>
		<category><![CDATA[società tra professionisti]]></category>

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		<description><![CDATA[   “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”: questo il titolo dell&#8217;articolo 10 della Legge di Stabilità per il 2012. Approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 novembre 2011, la legge è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 234 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011. Pattuizione libera dei compensi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h4> </h4>
<h2><span style="color: #800000;">“Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”: questo il titolo dell&#8217;articolo 10 della Legge di Stabilità per il 2012. Approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 12 novembre 2011, la legge è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 234 della Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011</span>.</h2>
<div><strong>Pattuizione libera dei compensi</strong> per il professionista. Via libera all’<strong>istituzione di società fra professionisti.</strong> Confermato il <strong>termine di 12 mesi</strong> dall’entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011, per la <strong>riforma </strong>– attraverso un Decreto del presidente della Repubblica – <strong>degli Ordini Professionali</strong>. Queste le principali novità sulla riforma delle professioni contenute nella <strong>Legge di Stabilità per il 2012.</strong></div>
<h3>Gli Ordini professionali riformati in 12 mesi (commi 1-2 dell’art. 10)</h3>
<div>
<p>Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto già stabilito dalla Manovra di Ferragosto per il 2012. La Legge di Stabilità per il 2012 conferma, infatti, che gli <strong>Ordini professionali</strong> dovranno essere <strong>riformati</strong>, attraverso un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), <strong>entro 12 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011</strong>, cioè <strong>entro il 13 agosto 2012</strong>. Inoltre, i <strong>principi fissati</strong> con tale decreto non vengono modificati:</p>
<ul>
<li><strong>accesso libero alla professione</strong>;</li>
<li><strong>obbligo di formazione continua</strong> a carico dei professionisti;</li>
<li>il <strong>tirocinio </strong>deve garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e dovrà essere corrisposto al tirocinante un <strong>equo compenso</strong> di natura indennitaria. La <strong>durata</strong> del tirocinio, inoltre, <strong>non</strong> potrà <strong>superare 3 anni</strong> e potrà essere intrapreso durante il percorso universitario;</li>
<li>il professionista dovrà stipulare, a tutela del cliente, <strong>idonea assicurazione</strong> per <strong>rischi </strong>derivanti dall’esercizio della professione e dovrà comunicare al cliente gli estremi della polizza e il massimale;</li>
<li>gli ordini dovranno istituire appositi <strong>organi a livello territoriale</strong> ai quali affidare l’istruzione e la decisione delle <strong>questioni disciplinari</strong>, nonché un organo nazionale di disciplina;</li>
<li>la <strong>pubblicità informativa</strong> riguardante l’attività professionale è <strong>libera</strong>, purché le informazioni siano trasparenti, veritiere e corrette.</li>
</ul>
</div>
<h3>Lo studio diventa società (commi 3-11 dell’art. 10)</h3>
<div>
<p>La vera <strong>novità contenuta nella Legge di Stabilità per il 2012</strong> consiste nell’abrogazione dell’obbligo all’esercizio associato della professione nella forma dello studio associato e il divieto di adottare la forma societaria. Si apre quindi la possibilità di istituire la c.d.<strong> “Società tra professionisti”,</strong> che potrà essere indifferentemente società di persone, società di capitali e società cooperative. Tale società dovrà evidenziare la sua particolare natura rispetto alle società “normali” apponendo, nella ragione sociale, l’espressione “società tra professionisti”.<br />
I <strong>soci della Stp</strong> potranno essere:</p>
<ul>
<li><strong>professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi; </strong></li>
<li><strong>professionisti di Stati UE; </strong></li>
<li><strong>soggetti non professionisti “soltanto per prestazioni tecniche”; </strong></li>
<li><strong>soggetti non professionisti</strong> che diventano soci della Stp <strong>“per finalità di investimento</strong>”, cioè i soci di capitale. La legge non dice nulla, invece, sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti.</li>
</ul>
<p>I professionisti soci dovranno rispettare il <strong>codice deontologico del proprio albo, così come la società sarà soggetta al</strong> regime disciplinare dell&#8217;Ordine al quale risulterà iscritta.</p>
<p>Inoltre, viene disposta l’incompatibilità della nuova disciplina con la “partecipazione ad altra società tra professionisti”: si tratta quindi del <strong>divieto per il professionista di partecipare ad una pluralità di Stp.<br />
</strong>Con riferimento all’<strong>esecuzione dell’incarico professionale</strong> conferito alla società professionale, è stato stabilito che esso andrà svolto solo dal socio professionista disegnato dal cliente. In mancanza della designazione, la scelta del professionista sarà effettuata dalla società e dovrà essere comunicata per iscritto al cliente.</p>
<p><strong>Entro il 12 maggio 2012</strong>, un <strong>decreto attuativo</strong> del Ministero della Giustizia, in concerto con lo Sviluppo Economico, dovrà disciplinare:</p>
<ul>
<li>i<strong> criteri</strong> per l’<strong>esecuzione dell’incarico professionale</strong>;</li>
<li>l’<strong>incompatibilità a partecipare a più società</strong>;</li>
<li>l’<strong>assoggettamento</strong> delle <strong>società</strong> ai <strong>codici disciplinari.<br />
</strong></li>
</ul>
</div>
<h3>I minimi tariffari (comma 12 dell’art. 10)</h3>
<div>A partire <strong>dal 1° gennaio 2012</strong> , data di entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2012, sarà <strong>abolito il riferimento al tariffario come “parametro” per la determinazione del compenso per il professionista</strong>, che dovrà essere pattuito per iscritto tra le parti. Quindi, nell&#8217;incarico al professionista non potrà più essere riportato alcun riferimento esplicito alla Tariffa professionale.</div>
<div> </div>
<div><span style="font-size: x-small;">Violeta Globa</span></div>
<h4> </h4>
</div>
<h2><span style="color: #800000;"><em>&#8220;Professionisti &#8211; la S.t.P. che verrà dal 2012; primi appunti</em></span></h2>
<div> </div>
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<div id="node-333">
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<p>Dal 14 maggio 2012 sapremo esattamente quali opportunità avremo noi professionisti in campo societario. Per una volta si tratterà di pensare alle nostre società e non solo a quelle dei nostri clienti.</p>
<h4>L&#8217;art.10 della Legge 12.11.2011 n.183 è la norma di base da tenere come bussola per l&#8217;esplorazione del diritto societario; l&#8217;ago indica sempre la S.T.P. Società tra professionisti, da qualsiasi direzione noi lo si guardi.</h4>
<p>E già, perchè potremo scegliere la <strong>struttura</strong> di una qualsiasi tra tutte le società esistenti nei titoli V e VI del Libro V del Codice Civile ma <strong>l&#8217;organizzazione</strong> dell&#8217;attività sarà regolata dalla nuova S.T.P..</p>
<p>E cioè:</p>
<ol>
<li>i soci potranno esercitare esclusivamente un&#8217;attività professionale</li>
<li>potranno essere ammessi solo iscritti ad Ordini ed Albi professionali e soci non professionisti (ma questi solo per finalità di investimento o per prestazioni tecniche)</li>
<li>l&#8217;incarico professionale &#8211; che va conferito alla s.t.p. &#8211; dev&#8217;essere eseguito solo da soci professionisti</li>
<li>il socio professionista cancellato dal proprio albo di riferimento dev&#8217;essere escluso dalla s.t.p.</li>
<li>qualsiasi struttura operi, la denominazione sociale deve contenere l&#8217;indicazione di &#8220;società tra professionisti&#8221;</li>
<li>chi partecipa alla s.t.p. può farlo con riferimento ad una sola società (s.t.p.) &#8211; potrà però partecipare ad altre società non s.t.p.</li>
<li>la s.t.p. può avere ad oggetto la multiprofessionalità (avvocati+commercialisti+consulenti del lavoro, ad esempio).</li>
</ol>
<h4>Sarà possibile costituire una s.t.p. con il modello della cooperativa di produzione e lavoro; oppure con quello della s.r.l. o della s.a.s.. </h4>
<div>Ogni modello dovrà essere scelto in funzione dei rapporti interni e dell&#8217;organizzazione delle pratiche.</div>
<div> </div>
<div>In prima battuta per i grossi CED la forma più interessante potrebbe proprio essere quella della <strong>cooperativa di produzione e lavoro</strong>; mentre per i professionisti che effettuano prevalentemente prestazioni di consulenza e che non necessitano di rilevanti strutture, la <strong>srl</strong> potrebbe essere la forma più vantaggiosa, data la forte personalizzazione che ha assunto con la riforma del 2003, accompagnata dalla limitata responsabilità e dalla velocità di formazione del processo decisionale.</div>
<div> </div>
<div>Ma non va trascurato il più tradizionale &#8220;studio associato&#8221; o la società semplice; strutture decisamente meno costose e altrettanto snelle.</div>
<div> </div>
<div>Molto dipenderà dal regime fiscale che dovrà essere riservato alla s.t.p..</div>
<div> </div>
<div>Non resta che attendere il regolamento che i Ministeri Giustizia e Sviluppo Economico dovranno emanare entro il 14 maggio 2012.&#8221;</div>
<div> </div>
<div> <a href="http://www.studiomainini.com/2011/11/le-s-t-p-societa-per-i-professionisti/logo-commerciaslisti-dimpresa/" rel="attachment wp-att-1717"><img class="alignnone size-full wp-image-1717" title="logo commercialisti d'impresa" src="http://www.studiomainini.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/logo-commerciaslisti-dimpresa.png" alt="" width="231" height="49" /></a></div>
<div> </div>
<div>
<div><span style="font-size: x-small;"><em>Dott. R. Mazzanti &#8211; Commercialista</em></span> -</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><span style="color: #000080;">CLICCA E LEGGI ANCHE:</span> </div>
<div><a href="http://www.studiomainini.com/lo-studio/mercati-professioni-patto-di-stabilita/" rel="attachment wp-att-1724">Mercati &amp; Professioni &#8211; Patto di stabilità </a></div>
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]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Speciale formazione Pmi &#8211; Assolombarda &#8211;</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercialistico]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[formazione lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pmi lombarde]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo Studio Mainini &#38; Associati,  in collaborazione con Ecole,  società consortile promossa da Assolombarda,  insieme a Confindustria Monza e Brianza, Confindustria Lecco e Ucimu,  suggerisce alle proprie Aziende Clienti di impiegare le risorse accantonate e non utilizzate  entro il 2011. Infatti il 31 dicembre 2011 scadono i termini fissati dal regolamento del Fondo per utilizzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Lo Studio Mainini &amp; Associati,  in collaborazione con Ecole</span>,  società consortile promossa da Assolombarda,  insieme a Confindustria Monza e Brianza, Confindustria Lecco e Ucimu,  suggerisce alle proprie Aziende Clienti di impiegare le risorse accantonate e non utilizzate  entro il 2011. Infatti <strong>il 31 dicembre 2011 scadono i termini fissati dal regolamento del Fondo per utilizzare i versamenti accantonati sui propri Conti Formazione</strong> <strong>relativi alle annualità 2007 e 2009</strong>. (Le risorse accantonate non hanno durata illimitata e trascorsa la scadenza,  gli accantonati non spesi confluiscono nel conto sistema e non potranno più essere a disposizione della singola azienda).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Assolombarda affianca le Imprese, con taglio fortemente operativo con la collaborazione di esperti progettisti di formazione e studi professionali competenti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"> Nel corso di quest&#8217;anno,  grazie ai progetti approvati,  Ecole ha messo in programma circa 13.400 ore di formazione. Renato Cerioli, Presidente di Confindustria Monza e Brianza,  ha sottolineato come la globalizzazione abbia portato alla necessaria acquisizione di nuove competenze,  perciò la formazione costante è  elemento indispensabile per adeguarsi all&#8217;evoluzione dei mercati e dei nuovi profili professionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Email:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="font-size: small;"><a href="mailto:formazione@assoservizi.it">formazione@assoservizi.it</a></span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="font-size: small;"><a href="mailto:magenta@maininiconsulting.it">magenta@maininiconsulting.it</a></span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="font-size: small;"><a href="mailto:monza@maininiconsulting.it">monza@maininiconsulting.it</a></span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="font-size: small;"><a href="mailto:milano@maininiconsulting.it">milano@maininiconsulting.it</a></span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="font-size: small;"> </span></p>
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		<title>Super bollo pronto il nuovo versamento</title>
		<link>http://www.studiomainini.com/2011/11/super-bollo-pronto-il-nuovo-versamento/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercialistico]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[landlover]]></category>
		<category><![CDATA[maserati]]></category>
		<category><![CDATA[porche]]></category>
		<category><![CDATA[superbollo]]></category>

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		<description><![CDATA[<p> 03/11/201</p> <p style="text-align: justify;">La manovra di ferragosto (DL n.138/2011) ha previsto l’introduzione di un addizionale all’imposta di bollo sugli autoveicoli (c.d. “superbollo”), qualora questi superino la soglia di potenza di 225 kW. Con il decreto del Ministero dell’Economia 01.10.2011 sono state individuate le modalità operative diversamento del “superbollo”, mentre con la risoluzione n. 101/E del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 03/11/201</p>
<p style="text-align: justify;">La manovra di ferragosto (DL n.138/2011) ha previsto l’introduzione di un addizionale all’imposta di bollo sugli autoveicoli (c.d. “superbollo”), qualora questi superino la soglia di potenza di 225 kW. Con il decreto del Ministero dell’Economia 01.10.2011 sono state individuate le modalità operative diversamento del “superbollo”, mentre con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre appositi nuovi codici tributo. Riguardo ai soggetti obbligati al c.d. “super bollo” auto, l’articolo 1 del decreto in commento stabilisce, in particolare, che: per l&#8217;anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell&#8217;art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il sopraindicato requisito di potenza; per gli anni 2012 e successivi, al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico di cui sopra.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Premessa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 01.10.2011 sono state individuate le modalità per il pagamento dell&#8217;addizionale erariale introdotta dalla manovra finanziaria dello scorso luglio, per i veicoli di grossa cilindrata. Chi al 6 luglio scorso, data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011, possedeva un veicolo per il trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, deve pagare l&#8217;addizionale erariale sulla tassa automobilistica utilizzando il modello &#8220;F24 elementi identificativi&#8221;, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. L&#8217;importo dovuto ammonta a 10 euro per ogni kW eccedente i 225.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la presente trattazione illustriamo, nei particolari, le ipotesi di applicazione dell’addizionale al bollo auto nonché le modalità di versamento del tributo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ambito di applicazione del “superbollo”</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti che, alla data del 06.07.2011, risultano proprietari, usufruttuari o utilizzatori a seguito di leasing di un’autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza superiore a 225 Kw, sono tenuti al versamento del c.d. “super bollo”. L’addizionale al bollo auto, quindi, è dovuta qualora sussistano le seguenti condizioni: il superbollo è dovuto in relazione a autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt;  per il 2011 deve essere versato da coloro che – alla data del 06.07.2011 &#8211; risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico di autovetture e autoveicoli con l’indicato requisito di potenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>OSSERVA</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, precisiamo che il comma 2 del citato art. 1, DM 7.10.2011, dispone che per il 2012 e per gli anni successivi il superbollo va versato alla data di scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica di cui al DM n. 462/98. Tale contributo, in buona sostanza, deve essere versato in relazione agli autoveicoli per il trasporto di persone che si possono considerare di lussi, quali berline, Suv o auto sportive. A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi di autoveicoli che presentano i requisiti di potenza previsti per l’applicazione del super bollo:</p>
<p style="text-align: justify;">AUTOVEICOLI A CUI VA APPLICATO IL “SUPERBOLLO”</p>
<p style="text-align: justify;">Modello Potenza (kW)</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">ASTON MARTIN da 313 a 380</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI 258</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">FERRARI da 338 a 485</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 257</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">PORSCHE Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo 279 / 294 / 368</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">ROLLS ROYCE Ghost 6.6 240</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il valore dell’addizione</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong> L’addizionale per i veicoli di grossa cilindrata, sportivi e di lusso ammonta a 10 euro per ogni kW di potenza superiore a 225.</strong></em> Riprendendo gli esempi sopra riportati, quindi, bisognerà versare il superbollo in misura pari a:</p>
<p style="text-align: justify;">ESEMPIO – IMPORTO DEL SUPERBOLLO</p>
<p style="text-align: justify;">Modello Potenza (kW) Superbollo</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">ASTON MARTIN da 313 a 380 Da 880 a 1.550 euro</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI 258 330 euro</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">FERRARI da 338 a 485 Da 1.130 a 2.600 euro</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 257 320 euro</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">PORSCHE Cayenne 3ª serie</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo 279 / 294 / 368 540 / 690 / 1.430 euro</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">ROLLS ROYCE Ghost 6.6 240 150 euro</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, come pubblicato su alcune riviste specializzate non sono molte le auto interessate al super bollo. E’ stata stilata una lista ( va comunque presa solo a titolo esemplificativo perché potrebbe non contenere altre auto soggette al super bollo) di autoveicoli che ne sono assoggettati e che per immediatezza di consultazione si riporta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Marca Modello Kw</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; color: #800000;">ALPINA-BMW</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"> B3 (2008) B3 S …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 294</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">B5 (2009) B5 Biturbo …&#8230;&#8230;.. 373</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">B6 (2003) B6 S …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 390</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; color: #800000;">ASTON MARTIN</span> da 313 a 380</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; color: #800000;">AUDI</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">A4 4ª serie S4 3.0 V6 TFSI …</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">A5/S5/Cabrio S5 3.0 V6 TFSI …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 245</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Q7 3.0 V6 TFSI 333CV …</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">A3 2ª serie RS3 SPB. 2.5 TFSI</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Q7 4.2 V8 TDI …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.250</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">TT 2ª serie TT RS Coupé &#8211; Roadster 2.5  TFSI …</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 258</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">A5/S5/Cabrio S5 4.2 V8 … / RS5 4.2 V8 FSI …&#8230;&#8230; 260/331</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">A8 3ª serie A8 4.2 V8 FSI … / A8 L 6.3 W1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;273/368</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">R8 4.2 V8 … / 5.2 V10 … / 5.2 V10 GT … 316/386/412</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Q7 6.0 V12 TDI … 368</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: #ffffff; color: #800000;">BENTLEY</span> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.da 377 a 463</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">BMW</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">X6                          &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 357</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Serie 6 … 640i … / 650i &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;… 235 / 300</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Serie 7 (F01/02/04) 740i-Li … / 750i-Li …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.240 / 300</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Serie 1 Coupé (E82)  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;250</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Z4 (E89) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..250</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Serie 5 … 550i &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..… 300</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">X5 (E70) &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..300 / 408</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">X6 (E71/E72)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 300/357/408</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Serie 3 … M3 …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 309</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Serie 7 (F01/02/04) Active Hybrid 7-7L / 760i-Li Eccelsa &#8230;&#8230;342 / 400</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">CADILLAC</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Escalade 6.0 V8 aut. Sport &#8230;&#8230;&#8230;248 / 301</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">CTS CTS 3.6 V6 … e CTS-V 6.2 … 229 / 415</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">CORVETTE</span> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..da 321 a 476</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">FERRARI</span> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.da 338 a 485</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">FISKER</span> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Karma 300</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">INFINITI</span> EX/FX/G/M 37 GT-S-AT / FX50 S Premium 235 / 287</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">JAGUAR</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">XF/XJ … 5.0 V8 … / 5.0 V8 SC 283 /&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 375</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">XK/XKR …                                                                           375</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">JEEP Gr. Cherokee 3ª s Grand Cherokee 5.7 V8  259</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Overland &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.259</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">LAMBORGHINI </span>Gallardo-Murciélago &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.da 405 a 493</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">LAND ROVER</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Range Rover 2ªserie 4.4 TDV8 … / 5.0 V8 &#8230;&#8230;&#8230;230 / 375</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Rover Sport 5.0 V8 …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 375</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">LEXUS</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">GS 2ª serie GS 450h 24V…&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 254</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">LS da 270 a&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 327</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">GS 2ª serie 450h 24V … &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;254</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">IS 2ª serie IS F 5.0&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 311</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">LOTUS</span> Evora S 2+0 e S 2+2 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;257</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">MASERATI</span> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;da 294 a 331</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">MAYBACH</span> &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;da 405 a 463</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">MERCEDES</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe SL (R230) SL 350… / SL 500… / SL 600… / Sl 63 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;232/285/380/386</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe GL (X164) GL 450 … / GL 500 …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 250 / 285</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe E (W/S212) E 500 4Matic &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..… 285</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe G (G461/463) G 500 … / G 55 Kompressor …&#8230; 285 / 373</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe M (W164) ML 500 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.… 285</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe R (BR251) R 500 … 285</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe CLS (C218) CLS 500 … / CLS 63 AMG …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..300 / 386 / 410</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe E E 500 … / E 63 …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;300/386/410</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe CL (CL216) CL 500 …/CL 600 …/CL 63…/CL65&#8230;..320/380/400/463</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe S (W/V221) S 500 …/S 600…/S 63…/S 65 … &#8230;&#8230;&#8230;320/380/400/463</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe C (W/S204) C 63 …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 336 / 358</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Classe C Coupé C 63 AMG Coupé …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 336 / 468</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">SLS (C197) SLS AMG Coupé&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 420</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">NISSAN</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Z 370Z Coupé/ Roadster 3.7 V6 …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 241</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">GT-R GT-R 3.8 V6 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..… 390</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">OPEL</span> Insignia 2.8 T 4&#215;4 325CV …&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 239</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">PORSCHE</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S /4.8 Turbo &#8230;&#8230;279 / 294 / 368</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Panamera 3.0 S Hybrid/4.8 4S/4.8 Turbo/4.8 Turbo S &#8230;&#8230;.279/294/368/405</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Boxster (987) Boxster 3.4 24V…&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 228 / 235</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Cayman (987) Cayman 3.4 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.… 235 / 243</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">911 (997) Carrera/Targa/GT3/Turbo &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;da 254 a 390</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">ROLLS ROYCE</span> Ghost Ghost 6.6 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 420</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">VOLKSWAGEN</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Touareg 2ª serie 4.2 V8 TDI DPF tiptronic 240  &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;279</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Touareg 2ª serie Touareg 3.0 V6 TSI Tiptronic Hybrid &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.279</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il termine per il pagamento</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale il superbollo, per l’anno 2011, deve essere versato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 20.10.2011 ha precisato che vista l’entrata in vigore del decreto in data 11.10.2011, il super bollo deve essere versato entro il 10.11.2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>OSSERVA</em></p>
<p style="text-align: justify;">Esposta la posizione ufficiale dell’amministrazione finanziaria evidenziamo che da una attenta lettura del testo del DM non risulta indicata specificatamente nessuna data di entrata in vigore dello stesso. In tal caso, gli artt. 7 e 15 del DPR 28.12.1985 n. 1092 stabiliscono che i decreti ministeriali che siano strettamente necessari per l&#8217;applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loropubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al DM 01.10.2011 in esame, quindi, non potendo esserci dubbi sulla circostanza che esso sia necessario per l’applicazione di un atto avente forza di legge (l’art. 23 co. 21 del DL 98/2011) e che abbia contenuto normativo, in assenza di specifiche disposizioni, la relativa data di entrata in vigore non può che essere individuata nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. (11.10.2011), ma solo dopo il decorso della vacatio di 15 giorni. Si ritiene, pertanto, che il termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011 scada quindi il 25.11.2011 e non il 10.11.2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prendiamo atto, in ogni caso, che fino ad oggi il l’Agenzia delle Entrate e lo stesso Ministero dell’Economia considerano il 10.11.2011 quale termine ultimo per il versamento del superbollo. Consigliamo pertanto – salvo diversi chiarimenti – di procedere al pagamento del tributo entro tale data.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per gli anni 2012 e seguenti, invece, l&#8217;addizionale è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le modalità di pagamento</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo relativi al versamento del “superbollo”:</p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;">“3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica &#8211; art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica &#8211; art. 23, c. 21, d.l. 98/2011-Sanzione”;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">“3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica &#8211; art. 23, c. 21, d.l. 98/2011- Interessi”</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trattamento sanzionatorio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 23 comma 21 della manovra di ferragosto,in caso di omesso o insufficiente versamento dell&#8217;addizionale si applica la sanzione di cui all&#8217;articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell&#8217;importo nonversato. A tal fine , si utilizzano i codici tributo sopra esposti: codice tributo 3365 (Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione) e codice tributo 3366 (Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di Vostro interesse</span>.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Scrivere argomentare persuadere</title>
		<link>http://www.studiomainini.com/2011/10/scrivere-argomentare-persuadere/</link>
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		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni organizzati]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gianrico Carofiglio]]></category>
		<category><![CDATA[persuadere]]></category>
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		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> Gianrico Carofiglio</p> <p style="text-align: center;"> Milano, Ottobre 2011</p> <p style="text-align: justify;">Si legge nella prefazione di un piccolo e fondamenale libro continuamente ristampato dagli anni trenta ad oggi &#8211; The Elements of Legal Style &#8211; che fissa le regole basilari dell&#8217;uso, dall&#8217;interpunzione al lessico, dalla grammatica alla sintassi, dall&#8217;actio all&#8217;elocutio, con efficacia e chiarezza:&#8221; nulla è irrilevante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <strong>Gianrico Carofiglio</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> Milano, Ottobre 2011</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si legge nella prefazione di un piccolo e fondamenale libro continuamente ristampato dagli anni trenta ad oggi &#8211; <em>The Elements of Legal Style</em> &#8211; che fissa le regole basilari dell&#8217;uso, dall&#8217;interpunzione al lessico, dalla grammatica alla sintassi, dall&#8217;actio all&#8217;elocutio, con efficacia e chiarezza:&#8221; nulla è irrilevante, con le parole,la vita degli uomini può dipendere da una virgola &#8221;. Nella prefazione:&#8221;&#8230; noi giuristi possediamo solo le parole. Noi non possiamo prescrivere medicine ai nostri pazienti. In un processo, nella stesure di una lettera, nella redazione di un contratto, in una trattativa, le parole sono il nostro unico strumento di lavoro. Quando si scrive, quando si parla, l&#8217;unico obiettivo è la chiarezza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> <strong>PARTE PRIMA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come in ogni lingua speciale, anche nel linguaggio giuridico si possono individuare diverse peculiarità:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>
<div style="text-align: left;">lessicali, per l&#8217;uso di termini tecnici sconosciuti alla lingua standard;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">morfosintattiche, per il modo particolare di costruire i periodi;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">stilistiche, per l&#8217;estensione delle frasi e la scelta di locuzioni tipiche</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Lessico</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Negli atti giuridici è frequente l&#8217;uso di stereotipi sintattici e lessicali, locuzioni fisse, termini arcaici o letterari, neologismi. E&#8217; frequente inoltre l&#8217;uso di verbi sostantivati, spesso sconosciuti alla lingua italiana.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div style="text-align: left;"> Stereotipi: <em>stante/stanti, trattasi, devesi</em></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;"> Locuzioni fisse: <em>atteso che, caso di specie, la questione di che trattasi, ai sensi dell&#8217;articolo</em></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Termini arcaici: <em>siccome (usato nel senso di poichè), disbrigare, denegrare, reiezione, prosieguo</em></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Neologismi: <em>prospettazione, documentalmente, probatorietà</em></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Sostantivazioni: <em>apprensione, caducazione, pattuizione</em></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sono espressioni da evitare perchè inutili, perchè poco comprensibili o perchè semplicemente errate dal punto di vista grammaticale. Si devono inoltre evitare, per quanto possibili, i sostantivi astratti derivati da verbi con suffissi in -<em>zione</em> e -<em> meno</em> o a suffisso zero come <em>stipula, convalida, ratifica</em> o <em>scorporo, interpello, supero</em> assai diffusi nel linguaggio giuridico, ma non sempre corretti ed efficaci.</p>
<p style="text-align: justify;">Accanto ad  espressioni di uso comune come <em>anticipazione, liquidazione</em>, o a termini giuridici difficilmente sostituibili come <em>capitolazione o autorizzazione</em> si usano spesso parole che si potrebbero evitare perchè di origine gergale come <em>pervenimento o dimidiazione</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em></em><span style="color: #800000;"><strong>Morfosintassi</strong></span> </p>
<p style="text-align: justify;">Casi tipici:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<div style="text-align: left;">Formule sintetiche</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Ordine atipico dei sintagmi all&#8217;interno della frase</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">Uso dell&#8217;imperfeto narrativo</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> <strong>Formule sintetiche</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pur di comprimere le frasi e condensarvi il maggior numero di parole si usano soluzioni fantasiose.</p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">enclisi del -si con l&#8217;infinito retto da verbo modale<span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"> (attuarsi, farsi, menzionarsi, procedersi</span>)</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">l&#8217;uso dei modo indefiniti (infinito e gerundio) al posto dei modi finiti <span style="color: #000000;">(chiedere applicarsi all&#8217;imputato, non</span> <span style="color: #000000;">sussistendo conflitto)</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">l&#8217;uso del participio in funzione di complemento predicato<span style="color: #000000;"> (decorso il termine, esistenti fino a prova</span> <span style="color: #000000;">contraria, stante le disposizioni, facentigli, commessegli)</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">aggettivo in sostituzione di relaiva (e sostantivo in sostituzione di oggettiva o interrogativa indiretta) <span style="color: #000000;">(riferibile, riconducibile, esperibilità, configurabilità)</span></span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">sigle e abbreviazioni (se risultano poco comuni)</span></div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Ordine atipico dei sintagmi all&#8217;interno della frase</strong></span></p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"> Anteposizione del verbo al soggetto in frase principale</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Anteposizione del soggetto in fase gerundiva</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Anteposizione dell&#8217;aggettivo al nome</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Anteposizione del complemento d&#8217;agente al soggetto in subordinata</span></div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Uso dell&#8217;imperfetto narrativo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I testi che contengono l&#8217;esposizione dei fatti e su cui ruotano questioni o controversie giuridiche sono quelli di produzione dottrinale e di produzione giudiziaria e in questi testi trionfa l&#8217;imperfetto narrativo. Più raramente si fa ricorso al presente indicativo storico oppure al passato prossimo</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong> Stile</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Usare frasi brevi anche per pensieri complessi. Il perido nella sua struttura più semplice e lineare è costituito da un soggetto, un verbo e un complemento. Anche se non sempre è possibile limitare il testo a un succeddersi di frasi così semplici, bisognerebbe tendere a semplificare il più possibile i periodi, spezzando quelli eccessivamente lunghi. L&#8217;uso sapiente della punteggiatura, su cui ci si soffermerà in seguito consente di limitare le frasi a gruppi di non più di venticinque/trenta parole. Un periodo più lungo lascia il lettore senza fiato e spesso impedisce di comprendere la relazione logica tra le diverse frasi.</span></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Non eccedere con le subordinate</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Preferire verbi attivi</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Rimuovere parole superflue e frasi ridondanti</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Evitare il più possibile espressioni arcaiche pseudo-tecniche come reiezione, pattuizione proseguo, preciduo, interloquire</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Non usare neologismi e forestierismi, non eccedere con latinismi</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Usare con parsimonia gli avverbi, evitare la doppia negazione</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">Evitare frasi esclamative eusare solo eccezionalmente le interrogative</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">curare la punteggiatura</span></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;">usare con parsimonia le note</span></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Suggerimenti finali</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CURA NELLA PRESENTAZIONE FORMALE DELLO SCRITTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sono sempre apprezzabili scritti chiari, semplici, con adeguata spaziatura, con margini regolari e ampi. E&#8217; opportuno scegliere caratteri semplici e facilmente leggibili (Time New Roman, Garamond o Baskerville), evitare simboli strani e asterischi per dividere le parti dell&#8217;atto, usare con sapienza gli spazi bianchi, orizzontali e verticali, della pagina. Bisogna andare a capo tutte le volte che l&#8217;esposizione giunge alla conclusione del trattato, sia per migliorare la veste grafica sia per chiarire che si sta passando a una nuova questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fronte ad atti lunghi può essere utile dividerli in paragrafi, che andranno segnalati da un titolo. Infine devono essere equilibrate in lunghezza le diverse parti che compongono l&#8217;atto: ricostruzione in fatto e in diritto, sintesi dell&#8217;atto dell&#8217;avversario al quale si risponde con il proprio scritto, ecc. </p>
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		<title>menti aperte e passioni forti</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mente]]></category>
		<category><![CDATA[passioni]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Conoscenze condivise oggi, ma  non ovvie quattrocento anni fa. La Terra che gira intorno a un Sole, anziché essere lei il centro dell’universo. Un’infinita distesa di stelle nel nostro cielo, visibile solo con un cannocchiale. Galileo Galilei, scienziato di immenso genio, difficilmente compreso, che dovrà abiurare la teoria copernicana. Ed è la storia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Conoscenze condivise oggi, ma  non ovvie quattrocento anni fa. La Terra che gira intorno a un Sole, anziché essere lei il centro dell’universo. Un’infinita distesa di stelle nel nostro cielo, visibile solo con un cannocchiale.<br />
Galileo Galilei, scienziato di immenso genio, difficilmente compreso, che dovrà abiurare la teoria copernicana. Ed è la storia che rivive oggi, a quattrocento anni di distanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi non c’è più un uomo che ha scritto una pagina dell’evoluzione tecnologica e umana, una persona geniale e mentalmente libera.  Steve Jobs, l’uomo che ha inventato l’Ipod, l’Iphone e successivamente l’Ipad. Non solo sigle di un successo immenso e mondiale ma parole che hanno cambiato l’esistenza delle persone.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa società dell’usa e getta, della poca lungimiranza, dell’apparire piuttosto che dell’essere, il criterio della normalità forse è venuto a coincidere con il “non distinguersi”, con l’essere come sono ormai tutti gli altri o, ancor peggio, come gli altri vorrebbero che noi fossimo. Il rischio della normalità è quello di diventare assenti, falsi, ipocriti, opportunisti o, semplicemente “gregge”.</p>
<p style="text-align: justify;">Perché non apprezzare invece quelle persone “diverse” dal nostro pensiero, originali, creative, pronte a rischiare, che … spesso “non ci sono con la testa”. Se “non esserci con la testa” significa non essere opportunisti, banalmente simili a tutti, non essere schiavi dei pregiudizi della mente allora mille volte meglio quella strana capacità innata e ormai rara che fa viaggiare l’intuizione ed esplorare metodologie nuove affrontando sfide con passione e curiosità.</p>
<p style="text-align: justify;">Steve Jobs, l’uomo dai complessi calcoli binari ma anche del “futuro prossimo” che percepiva la realtà ventura e la creava cambiando il mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dott.ssa L.G. D&#8217;Orso</p>
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		<title>Novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore</title>
		<link>http://www.studiomainini.com/2011/09/novita-in-materia-di-contante-assegni-e-libretti-al-portatore/</link>
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		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[assegni]]></category>
		<category><![CDATA[contanti]]></category>
		<category><![CDATA[libretti al portastore]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left">Il DL 13.8.2011 n. 138 ( manovra di ferragosto) ha apportato alcune modifiche all&#8217;art. 49 del DLgs. 21.11.2007. Le novità, particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all&#8217;utilizzo di assegni &#8220;liberi&#8221; e libretti al portatore:</p> <p style="text-align: justify;" align="left"> a.  E&#8217; stato ridotto da un importo pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="left">Il DL 13.8.2011 n. 138 ( manovra di ferragosto) <strong>ha apportato alcune modifiche</strong> all&#8217;art. 49 del DLgs. 21.11.2007. Le novità, particolare,<strong> riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all&#8217;utilizzo di assegni &#8220;liberi&#8221; e libretti al portatore:</strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="left"> a.  <strong>E&#8217; stato ridotto da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a 2.500 euro il limite</strong> indicato nei co. 1, 5, 8, 12, 13 dell&#8217;art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 con la conseguenza che dal 13 agosto 2011: <strong>è vietato il trasferimento di denaro contante</strong> (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore) <strong>tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500</strong>. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">b. <strong> gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l&#8217;indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausula di non trasferibilità</strong>;</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">c.  gli<strong> assegni circolari, i vaglia cambiari e postali</strong> possono essere richiesti, per iscritto, dal Clinete senza clausula di non trasferibità se di importo inferiore a 2.500;</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">d. <strong> il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore</strong> non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti <span style="text-decoration: underline;">ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.09.2011</span>.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: medium;">Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Come anticipato in premessa, a decorrere dall&#8217;13.08.2011, la manovra di Ferragosto è intervenuta anche sulla normativa antiriciclaggio, modificando per l&#8217;ennesima volta la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatire di cui all&#8217;art. 49 del DLds.n. 231/2007</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"><span style="color: #800000; font-size: medium;"><strong>Contanti</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato in vigore il giorno stesso, tale soglia è stata portata a 2.500 euro, al fine di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell&#8217;utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, predetto importo diviene il nuovo spartiacque ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra i soggetti diversi, poste in essere senza ausilio di intermediari finanziari (in primis, le banche).</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"> <span style="text-decoration: underline;">L&#8217;utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici è dunque consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione</span>; al di sopra di tale importo si rende necessario l&#8217;impegno di strumenti di pagamento tracciabili, come l&#8217;assegno bancario o postale, che riportino l&#8217;indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla clausula di non trasferibilità.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"><strong>RICORDA</strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">E&#8217; rimasta immutata la <strong>nozione di frazionamento</strong>, già incisa dal DL n 78/2010, che aveva modificato il primo comma dell&#8217;art. 49 precisando che il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente <strong>pari o superiore a 2.500 euro</strong> (allora 5.000 euro).</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Nell&#8217;attuale formulazione, la noma recita che il<strong> trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Ciò significa che è vietato ripartire in modo artificioso un&#8217;operazione di acquisto superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti, arcorchè ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, fermo restando la libertà contrattuale e la validà delle prassi commerciali in materia di rateazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Permangono, dunque, ad <strong>elevato rischio</strong> &#8220;frazionamento&#8221;, operazioni quali il<em> pagamento fatture</em>, i <em>trasferimenti infragruppo</em> tra diverse società, la<em> distribuzione degli utili ai soci e l&#8217;emissione di prestiti obligazionari.</em></p>
<p style="text-align: justify;" align="left"> <span style="color: #800000; font-size: medium;"><strong>Assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">Anche l’<strong> emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari<span style="font-family: Verdana; color: #0f0f0f; font-size: x-small;">  </span>liberi è consentita solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro.</strong> Il loro rilascio è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. Al riguardo va evidenziato che gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, <strong>non sono cumulabili</strong> ai fini del calcolo dell&#8217;importo totalre del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"><strong>Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiari</strong>. E&#8217; inoltre vietata la<span style="font-family: Verdana; color: #0f0f0f; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana; color: #0f0f0f; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana; color: #0f0f0f; font-size: x-small;"> </span></span></span>circolazione dei così detti assegni “<em>a me medesimo</em>&#8221; (emessi cioè all&#8217;ordine del traente), qualunque sia l’importo: l’unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"><span style="color: #800000; font-size: medium;"><strong>Libretti bancari e postali al portatore</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">La riduzione della soglia-limite opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. I libretti che eccedano tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, ovvero estinti.</p>
<p style="text-align: justify;" align="left"><span style="color: #800000; font-size: medium;"><strong>Le sanzioni in caso di violazione</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="left">La violazione delle disposizioni sopra esposte rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo minimo, anch&#8217;esso modificato dal DL n. 78/2010, è pari a 3.000 euro, a</p>
<p style="text-align: justify;" align="left">prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. Così, in vigenza della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 euro: per i trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione del disposto di cui all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="left"><strong>tra l&#8217;1 e il 40%</strong> dell&#8217;importo trasferito;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="left">per i trasferimenti di <strong>importo superiore a 50.000</strong> euro avvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa tra <strong>il 5 e il 40%</strong> dell&#8217;importo trasferito.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" align="left"><strong>Alla luce di quanto esposto, si invita, ai fini della consueta collaborazione con lo Studio, ad una particolare attenzione ad evitare infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante.<span style="color: #008000;"> Si ricorda, infatti, che, lo Studio è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio ossia a comunicare alle Direzioni territoriali dell&#8217;economia e delle finanze Ministero le eventuali infrazioni alle violazioni di cui sopra, di cui venisse a conoscenza</span> nello svolgimento delle consuete attività contabili attinenti alla tenuta di contabilità ordinarie, pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell&#8217;importo dell&#8217;operazione con un minimo di 3.000 euro.</strong></p>
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