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	<title>Studio Mainini</title>
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	<description>Studio legale con sede a Monza</description>
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		<title>Centro CAF &#8211; mod. 730 &#8211; MAININI Consulting</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercialistico]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[Mainini Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Mod. 730]]></category>

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		<description><![CDATA[ <p class="wp-caption-text">Un servizio aggiuntivo alle Aziende nell&#39;ottica di risparmi di tempo ed economici</p> <p>&#160;</p> <p>La Mainini Consulting è centro CAF autorizzato per le dichiarazioni dei redditi Mod. 730. Per agevolare le proprie Aziende Clienti, e conseguentemente i loro dipendenti, ha deciso di offrire loro la possibilità di usufruire del  servizio in termini e tempi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_2425" class="wp-caption alignnone" style="width: 271px"><a href="http://www.studiomainini.com/2012/04/centro-caf-mod-730-mainini-consulting/caf-ufficio-autorizzato-2-3/" rel="attachment wp-att-2425"><img class=" wp-image-2425" title="CAF Ufficio Autorizzato (2)" src="http://www.studiomainini.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/CAF-Ufficio-Autorizzato-22-225x300.jpg" alt="Un servizio aggiuntivo alle Aziende nell'ottica di risparmi di tempo ed economici" width="261" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">Un servizio aggiuntivo alle Aziende nell&#39;ottica di risparmi di tempo ed economici</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La Mainini Consulting è centro CAF autorizzato per le dichiarazioni dei redditi Mod. 730. Per agevolare le proprie Aziende Clienti, e conseguentemente i loro dipendenti, ha deciso di offrire loro la possibilità di usufruire del  servizio in termini e tempi concordati. Speriamo di farvi cosa utile e gradita.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<dl id="attachment_2411" class="wp-caption aligncenter" style="width: 495px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.studiomainini.com/2012/04/centro-caf-mod-730-mainini-consulting/caf-ufficio-autorizzato/" rel="attachment wp-att-2411"><img class=" wp-image-2411" title="CAF Ufficio autorizzato" src="http://www.studiomainini.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/CAF-Ufficio-autorizzato-1024x768.jpg" alt="CAF Ufficio autorizzato" width="485" height="349" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Mainini Consulting &#8211; al servizio delle Imprese</dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Omessa corresposione dell&#8217;assegno divorzile è reato procedibile d&#8217;ufficio</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[assegno di divorzio]]></category>
		<category><![CDATA[omessa corresposione]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 14232 del 13 aprile 2012 la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura volto ad ottenere la procedibilità nei confronti di un uomo, reo di non aver versato l’assegno di divorzio all’ex moglie. Il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a procedere, essendo il reato di sottrazione all’obbligo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 14232 del 13 aprile 2012 la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura volto ad ottenere la procedibilità nei confronti di un uomo, reo di non aver versato l’assegno di divorzio all’ex moglie. Il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a procedere, essendo il reato di sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno estinto per intervenuta remissione della querela. La procura poi impugnava la pronuncia per violazione di legge in relazione alla procedibilità a querela del suddetto reato: ad avviso della pubblica accusa la procedibilità sarebbe ex officio, con la conseguenza che il reato non sarebbe estinto. La Cassazione ha condiviso il ragionamento, uniformandosi a propri precedenti orientamenti, e stabilendo il seguente principio: «<span style="color: #800000;"><em>il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall’articolo 12 sexies della L. 898/1070 all’articolo 570 del codice penale deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità».</em></span></p>
<p>Pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio.</p>
<div id="banner_articolo"></div>
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		<title>Nuove misure per il credito alle PMI</title>
		<link>http://www.studiomainini.com/2012/03/nuove-misure-per-il-credito-alle-pmi/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 28 febbraio 2012 tra l&#8217;ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese è stata firmata l&#8217;intesa &#8220;Nuove misure per il credito alle Pmi&#8221; (hanno partecipato alla sottoscrizione anche Corrado Passera, Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, e Vittorio Grilli, Vice Ministro dell&#8217;economia e delle finanze). L&#8217;obiettivo dell&#8217;accordo è quello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #339966;">Il 28 febbraio 2012 tra l&#8217;ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese è stata firmata l&#8217;intesa &#8220;Nuove misure per il credito alle Pmi&#8221; (hanno partecipato alla sottoscrizione anche Corrado Passera, Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, e Vittorio Grilli, Vice Ministro dell&#8217;economia e delle finanze). L&#8217;obiettivo dell&#8217;accordo è quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. Di qui l&#8217;azione per creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: (i) operazioni di sospensione dei finanziamenti; (ii) operazioni di allungamento dei finanziamenti; (iii) operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. L&#8217;accordo fa seguito all&#8217;Avviso comune del 3 agosto 2009 e all&#8217;Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011. <span style="color: #800000;">Alleghiamo al presente comunicato, l&#8217;accordo sottoscritto tra le parti ricordando che lo Studio Mainini &amp; Associati collabora personalmente con le Associazioni di rappresentanza delle Imprese.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;">NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. Premessa e obiettivi</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;economia italiana è entrata in una nuova fase recessiva. La domanda di consumi e di investimenti è in calo. Tale situazione si rileva particolarmente critica in quanto segue e si accompagna ad un periodo di forti tensioni sui mercati finanziari ed in particolare dei mercati del debito sovrano. Inoltre, questa fase recessiva si manifesta dopo un breve lasso temporale rispetto alla recessione che si è registrata nel biennio 2008-2009.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Il negativo andamento della domanda aggregata incide in misura rilevante sulla struttura produttiva del nostro Paese e nello specifico sulle Piccole e Medie Imprese, asse portante della nostra economia .</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">In tale contesto, si creano forti tensioni nella gestione finanziaria delle imprese e si generano difficoltà sia nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell&#8217;acceso a nuove forme di finanziameno.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">E&#8217; fondamentale, proprio in questo momento, assicurare la disponibilità di adeguae risorse finanziarie nei confronti delle imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. L&#8217;obiettivo è quello di creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggior facilità nel traghettere le imprese verso un&#8217;auspicata inversione del ciclo economico.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Il Parlamento ha impegnato il Governo, ed in particolare il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, a sollecitare la rappresentanza del settore bancario a trovare soluzioni condivise con le rappresentanze degli altri settori produttivi per individuare una serie di misure volte a rafforzare l&#8217;afflusso di credito alla piccole e medie imprese sane.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Interventi finanziari a favore delle imprese</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per realizzare il suddetto obiettivo, l&#8217;accordo identifica i seguenti interventi finanziari:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti</em></p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;">Operazione di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito &#8220;mutui&#8221;) anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente &#8220;immobiliare&#8221; ovvero &#8220;mobiliare&#8221;.</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti</em></p>
<p style="text-align: justify;">3.Operazioni di allungamento della durata dei mutui.</p>
<p style="text-align: justify;">4.Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.</p>
<p style="text-align: justify;">5.Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>c. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività</em></p>
<p style="text-align: justify;">6.Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.a Operazioni di sospensione dei finanziamenti</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamanto, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che: 1. risultino in essere alla data della firma del presente accordo e,2. non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell&#8217;Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 (di seguito &#8220;avviso Comune&#8221;) o del presente accordo.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: 1) l&#8217;ente che eroga l&#8217;agevolazione abbia deliberato l&#8217;ammissibilità dell&#8217;operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e, 2) a seguito dell&#8217;operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Ai fini delle operazioni di sospensione di cui al presente 2.A, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le operazioni di sospensione determinano la translazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> <strong>2.b Operazioni di allungamento dei finanziamenti</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i)risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell&#8217;Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall&#8217;Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente accordo: in tal caso, l&#8217;impresa potrà richiedere l&#8217;allungamento solo al termine del periodo di sospensione.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti potranno essere richieste in relazione agli insoluti di pagamento che l&#8217;impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l&#8217;ente che eroga l&#8217;agevolazione abbia deliberato l&#8217;ammissibilità dell&#8217;operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell&#8217;operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi non debba essere modificato.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong> 2.c Operazioni svolte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche adernti si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all&#8217;aumento dei mezzi propri realizzati dall&#8217;impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini delle agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Imprese beneficiarie</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Possono beneficiare degli interventi previsti dal paragrafo 2 del presente accordo le piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall&#8217;intermediario finanziario vigilato (d&#8217;ora in poi banca) come &#8220;sofferenze&#8221;, &#8220;partite incagliate&#8221;, &#8220;esposizioni ristrutturate&#8221; o &#8220;esposizioni scadute/sconfinanti&#8221; da oltre 90 giorni, nè procedure esecutive in corso (imprese in bonis).</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Condizioni di realizzazione delle operazioni</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al punto A e ai punto B.4 e B.5, nonchè le operazioni di cui ai punti B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l&#8217;operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Qualora il finanziamento originario sia assistitio da garanzie, l&#8217;estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell&#8217;operazione.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le operazioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate di norma senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non sono funzionali alla relaizzazione dell&#8217;operazione a condizioni economiche più cantaggiose per l&#8217;impresa.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l&#8217;esercizio di opzione di riscatto.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tale copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva di piano di ammortamento che si realizza a seguito dell&#8217;operazioni di allungamento.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Istruttoria delle domande</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all&#8217;iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell&#8217;intervento.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Nell&#8217;effettuare l&#8217;istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od organizzativo richieste dalle banche anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 gg lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate &#8220;in bonis&#8221; e che no hanno ritardati pagamenti, la richieta di realizzazione delle operazioni di cui ai punti A1, A2, B.4 e B.5 si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Validità dell&#8217;accordo</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all&#8217;ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 gg lavorativi dalla data di adesione.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell&#8217;impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall&#8217;accordo.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le richieste  per l&#8217;attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall&#8217;ABI. Le domande di allungamento dei mutui (ai sensi del punto B.3) che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi dei punto A.1) potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l&#8217;ABI si impegna a promuovere l&#8217;iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle Imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>7. Ulteriori impegni delle parti</strong></p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati sui siti istituzionali dei Ministeri.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le parti firmatarie si impegnano a concordare eventuali interventi per facilitare l&#8217;implementazione delle iniziative previste dal presente accordo, anche con riferimento alle altre misure che saranno oggetto di valutazione. Tutto ciò ad integrazione di quanto già previsto al punto 9 dell&#8217;Avviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, delle coperture del Fondo di Garanzia per le PMI, ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitati di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l&#8217;agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all&#8217;operatività dell&#8217;accordo.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Le parti firmatarie si impegnano a definire accordi, nel corso dei prossimi due mesi, per misure volte a:</div>
</li>
</ul>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;">favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla relaizzaizone di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentono di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">valorizzare il ruolo di Confidi e fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte dell PMI.</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Roma, 28 febbraio 2012 Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana, Legacoop; Confcooperative, AGCI <span style="font-size: x-small;"><em>riunite in</em></span><br />
Alleanza delle Cooperative Italiane, Assoconfidi, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani <span style="font-size: x-small;"><em>riunite in </em><span style="font-size: small;">Rete Imprese Italia</span></span></p>
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		<item>
		<title>Responsabilità civile della Federazione Italiana Giuoco Calcio per decesso</title>
		<link>http://www.studiomainini.com/2012/03/responsabilita-civile-della-federazione-italiana-giuoco-calcio-per-decesso/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
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		<category><![CDATA[calciatore]]></category>
		<category><![CDATA[fererazione Italiana Giuoco Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità civile per decesso]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In tema di responsabilità civile della Federazione Italiana Gioco Calcio per decesso, a causa di una malformazione cardiaca non diagnosticata, di un calciatore dilettante al quale era stato rilasciato un certificato di idoneità a praticare attività sportiva.</p> <p style="text-align: justify;">Fatto OSSERVA Con sentenza emessa in data 10/10/2005, il Tribunale in composizione monocratica di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In tema di responsabilità civile della Federazione Italiana Gioco Calcio per decesso, a causa di una malformazione cardiaca non diagnosticata, di un calciatore dilettante al quale era stato rilasciato un certificato di idoneità a praticare attività sportiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333399; font-size: medium;"><strong>Fatto</strong></span><br />
OSSERVA<br />
Con sentenza emessa in data 10/10/2005, il Tribunale in composizione monocratica di Vigevano condannava alla pena ritenuta di giustizia il Dott. R.L., ritenendolo colpevole del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), ascrittogli per avere omesso &#8211; nella qualità di medico specialista dell&#8217;apparato cardiovascolare, legato da rapporto di collaborazione al Centro di medicina sportiva &#8220;Nuova Decathlon&#8221; s.r.l., con sede in (OMISSIS) &#8211; di compiere, per mezzo di più approfonditi accertamenti strumentali, quale l&#8217;ecocardiogramma, la diagnosi della &#8220;cardio &#8211; miopatia ipertrofica&#8221;, di cui era affetto il quattordicenne Ri.Em., e così, per colpa professionale riferibile a negligenza e ad imperizia, provocato il decesso del predetto ragazzo, verificatosi il (OMISSIS) nel corso di una partita di calcio svoltasi tra la &#8220;U.S. Viscontini&#8221; di (OMISSIS), ove come calciatore dilettante militava, e la locale &#8220;Pro Vigevano&#8221;. Dagli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado emergeva quanto segue. Il ragazzo, a partire dal (OMISSIS), si era sottoposto a visite medico &#8211; sportive presso il nominato Centro di medicina dello sport, l&#8217;ultima delle quali era avvenuta il (OMISSIS).<br />
All&#8217;esito dell&#8217;inadeguata lettura e valutazione da parte del Dott. R. dei tracciati degli elettrocardiogrammi eseguiti in tale occasione dal Ri. a riposo e sotto sforzo, a quest&#8217;ultimo era stato rilasciato dal responsabile di quel Centro, Dott. B. F., un certificato di idoneità a praticare attività sportiva, cui era seguito il tesseramento, su richiesta del giovane calciatore, presso la &#8220;Federazione Italiana Giuoco Calcio&#8221; (F.I.G.C.).<br />
La morte del giovane era intervenuta improvvisamente nel corso della predetta partita di calcio e la causa di essa era stata dai periti &#8211; settori individuata nella cardio &#8211; miopatia ipertrofica, ritenuta una delle ragioni più ineludibili dell&#8217;inidoneità all&#8217;attività sportiva, la puntuale diagnosi della quale affezione sarebbe stato possibile, secondo i periti, raggiungere da parte del cardiologo Dott. R. con l&#8217;uso, doverosamente esigibile, della media diligenza e perizia medica, conseguendone in tal caso l&#8217;impedimento, o quanto meno il ritardo, della morte improvvisa del calciatore.<br />
La condotta del Dott. R., connotata dai detti profili di colpa, era ritenuta, quindi, legata eziologicamente all&#8217;evento mortale, sicchè di questo evento l&#8217;imputato era dal primo giudice dichiarato responsabile penalmente, con condanna alla pena condizionalmente sospesa di mesi 4 di reclusione, nonchè, in solido con i responsabili civili &#8220;Nuova Decathlon&#8221; e &#8220;F.I.G.C.&#8221;, al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili costituite.<br />
I responsabili civili erano ritenuti, per la parte risarcitoria, obbligati a tenere indenni i danneggiati, per il fatto illecito causato colposamente dal Dott. R., per le seguenti ragioni.<br />
In riferimento alla posizione della &#8220;Nuova Decathlon&#8221; s.r.l., in quanto il Dott. R. era stato incaricato da tale Centro di medicina dello sport di valutare, sotto l&#8217;aspetto cardiologico, l&#8217;idoneità all&#8217;attività sportiva del giovane calciatore e, pertanto, del fatto illecito, dannoso per i terzi, doveva rispondere indirettamente anche il soggetto che aveva conferito l&#8217;incarico all&#8217;autore diretto del fatto, potendosi ravvisare a carico della società preponente una &#8220;culpa in vigilando&#8221;. Da tali premesse conseguiva, per il giudice di primo grado, la responsabilità indiretta della predetta società sotto il profilo extracontrattuale ex art. 2049 c.c. per il fatto del preposto, ed, in aggiunta, quella sotto il profilo contrattuale ex art. 1228 c.c., in forza dell&#8217;obbligo del debitore che si avvalga, nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione, dell&#8217;opera di terzi ausiliari, di rispondere anche dei fatti colposi di costoro.<br />
In riferimento, poi, alla posizione della F.I.G.C., la responsabilità indiretta di essa per il fatto illecito dell&#8217;autore diretto di esso era affermata perchè, avendo deciso di avvalersi &#8211; ai fini della tutela medico &#8211; sportiva degli atleti dilettanti che intendessero accedere al tesseramento &#8211; delle prestazioni rese da medici esterni alla sua struttura societaria e, quindi, di accettare, facendola propria, la certificazione di idoneità all&#8217;attività sportiva rilasciata da essi, tale Federazione non poteva ritenersi esonerata dall&#8217;obbligo della tutela medico &#8211; sportiva, facente parte integrante del precipuo scopo del suo Statuto, ma, al contrario, doveva rispondere ex art. 2049 c.c. del fatto illecito colposo addebitabile al preposto a quella prestazione, così come ne doveva rispondere ex art. 1228 c.c., costituendo il fatto illecito dell&#8217;ausiliario, dannoso per i terzi, una fattispecie di inadempimento contrattuale, ad essa imputabile, rispetto all&#8217;obbligazione di tutela medicosportiva assunta nei confronti dell&#8217;atleta dilettante da tesserare.<br />
Decidendo sull&#8217;appello proposto dall&#8217;imputato e dai responsabili civili, la Corte di Appello di Milano riteneva, con sentenza resa in data 13/2/2007, di confermarla integralmente. Avverso tale decisione propongono, ora, ricorso per cassazione soltanto i responsabili civili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La &#8220;Nuova Decathlon s.r.l.&#8221; deduce i seguenti motivi</strong>:<br />
&#8211; Violazione di legge e connesso difetto di motivazione, per avere i giudici di merito affermato la responsabilità penale del Dott. R. per colpa professionale riferita a negligenza e imperizia, senza però tenere conto che il cardiologo, neh&#8221; emettere il giudizio di idoneità specifica a praticare lo sport del calcio nei confronti del quattordicenne Ri., aveva rispettato i protocolli specialistici del settore, sicchè sarebbe erroneo addebitargli l&#8217;errore diagnostico, questo trovando giustificazione nella complessità e difficoltà della diagnosi di una patologia non conclamata.<br />
- Difetto di motivazione, per non avere i giudici di merito tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso (10 mesi circa) tra la visita medica effettuata dal Dott. R. ed il decesso del ragazzo, durante il quale è naturale che possa essere avvenuto un significativo cambiamento delle condizioni di salute del predetto durante il divenire dell&#8217;età pre &#8211; adoscenziale. Se di tale fattore si fosse tenuto conto, l&#8217;attenzione dei giudici avrebbe dovuto dirigersi, piuttosto, verso le modalità dei soccorsi prestati al giovane calciatore al momento dell&#8217;insorgenza del malore sul campo di calcio.<br />
- Illegittimità della condanna quale responsabile civile della &#8220;Nuova Decathlon&#8221;, in quanto la società, avvalendosi dell&#8217;opera del Dott. R. &#8211; scelto per la sua indubbia affidabilità di cardiologo &#8211; non avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere civilmente del suo eventuale errore diagnostico, non avendo poteri di vigilanza sull&#8217;operato di un professionista che, come collaboratore della società predetta, prestava, in piena autonomia, la sua opera intellettuale su problemi tecnici di natura medico &#8211; specialistica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La &#8220;Federazione Italiana Giuoco Calcio&#8221;, dal canto suo, deduce i seguenti motivi</strong>:<br />
- Difetto logico della motivazione, in quanto la Federcalcio, non potendo svolgere poteri di direzione e di controllo sull&#8217;operato del personale medico che compia valutazioni tecnico &#8211; sanitarie nell&#8217;ambito di rapporti di collaborazione con i presidi sanitari, ai quali la legge demanda il compito di rilasciare certificati di idoneità sanitaria all&#8217;esercizio di attività sportiva, non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere civilmente dei danni riferibili all&#8217;operato di terzi professionisti, che quelle valutazioni compiono in piena autonomia decisionale.<br />
- Difetto logico di motivazione, in quanto non v&#8217;è prova che la Federcalcio abbia rilasciato una delega, ai fini del rilascio dei certificati di idoneità sanitaria, al Centro di medicina sportiva &#8220;Nuova Decathlon&#8221;, all&#8217;interno del quale prestava la sua opera professionale il Dott. R., posto che al quel Centro si era rivolto, ai quei fini, il ragazzo aspirante al rilascio della tessera della F.I.G.C..<br />
- Prendendo le mosse da tale circostanza, si deduce altro vizio della motivazione in relazione alla affermata responsabilità civile ex art. 2049 c.c., da ritenersi incongruamente richiamata dai giudici di merito, in quanto essa, in ipotesi, concerne la responsabilità dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti compiuti dai loro domestici e commessi nell&#8217;esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti, ma, nella fattispecie, sarebbe assente il potere di direzione e vigilanza che spetterebbe al padrone delegante, ovverosia alla Federcalcio.<br />
- Vizio della motivazione in relazione ritenuta responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., in quanto, se è corretto dire che alla Federcalcio spetta il potere di ammissione al tesseramento dei calciatori, ai quali per norma statutaria deve assicurare la tutela medicosportiva, non è, invece, razionale sostenere che l&#8217;accertamento dell&#8217;idoneità fisica di un aspirante al tesseramento competa alla Federcalcio, quando per legge tale accertamento sanitario è assegnato ad altri presidi sanitari e al personale medico &#8211; sportivo ivi operante, non legati, come il cardiologo di fiducia della &#8220;Nuova Decathlon&#8221;, da alcun vincolo contrattuale alla Federcalcio.<br />
Erronea applicazione delle norme processuali penali, in quanto la nullità della notificazione della citazione come responsabile civile della Federcalcio, derivante dalla mancata indicazione, nell&#8217;avviso di ricevimento della raccomandata, del motivo della mancata consegna del plico, avrebbe comportato la mancata partecipazione al giudizio di primo grado della Federcalcio e, per riflesso, la nullità della sentenza di primo e di secondo grado, la quale ultima avrebbe, invece, erroneamente disatteso la relativa eccezione proposta dalla Federazione in seno ai &#8220;motivi nuovi&#8221; di appello. Secondo la Federcalcio, erroneamente i giudici di secondo grado hanno inquadrato la nullità eccepita nell&#8217;ambito delle nullità &#8220;a regime intermedio&#8221;, come tale soggiacente alla disciplina della sanatoria, in quanto il riferimento al decreto di citazione del responsabile civile avanti al Tribunale e alla sua notifica avvenuta in data 28/2/2004, contenuto nella procura speciale rilasciata al difensore dal legale rappresentante della F.I.G.C. al fine di impugnare la sentenza di primo grado, non avrebbe il valore di &#8220;attestazione&#8221; della regolarità della notifica attribuitogli dai giudici dell&#8217;appello, così venendo meno la dimostrazione di implicita accettazione degli effetti dell&#8217;atto, alla quale i medesimi giudici hanno ancorato l&#8217;erroneo convincimento che, a causa di quella accettazione, sia, in ogni caso, intervenuta la sanatoria di ogni irregolarità della vocatio in ius del responsabile civile.<br />
I ricorsi dei responsabili civili non meritano accoglimento.<br />
Preliminarmente va trattata la doglianza relativa alla nullità, per asserita mancata notifica alla F.I.G.C., della citazione quale responsabile civile nel processo di primo grado. Giova in proposito premettere un breve excursus degli eventi.<br />
Con decreto del 25/2/2004, il Giudice del Tribunale di Vigevano accoglieva, nella fase prodromica al dibattimento di primo grado, la richiesta delle costituite parti civili di citare quale responsabile civile la F.I.G.C. e tale decreto era notificato, a cura delle suddette parti civili, presso  sede legale in Roma di detta Federazione.<br />
A fronte della cartolina della raccomandata, certificante la &#8220;compiuta giacenza&#8221; del plico inoltrato dagli ufficiali giudiziari per via postale il 28/2/2004, il giudice del dibattimento di primo grado, ritenuta la ritualità della citazione, dichiarava la F.I.G.C. contumace e tale, la stessa, è rimasta per tutto il dibattimento di primo grado.<br />
Avverso la sentenza di primo grado che condannava, tra l&#8217;altro, la F.I.G.C. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, tale Federazione depositava in data 24/2/2006 atto di appello, in calce al quale era apposta procura speciale ex art. 100 c.p.p., con la quale veniva conferita espressamente all&#8217;avv. Tito Lucrezio Milella, oltre al mandato quale difensore, il potere di costituirsi in giudizio nell&#8217;interesse della F.I.G.C., &#8220;citata con decreto del Tribunale Penale monocratico di Vigevano del 25/2/2004, notificato in data 28/2/2004, quale responsabile civile nel procedimento  R.G.N.R. n. 1742/01 contro il Dott. R.L.&#8221;.<br />
Nell&#8217;atto di appello così proposto, non v&#8217;era alcun accenno a presunte irregolarità di carattere formale verificatesi nelle fasi antecedenti al giudizio e solo in una nota, depositata all&#8217;udienza camerale del 25/9/2006, la F.I.G.C., per mezzo del difensore, evidenziava il verificarsi di una irregolarità nella citazione, quale responsabile civile, per il primo grado di giudizio.<br />
Solo successivamente, in data 25/1/2007, la F.I.G.C. denunciava ufficialmente con &#8220;motivi aggiunti&#8221; detta irregolarità, ma l&#8217;eccezione di nullità della vocatio in ius e di tutti gli atti conseguenti è stata rigettata dalla Corte di Appello di Milano.<br />
La statuizione di rigetto è stata giustificata dalla Corte territoriale, rilevando che l&#8217;eccezione di nullità, rientrando nel regime delle nullità cd. intermedie, era stata sollevata in un momento di gran lunga successivo alla costituzione della F.I.G.C. nel processo di appello come parte eventuale, con la conseguenza che ogni eventuale irritualità doveva considerarsi sanata dalla prestata acquiescenza del responsabile civile agli effetti dell&#8217;atto, asseritamente nullo.<br />
Tanto premesso, la F.I.G.C. lamenta in questa sede l&#8217;erronea applicazione del regime delle sanatorie, disciplinato dagli artt. 183 e 184 c.p.p..<br />
Sul punto, si osserva che correttamente è stata ritenuta sanata ex art. 183 c.p.p. l&#8217;irregolarità della citazione della F.I.G.C., in quanto con l&#8217;atto di appello detta Federazione si è costituita come responsabile civile senza denunciare la irregolarità, così autorizzando la conclusione che il comportamento processuale di tale parte sia stato equivalente alla sua acquiescenza agli effetti dell&#8217;atto irregolare, estinguendo anche il potere di invalidazione ex officio del giudice.<br />
Ciò, tanto più che, come è stato accertato in sede di merito, il legale rappresentante della Federcalcio aveva espressamente dichiarato, in seno alla procura speciale conferita al difensore per l&#8217;atto di appello, che il decreto di citazione innanzi al Tribunale era stato nei suoi confronti notificato in data 28/2/2004, in tal modo avvalorando la suesposta conclusione.<br />
All&#8217;obiezione difensiva che, con il rilascio della procura speciale, il legale rappresentante della Federcalcio non poteva aver prestato alcuna acquiescenza all&#8217;atto viziato, non avendone avuto conoscenza, è agevole replicare, innanzitutto, come sia incomprensibile che quel soggetto possa non avere avuto conoscenza della irregolarità di un atto asseritamente non notificatogli, quando invece non è sfuggito al medesimo persino la data dell&#8217;avvenuta notifica del decreto di citazione, tant&#8217;è che l&#8217;ha indicata specificamente nella procura, rilasciata per impugnare la sentenza di primo grado; in secondo luogo, come sia, comunque, insostenibile l&#8217;indimostrata tesi che gli sia potuto sfuggire detta conoscenza, posto che, inerendo l&#8217;irregolarità alla mancata conoscenza ab origine dell&#8217;esistenza del processo relativo alla morte di un calciatore tesserato con la Federcalcio, di tale conoscenza, invece, il legale rappresentante, in quanto direttamente interessato, non poteva non avere avuto conoscenza (non foss&#8217;altro, per l&#8217;ampia risonanza che nei mezzi di informazione locali e nazionali era stata data al processo medesimo), mettendolo così nelle condizioni di decidere se intervenire o meno, nel corso del dibattimento di primo grado, per la tutela dei suoi interessi, ivi compresa l&#8217;iniziativa di paralizzare sin dall&#8217;inizio le pretese avversarie per mezzo di una tempestiva eccezione di nullità della sua vocatio in ius. Anche sotto il profilo della sanatoria ex art. 184 c.p.p., la motivazione apprestata dai giudici di merito si palesa corretta ed esente dalle censure proposte, posto che la decisione della Federcalcio di costituirsi, quale responsabile civile, con la presentazione dell&#8217;atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Vigevano, ha comportato il suo ingresso a tutti gli effetti nel rapporto processuale, con la conseguenza che la sua comparizione, realizzatasi formalmente con la presentazione dei motivi di appello, senza che sia stato sollevato alcun rilievo sulla regolarità della citazione e della relativa notificazione, hafinito per sanare la nullità, che solo tardivamente è stata dedotta.<br />
Nella situazione così delineata, di assenza, nel primo atto di costituzione in giudizio, di una formale dichiarazione che la comparizione in giudizio era determinata dal solo intento di far rilevare l&#8217;asserita irregolarità, è stata fatta correttamente applicazione della sanatoria anche ai sensi dell&#8217;art. 184 c.p.p., tenuto conto che l&#8217;atto, ancorchè per ipotesi viziato, ha raggiunto il suo scopo di portare in giudizio la parte privata e di metterla in condizione di parteciparvi: vale a dire, di attivare il rapporto processuale.<br />
Nè può attribuirsi pregio alla tesi difensiva, secondo cui la comparizione della parte interessata non potrebbe comunque sanare l&#8217;atto viziato, in quanto non potrebbe essere raggiunto lo scopo che al quale la citazione era preordinata, ovverosia la partecipazione della Federcalcio al giudizio di primo grado.<br />
Trattasi di tesi infondata, che non tiene conto che scopo dell&#8217;atto di citazione, emesso ex art. 83 c.p.p., è solo quello di consentire al terzo di partecipare al giudizio quando e nella fase da lui ritenuta più opportuna, senza che con ciò venga vulnerata l&#8217;idoneità del decreto di citazione al raggiungimento dello scopo al quale è preordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">La Federcalcio ha scelto, nonostante la dichiarata conoscenza che il decreto di citazione nei suoi confronti era stato &#8220;notificato in data 28/2/2004&#8243;, di non prendere parte al processo di primo grado; ha, a conclusione di esso, poi deciso di presentare impugnazione, costituendosi per il giudizio di appello, ma svolgendo doglianze di puro merito; ha, solo successivamente deciso di rilevare, con motivi aggiunti, un&#8217;asserita irregolarità della citazione al giudizio di primo grado. In conclusione, quand&#8217;anche tale irritualità integri una nullità, è pacifico che la Federcalcio ha sanato ogni e qualsivoglia vizio di nullità relativa a regime intermedio, qual è quella dedotta, e la Corte di Appello di Milano bene ha fatto a prendere atto dell&#8217;intervenuta sanatoria ex artt. 183 e 184 c.p.p. ad opera della condotta della parte interessata e, quindi, a respingere la doglianza proposta, in ogni caso, tardivamente sul punto.<br />
Va, ora, trattata la tematica introdotta, con i primi due motivi di ricorso, dalla &#8220;Nuova Decathlon&#8221;, con la quale si censura, sia pure ai fini delle conseguenze civili che ne conseguono, l&#8217;affermazione di responsabilità del Dott. R., contestando la coerenza logica e giuridica di detta affermazione, ritenuta viziata dall&#8217;omessa considerazione del rispetto dei protocolli specialistici da parte del cardiologo nel corso dell&#8217;accertamento delle condizioni di idoneità del giovane Ri. a praticare il giuoco del calcio, nonchè del tempo trascorso tra quell&#8217;accertamento e il malore che ne comportò il decesso.<br />
Innanzitutto, si rileva che la Corte territoriale ha puntualmente indicato, nella sentenza impugnata, tutti gli elementi atti a dimostrare come la morte del giovane calciatore sia conseguita eziologicamente alla condotta colposa del Dott. R.. Essa, infatti, ha evidenziato che gli esami strumentali di primo livello, a cui era stato sottoposto il giovane, presentavano già una sospetta diversità tra il tracciato elettrocardiografico prima e dopo lo sforzo, che avrebbe dovuto, con l&#8217;impiego esigibile della media diligenza e perizia medica, comportare, non già la superficiale diagnosi che ha poi reso automatico il rilascio del certificato di idoneità a praticare il gioco del calcio, bensì l&#8217;effettuazione di esami di secondo livello e, tra questi, l&#8217;ecocardiogramma, dai quali sarebbe sicuramente emersa la patologia congenita del paziente e, quindi, tratta l&#8217;esatta diagnosi di &#8220;cardio &#8211; miopatia ipertrofica&#8221;, in forza della quale sarebbe stata evitata o ritardata, con ampio margine di probabilità, la morte del predetto, la quale invece, è avvenuta improvvisamente durante il rischioso cimento psico-fisico impiegato dal calciatore dilettante nella partita di pallone svoltasi il (OMISSIS) tra la &#8220;U.S. Viscontini&#8221; di (OMISSIS) e la locale &#8220;Pro Vigevano&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, è stato accertato dai giudici di merito che la morte improvvisa del Ri. poteva e doveva essere evitata con un diligente ed oculato comportamento professionale del Dott. R., onde quello tenuto dal predetto, nel caso concreto, si palesava, sotto il duplice profilo della negligenza e dell&#8217;imperizia, colposo ed eziologicamente incisivo sul determinismo dell&#8217;evento mortale, avendo consentito l&#8217;automatica ammissione senza riserve del giovane all&#8217;attività sportiva agonistica, incompatibile con la sua patologia congenita ed essendo, di contro, razionalmente altamente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata, se non avesse giocato al calcio.<br />
A fronte di tale apparato motivazionale, appaiono di nessun pregio le obiezioni difensive che si richiamano, per negare validità a quell&#8217;apparato, al rispetto dei protocolli di medicina dello sport da parte dell&#8217;imputato, oppure al tempo trascorso tra l&#8217;effettuazione degli insufficienti esami diagnostici e l&#8217;evento morte.<br />
Su quest&#8217;ultimo punto, è agevole e persuasiva la replica, supportata dal parere tecnico dei periti medico &#8211; legali, che, essendo la patologia congenita, l&#8217;ipotesi della sua insorgenza durante l&#8217;indicato lasso temporale fosse senz&#8217;altro da escludere.<br />
In riferimento al primo punto, si ritiene conforme al principio della esigibilità, nell&#8217;opera professionale del medico, della media diligenza e perizia, l&#8217;iter &#8211; logico che ha condotto i giudici di merito a valutare incongruente il richiamo, a mò di giustificazione, al rispetto dei protocolli, posto che questi danno al medico un&#8217;indicazione di base sulla quale deve, tuttavia, innestarsi un comportamento che sia corretto secondo scienza e coscienza, legittimando la conclusione che, in presenza di tracciati elettrocardiografici sospetti, era doveroso ed esigibile che l&#8217;imputato approfondisse la verifica dell&#8217;integrità psico &#8211; fisica dell&#8217;atleta, per prevenire eventi nefasti che gli stessi protocolli, invocati dalla difesa, prevedono, classificando il giuoco del calcio, al cui esercizio il Ri. chiedeva di essere autorizzato, quale sport &#8220;ad alto rischio&#8221;.<br />
Non resta che trattare l&#8217;ultimo motivo di ricorso proposto dalla &#8220;Nuova Decathlon&#8221;, quello con il quale si ribadiscono le medesime doglianze già avanzate in punto di ascrivibilità alla stessa delle conseguenze civili della condotta del Dott. R. e dalla Corte di Appello di Milano respinte con esaustive e fondate argomentazioni.<br />
Le doglianze riproposte si possono, in buona sintesi, condensare nella prospettazione che la natura prettamente professionale della prestazione esplicata dal Dott. R. all&#8217;interno e con l&#8217;ausilio delle strutture tecnico &#8211; organizzative del Centro di medicina sportiva &#8220;Nuova Decathlon&#8221;, avrebbe dovuto comportare l&#8217;esclusione della responsabilità indiretta (ex art. 2049 c.c.) della società che lo aveva preposto all&#8217;incarico di valutare, quanto agli aspetti cardiologici, l&#8217;idoneità psico &#8211; fisica degli aspiranti atleti in riferimento allo sport prescelto, in quanto sprovvista di poteri di direzione e di controllo sull&#8217;opera svolta dal preposto in piena autonomia. Trattasi di tesi che trova smentita nella posizione assunta sul tema da questa Corte di legittimità, secondo la quale la responsabilità del preponente, anche ai sensi dell&#8217;art. 1228 c.c., degli eventuali danni subiti dal paziente che si rivolga ad una struttura sanitaria, sorge per il solo fatto dell&#8217;inserimento del medico in detta struttura, senza che assumano rilievo nè la continuità dell&#8217;incarico affidatogli, nè l&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, bastando che il comportamento illecito del preposto sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze a lui demandate dall&#8217;azienda committente e che il preposto abbia svolto la sua attività sotto il controllo della prima.<br />
A tale giurisprudenza si è correttamente conformata in sentenza la Corte territoriale, laddove ha spiegato che, sia che si voglia considerare il rapporto del Dott. R. come collaborazione d&#8217;opera intellettuale o come rapporto collaborativo di occasionalità necessaria, resta fermo il fatto che il medesimo, per incarico ricevutone, svolgeva la sua attività presso ilCentro &#8220;Nuova Decathlon s.r.l.&#8221;, leggendo e valutando i tracciati degli elettrocardiogrammi eseguiti con gli strumenti messi a disposizione dalla struttura sanitaria: la legittimazione della citazione, come responsabile civile della stessa società, trovava piena cittadinanza, pertanto, nel rapporto di committenza con il preposto, sussistente anche solo se quest&#8217;ultimo sia inserito, pur se temporaneamente od occasionalmente, nell&#8217;organizzazione aziendale della società committente ed abbia commesso il fatto, in quel contesto, per conto e sotto la vigilanza del committente. A tal proposito è corretta l&#8217;argomentazione, fatta propria dai giudici di merito, che a quel rapporto di committenza non potesse che conseguire il dovere di vigilanza sul risultato, conforme a coscienza e scienza, della attività del preposto, l&#8217;omissione di quel dovere comportando &#8220;culpa in vigilando&#8221;, ascrivibile, come è stato ascritto, ai legali rappresentanti del Centro di medicina sportiva.<br />
La risposta finale alle obiezioni contenute nei motivi di ricorso della F.I.G.C. mirati alla esclusione della ascrivibilità a sè medesima di qualsiasi ipotesi di responsabilità civile, non può che essere la medesima, ovviamente tramite il sostegno di opportune considerazioni che si rapportano alla peculiarità del caso.<br />
Innanzitutto, i giudici di merito hanno, nella fattispecie, individuato la fonte della legittimazione passiva della F.I.G.C. quale responsabile civile sotto il duplice profilo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: entrambi i profili sono stati ricondotti alla circostanza che Ri.Em. era tesserato alla Federcalcio, per la società milanese &#8220;U.S. Viscontini&#8221;, ed al momento del decesso stava disputando una partita ufficiale nell&#8217;ambito del campionato &#8220;giovanissimi&#8221;, registrato dalla F.I.G.C..<br />
Partendo dalla premessa che la F.I.G.C. è qualificata dal suo Statuto all&#8217;art. 1, come &#8220;associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l&#8217;attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi&#8221;, è stato correttamente considerato che, mediante il tesseramento, l&#8217;atleta diventa parte di un vincolo contrattuale, sicchè egli e la F.I.G.C., in forza del contratto di adesione, partecipano al raggiungimento di uno scopo comune, cristallizzato proprio dallo Statuto, il quale all&#8217;art. 3, lett. e), prevede che, nell&#8217;ambito di tale scopo, vi sia anche &#8220;la tutela medico &#8211; sportiva degli atleti&#8221;.<br />
La Federcalcio, quindi, ha l&#8217;obbligo, contrattualmente previsto, di garantire la tutela medico sportiva dei tesserati: è questo l&#8217;approdo finale di un corretto iter &#8211; logico che fa concludere ai giudici di appello che la Federcalcio è responsabile civilmente per inadempimento contrattuale dell&#8217;obbligazione assunta di tutelare, sotto l&#8217;aspetto medico &#8211; sportivo, il giovane calciatore tesserato, Ri.Em..<br />
Tale conclusionenon è inficiata dalla citazione, da parte della ricorrente, delle norme che regolamentano, a seconda della categoria di atleti, le modalità di adempimento dell&#8217;obbligazione assunta con i tesserati.<br />
In altri termini, la disciplina che modula diversamente il controllo della idoneità psico &#8211; fisica dell&#8217;atleta a seconda che si tratti di calciatori professionisti o dilettanti, prevedendo per quest&#8217;ultima categoria di calciatori, alla quale apparteneva il Ri., solo una formale verifica indiretta dell&#8217;idoneità, tramite l&#8217;omologazione di certificazioni rese da strutture sanitarie esterne, non può essere invocata per affievolire o addirittura azzerare la qualità sostanziale del controllo, il quale, se anomalamente od insufficientemente condotto in via indiretta dalle strutture sanitarie esterne, può e deve essere verificato, in via diretta e successiva, dai medici interni alla Federcalcio, al fine essenziale di adempiere effettivamente e non solo formalmente allo scopo statutario della tutela medico &#8211; sportiva di tutti gli atleti tesserati, senza distinzione di categoria. Contrariamente ragionando, si dovrebbe giungere all&#8217;aberrante risultato, agognato dalla ricorrente, che fare propria, nel rispetto solo formale della procedura interna di omologazione, anche una certificazione errata di idoneità rilasciata da soggetto estraneo alla propria struttura costituisca comunque, per la Federcalcio, sempre il puntuale adempimento dell&#8217;obbligo nascente dal contratto di adesione concluso con l&#8217;atleta tesserando o tesserato, derivandone per la stessa un automatico esonero da ogni responsabilità per i fatti colposi addebitagli penalmente ai medici esterni alla struttura della federazione.<br />
Invero, l&#8217;obbligo di tutelare ogni atleta &#8211; e quindi anche il calciatore dilettante, Ri.Em. &#8211; anche sotto l&#8217;aspetto medico &#8211; sportivo, rendeva doveroso ed esigibile che la verifica dell&#8217;operato superficiale e pernicioso dei medici esterni, al di là della prassi sedimentatasi sull&#8217;onda dell&#8217;appiattimento alla procedura formale di omologazione dell&#8217;operato altrui, fosse attuata nel merito, sia pure in via successiva, dalla stessa Federcalcio, avvalendosi delle proprie strutture federali.<br />
Ne consegue che l&#8217;omessa effettuazione, per culpa in vigilando, della verifica sostanziale della idoneità psicofisica di un giovane calciatore tesserato, portatore di patologia congenita che lo poneva ad alto rischio di morte improvvisa, come è avvenuto, nel corso di un cimento agonistico, rende legittimo il riconoscimento della legittimazione passiva della F.I.G.C. a rispondere civilmente dei danni provocati per colpa professionale dal medico sportivo esterno, sull&#8217;operato erroneo del quale è, però, mancata, come è certo, ogni tipo di doverosa vigilanza anche da parte della struttura sanitaria a disposizione della Federcalcio.<br />
Considerazioni di analogo tenore possono essere fatte con riguardo al profilo di responsabilità della F.I.G.C., riconducibile alla disciplina dell&#8217;art. 2049 c.c. la quale correttamente è stata affermata, nel caso in esame, dai giudici di merito, sul rilievo che, avendo la Federcalcio deciso di avvalersi &#8211; ai fini della tutela medico &#8211; sportiva degli atleti dilettanti che intendessero accedere al tesseramento &#8211; delle prestazioni rese da medici esterni alla sua struttura societaria e, quindi, di accettare, facendola propria, la certificazione di idoneità all&#8217;attività sportiva rilasciata da quest&#8217;ultimi, la stessa Federazione non poteva ritenersi esonerata dall&#8217;obbligo della tutela medico &#8211; sportiva, facente parte integrante del precipuo scopo del suo Statuto, ma, al contrario, doveva rispondere ex art. 2049 c.c. del fatto illecito colposo addebitabile al delegato a quella prestazione.<br />
In proposito va aggiunto che, se è vero che la Federcalcio può, in atto, iscrivere ed ammettere all&#8217;esercizio di attività sportiva soltanto atleti dilettanti muniti di certificazione di idoneità, deve ritenersi implicita, in forza della presunzione di idoneità delle strutture sanitarie esterne, la sua volontà di delegare ad esse la realizzazione in concreto della finalità associativa della tutela medico &#8211; sportiva degli atleti dilettanti, e di far propri gli accertamenti sanitari in tal modo delegati, come del resto è testimoniato dalla procedura invalsa della formale omologazione di quegli accertamenti.<br />
Ne deriva che, nel caso in cui, come quello in esame, gli accertamenti sanitari in tal modo delegati siano nefastamente errati, perchè negligentemente eseguiti, la prassi di implicitamente delegare a medici esterni la funzione statutaria della Federcalcio di tutelare gli atleti dilettanti sotto l&#8217;aspetto medico &#8211; sportivo, comporta la responsabilità della F.I.G.C. per il fatto illecito colposamente provocato dalla condotta negligente del medico esterno.<br />
La ratio di tale conclusione, adottata dai giudici di merito, trova la sua giustificazione nel principio &#8220;cuius commoda eius incommoda&#8221;, cioè nell&#8217;esigenza che colui, in favore del quale viene svolta un&#8217;attività, sopporti i rischi inerenti all&#8217;esercizio di essa, e quindi risenta anche gli effetti delle eventuali conseguenze dannose.<br />
Al rigetto dei ricorsi consegue, per legge, la condanna in solido delle società, responsabili civili ricorrenti, al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonchè a rifondere alle costituite parti civili vittoriosamente resistenti, M. M.G., Ri.Ri. e Ri.Ma., quelle di assistenza e difesa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate equitativamente nella complessiva somma di Euro 5.000,00 oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonchè a rifondere alle parti civili costituite. M.M.G., Ri.Ri. e R. M. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.<br />
Cassazione pen. sez. IV, n. 38154</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Contributi alle PMI per il sostegno all&#8217;occupazione &#8211; Bando -</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="LEFT">OCCUPAMI</p> <p style="text-align: center;">Bando contributi alle PMI per il sostegno all’occupazione Contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese di Milano e Provincia</p> <p style="text-align: center;">per l&#8217;assunzione di giovani under 35</p> <p style="text-align: center;">per la stabilizzazione di lavoratori già presenti in Azienda</p> <p style="text-align: center;" align="LEFT">Il Comune di Milano e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="LEFT"><span style="font-size: large;">OCCUPA<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000; font-family: Verdana; text-decoration: underline;"><span style="font-family: Verdana;">MI</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #800000; font-size: large;">Bando contributi alle PMI per il sostegno all’occupazione</span><br />
<span style="font-size: large;">Contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese di Milano e Provincia</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">per l&#8217;assunzione di giovani under 35</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">per la stabilizzazione di lavoratori già presenti in Azienda</span></p>
<p style="text-align: center;" align="LEFT"><span style="font-size: large;">Il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano promuovono il presente BANDO CONTRIBUTI  </span><span style="font-size: large;">alle PMI </span></p>
<p style="text-align: center;" align="LEFT"><span style="font-size: large;">per il sostegno all&#8217;occupazione</span></p>
<p style="text-align: center;" align="LEFT">Edizione 2012</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>REGOLAMENTO</strong></span></p>
<p align="LEFT">Art. 1 FINALITA’</p>
<p align="LEFT">Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI</p>
<p align="LEFT">Art. 3 RISORSE FINANZIARIE</p>
<p align="LEFT">Art. 4 MISURE DI INTERVENTO E VALORE DEI CONTRIBUTI</p>
<p align="LEFT">Art. 5 CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI</p>
<p align="LEFT">Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
<p align="LEFT">Art. 7 ASSEGNAZIONE DELCONTRIBUTO</p>
<p align="LEFT">Art. 8 MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI</p>
<p align="LEFT">Art. 9 RINUNCE E REVOCHE</p>
<p align="LEFT">Art. 10 RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO</p>
<p align="LEFT">Art. 11 ISPEZIONI E CONTROLLI</p>
<p align="LEFT">Art. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p>
<p>Art. 13 CONTATTI</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art.1  FINALITA’</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">A fronte della crescita dei tassi di disoccupazione anche sul territorio milanese, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano <span style="font-size: small;">promuovono</span> il presente Bando per favorire la ripresa economica, sostenendo l’occupazione, tramite il miglioramento qualitativo e quantitativo dei livelli occupazionali nelle imprese del territorio. Nello specifico l’iniziativa intende favorire l’inserimento professionale dei giovani, laureati e non, e la stabilizzazione professionale dei lavoratori già presenti in azienda. Per il perseguimento di queste finalità, il Bando prevede due misure di intervento descritte all’articolo 4.</p>
<p align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI</span></p>
<p align="LEFT">possono accedere ai contributi del presente Bando le micro, piccole e medsie imprese (1) di tutti i settori 2 che presentino i seguenti requisiti:</p>
<ul>
<li>
<div align="LEFT">abbiano sede legale nella provincia di Milano;</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">risultino regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Milano, siano attive e in regola con il pagamento del diritto camerale <strong><span style="font-family: Verdana,Bold; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana,Bold; font-size: x-small;">3 </span></span></strong><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">;</span></span></span></div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento, e non siano sottoposte a procedure concorsuali;</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">rispettino le norme di sicurezza sul lavoro;</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">rispettino gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di lavoro;</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">siano in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei disabili;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">non abbiano già usufruito, da parte degli Enti promotori del presente Bando o di altri Enti Pubblici, di contributi finalizzati all’assunzione/stabilizzazione riguardanti la stessa persona che si intende assumere/stabilizzare con l’attuale edizione del Bando;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">non abbiano disposto licenziamenti o avviato procedure di C.I.G.S. che abbiano interessato lavoratori con la stessa qualifica e mansione nell’anno immediatamente precedente la data di apertura del Bando, e si impegnino a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi alla data di assunzione/stabilizzazione (fatto salvo il recesso “per giusta causa”, “giustificato motivo soggettivo” o per “impossibilità sopravvenuta della prestazione” così come contemplati dal C.C.);</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia).</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del<strong></strong>Bando, pena l&#8217;esclusione dai benefici dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Note:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">1.<span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Secondo la definizione di cui all’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. </span></span></span>2.<span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">In base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi i seguenti settori: siderurgia,costruzione navale, pesca e agricoltura, intesa come produzione primaria di prodatti agricoli. Sono invece ammissibili le imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Per il settore dei trasporti sono prevista particolari limitazioni. </span></span></span>3.<span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Per verificare di essere in regola con il pagamento del diritto camerale, le imprese potranno rivolgersi all&#8217;Ufficio Diritti della Camera di Commercio di Milano, ai contatti reperibili sul sito <a href="http://www.mi.camcom.it">www.mi.camcom.it</a></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 3 RISORSE FINANZIARIE</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Lo stanziamento complessivo dei due Enti promotori per le agevolazioni a sostegno all’occupazione è di <strong><span style="font-family: Verdana,Bold; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana,Bold; font-size: x-small;">€ 2.330.000,00</span></span></strong><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">,  </span></span></span>di cui € 1.430.000,00 a carico del comune di Milano e € 900.000,00 a carico della Camera di Commercio di Milano. Tali risorse finanziarie hanno i seguenti vincoli di destinazione:</p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">€ 1.430.000,00 di fondi comunali destinati esclusivamente a:</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">interventi di assunzione/stabilizzazione, da parte di imprese con sede operativa nel comune di Milano</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">interventi di assunzione/stabilizzazione a favore dei residenti nel comune di Milano, da parte di imprese con sede legale a Milano e Provincia;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">€ 900.000,00 di fondi camerali, destinati in via prioritaria agli interventi di assunzione/ stabilizzazione, da parte di imprese con sede legale in provinciadi Milano, di lavoratori residenti fuori dal comune di Milano. Il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano, con atti approvati da ciascun ente, si riservano la possibilità di:</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">riaprire i termini di scadenza del Bando, in caso di non esaurimento delle risorse disponibili;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">rifinanziare l’intervento con ulteriori stanziamenti;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">rivedere i vincoli di destinazione stabiliti dal bando;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">effettuare eventuali compensazioni, in caso di risorse non utilizzate, nella ripartizione tra le varie Misure del bando;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.</div>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 4 MISURE DI INTERVENTO E VALORE DEI CONTRIBUTI</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="background-color: #99cc00;">MISURA 1 Assunzione di giovani under 35</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Obiettivo</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Favorire l’inserimento professionale dei giovani e aumentare la qualità del capitale umano presente in azienda. Soggetti interessati . Persone di età non superiore ai 35 anni (4) che non abbiano un rapporto di lavoro in essere con l&#8217;impresa richiedente il contributo. Il contributo è  d&#8217;importo superiore nel caso il giovane interessato sia in possesso di titolo di laurea (triennale, specialistica, magistrale o conseguita secondo il c.d. &#8220;vecchio ordinamento&#8221;(5). In particolare fra il soggetto interessato dall&#8217;intervento e impresa non deve sussistere, prima della data di pubblicazione del Bando, un contratto che rientri nelle categorie di seguito elencate: contratto di lavoro subordinato, contratto di apprendistato, contratto di inserimento, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto, contratto di somministrazione,</p>
<table style="width: 858px; height: 208px;" border="0" align="left">
<caption>TIPOLOGIA  INTERVENTI ED IMPORTO CONTRIBUTI</caption>
<tbody>
<tr>
<td> INTERVENTO</td>
<td> CODICE/MISURA</td>
<td>DURATA DEL CONTRATTO</td>
<td>TITOLO DI STUDIO</td>
<td>IMPORTO/CONTRIBUTO</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="LEFT">Assunzione con contratto a tempo indeterminato</p>
</td>
<td> 1.A</td>
<td> tempo indeterminato</td>
<td> senza laurea</td>
<td> € 5.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td> 1.B</td>
<td> tempo indeterminato</td>
<td> con laurea</td>
<td> € 7.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td> 1.C</td>
<td> per un periodo  conttrattuale pari</td>
<td> senza laurea</td>
<td> € 3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td> 1.D</td>
<td>o superiore all&#8217;anno</td>
<td> con laurea</td>
<td> € 5.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Note: 4. <span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Compiuti alla data di pubblicazione del Bando. </span></span></span>5. <span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Laurea conseguita secondo l’ordinamento didattico precedente alla riforma di cui al decreto del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999,n.509, &#8220;Regolamento recante norme concernenti l&#8217;autonomia didattica degli atenei&#8221; &#8211; c.d. &#8220;vecchio ordinamento&#8221;. </span></span></span>6. <span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Si considera ammissibile nell’ambito delle due misure 1.C e 1.D anche il contratto di inserimento e di apprendistato, laddova sussistano i requisiti di legge.</span></span></span></p>
<p align="LEFT">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p align="LEFT"><span style="background-color: #99cc00;">MISURA   2  Stabilizzazione di lavoratori già presenti in azienda</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Obiettivo -  Valorizzare il capitale umano presente in azienda e favorire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti. I fondi destinati in via prioritaria alla misura 2 ammontano a € 830.000,00</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Soggetti interessati sono i Lavoratori già presenti in azienda con contratto di lavoro a tempo determinato.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Rientrano in tale categoria i lavoratori già presenti in azienda in data di pubblicazione del bando con contratto che rientri nelle categorie di seguito indicate: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto, contratto di inserimento, contratto di somministrazione, contratto di lavoro intermittente.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Sono escluse le stabilizzazioni di rapporti lavorativi di apprendistato. Il contributo è di un importo superiore nel caso la persona interessata sia in possesso di titolo di laurea (triennale, specialistica, magistrale o conseguita secondo il c.d. “vecchio ordinamento”<span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;">7 </span></span></span><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">).</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">TIPOLOGIA INTERVENTI E IMPORTO CONTRIBUTI</p>
<table style="width: 855px; height: 193px;" border="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td>INTERVENTO</td>
<td>CODICE/MISURA</td>
<td>TITOLO DI STUDIO</td>
<td>DURATA DEL CONTRATTO</td>
<td>IMPORTO/IMPORTO</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="LEFT"><span style="font-size: xx-small;">Stabilizzazione da contratto a tempo determinato a</span></p>
<p align="LEFT"><span style="font-size: xx-small;">contratto indeterminato di lavoratori di ogni età</span></p>
</td>
<td>2.A</td>
<td>senza laurea</td>
<td>tempo indeterminato</td>
<td>€ 3.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2.B</td>
<td>con laurea</td>
<td>tempo indeterminato</td>
<td>€ 5.000,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Note:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">7. Si veda nota 5.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">PREMIALITA’ PER TUTTE LE MISURE</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">E&#8217; concessa una premialità di 3.000 € alle imprese che:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">- inseriscono/stabilizzano un lavoratore residente nel comune di Milano (fino ad esaurimento dello stanziamento del Comune di Milano),</p>
<p style="text-align: center;" align="LEFT"><span style="background-color: #99cc00;">o, in alternativa,</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">- sono nate da non più di 18 mesi8 (fino ad esaurimento dello stanziamento della Camera di commercio di Milano).</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Nel caso in cui un&#8217;impresa possieda entrambi i requisiti avrà comunque diritto ad una sola premialità per lavoratore assunto/stabilizzato.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">NOTE GENERALI PER TUTTE LE MISURE</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">Tutte le misure di intervento sopra descritte dovranno coinvolgere esclusivamente lavoratori che prestino la loro opera nel territorio di Milano e provincia.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">Tra i contratti di assunzione/stabilizzazione attivabili, non si considera ammissibile il contratto di lavoro intermittente (c.d. “a chiamata”).</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">Non saranno ammissibili le richieste di contributo per interventi di assunzione/ stabilizzazione di lavoratori che, alla data di pubblicazione del Bando, abbiano in essere rapporti di lavoro con imprese i cui assetti proprietari siano sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa richiedente, ovvero che risultino con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">I lavoratori assunti/stabilizzati non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori d’impresa.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">I lavoratori assunti/stabilizzati non devono essere titolari, soci o amministratori dell’azienda richiedente.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Note:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">8. Imprese iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di Milano da non più di 18 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art.5 CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">I contributi di cui all’art. 4:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• verranno erogati a fondo perduto e in un’unica soluzione;</p>
<p align="LEFT">• sono da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%;</p>
<p align="LEFT">• saranno concessi in conformità al regime comunitario degli aiuti di stato (de minimis), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006;</p>
<p align="LEFT">• nell’ipotesi di assunzioni/stabilizzazioni in rapporti di lavoro a tempo parziale, saranno ridotti proporzionalmente alla percentuale del nuovo rapporto di lavoro.</p>
<p align="LEFT">La percentuale di lavoro a tempo parziale non potrà essere comunque inferiore al 50%.</p>
<p align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Ciascuna impresa potrà presentare fino ad un massimo di <span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;">n. 4 domande</span></span></span><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">, </span></span></span>scegliendo tra una o più misure (tipologie di intervento) indicate all’art. 4. A ciascuna domanda corrisponderà comunque un singolo intervento di assunzione/stabilizzazione. Le domande presentate successivamente alla quarta non saranno ammesse e verranno quindi bloccate dal sistema telematico (il cui funzionamento è descritto di seguito, nel presente articolo). Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 7 marzo 2012 fino ad esaurimento delle risorse (che sarà tempestivamente comunicato con pubblicazione della notizia sui rispettivi siti internet degli Enti Promotori del Bando) e, comunque, entro e non oltre le ore 12.00 del 7 luglio 2012</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Il lavoratore deve essere assunto/stabilizzato a partire dalla data di pubblicazione del Bando (21 febbraio 2012).</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Nella domanda(9) l&#8217;impresa:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">nel caso l’intervento di assunzione/stabilizzazione tra quelli previsti dall’art. 4 per il quale si richiede il contributo non sia ancora stato effettuato al momento di presentazione della domanda:</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Note:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">9. <span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Nella presentazione della domanda, si presti particolare attenzione alla compilazione del campo realtivo alla residenza del lavoratore. Al fine di evitare che l&#8217;impresa prenoti dei fondi che non è autorizzata ad utilizzare, se la residenza dichiarata in fase di dichiarazione risultasse errata, la domanda sarà dichiarata inamissibile. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">&#8212;&#8212;&#8212;</span></span></span><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">nel caso l&#8217;intervento di assunzione tra quelli previsti dal&#8217;art.4 per il quale si deve avere già individuato il nominativo del lavoratore che intende assumere/stabilizzare;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">non può sostituire il nominativo del lavoratore a meno che, dopo averlo assunto/stabilizzato, il rapporto di lavoro si interrompa a causa di una delle eventualità elencate in nota 10;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">si impegna a effettuare l&#8217;assunzione/stabilizzazione entro i termini previsti dal bando (si veda art. 8);</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">comunica i dati principali relativi alla mmisura di intervento che intende realizzare (identità e contatti (11) del lavoratore interessato all&#8217;intervento, tipologia e durata del contratto instaurato);</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;" align="LEFT">si impegna a presentare nella successiva fase di rendicontazione i documenti richiesti (si veda art.8)</div>
</li>
</ul>
<div align="LEFT"></div>
<div align="LEFT">nel caso invece l&#8217;intervento di assunzione/stabilizzazione tra quelli previsti dall&#8217;art.4 per il quale si richiede il contributo sia già stato effettuato nel periodo tra a data di pubblicazione del Bando e la data di presentazione dela domanda:</div>
<div align="LEFT"></div>
<ul>
<li>
<div align="LEFT">non può sostituire il nominativo del lavoratore a meno che, dopo averlo assunto/stabilizzato, il rapporto di lavoro si interrompa a causa di una delle eventualità in nota 12</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">comunica i dati principali relativi alla misura di intervento prescelta (identità e contatti <span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;">13 </span></span></span> del lavoratore interessato dall&#8217;intervento, tipologia e durata del contratto instaurato);</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">si impegna a presentare nella successiva fase di rendicontazione i documenti richiesti  (si veda art. 8);</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">dichiara di possedere i requisiti previsti dall&#8217;art. 2 del Bando</div>
</li>
<li>
<div align="LEFT">comunica i propri dati anagrafici;</div>
</li>
</ul>
<p align="LEFT">Note:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">10. <span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Se, prima della liquidazione del contributo, si verifica una delle seguenti eventualità: dimissioni da parte del dipendenta o locenziamento dello stesso per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per l&#8217;impossibilità sopravvenuta della prestazione(così come contemplati nel C.C.), limpresa dovrà assumere un lavoratore con le stesse caratteristiche (rilevanti ai fini del Bando) del dimissionario/licenziato, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto attivato, pena la revoca del contributo assegnato. Il rapporto di lavoro con il lavoratore subentrante dovrà avere una durata tale da consentire il raggiungimento del periodo minimo indicato. Negli altri casi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro all&#8217;impresa verrà revocato il contributo totale assegnatole.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">11. <span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">I contatti comprendono anche un indirizzo e-mail e un numero di telefono del lavoratore interessato </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">12. Si veda nota 10</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">13. <span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Si veda nota 11.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• autorizza il trattamento dei dati ai fini della informativa sulla privacy.Le imprese dovranno presentare la/e domanda/e di contributo esclusivamente in forma telematica accedendo al portale<span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">  </span></span></span><em><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;">http://servizionline.mi.camcom.it </span></span></span></em><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">e </span></span></span>compilando l’apposito Modulo di domanda. Dopo aver concluso la compilazione del Modulo di domanda, per sottoscriverlo ed inviarlo, l’impresa potrà procedere tramite una delle seguenti modalità:</p>
<p align="LEFT">1. Sottoscrizione ed invio on-line:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Per completare la domanda tramite questa modalità l’impresa dovrà essere dotata di un dispositivo di Firma Digitale del legale rappresentante a nome del quale sarà compilata la domanda. A seguito della sottoscrizione digitale del Modulo di domanda debitamente compilato e dell’invio dello stesso, il sistema assegnerà automaticamente un numero ed una data di protocollo; si concluderà, così, la fase di presentazione della domanda.</p>
<p align="LEFT">2. Firma autografa e consegna manuale:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">In caso non si disponga di Firma Digitale, al termine della compilazione del Modulo di domanda, il sistema chiederà all’impresa di trasmetterlo alla Camera di Commercio di Milano e assegnerà automaticamente un numero ed una data di protocollo.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Entro massimo dieci giorni lavorativi dalla data di protocollo, pena l’inammissibilità della domanda, l&#8217;impresa dovrà:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• stampare e sottoscrivere con firma del legale rappresentante il Modulo di domanda;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• allegare copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario;</p>
<p align="LEFT">• consegnare tale documentazione a mano esclusivamente presso;</p>
<p align="LEFT">Protocollo Generale della CCIAA di Milano Via San Vittore al Teatro, 14 – 20123 Milano (lun-gio 9.00/13.00 – ven 9.00/12.30)</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Con la consegna a mano della documentazione sopra indicata si concluderà la fase di presentazione della domanda. I moduli necessari e il manuale per la compilazione on-line della domanda saranno disponibili sul sito della Camera di commercio di Milano a partire dalla settimana precedente il termine di apertura per la presentazione delle domande. Le domande incomplete in una qualsiasi parte nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.</p>
<p align="LEFT">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 7 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">L’assegnazione del contributo avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili. A seguito di istruttoria formale, che verificherà il possesso dei requisiti previsti dall’art.2 del Bando, entro massimo 60 giorni dalla data di protocollo on-line, verranno emessi i provvedimenti amministrativi periodici di approvazione delle graduatorie. Il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano contestualmente pubblicheranno sui rispettivi siti internet le graduatorie periodiche delle imprese ammesse al contributo. La comunicazione di assegnazione del contributo alle singole imprese avverrà tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica che l’impresa dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda. La comunicazione verrà inviata anche all’indirizzo e-mail del lavoratore assunto/stabilizzato, anch’esso indicato obbligatoriamente in domanda. Le imprese saranno inoltre tenute a verificare la data di assegnazione del contributo tramite l’accesso al proprio profilo sul portale <em><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;">http://servizionline.mi.camcom.it</span></span></span></em><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">, </span></span></span>non essendo previsto l&#8217;invio cartaceo di ulteriori comunicazioni in merito all’assegnazione dei contributi. Le domande eventualmente ammissibili ma non assegnatarie del contributo, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, in caso di rinunce o revoche da parte dei soggetti inizialmente assegnatari dei contributi, potranno essere ripescate e finanziate in base all’ordine cronologico del protocollo on-line.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">A seguito della chiusura del bando, qualora risultassero delle risorse non assegnate e in caso di riapertura dei termini (come previsto all’art. 3), gli Enti promotori si riservano la possibilità di rimuovere il limite delle n. 4 richieste di contributo per impresa e ammettere, quindi, ulteriori domande anche da parte di imprese che abbiano già presentato il numero massimo consentito di richieste durante la prima fase di apertura del Bando. Di tale possibilità verrà data comunicazione tempestiva attraverso la pubblicazione della notizia sui rispettivi siti internet degli Enti promotori.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 8 MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di assegnazione del contributo, pena decadenza dallo stesso, l’impresa dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione tramite l’accesso al portale <em><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><a href="http://servizionline.mi.camcom.it">http://servizionline.mi.camcom.it</a></span></span></span></em><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">, </span></span></span>allegando la seguente documentazione:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• copia del contratto di lavoro;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• comunicazione al Centro per l’impiego che attesti l’avvenuta assunzione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Per sottoscrivere ed inviare il Modulo di richiesta di liquidazione l’impresa potrà procedere come per il Modulo di domanda scegliendo tra sottoscrizione ed invio on-line o firma autografa e consegna manuale. La Camera di Commercio di Milano, verificata la permanenza del rapporto di lavoro, emetterà il Nulla osta alla liquidazione del contributo assegnato a conclusione del periodo di prova, se previsto dal contratto di lavoro, e comunque non prima di 90 giorni dalla data di assunzione/stabilizzazione del lavoratore interessato.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 9 RINUNCE E REVOCHE</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all’agevolazione concessa, dovranno darne immediata comunicazione attraverso il sistema informativo già utilizzato per la presentazione della domanda entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di assegnazione del contributo.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Il contributo potrà essere revocato nel caso in cui:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• non si rispettino gli obblighi e vincoli contenuti nel presente Bando, o gli impegni assunti con la presentazione della domanda;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• non si comunichi la rinuncia del contributo;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• l’eventuale assegnazione del contributo porti l’impresa richiedente ad eccedere il massimale previsto dal regolamento CE 1998 del dicembre 2006;</p>
<p align="LEFT">• le informazioni dichiarate nella domanda risultino non autentiche.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Nel caso siano attivati contratti a tempo indeterminato (Misure 1.A, 1.B, 2.A, 2.B), le imprese che hanno ottenuto il contributo si impegnano a mantenere il lavoratore per almeno un anno a partire dalla data di assunzione/stabilizzazione. Se non venisse rispettato il periodo minimo di 1 anno si prevede, per le imprese a cui è già stato liquidato il contributo:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">. la revoca totale del contributo se il lavoratore viene licenziato per giustificato motivo oggettivo (14) prima che siano trascorsi almeno sei mesi dall&#8217;inizio del rapporto di lavoro;</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• la revoca parziale del contributo nei casi di: dimissioni da parte del dipendente, licenziamento dello stesso per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o impossibilità sopravvenuta della prestazione (così come contemplati nel C.C.), rimodulazione dell’orario di lavoro (passaggio da tempo pieno a part-time) <span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;">15 </span></span></span>o licenziamento per giustificato motivo oggettivo dopo sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro<span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #b32d34; font-family: Verdana; font-size: x-small;">16</span></span></span><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana; font-size: x-small;">.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 10 RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO</span></p>
<p align="LEFT">Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell’Area Sviluppo delle imprese della Camera di commercio di Milano.</p>
<p align="LEFT">Note:</p>
<p align="LEFT"><span style="color: #808080; font-size: xx-small;">14. Per giustificato motivo oggettivo si intende, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 604/1966, “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, quindi circostanze che non hanno a che vedere con inadempienze da parte del lavoratore. 15. Per tutti i casi elencati finora:• la revoca è pari al 50% se l’evento si verifica entro sei mesi dall’assunzione/stabilizzazione;• la revoca è pari al 25% se l’evento si verifica nel periodo che intercorre tra i primi sei mesi dall’assunzione e prima che sia trascorso 1 anno. 16. Per quest&#8217;ultimo caso, la revoca è pari al 50%</span></p>
<p align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 11 ISPEZIONI E CONTROLLI</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano si riservano la possibilità di contattare direttamente i lavoratori e potranno effettuare controlli sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l’impresa decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di Milano, del Comune di Milano e dei soggetti eventualmente incaricati della raccolta e dell’istruttoria delle candidature, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.I dati forniti saranno trattati dalla Camera di Commercio di Milano, quale titolare, nonché dal Comune di Milano. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione dei contributi/agevolazioni previsti nel presente Bando. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #800000;">Art. 13 CONTATTI</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Per informazioni relative al contenuto del Bando:</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">• indirizzo e-mail: <em><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;">capitale.umano@mi.camcom.it</span></span></span></em></p>
<p align="LEFT">• Contact Center della Camera di Commercio di Milano numero verde 800 22.63.72 da Milano e provincia</p>
<p align="LEFT">• numero di telefonia fissa nazionale 02 8515.2000 se si chiama da fuori provincia o da cellulare.</p>
<p align="LEFT">È possibile parlare con gli operatori dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.30.</p>
<p align="LEFT">Per informazioni sulle procedure on-line di presentazione della domanda, rendicontazione e richiesta di liquidazione dei contributi:</p>
<p align="LEFT">• e-mail: <em><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;"><span style="color: #363435; font-family: Verdana,Italic; font-size: x-small;">assistenzatecnica.bandi@mi.camcom.it</span></span></span></em></p>
<p align="LEFT">Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e supporto all’eventuale presentazione della domanda.</p>
<p align="LEFT">
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Muore Francesco Galgano, Professore Emerito</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Galgano]]></category>
		<category><![CDATA[Galgano]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ho voluto attendere un po’ di tempo per scrivere queste poche righe perché quando viene a mancare un grande uomo, un uomo che non possiede nulla di ordinario è molto imbarazzante e scontato scrivere qualcosa.  Si rischia infatti di cadere nella retorica qualunquista o, peggio ancora, di aggiungersi a coloro che cercano di mettersi in evidenza.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Ho voluto attendere un po’ di tempo per scrivere queste poche righe perché quando viene a mancare un grande uomo, un uomo che non possiede nulla di ordinario è molto imbarazzante e scontato scrivere qualcosa.  Si rischia infatti di cadere nella retorica qualunquista o, peggio ancora, di aggiungersi a coloro che cercano di mettersi in evidenza.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Scontato ricordare le intere generazioni di studenti che, passati dalle Facoltà di Giurisprudenza, si sono imbattute  nel “Galgano”, nome ormai trasfigurato in libro di Diritto Privato, diventato oggi una pietra miliare della conoscenza giuridica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Io desidero però ricordare l’uomo, il suo esempio, la sua lezione di vita. In lui condividevano e si compensavano due aspetti: emerito professore e  fine giurista da una parte e  uomo semplice,  schietto, onesto,  entusiasta dall’altra.  E&#8217; sempre stata una persona gentilissima e rispettosa, affabile e garbata,  disponibile in ogni momento ad ogni confronto. Capace di affascinarmi con una conversazione privata come durante una conferenza,  il prof. Galgano era dotato di un innato talento nel cogliere l’essenza del problema ed esporlo con una chiarezza ed una lucidità che spesso andavano di pari passo con una cortese ed elegante ironia.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Avrei dovuto rincontrarlo a Monza, ospite di un nostro convegno, assaporavo già il privilegio e l’onore concessomi di ascoltarlo ancora una volta assistendo rapito al suo lucido e colto argomentare. Quel giorno però, già malato e stanco non se la sentì di arrivare da Bologna fino a noi. Questo è il mio grande rammarico.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Avv. Pier Angelo Mainini</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<title>Beni in godimento soci o familiari</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Manovra di Ferragosto ha introdotto una fattispecie di reddito diverso (art. 67 Tuir) costituito dall’utilizzo dei beni aziendali qualora tale utilizzo sia gratuito o a corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento; in tale ipotesi il soggetto concedente non detrae i costi e per il soggetto utilizzatore diventa reddito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Manovra di Ferragosto ha introdotto una fattispecie di reddito diverso (art. 67 Tuir) costituito dall’utilizzo dei beni aziendali <strong>qualora tale utilizzo sia gratuito </strong>o a <strong>corrispettivo</strong> <strong>inferiore al valore di mercato </strong>del diritto di godimento; in tale ipotesi il soggetto concedente non detrae i costi e per il soggetto utilizzatore diventa reddito. Pertanto, qualora la società o l’impresa individuale conceda dei <strong>beni in godimento</strong>, ai <strong>soci </strong>o ai <strong>familiari </strong>dell’imprenditore:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione, <strong>concorre alla formazione del reddito complessivo </strong>del socio, o del familiare quale reddito diverso;</div>
</li>
<li style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, <strong>non sono in ogni caso ammessi in</strong> <strong>deduzione dal reddito imponibile;</strong></div>
</li>
<li style="text-align: justify;"> l’impresa concedente, ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore, devono <strong>comunicare </strong>all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l’attività di controllo.</li>
<li style="text-align: justify;">l’Agenzia delle Entrate provvede sistematicamente a controllare la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni in godimento.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Finalità delle norme</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La finalità dell’intervento normativo <strong>è duplice</strong>:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>si vuole <strong>disincentivare l’utilizzo di schermi societari </strong>per l’intestazione di beni che pur risultando formalmente dell’impresa, sono di fatto concessi in godimento a fini privati a soci e familiari;</li>
<li>si vuole potenziare l’<strong>applicazione dell’accertamento </strong>sintetico in capo all’utilizzatore di detti beni.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I soggetti che concedono i beni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le società comprese nell’ambito di applicazione della nuova disciplina sono le società di capitali, le società di persone, le imprese individuali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gli utilizzatori dei beni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Beneficiari dell’ utilizzo dei beni:</p>
<p style="text-align: justify;">La norma individua i beneficiari del godimento dei beni nei:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>soci della società, senza alcuna soglia minima di partecipazione al capitale sociale;</li>
<li>nei familiari dell’imprenditore.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento <strong>del 16 novembre 2011 </strong>ha stabilito che nella comunicazione vanno indicati anche i dati relativi:</p>
<p style="text-align: justify;">-  alle persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’ impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">-  ai soci di altra società appartenente al medesimo gruppo;</p>
<p style="text-align: justify;">-  ai familiari dei soci che sono, ai sensi dell’articolo 5 ultimo comma del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado,gli affini entro il secondo grado</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Soci diversi dalle persone fisiche</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si pongono alcuni dubbi in merito alla ricomprensione dei <strong>soci diversi dalle persone fisiche </strong>nell’ambito applicativo della norma, e al riguardo viene rilevato che nel tracciato record di dettaglio<strong> </strong>allegato al provvedimento del 16 novembre 2011, <strong>sono stati richiesti anche i dati identificativi dei soci diversi dalle persone fisiche.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Beni concessi in godimento</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tra i <strong>“beni dell’impresa” </strong>oggetto della nuova disciplina, sono ricompresi quelli strumentali, i benimerce e i cosiddetti beni meramente patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l’imprenditore individuale i beni relativi all’impresa sono individuati, come è noto, ai sensi dell’art. 65 del TUIR.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società, sia di persone che di capitali, vanno presi in considerazione tutti i beni ad esse appartenenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le società di fatto, assumono invece, rilevanza i beni merce e i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">I beni oggetto delle nuove regole, sono quelli di proprietà dell&#8217;impresa o posseduti per effetto di un diritto reale di godimento (<em>uso, usufrutto, ecc.</em>), ma anche quelli detenuti in locazione, anche finanziaria, o in noleggio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tipologia di utilizzo dei beni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ stabilito che la comunicazione deve contenere anche le <strong>tipologie di utilizzo dei beni, </strong>con la specificazione se l’utilizzo è esclusivo o meno, nonché della data dell’eventuale subentro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Categorie dei beni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I beni concessi in godimento sono stati suddivisi in <strong>sei categorie</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">autovetture;</p>
<p style="text-align: justify;">altri veicoli (autocarri);</p>
<p style="text-align: justify;">unità da diporto;</p>
<p style="text-align: justify;">aeromobili;</p>
<p style="text-align: justify;">immobili e &#8220;altri&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obbligo di comunicazione è stato escluso, con riguardo ai beni inseriti in quest&#8217;ultima categoria, se gli stessi risultano <em>&#8220;di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell&#8217;IVA applicata&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Reddito imponibile in capo al socio o al familiare</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se la società o l&#8217;impresa individuale concede dei beni in godimento ai soci o ai familiari la differenza tra il <strong>valore di mercato </strong>e il corrispettivo annuo previsto per tale concessione <strong>concorre alla</strong> <strong>formazione del reddito complessivo </strong>di questi ultimi quale reddito diverso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il valore di mercato</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La nozione di &#8220;<strong>valore di mercato</strong>&#8220;, come confermato ufficiosamente dalla stessa Agenzia delle Entrate, <strong>coincide con il valore normale </strong>di cui all&#8217;art. 9 del TUIR.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerate le tipologie dei beni monitorati attraverso la comunicazione (principalmente autoveicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili) il valore normale del diritto di godimento potrà essere individuato facendo riferimento ai listini o tariffe esistenti (per esempio quelli delle società di autonoleggio per le autovetture o delle società di charter per le imbarcazioni) oppure ai dati dell’Osservatorio Immobiliare (immobili).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Socio dipendente o amministratore</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Qualora il socio rivesta anche la qualifica di <strong>dipendente </strong>o <strong>amministratore</strong>, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina trova applicazione <strong>solo nel caso </strong>in cui il TUIR <strong>non </strong>preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso particolare delle autovetture</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Agenzia ha ritenuto che la concessione in uso dell&#8217;autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un <strong><em>fringe benefit</em></strong><em>, </em>non rientra nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art. 67, comma 1, lett. <em>h- ter, </em>e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all&#8217;art. 51 del TUIR; si applicano pertanto le regole già note per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale. Se l&#8217;auto è concessa in <strong>uso promiscuo al socio </strong>si genera un reddito diverso in capo al socio ed una deducibilità del costo auto pari al 40 per cento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Periodo di godimento del bene</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della determinazione del <strong>reddito diverso</strong>, va fatto riferimento al periodo di godimento del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma parla di corrispettivo &#8220;<strong>annuo</strong>&#8221; e nel provvedimento è prevista la comunicazione delle date di inizio e fine della concessione in uso:</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;importo tassato in capo al socio o familiare va, quindi, rapportato al detto periodo di godimento del bene.</p>
<p style="text-align: justify;">- <strong><em>E’ stato precisato, nel provvedimento, che la comunicazione deve essere effettuata</em></strong> <strong><em>anche con riguardo ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il</em></strong> <strong><em>diritto di godimento.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Indeducibilità dei costi in capo alla società</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista della <strong>società concedente</strong>, la norma prevede che i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento <em>&#8220;<strong>non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile</strong>&#8220;.</em> <em>Per quanto concerne l’individuazione dei costi indeducibili, può trattarsi di quota di ammortamento,</em> <em>canoni di locazione, anche finanziaria, spese di manutenzione, tasse di possesso, ecc.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Finanziamenti e capitalizzazioni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione è stata richiesta anche nei casi in cui è effettuata “<em>qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”. </em>Pertanto i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci per l’intero ammontare,<em> </em>indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano volte all’acquisizione di beni strumentali, poi<em> </em>concessi in godimento ai soci, <strong>devono essere comunicati</strong>.<em></em></p>
<p style="text-align: justify;">Nella determinazione sintetica del reddito dei soggetti (persone fisiche) utilizzatori dei beni dell’impresa concessi in godimento l’Agenzia terrà infatti conto degli eventuali finanziamenti/capitalizzazioni effettuati dagli stessi nei confronti della società.</p>
<p style="text-align: justify;">Si segnalano anche ulteriori interventi dell’Agenzia delle Entrate che riguardano l&#8217;ammontare dei finanziamenti e dei versamenti da comunicare. In particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">deve essere comunicato <strong>l’ammontare totale del finanziamento, indipendente dall’importo eventualmente dedicato all’acquisizione del bene </strong>concesso al socio;<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">non solo vanno indicate le movimentazioni finanziarie che sono avvenute nell’anno (un dato di flusso” annuale), ma <strong>anche il dato storico </strong>(lo “stock” di finanziamenti e capitalizzazioni riferibili a anni precedenti);</p>
<p style="text-align: justify;">l’Agenzia giunge a ipotizzare che debbano essere segnalati anche i <strong>versamenti effettuati dal socio che non ha ricevuto alcun bene.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Decorrenza</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Applicazione delle nuove disposizioni</p>
<p style="text-align: justify;">Le nuove disposizioni in capo all&#8217;impresa e ai soci o familiari si applicano a decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso al <strong>17 settembre 2011</strong>, cioè: <strong>dal 2012 in caso di periodo coincidente con l’anno solare</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Determinazione degli acconti</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per la determinazione degli acconti, per tale anno il socio/familiare e la società/impresa, dovranno assumere quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata, <em>facendo</em> <em>concorrere la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo </em>al reddito del socio o familiare, ovvero non deducendo i costi del bene concesso in godimento dal reddito della società o dell&#8217;imprenditore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Comunicazione telematica</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti obbligati, devono effettuare la comunicazione utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, anche tramite intermediari in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine della trasmissione telematica, devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall&#8217;Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il termine di comunicazione dei dati, il provvedimento stabilisce che la comunicazione va effettuata:</p>
<p style="text-align: justify;">- entro il <strong>31 marzo </strong>dell&#8217;anno successivo a quello di chiusura del periodo d&#8217;imposta in cui i beni sono concessi in godimento;</p>
<p style="text-align: justify;">- entro il <strong>31 marzo 2012 </strong>( 2/4/2012) per i beni concessi in godimento nei periodi d&#8217;imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento, cioè precedenti al 2012, in caso di periodo coincidente con l&#8217;anno solare. Nel provvedimento è stabilito che l&#8217;obbligo sussiste anche per <em>&#8220;i beni per i quali il godimento permane nel periodo</em> <em>d&#8217;imposta in corso al </em>17 <em>settembre 2011&#8243;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>prima comunicazione deve, </strong>quindi, essere inviata <strong>entro il 31 marzo 2012 </strong>(2/4/2012) e riguarderà i dati relativi ai beni per i quali era in corso nel 2011 la relativa concessione in godimento, avendo precisato l’Agenzia che la norma in esame sia di carattere procedurale e si applichi agli adempimenti da porre in essere nel 2012, anche se riferiti a situazioni relative all’anno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nuove disposizioni , come già detto, operano in relazione ai soggetti che sono soci/familiari in quanto per i soci/familiari che sono anche dipendenti o amministratori della società l’utilizzo dei beni aziendali risulta già disciplinato dall’art. 51 del Tuir. Tuttavia, ai fini della comunicazione, pare che l’obbligo sussista comunque anche in questa ultima circostanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’autorizzazione all’uso degli autoveicoli aziendali</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con l’occasione riteniamo opportuno ricordarVi che ,al fine di evitare gli inconvenienti che si possono verificare in sede di controlli di Polizia effettuati su strada, nell’ipotesi di mancata corrispondenza fra l’utilizzatore dell’autoveicolo ed il proprietario risultante dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà, il veicolo deve essere ‘accompagnato’ da un documento di autorizzazione con sottoscrizione autentica del legale rappresentante della società o dell’imprenditore. Tale autorizzazione dovrà contenere l’indicazione delle persone autorizzate alla guida del veicolo (socio, dipendente, collaboratori, amministratori ecc.); è possibile ulteriormente accompagnare la predetta autorizzazione con una fotocopia di una visura camerale che certifichi i poteri del legale rappresentante firmatario della scrittura.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conclusioni</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo adempimento evidenzia l’importanza di verificare, in ordine all’utilizzo di beni aziendali, la posizione dei soci all’interno della propria società.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso poi di beni con utilizzo promiscuo da parte degli amministratori è opportuno controllare se si sono messi in atto i dovuti adempimenti. In particolare si ritiene corretta la seguente procedura:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Verbale di assemblea che fissa il compenso e il benefits</p>
<p style="text-align: justify;">2) Lettera di autorizzazione da conservare sul veicolo già citata in precedenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Calcolo del benefit che diventa reddito per l’amministratore (15000 km x 30% x costo chilometrico tariffe ACI , da assogettare anche a contributi). (Resta possibile l’addebito in fattura, da parte della Società).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo Studio resta a disposizione, previo appuntamento, per valutare ogni singola posizione del socio, socio amministratore, socio amministratore dipendente ecc. nei confronti della propria società.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800000; font-size: small;"><strong>PROROGATO al 15 SETTEMBRE 2012</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong><em>Comunicazione dei beni in godimento ai soci </em><em>prorogata al 15 ottobre</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong><em> </em><em>con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del </em><em>fatto che è </em><em>stato prorogato al prossimo 15 ottobre </em><em>il termine di scadenza per la prima </em><em>comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento </em><em>a soci o a familiari dell’imprenditore. </em><em>Il rinvio è previsto dal provvedimento direttoriale del 13 marzo, che ha concesso un più </em><em>ampio intervallo temporale per la trasmissione dei dati (la scadenza originaria era fissata al 31 </em><em>marzo 2012).     </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"> <strong><em>Proroga dal 31 marzo 2012 al 15 ottobre 2012</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Ancorché l’applicazione delle nuove disposizioni decorra dal 2012, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011 aveva richiesto l’invio della comunicazione anche per l’anno precedente al 2012 da effettuare <strong>entro il 31.3.2012</strong>. Il primo appuntamento, pertanto, era fissato per il 31 marzo 2012. In considerazione delle particolari difficoltà attuative e della assoluta novità della norma, l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 13.03.2012 ha spostato il termine del 31.03.2012 <strong>al 15 </strong><strong>ottobre 2012</strong>.<em></em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>CONTRATTO DI AGENZIA e recesso unilaterale dal patto di non concorrenza post-contrattuale</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[contratto di agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[Legale]]></category>
		<category><![CDATA[patto di non comcorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[recesso unilaterale]]></category>
		<category><![CDATA[patto di non-concorrenza]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">A)     La normativa di riferimento.</p> <p style="text-align: justify;">Il generale divieto di concorrenza tra agente e preponente, previsto dall’art. 1743 del codice civile – norma che vieta all’agente di assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per il medesimo ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A)     </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">La normativa di riferimento</span>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il generale divieto di concorrenza tra agente e preponente, previsto dall’art. 1743 del codice civile – norma che vieta all’agente di assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per il medesimo ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro – opera soltanto durante lo svolgimento del rapporto di agenzia. Per il periodo successivo alla cessazione del contratto, invece, è prevista per le parti la possibilità di stipulare un apposito “patto di non concorrenza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel rapporto di agenzia, il patto di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del contratto è disciplinato dall’art. 1751 <em>bis</em> cod. civ. e dall’art. 2596 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1751-<em>bis </em>cod. civ. stabilisce che il<strong> patto di non concorrenza deve essere fatto per iscritto e “</strong><em><strong>deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del</strong> <strong>contratto</strong></em><strong>”.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, ai fini della validità del patto di non concorrenza, è necessario che esso indichi, in maniera specifica, “<em><strong>la zona, la clientela e il</strong> <strong>genere di beni e servizi</strong></em><strong>”,</strong> di cui l’agente non potrà occuparsi per un determinato periodo successivo alla risoluzione del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">L’accettazione del patto di non concorrenza, inoltre, comporta alla cessazione del rapporto anche la corresponsione, all’agente, di una indennità di natura non provvigionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indennità è determinata dalle parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria, sulla base dei seguenti parametri:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>          durata del patto;</strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>          natura del contratto di agenzia;</strong></div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;"><strong>          indennità di fine rapporto.</strong></div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Qualora manchi un accordo tra le parti, il Giudice determina l’indennità in via equitativa, anche con riferimento a:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza del contratto e    della   loro    incidenza sul</strong><strong>  volume d’affari complessivo nello stesso periodo;</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>cause di cessazione del contratto di agenzia;</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>ampiezza della zona assegnata all’agente;</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Poiché il patto di non concorrenza tende a limitare la libertà contrattuale dell’agente, la sua natura vessatoria ne impone la specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ..</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l’art. 2596 cod. civ. stabilisce i «limiti contrattuali della concorrenza» e precisa che il patto di non concorrenza è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma aggiunge che tale patto non può eccedere la durata di cinque anni</p>
<p style="text-align: center;" align="center">* * *</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>B)     </strong><strong><span style="text-decoration: underline;">La possibilità di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza</span>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come detto, l’art. 1751-<em>bis</em>, contiene una serie di requisiti affinché il patto sia valido, ma nulla di specifico è detto in relazione all’ipotesi in cui parte preponente intenda rinunciare al patto di non concorrenza.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, è importante evidenziare la natura del patto di non concorrenza che, altro non è se non un contratto, secondo la definizione che ne dà la legge: l’accordo di due parti per regolare fra loro un rapporto giuridico patrimoniale (cfr. art. 1321 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale accordo derivano obbligazioni in capo ad entrambe le parti: con riferimento al preponente, egli ha l’obbligo di corrispondere la relativa indennità all’agente, mentre per quanto riguarda l’agente, la sua obbligazione principale consiste in un “non fare”, ossia nell’omettere l’attività concorrenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre secondo una disposizione generale in materia contrattuale, il contratto ha forza di legge tra le parti (cfr. art. 1372 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;">Poste queste brevi premesse in materia di contratto, si evidenzia come nel secondo comma del citato articolo 1751-<em>bis, </em>sia prevista una coincidenza tra il sorgere del diritto all’indennità e l’accettazione del patto di non concorrenza: <em>“<strong>l’accettazione del patto di non concorrenza <span style="text-decoration: underline;">comporta</span>, in occasione della cessazione del rapporto, <span style="text-decoration: underline;">la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale</span>”</strong></em><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, qualora il patto di non concorrenza sia inserito nel testo del contratto di agenzia, <span style="color: #800000;"><strong><span style="text-decoration: underline;">il diritto all’indennità sorge nel momento stesso della sua conclusione e non in relazione all’effettivo adempimento dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente</span></strong>,</span> anche se tale diritto diviene esigibile soltanto al momento della cessazione del rapporto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale circostanza assume particolare rilievo nel caso in cui la società preponente, al momento della cessazione del rapporto di agenzia (o anche nel corso dello stesso) intenda liberare l’agente dall’obbligo di non concorrenza e non corrispondergli quindi la relativa indennità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il diritto all’indennità, difatti, è già sorto con la semplice accettazione del patto di non concorrenza, pertanto sembrerebbe oltremodo discutibile che la rinuncia della società preponente ad avvalersi del patto possa essere validamente manifestata senza un espresso consenso dell’agente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consenso dell’agente, pertanto, anche secondo l’orientamento prevalente della dottrina, sembra essere un requisito necessario sia per la validità della rinuncia, sia per la conseguente esclusione del diritto al compenso, in quanto tale diritto è sorto già al momento dell’accettazione del patto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Milano, pronunciandosi in materia di patto di non concorrenza, ha disposto la nullità di una clausola inserita dalle parti all’interno di un patto di non concorrenza, che attribuiva al datore di lavoro la facoltà di recesso unilaterale del patto (cfr. Tribunale di Milano, 25 luglio 2000, in <em>Il Lavoro nella giur.,</em> 2001, 287).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche negli Accordi Economici Collettivi del Settore Commercio siglati il 16 febbraio 2009 è stato introdotto il principio secondo il quale il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito soltanto al momento dell’inizio del rapporto di agenzia con esclusione di ogni successiva possibilità di variazione unilaterale.</p>
<p style="text-align: justify;"> Si tenga conto, infine, che la giurisprudenza in generale tende a considerare nulle le clausole che attribuiscono ad una sola delle parti (di norma il preponente) la facoltà di modificare unilateralmente alcune statuizioni contrattuali che risultino essere sfavorevoli all’agente.</p>
<p style="text-align: center;" align="center">* * *</p>
<p style="text-align: justify;">                                                     </p>
<p>© 2011  Avv. Pier Angelo Mainini | <span style="font-size: x-small;">Tutti i Diritti Riservati</span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Assemblea Confindustria MB 2011 &#8211; Classe dirigente o dirigenti di classe?</title>
		<link>http://www.studiomainini.com/2011/11/assemblea-confindustria-2011-classe-dirigente-o-dirigenti-di-classe/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni organizzati]]></category>

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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Signor Presidente Formigoni, Signor Presidente della Provincia di Monza e Brianza, signor Sindaco, caro Presidente Valli, caro Presidente Barcella, gentili relatori, On. Alfano, On Bersani, Prof. Paleari, Dott. De Bortoli, Dott, Delai, autorità, cari colleghi, getili ospiti, Vi ringrazio per essere intervenuti e Vi rivolgo un cordiale saluto di benvenuto.</p> <p style="text-align: justify;">Celebriamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Signor Presidente Formigoni, Signor Presidente della Provincia di Monza e Brianza, signor Sindaco, caro Presidente Valli, caro Presidente Barcella, gentili relatori, On. Alfano, On Bersani, Prof. Paleari, Dott. De Bortoli, Dott, Delai, autorità, cari colleghi, getili ospiti, Vi ringrazio per essere intervenuti e Vi rivolgo un cordiale saluto di benvenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Celebriamo questa assemblea pubblica in un momento particolarmente complesso per il nostro Paese, per l&#8217;Europa e più in generale per le economie occidentali. Dopo la drammatica crisi iniziata nel 2008, i primi segnali positivi del 2010 e della prima metà di quest&#8217;anno seguiti dai deludenti dati del terzo trimestre, le prospettive di crescita italiane e quelle dei nostri partner europei per il 2012 e per il 2013 sono poco incoraggianti e per di più vengono di mese in mese riviste al ribasso. La nuova ondata di crisi finanziaria, iniziata durante l&#8217;estate scorsa, si sta velocemente spostando sull&#8217;economia reale e il <em>credit crunch </em>rappresenta la più forte preoccupazione per il mondo imprenditoriale nel breve periodo. I flussi finanziari stanno rapidamente reindirizzandosi verso i mercati ritenuti a minor rischio. A farne le spese sono progressivamente i Paesi più deboli, quelli con deficit di credibilità, misurabile in estrema sintesi nella relazione tra la dimensione del debito pubblico e le prospettive di crescita del PIL. L&#8217;avanzo/disavanzo di bilancio rappresenta invece un dato importante ma non determinante per i mercati.  Da pochi mesi sul banco degli imputati c&#8217;è l&#8217;Italia, settima economia mondiale, terza in Europa, seconda industria manifatturiera europea. Imputare il difetto di credibiltà di cui gode una nazione a dei capri espiatori, oppura unicamente a una classe politica, è pura miopia. Tende a sviare le reali responsabilità di ciascuno di noi, è il pretesto per autoassolverci, per giustificare in fondo il sistema di regole ed usi che ognuno di noi si è dato e che purtroppo molto spesso non coincide con quello di cui si è dotato il Paese nel suo complesso sistema normativo, che andrebbe sì roformato, ma non eluso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il percorso che porta ad un giudizio positivo o negativo sulla credibilità di un Paese non è viziato da ideologia, da personalismi o da protagonismi, ma è determinato da una valutazione  (fredda) sulla qualità complessiva di un sistema Paese che in estrema sintesi si esplicita nella capacità o meno di creare sviluppo sostenibile nel tempo. Nel 1961, in Italia, il reddito per abitante era paragonabile a quello dell&#8217;Africa sub-sahariana e la vita media era di 30 anni. Nello spazio di poco più di un secolo siamo divenuti uno dei principali attori del panorama mondiale. Tra il 1950 e il 1973 il reddito per abitante, che rigistra un aumento medio del 5,3% l&#8217;anno, è passato dal 38 al 64% di quello statunitense. La crescita è rallentata negli anni Settanta e Ottanta, rimanendo comunque più elevata rispetto a quella dei Paesi avanzati. Tra il 1970 e il 1990 però la spesa statle è arrivata al 53% del PIL e il &#8220;welfare&#8221; all&#8217;italiana ha allargato il suo perimetro distribuendo risorse ai cittadini ed alle imprese senza purtroppo creare nè vera solidarietà nè vero sviluppo. Nel 1990 il Pil per abitante raggiunge il 76% di quello statunitense. La lunga rincors dell&#8217;Italia ha evidenziato in seguito le prima debolezze. Nell&#8217;ultimo decennio del secolo scorso, la crescita in Italia, pur rallentata all&#8217;1,7% annuo è stata dello 0,5%, poi la crisi ha fatto sì che il reddito medio degli italiani nel 2010 tornasse al livello del 1999!</p>
<p style="text-align: justify;">Il reddito di un soggetto fisico è particolarmente importante perchè è strettamente correlato con il suo livello di rischio, misura la capacità della persona di superare le situazioni di difficoltà o di cogliere le opportunità e ne determina concretamente le capacità di resistere o di investire. Rivoluzione tecnica, rapida apertura ai mercati internazionali e avvento dell&#8217;Unione monetaria, non siamo riusciti a realizzare quella riconversione, sociale e culturale necessaria per trasformare questi shock in opportunità di crescita. Il nostro modello si è sviluppato prevalentemente sull&#8217;individua, sulle filiere familiari, su micro-comunità, capaci di interpretare spesso interessi localistici e corporativi. Un modello dinamico, dotato di straordinaria flessibilità grazie alla creatività e allo spirito di abnegazione dei nostri imprenditori e dei lavoratori, che ha generato tantissima ricchezza e benessere.Questo modello doveva essere però profondamente rivisto per rispondere alle nuove sfide, che non sono state raccolte, non tenendo adeguatamente conto che non eravamo gli unici a concorrere.</p>
<p style="text-align: justify;">Per passera però da un modello individualistico a un sistema competitivo economicamente e socialmente, &#8220;dall&#8217;economia delle conoscenze&#8221; all&#8217;&#8221;economia della conoscenza&#8221;, occorre un&#8217;adeguata classe dirigente, nominata da una collettività realmente convinta che il bene comune sia un valore fondamentale in grado di superare una semplice sommatoria di interessi privati. Significa passare da un sistema dove prevalgono le oligarchie consociative che basano le nomine sulle cooptazione a sistema meritocratico che consente realmente ai migliori di emergere. E nessuno può sottrarsi alla responsabilità verso questa grave mancanza: le associazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori, il sistema finanziario, il mondo dell&#8217;istruzione, le istituzioni culturali, le Fondazioni bancarie, gli artisti e gli sportivi, il sistema cooperativo, le Camere di Commercio, gli ordini professionali, il volontariato, l&#8217;informazione, la magistratura ed infine la poloitica, che ha fallito proprio come fattore di raccordo di questa responsabilità comune condivisa. Questi gruppi di potere sono chiamati a rappresentare i legittimi interessi del lor settore ma nache un generale interesse e quindi teoricamente devono essere capaci di sacrificare alcuni &#8216;interessi legittimi&#8217;-</p>
<p style="text-align: justify;">Siamo diventati il Paese dei paradossi:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">una ricchezza media familiare tra le più alte del mondo (superiore a USA, Giappone e Germania) ma il 50% dei contribuenti dichiara oggi redditi inferiori a 15.000 euro all&#8217;anno e il 90% meno di 35.000 euro;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">una classe imprenditoriale rappresentata da grandi realtà industriali, di cui una parte agisce a regime di quasi monopolio, in un sistema che vede 4,4 milioni di imprese, di cui, nel 2010 (dati ISTAT) 4,1 milioni con meno di 10 dipendenti e solamente 3.508 con più di 250 dipendenti! Avere un terreno fertile che possa favorire la crescita della dimensione delle aziende è fondamentale. Imprese più grandi significa maggiore produttività, maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, più internazionalizzazione, maggior occupazione femminile e giovanile</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un sindacato in cui la componente dei pensionati rappresenta quasi il 50% degli iscritti e dove sono sostanzialmente assenti i giovani.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un mondo delle professioni che è proliferato più per permettere ai cittadini e alle imprese di rispondere ad una burocrazia ipertrofica che per accompagnare gli attori economici in un percorso qualitativo;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un sistema finanziario con gravi responsabilità per la situazione in cui ci troviamo, che si distingue troppo spesso per le lezioni di morale e di etica che ci vengono rivolte, anche se è stato definito dall&#8217;Antitrust come poco concorrenziale, per il basso numero di operatori presenti e per la loro stretta interconnessione dovuta al perverso incrocio delle partecipazioni azionarie e dei componenti dei consigli di amministrazione. Sarebbe inoltre necessario rivedere nel nostro Paese il ruolo delle fondazioni bancarie da un lato e del sistema cooperativo del credito dall&#8217;altro;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un sistema scolastico che ha fallito come ascensore sociale in un Paese con uno dei tassi più bassi di scolarizzazione nell&#8217;Europa Occidentale;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un ceto intellettuale che non riesce ad andare oltre le diagnosi impietose o le semplici prediche edificanti, incapace di favorire la fusione di energia positiva con quella realizzativa;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un mercato del lavoro profondamente inefficiente formato da lavoratori di serie A, di serie C e di fantasmi, in cui ogni ipotesi di riforma viene rifiutata perchè la ridefinizione dei diritti e degli obblighi dei lavoratori viene stigmatizzata come tentativo di &#8220;macelleria sociale&#8221;. Un sistema caratterizzato dalla mancanza di reali politiche attive per l&#8217;occupazione e dalla presenza di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione guadagni troppo spesso utilizzata in un lento percorso di accompagnamento al pensionamento del lavoratore, disattendendone la funzione originaria;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un sitema fiscale opprimente che colpisce in modo iniquo i lavoratori e le imprese rispetto a chi vive di rendita o agisce nel sommerso. Un paese doce l&#8217;evasione fiscale è stimata in oltre 120 miliardi di euro all&#8217;anno, un cancro inaccettabile da a ffrontare come priorità nazionale perchè rappresenta uno dei peggiori fattori distorsivi del mercato;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">un mondo dell&#8217;informazione dove prevale la volontà di cavalcare le indignazioni delle componenti del sistema di volta in volta colpite da ipotesi di riforma, cercando di delegittimizzare i proponenti senza approfondire con professionalità e oggettività le diverse proposte messe sul tavolo. Troppo volte abbiamo assistito sui giornali e nelle televisioni indagine giornalistiche che avevano l&#8217;obiettivo di suscitare una condanna spostando pericolosamente il piano da quello giuridico a quello morale, cercando poi di estendere le responsabilità alla classe di appartenenza del soggetto &#8220;colpevole&#8221;.</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Agire sulla competitività di un Paese significa provare a transitare da una logica di welfare assistenziale ad una di welfare moderno e dinamico&#8230;..  La strategia dei piccoli passi risponde alle regole della politica e del consenso sociale, ma non alle regole di un mondo globalizzato in cui la competitività tra i Paesi richiede soluzioni più radicale e con tempistiche diverse, soprattutto per chi, come noi, ha un grave ritardo da recuperare. Alcuni autorevoli personaggi hanno cercato di individuare nel liberalismo e nel mercato le colpe dell&#8217;attuale crisi. Si tratta di una visione ideologicamente sbagliata. Il mercato è semplicemente uno strumento. Quando non opera correttamente è perchè sono sbagliate le regole che ne definiscono i confini o i modi di operare dei concorrenti. La sfida è di impegnarsi a farlo funzionare, realizzando in pieno uno dei valori fondanti di una democrazia moderna che è la sussidiarietà e non occuparne gli spazi interponendo lo Stato alla più efficace iniziativa dei cittadini. Soprattutto in uno Stato come il nostro dove il 50% del PIL è rappresentato dalla spesa pubblica questa interpretazione anti-liberare visti i risultati è fuori luogo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ambizione dell&#8217;assemblea di oggi è di mettere al centro dell&#8217;attenzione pubblica questo tema centrale che deve essere affrontato anche a livello locale, partendo proprio dalla Brianza, che rappresenta ancora oggi uno straordinario laboratorio di professionalità e di imprenditorialità nel contesto europeo, capace di coniugare i temi economici con quelli della responsabilità sociale. La definizione di una classe dirigente non si esaurisce nell&#8217;indicazione di un nome nella cabina elettorale o nelle sedi elettive dei rappresentanti di un&#8217;associazione. Occorre infatti partecipare ai processi di formazione, di selezione e di ricambio dei proprio rappresentanti, fornendo continui suggerimenti e anche critiche su cosa occorre fare e come farlo. Le classi dirigenti non devono però essere lasciate sole al loro destino con deleghe in bianco per poi rifarsi vivi dopo aver constatato che le cose non sono andate come dovevano. Senza un continuo impegno di tutti si diventa responsabili del male comune e non si contribuisce ad un progetto di crescita che deve essere guidato da classi dirigenti preparate e continuamente agganciate alla realtà di cui sono emanazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sfide più urgenti che dobbiamo affrontare a livello di sistema-paese sono EQUITA&#8217; e SVILUPPO. Per quanto rigurda il primo tema, agendo su una riforma fiscale che riequilibri il livello di imposizione tra redditi di lavoro e di impresa rispetto alle rendite e su una riforma delle pensioni che riequilibri la posizione di chi è da poco entrato nel mondo del lavoro rispetto a coloro che stanno per ritirarsi e preveda magari un contributo di solidarietà per chi è andato in pensione con pochi anni di contributi. In merito al secondo tema, è prioritario agire su una riforma della legislazione del lavoro, accompagnata dall&#8217;introduzione di efficaci strumenti di politica attiva, e su un&#8217;azione riformatrice, in tema di liberalizzazioni e di privatizzazioni, che vada concretamente un disimpegno dello Stato nell&#8217;economia. Affrontare questi due temi significa ridefinire il rapporto tra reddito e ricchezza, tra capitale e lavoro, tra Stato e cittadini, tra diritti e doveri. Bisogna ritrovare una cittadinanza attiva che con passione, con genrosità e con impegno partecipi nel processo di valorizzazione del nostro tessto sociale, che altrimenti non può sopravvivere in un sistema dove le lidership sono scollegate dalla base, dove gli individui sfiduciati oppure opportunisticamente guidati si occupano unicamente del loro piccolo giardino. Bisogna tenere in gran conto il bene comune. &#8230;.. La legittimazione di una rinnovata classe dirigente, che deve passare attraverso un adeguato processo di selezione, di formazione e di ricambio è una sfida per tutti noi. Lo dobbiamo alle nuove generazioni e lo dobbiamo a tutti gli eroi e tutti i martiri che durante il Risorgimento, la Resistenza, gli anni bui del terrorismo sono caduti per l&#8217;Unita d&#8217;Italia, fiduciosi che il loro sacrificio non andasse perduti nei libri di storia, che il loro gesto fosse raccolto da una classe dirigente responsabile capace di assicurare benessere e coesione sociale nelle genrazioni future. Il mondo delle imprese, con il suo straordinario patrimonio produttivo, tecnologico e umano, che ancora oggi molti ci invidiano è pronto, ha già dato nel passato dimostrazione di saper affrontare le situazioni più dure, di adattarsi ai contesti che mutano. Siamo convinti di avere l&#8217;entusiasmo e le capacità per continuare ad essere uno dei principali attori dell&#8217;industria mondiale. Se la politica saprà realizzare i cambiamenti necessari per rendere finalmente il nostro sistema più competitivo e più attrattivo, troverà imprenditori che sfrutteranno con successo queste riforme e genereranno nuova ricchezza e nuovo benessere, dando concrete prospettive alle nuove generazioni e maggiori sicurezza a chi ha già contribuito a questo grande Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Viva l&#8217;Italia e viva la Brianza.</p>
<p style="text-align: justify;">grazie</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Presidente Confindustria Monza Brianza  </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Dott. Renato Cerioli  </em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
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		<title>Il recupero dei crediti internazionali</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ Convegno: &#8220;Il recupero dei crediti internazionali&#8221; Lo Studio Mainini &#38;  Associati è co-fondatore dell&#8217;Associazione AvvoStudi <p>Si è tenuto in data 13 Ottobre il terzo convegno organizzato dalla nostra Associazione Forense, si ringraziano gli Avvocati che hanno aderito e i Relatori che hanno collaborato alla riuscita dell&#8217;evento.</p> <p>13.10.2011 &#8211; Monza Urban Center, Via Filippo Turati [...]]]></description>
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<td width="100%"><span style="color: #800000; font-size: medium;">Convegno: &#8220;Il recupero dei crediti internazionali&#8221;</span></td>
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<td colspan="2" valign="top">
<h2>Lo Studio Mainini &amp;  Associati è co-fondatore dell&#8217;Associazione AvvoStudi</h2>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Si è tenuto in data 13 Ottobre il terzo convegno organizzato dalla nostra Associazione Forense, si ringraziano gli Avvocati che hanno aderito e i Relatori che hanno collaborato alla riuscita dell&#8217;evento.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>13.10.2011 &#8211; Monza </strong></span><br />
<span style="font-size: small;"><strong>Urban Center, Via Filippo Turati n. 8</strong></span></p>
<p>Stipulare un contratto con una controparte estera può far sorgere dubbi e problemi più complessi ed articolati rispetto a quelli generati dai rapporti contrattuali con soggetti nazionali.</p>
<p><a title="Clicca qui" href="http://www.avvostudi.it/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=7" target="_blank">Clicca qui</a> per visualizzare la locandina dell&#8217;evento.<br />
<a title="Clicca qui" href="http://www.avvostudi.it/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=10" target="_blank">Clicca qui</a> per visualizzare le relazioni del Convegno. </p>
<p>&nbsp;</td>
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