È stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020, il D.L. 83/2020, contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale o, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle previste, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
Le misure del Decreto 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covi-19) si applicano dal 18 maggio 2020 al 15 ottobre 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
I termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate all’allegato 1, D.L. 83/2020, sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 (lavoro agile).
I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, non sono modificati a seguito della proroga e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
Smart working
Nelle Faq disponibili sul sito del Ministero del lavoro è stato specificato che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” già in uso ai sensi dell’articolo 90, D.L. 34/2020, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura semplificata nel caso di proroghe allo stato di emergenza. Dato che il D.L. 83/2020 ha previsto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di comunicazione del lavoro agile sono quelle previste dall’articolo 90, comma 3, D.L. 34/2020, utilizzando i modelli semplificati già in uso.
Quanto alle proroghe disposte dal D.L. 83/2020 all’allegato 1, si riassume la situazione:
Disposizioni sullo smart working connesse allo stato di emergenza e prorogate dal D.L. 83/2020 valide fino al 15 ottobre 2020 punti 14 e 32, allegato 1
I lavoratori dipendenti disabili ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23, L. 81/2017.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Fermo restando quanto previsto per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al 15 ottobre 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 se l’emergenza sarà prorogata, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail. valide fino al 14 settembre 2020 punto 32, allegato 1
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
SI RICORDA:
Il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito.
Con la pubblicazione sul S.O. n. 30 alla G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è in vigore dal 15
agosto 2020 il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), ancora in attesa della conversione in Legge.
Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.
Articolo1
Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e
cassa integrazione in deroga.
L’articolo 1, D.L. 104/2020, modifica in modo strutturale l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), in primo luogo rideterminando il numero
massimo di settimane richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 per un
ammontare di 18 settimane complessive, distinte in 2 segmenti di 9 settimane
e, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12
luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai D.L. 18/2020
(convertito dalla L. 27/2020), e 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020).
Restano da conteggiare nelle 18 settimane, in particolare alle prime 9, previste
dalla norma in commento i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai
sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in
periodi successivi al 12 luglio 2020.
Come detto, le 18 settimane sono distinte in 2 segmenti: le seconde ulteriori 9
settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.
Le ulteriori 9 settimane risultano essere soggette a un contributo addizionale,
che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga
successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale,
determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore
di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le
ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del
fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una
riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato
l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare
all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza
dell’eventuale riduzione del fatturato che determina l’esonero, ovvero l’aliquota del contributo addizionale: In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.
Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. 104/2018 devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di
lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in
cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Al comma 10 si prevede, ulteriormente, che i termini di invio delle domande di
accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 siano differiti
al 30 settembre 2020.
Fondi di solidarietà bilaterali
L’articolo 1, comma 7, D.L. 104/2020, prevede espressamente che i Fondi di
solidarietà previsti dall’articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (Fsba e agenzie di
somministrazione) garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario con le
medesime modalità previste dall’articolo 1, D.L. 104/2020.
Cisoa
Il trattamento di Cisoa, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020: i periodi di
integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni.
Anche la domanda di Cisoa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto.
I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del D.L. 18/2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del
raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto
dall’articolo 8, L. 457/1972.
Viene, inoltre, previsto il differimento dei termini decadenziali di invio delle
domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi,
compresi quelli differiti in via amministrativa, scaduti al 31 luglio 2020, al 31
agosto 2020.
Le misure sopra previste sono concesse nel limite massimo di spesa pari a
8.220,3 milioni di euro,. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa:
qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica, l’Inps non
prende in considerazione ulteriori domande.
Articolo 2
Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori
dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti
Viene inserito, all’articolo 22, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. 27/2020, il nuovo comma 1-bis, dove si prevede che i lavoratori dipendenti
iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, che, nella stagione sportiva
2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a
50.000 euro, possono accedere al trattamento di integrazione salariale,
limitatamente a un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
Le domande di Cigd dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’Inps,
secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto. Sono considerate valide
le domande già presentate alle Regioni o Province autonome di Trento e
Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro
assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere
autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, le Regioni
potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse ivi
previste. La retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura viene
dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l’Inps, attraverso la
stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini
istituzionali, riguardo all’individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro e ai periodi e importi di Cigd, di cui al presente comma.
Infine, viene abrogato il comma 7 dell’articolo 98, D.L. 34/2020.
Articolo 3
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non
richiedono trattamenti di cassa integrazione
Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via
eccezionale ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che
non richiedono tali trattamenti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a
22-quinquies, D.L. 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero, si applicano i divieti di
licenziamento di cui all’articolo 14 del Decreto: in caso di violazione (oltre alla
nullità del recesso) si determina la revoca dall’esonero contributivo concesso
con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta. Per la piena operatività dell’agevolazione, è necessario attendere, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, Tfue, l’autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 4
Disposizioni in materia di Fondo nuove competenze
L’articolo 4 apporta alcune modifiche alla regolamentazione del Fondo nuove
competenze, attraverso il quale la contrattazione collettiva aziendale o
territoriale può realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero – prima novità introdotta – per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Viene, inoltre, estesa l’operatività del Fondo al 2021 (attualmente non è ancora
operativo).
Articolo 5
Disposizioni in materia di proroga di NASpI e DIS-COLL
Le prestazioni previste NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, purché il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44, D.L. 18/2020, nè di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98, D.L. 34/2020. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle prestazioni di cui all’articolo 92, D.L. 34/2020, cioè coloro a cui sono state prorogate, di 2 mesi, le prestazioni in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo
dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Articolo 6
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a
tempo indeterminato
L’articolo 6 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un esonero contributivo per i
datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, per le assunzioni a tempo
indeterminato, a decorrere dal 15 agosto 2020, con esclusione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, ferma restando l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico è totale, per
un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero
pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero non spetta in riferimento ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa, mentre è riconosciuto nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del Decreto.
È, inoltre, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa previsto.
Articolo 7
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a
tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
Viene previsto un esonero contributivo, sempre totale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per contratti stipulati tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il beneficio è subordinato, ai sensi dell’articolo 108. paragrafo 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 8
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Il D.L. 104/2020 interviene nuovamente sui contratti a tempo determinato,
modificando quanto in precedenza previsto dall’articolo 93, D.L. 34/2020.
Il nuovo comma 1 prevede la possibilità, in deroga all’articolo 21, D.Lgs.
81/2015, e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima
complessiva di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12
mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Inoltre, viene abrogato il comma 1-bis dell’articolo 93, D.L. 34/2020,
disposizione che prevedeva una proroga automatica per i contratti a termine e
di apprendistato oggetto di sospensioni per ammortizzatori COVID-19.
Articolo 9 Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali e dello spettacolo
Viene riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di
lavoro dipendente, né di NASpI.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli
stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di
pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI.
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori
dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con
reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, L. 335/1995, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in
alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso
dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015;
b) titolari di pensione.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i
requisiti di cui all’articolo 38, D.L. 18/2020 (almeno 30 contributi giornalieri
versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione) è erogata un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi
giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli
stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito
elencati, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di
uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato
o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva
pari ad almeno 30 giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente Decreto,
di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Le indennità in commento non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili
con l’indennità di cui all’articolo 44, D.L. 18/2020. Le suddette indennità sono
cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.
Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del
reddito ai sensi del Tuir e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020.
Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, si decade dalla
possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98, D.L.
34/2020.
Articolo 10
Lavoratori marittimi
Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di
arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di
contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia, né di pensione alla data di entrata in vigore del presente Decreto, è riconosciuta un’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
Articolo 12
Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e salute Spa, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro, esclusa dalla formazione del reddito, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato olimpico nazionale (CONI), il
Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal
CONI e CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo
67, comma 1, lettera m), Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali,
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attività.
Articolo 13
Disposizioni concernenti l’indennità a valere sul Fondo per il reddito di
ultima istanza
Viene prevista anche per il mese di maggio 2020, ai fini della completa
attuazione di quanto previsto dall’articolo 78, D.L. 34/2020, l’indennità di ultima istanza per i soggetti già beneficiari in via automatica e, per tale mese, la stessa è elevata all’importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di ultima istanza, ai fini del riconoscimento si applicano le disposizioni di cui al Decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività, che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l’accesso all’indennità per i liberi professionisti devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto. Salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Mef, del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell’articolo 44,
comma 2, D.L. 18/2020.
Articolo 14
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e
individuali per gmo
Viene prorogato il divieto di licenziamento, con decorrenza 15 agosto 2020,
rimodulandone la portata.
Innanzitutto, si prevede che per i datori di lavoro che non abbiano
integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente Decreto, resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991) e restano, altresì, sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.
Nello stesso modo, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima Legge.
Sono escluse dal divieto di licenziamento le ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in
liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel
caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un
complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al
predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di
cui all’articolo 1, D.Lgs. 22/2015 (NASpI). Sono, altresì, esclusi dal divieto i
licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui
l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono
esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Viene confermata la possibilità di revoca del licenziamento: il datore di lavoro
che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia
proceduto al recesso del contratto di lavoro per gmo ai sensi dell’articolo 3, L.
604/1966, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, L.
300/1970, revocare in ogni tempo il recesso, purchè contestualmente faccia
richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il
licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza
soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Articolo 15
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti
disagiati
Con effetto dal 20 luglio 2020, al fine di recepire gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 152/2020, mediante modifica dell’articolo 38, comma 4, L. 448/2001, si prevede che gli invalidi civili totali, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, abbiano diritto alla elevazione dell’assegno fino a 651,51 euro a partire da 18 anni di età, e non da 65 anni.
Articolo 19
Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse
I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente
alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell’impossibilità di
raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze,
domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica Autorità abbia emanato
provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio
territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali non hanno trovato
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19 prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, possono
presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies,
D.L. 18/2020, con specifica causale “COVID-19 – Obbligo permanenza
domiciliare”. Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai
provvedimenti della pubblica Autorità, fino a un massimo complessivo di 4
settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna,
Veneto e Lombardia.
Le domande sono trasmesse esclusivamente all’Inps, a pena di decadenza,
entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l’autocertificazione del datore di lavoro che indica l’Autorità che ha emesso il provvedimento di
restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente
articolo da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i
dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro il
15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente.
Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020: raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
Articolo 20
Disposizioni per il settore aereo
Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di operatore aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell’accordo, può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, nonchè della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) prospettive di cessione dell’azienda o di un ramo di essa;
b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione o
dalle Regioni interessate, secondo le modalità indicate nell’accordo.
Articolo 22
Fondo per la formazione personale delle casalinghe
È istituito un Fondo denominato “Fondo per la formazione personale delle
casalinghe”, finalizzato alla promozione della formazione personale e
all’incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.
Articolo 23
Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem),
viene ulteriormente riconosciuto, per una singola quota pari all’ammontare di
cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020, ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una
soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno
percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente Decreto;
c) possesso dei requisiti di cui all’articolo 82, commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis
e 3, D.L. 34/2020.
Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro,
moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all’articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L.
26/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un
massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
La domanda per la quota di Rem è presentata all’Inps entro il 15 ottobre 2020
tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato
secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Articolo 24
Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare
lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di
valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, può autorizzare, a decorrere dalla data di
pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di
funzionari, incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, D.Lgs.
165/2001, per la durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico.
Articolo 27
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate –
Decontribuzione Sud
L’articolo 27 introduce un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della
Commissione Europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con D.P.C.M., su proposta
del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità e il riferimento a indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei Piani nazionali di riforma.
Articolo 88
Decontribuzione cabotaggio crociere
Alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei Registri nazionali che
esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, viene esteso lo sgravio contributivo proporzionale di cui all’articolo 6, comma 1, D.L. 457/1997, per il periodo 1° agosto 2020-31 dicembre 2020.
Con Decreto saranno individuate le modalità attuative.
Articolo 97
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi dagli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, possono essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato,
senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un
massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 112
Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda (c.d. fringe benefit) ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, Tuir, è elevato a 516,46 euro.
Questa misura mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria, con l’obiettivo di consentire l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti. È finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19 o che hanno deciso di introdurre il lavoro agile per tutti i dipendenti, pur rientrando tra le attività consentite, e operano nei settori:
La dotazione finanziaria complessiva di “Safe Working” – io riapro sicuro ammonta a circa 19,1 milioni di euro e saranno ammissibili le spese sostenute a far data dal DPCM del 22 marzo 2020 riferite a:
Il bando per richiedere i contributi con indicazione della data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande verrà pubblicato il 20 maggio 2020.
COVID-19 E IMPATTO SUI REDDITI DEI GENITORI ONERATI AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Torniamo ad occuparci delle questioni che l’impatto epidemico del COVID-19 solleva nell’ambito del diritto di famiglia analizzando, in particolare, le difficoltà connesse al corretto e regolare adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli a causa dell’effetto a domino che la forzata chiusura delle attività, commerciali e non, ovvero la messa in cassa integrazione ha avuto sul reddito dei genitori onerati, determinandone un’inaspettata quanto involontaria contrazione.
Di fronte alla straordinaria situazione emergenziale moltissimi, purtroppo, sono i genitori che in questi giorni non sono oggettivamente in condizioni di onorare regolarmente l’importo previsto quale contributo mensile, oltre le spese straordinarie e sanitarie.
D’altro canto, se l’assegno venisse a mancare, i figli potrebbero trovarsi in serie difficoltà a far fronte ai loro bisogni primari: devono, quindi, prevalere i principi di correttezza ed il senso di responsabilità dei genitori nell’interesse primario dei minori.
L’obbligazione non è di natura contrattuale ma si basa su norme civilistiche che danno attuazione ai diritti costituzionalmente garantiti (artt. 29 e 30 Costituzione): il genitore onerato è obbligato a farvi sempre e comunque fronte, anche in caso di significative difficoltà, senza poter autonomamente decidere di autoridurselo in ragione del momentaneo minor reddito.
L’art. 147 c.c. impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli che grava su di essi in senso primario ed integrale, in considerazione della sussistenza della propria capacità lavorativa o, in caso di disoccupazione, della ‘possibilità’ di reperire un’attività lavorativa, anche se saltuaria.
La giurisprudenza di merito si esprime in questi termini laddove, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, afferma che la disagiata condizione economica dell’obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell’assegno all’avente diritto e che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Sul piano del diritto, le conseguenze del mancato e/o parziale adempimento degli obblighi di mantenimento possono essere di carattere sia civilistico che penalistico. Sotto quest’ultimo profilo, la sottrazione all’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno dovuto in caso di separazione o divorzio può integrare il reato previsto dall’art. 570 bis c.p.; la norma inserita dall’art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018 aggrava le condotte omissive più marcatamente economiche già previste dall’art. 570 c.p..
In caso di minori si tratta di un reato procedibile d’ufficio, ciò vuol dire che la denuncia sporta dal soggetto beneficiario non può essere successivamente ritirata. Viste le ultime riforme, la norma prevede una responsabilità quasi ‘oggettiva’ ed assume rilevanza penale anche un versamento parziale o non puntuale.
È fuor di dubbio che l’eventuale abuso e/o strumentalizzazione dell’attuale crisi per sottrarsi o avanzare richieste di sospensione tout court del mantenimento non è rispettoso dei doveri di assistenza morale e materiale fondanti il cardine stesso della famiglia.
In assenza di uno specifico intervento normativo anche assistenziale, quindi, verrebbe da concludere che il soggetto onerato deve fare l’impossibile – se non di più – per versare quanto dovuto perché il benessere dei minori deve essere messo al primo posto.
Non disconosciamo, tuttavia, l’ipotesi che il genitore che abbia visto senza sua colpa annullata o gravemente ridotta la sua capacità di contribuzione, nel momento straordinario che stiamo vivendo possa essere costretto a chiedere una rimodulazione del contributo da versare. Ed allora un possibile correttivo al principio di cui sopra potrebbe intravedersi nell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1256 e 1258 Codice Civile), che trova applicazione allorquando si verifica un evento straordinario ed imprevedibile – non dipendente da un comportamento doloso o colposo del soggetto debitore – che gli impedisce di adempiere totalmente o parzialmente o, ancora, nei termini pattuiti, la propria obbligazione.
Nel caso di specie, il factum principis non sarebbe strettamente collegabile ad azioni o omissioni dirette o indirette del singolo soggetto, quanto piuttosto a cause di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili. Le difficoltà del genitore nel corrispondere l’assegno nella misura prevista dal giudice deriverebbero, infatti, non già da un suo atteggiamento colposo o doloso bensì da un’impossibilità oggettiva ad effettuare la prestazione in sé e per sé considerata proprio a causa del lockdown lavorativo imposto dal Governo.
Al momento non c’è una giurisprudenza specifica di riferimento ed individuare una regola rigida e identica per tutte le situazioni sarebbe impossibile ed immotivato: occorre affidarsi alle norme che regolano il diritto di famiglia, oltre che al buon senso ed ai principi di correttezza e solidarietà.
I possibili scenari che potrebbero presentarsi possono così sintetizzarsi: i) nel caso in cui i rapporti con l’altro genitore siano sereni, civili e collaborativi, potrebbe essere percorribile la via dell’accordo su un’eventuale rimodulazione dell’assegno per la momentanea crisi di liquidità, da ratificare in sede di negoziazione assistita ovvero con un ricorso congiunto avanti il Tribunale; ii) nell’ipotesi in cui i rapporti tra i genitori siano conflittuali oppure non vi sia disponibilità da parte del soggetto beneficiario, occorrerebbe valutare se ricorrono nella fattispecie i presupposti per presentare un ricorso in Tribunale finalizzato all’ottenimento di un provvedimento d’urgenza che autorizzi la richiesta di riduzione ovvero la sospensione del mantenimento per il tempo di durata della nuova condizione reddituale. Se la capacità reddituale ed economica dell’onerato è realmente mutata in ragione delle restrizioni o del lockdown dell’attività imposte delle misure emergenziali, trattandosi di un fatto nuovo non previsto né prevedibile al momento della separazione/divorzio, potrebbe avere delle ripercussioni sulla determinazione del quantum dell’importo dovuto.
Ovviamente, per evitare abusi, il genitore interessato dovrà fornire al Giudice la prova rigorosa che la normativa emergenziale ha determinato la contrazione in maniera peggiorativa e significativa dei suoi redditi cui è conseguita l’impossibilità tout court di assolvere all’obbligo di mantenimento, perché non è sufficiente invocare le limitazioni imposte dal Governo.
Nell’ottica della comprensione reciproca e della solidarietà, potrà poi essere valutato se tale modificazione ha le caratteristiche di continuità, stabilità, di difficile reversibilità e se le misure COVID hanno ridotto la capacità economica anche dell’altro genitore.
La solidarietà familiare, su cui si fondano questi obblighi alimentari, imporrebbe – oggi più che mai – di valutare la complessiva e reale capacità patrimoniale concreta di tutti i soggetti coinvolti.
Lo stesso discorso vale per le spese straordinarie che devono essere sempre rimborsate alla parte che le ha anticipate nella misura stabilita dal giudice, salvo che i genitori addivengano ad un accordo stragiudiziale sul punto o depositino un ricorso per la modifica delle condizioni.
Qualora l’attuale crisi economica provocata dalla pandemia dovesse proseguire ancora per un tempo medio/lungo, non si può escludere che le richieste di revisione si possano moltiplicare con il rischio di non consentire una risposta in tempi abbastanza rapidi da parte di un sistema giudiziario costretto a lavorare in condizioni di emergenza.
Per questo motivo è auspicabile privilegiare strumenti stragiudiziali improntati alla conciliazione e al buon senso comune, valorizzando l’aspetto conciliativo e collaborativo, per non acuire situazione già conflittuali specie in un ambito in cui sono all’ordine del giorno i rancori, i ricatti e le rivendicazioni istintive dovute a crepe preesistenti nei rapporti.
Nel necessario bilanciamento dei diritti deve rimanere comunque centrale il principio del superiore interesse del minore, ricercando soluzioni fondate sul buon senso e la ragionevolezza, contestualizzate nelle specificità del caso concreto.
Devono essere garantiti il benessere primario della prole nell’ambito di un giusto contemperamento degli obblighi di un soggetto in concreta e dimostrata difficoltà, da un lato, ed i doveri di lealtà e correttezza che devono sempre guidare l’adempimento degli obblighi di assistenza materiale, dall’altro.
Pensare di sfruttare la situazione contingente di criticità simulando una difficoltà economica – in realtà inesistente – per ridimensionare in modo opportunistico le proprie risorse finanziarie non solo è censurabile e deprecabile dal punto di vista umano ma costituirebbe un illecito civile ed un reato penale passibile di gravi conseguenze.
Concludiamo rammentando che in nessun caso l’emergenza COVID potrà essere addotta dal genitore onerato come una scusante di comodo per sottrarsi agli obblighi di assistenza materiale né tantomeno potrà rappresentare un’opportunità per chi aspira a ‘liberarsi’ di un onere periodico –tante, troppe volte – mal tollerato.
Avv. Paola Cavallero -Senior Associate - Dipartimento Civile - diritto di famiglia Studio Mainini & Associati
Introduzione
Nella PARTE I del presente elaborato ci siamo occupati dell’arbitrato telematico ovvero delle nuove modalità digitali con le quali è oggi possibile lo svolgimento delle diverse fasi del procedimento arbitrale.
Nella PARTE II, invece, ci siamo occupati di tre possibili soluzioni che potrebbero garantire una maggiore applicazione degli strumenti informatici/telematici nel procedimento arbitrale: la previsione di procedimenti arbitrali rapidi, la possibilità di procedimenti completamente online e la possibilità di gestione online dell’intero procedimento (online case management). Inoltre, è stata analizzata la tematica della tecnologia della blockchain nel procedimento arbitrale. Infine, la terza e ultima parte del presente elaborato affronterà l’interessante tema dell’intelligenza artificiale nel procedimento arbitrale.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ARBITRATO
Quale potrebbe essere l’ipotetico futuro del procedimento arbitrale in relazione all’intelligenza artificiale? Si tratta con certezza di un futuro basato su innovazioni, praticità, ottimizzazione dei tempi, ingenti risparmi e soluzioni soddisfacenti per le parti all’interno di un conflitto. Nonostante l’intelligenza artificiale non abbia avuto finora un ruolo rilevante nell’arbitrato, le incertezze dilagano nella lunga strada da percorrere e, per questa ragione, il tema richiede una minuziosa riflessione per cercare di iniziare a delimitare un possibile quadro giuridico futuro.
Il procedimento arbitrale ha diversi protagonisti e il primo approccio da affrontare fa riferimento alle conseguenze, derivanti dall’introduzione dell’IA, sui detti protagonisti (arbitro, avvocato, parti, Istituzioni Arbitrali ecc) e ai possibili rischi derivanti da una loro sostituzione con una macchina. Ci soffermeremo in modo specifico sulla figura dell’arbitro (o tribunale arbitrale) e analizzeremo velocemente anche la figura dell’avvocato difensore nel procedimento arbitrale[1].
L’intelligenza artificiale e la figura dell’avvocato
Nell’ordinamento giuridico italiano le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori[2]. Il test online “Will a Robot Take My Job?”[3], progettato ed elaborato da McKinsey[4], è un test online che consente di inserire la propria professione e calcolare le probabilità, in termini di percentuali, di essere sostituiti da un robot. Per gli avvocati, il 23% del loro lavoro può essere svolto da un robot e i compiti dell’avvocato, che il test suggerisce possano essere svolti da un robot, includono la ricerca di materiali legali attinenti al caso concreto, preparare documenti legali e fare delle ricerche su materiali legali rilevanti nella decisione[5]. In alternativa alla sostituzione degli avvocati con l’intelligenza artificiale, attualmente esistono diversi strumenti e modalità di assistenza che possono aiutare gli avvocati nell’ambito del procedimento arbitrale. A tal proposito facciamo riferimento al progetto “Ross” dell’IBM[6] (Ross è stato sviluppato partendo da Watson, un computer cognitivo di IBM). Questo programma di ricerca è stato sviluppato per gestire le pratiche in materia di diritto fallimentare di uno studio legale insieme ad altri cinquanta avvocati umani. Possiamo definire Ross come il primo avvocato artificialmente intelligente al mondo, il quale è in grado di fare quello che nessun avvocato umano potrebbe fare in modo efficiente, ovvero, leggere e comprendere un database di legislazioni, casi e commenti accademici estremamente ampio e in rapida e continua crescita. Inoltre, Ross è in grado di imparare dall’esperienza, migliorando in precisione e velocità via via che gli utenti forniscono sempre più informazioni al programma e può compilare ricerche e generare risposte inserendo riferimenti e citazioni a sostegno delle sue decisioni.[7] L’utilizzo di programmi/sistemi dotati di intelligenza artificiale, come Ross, nel procedimento arbitrale sia nazionale che internazionale per l’elaborazione e il riassunto di grandi quantità di dati, verrà probabilmente ampiamente accettato nei prossimi anni come buona metodologia di ricerca. Non sussistono oggi importanti interrogativi circa la legittimità di tali strumenti di intelligenza artificiale nelle moderne controversie e negli arbitrati, invero, la presenza di strumenti dotati di tali caratteristiche potrebbe senza altro aiutare e velocizzare i procedimenti arbitrali.
L’intelligenza artificiale e la figura dell’arbitro
Sono tre le modalità secondo le quali l’Intelligenza Artificiale potrebbe essere utilizzata nel procedimento arbitrale con riferimento alla figura dell’arbitro: 1) l’IA può sostituire gli arbitri umani che compongono il collegio arbitrale (avremo quindi un collegio arbitrale composto da sola intelligenza artificiale); 2) l’IA può lavorare in combinazione con gli arbitri umani (avremo quindi un collegio arbitrale misto: essere umani e intelligenza artificiale) oppure 3) gli arbitri umani possono consultarsi con l’IA[8], ovvero il collegio arbitrale continua ad essere composto da solo arbitri umani che utilizzano l’IA a proprio supporto e assistenza.
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo cercare di capire se sussistono o meno disposizioni che richiedono espressamente che l’arbitro sia un essere umano.
Nella Convenzione di New York[9] non troviamo alcun riferimento esplicito secondo il quale gli arbitri devono essere “esseri umani” [10]. Analizzando nel dettaglio alcuni ordinamenti nazionali possiamo notare, ad esempio, che la legislazione del Cile[11], della Colombia[12] e del Messico[13] non prevedono un riferimento specifico agli arbitri come “persone umane” né tanto meno chiedono che esse siano in grado di esercitare i loro diritti civili[14].
D’altra parte, tuttavia, le procedure per la nomina e le motivazioni per la contestazione degli arbitri nella legge modello UNCITRAL sull’arbitrato implicano che l’arbitro sia umano. Infatti, l’art. 11 paragrafo 1, recita che “No person shall be precluded by reason of his nationality from acting as an arbitrator, unless otherwise agreed by the parties“. Invece, l’articolo 12, paragrafo 1, prevede che “When a person is approached in connection with his possible appointment as an arbitrator, he shall disclose any circumstances likely to give rise to justifi able doubts as to his impartiality or independence“. In questo senso anche la legislazione del Perù[15] o quella dell’Ecuador[16], dove vengono fatti riferimenti specifici ad arbitri come “persone” oppure si chiede a loro di avere capacità di agire autonomamente. Infine, lo stesso Codice di procedura civile italiano, all’art. 812, dispone che “Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità di agire”.
Attualmente la maggior parte delle leggi interne in materia di arbitrato tace sull’uso esplicito dell’IA come arbitri. Qualora la legislazione di un paese permettesse l’uso di arbitri non umani, e quindi anche di arbitri dotati di intelligenza artificiale, bisognerà capire come deve essere concesso tale permesso. La domanda è: i governi dovrebbero riconoscere la società che ha sviluppato l’algoritmo o l’algoritmo stesso?[17]. Quasi tutti i paesi riconoscono la società come entità giuridica ma non riconoscono (ancora) i singoli algoritmi come entità giuridiche separate.
Nell’ipotesi di un collegio arbitrale misto i principali problemi potrebbero riguardare gli equilibri decisionali del collegio “misto”[18]:
Sulla base di questi problemi e interrogativi sarebbe necessario che il ruolo dell’intelligenza artificiale nel procedimento arbitrale venisse precedentemente delineato con precisione: ad esempio, bisognerebbe determinare se l’IA ha gli stessi poteri, diritti e doveri dell’arbitro essere umano oppure se l’arbitro essere umano è superiore o uguale all’arbitrato dotato di IA. Anche la formulazione di un codice etico per gli arbitri dotati di IA potrebbe aiutare nella risoluzione dei problemi e potrebbe essere in grado di fornire risposte alle domande suesposte.
3.a) IA a sostegno dell’essere umano
Molto meno controverso e decisamente più facile da accettare è la possibilità di usare l’IA a sostegno dell’arbitro piuttosto che sostituire gli arbitri umani o avere collegi arbitrali misti[19]. Di fatto, sono tanti i modi per sfruttare l’IA a sostegno degli arbitri. Ne vediamo alcuni:
3.b)Argomentazioni contrarie alla sostituzione degli esseri umani con l’intelligenza artificiale
Processo decisionale e intelligenza artificiale:
Esempi degli studi della Corte EDU e della Corte Suprema degli Stati Uniti
Diversi studi in ambito giudiziario hanno dimostrato come l’intelligenza artificiale possa essere applicata per prevedere ex ante il contenuto di una decisione. Prendiamo in considerazione due esperimenti significativi:
In questi studi si è cercato di capire se l’intelligenza artificiale, una volta addestrata correttamente sulla base di dati precedentemente inseriti nel suo sistema, fosse in grado di prevedere i risultati delle decisioni successive di cui non conosceva l’esito.
I risultati sono stati soddisfacenti. Per quanto riguarda il primo studio, le previsioni della macchina sono risultate attendibili per il 79% dei casi mentre per il secondo studio il 70,2% di affidabilità per le decisioni della Corte e il 71,9% per il voto dei singoli giudici.
Tuttavia, gli studi hanno rilevato diverse limitazioni e punti critici:
In conclusione, entrambi gli studi presentano limiti importanti alla loro applicabilità per la previsione delle decisioni ex ante e fanno sorgere dubbi sul fatto che l’intelligenza artificiale e gli strumenti di previsione dei risultati basati sull’apprendimento automatico potrebbero non essere utili al processo decisionale umano.
Modelli predittivi e arbitrato? Le limitazioni di tale applicazione sulla base della classificazione delle quattro V dei big data (volume, varietà, velocità e veridicità)
Per quanto riguarda invece l’applicazione dei modelli predittivi nel procedimento arbitrale, si possono sin da subito sollevare alcune limitazioni legate alle quattro V dei big data:
Anche l’applicazione dei modelli predittivi nel procedimento arbitrale solleva troppi dubbi e incertezze e potrebbe quindi non risultare utile. Questo tuttavia non vuol dire che i modelli predittivi non possono trovare applicazione nel procedimento arbitrale: anziché sostituire l’essere umano con l’intelligenza artificiale nel processo decisione, non sarebbe forse meglio utilizzare i modelli predittivi a sostegno del procedimento arbitrale?[49]
Il futuro dell’intelligenza artificiale nell’arbitrato
Gli sviluppi tecnologici in campo giudiziario e arbitrale non dovrebbero essere ignorati. Si suggerisce, per il futuro, che nuove leggi e modifiche procedurali inerenti all’uso di queste tecnologie vengano eseguite[50]. Alcuni esperti del mondo giuridico[51] concordano sul fatto che la strada da percorrere dovrebbe essere quella di lavorare insieme alla tecnologia e non già contro di essa.
Anche se rimane forte l’attaccamento all’arbitrato tradizionale, il futuro sembra essere diretto proprio nel senso di queste tecnologie e gli organi arbitrali competenti devono tener conto di questo cambiamento. Ad esempio, servirebbe più chiarezza sulla possibilità di ammissione o meno dell’arbitro dotato di intelligenza artificiale e in questo senso, le camere arbitrali potrebbero fornire aiuto nella realizzazione di modelli di clausole arbitrali che potrebbero prevedere un arbitrato a due livelli a seconda dell’importo della controversia[52]. I governi, infine, potrebbero prevedere meccanismi che favoriscono una maggior integrazione con i sistemi di intelligenza artificiale in modo che le loro decisioni, una volta adottate, vengano verificate da un essere umano, riducendo così i tempi e gli sforzi necessari per una redazione manuale “umana” di un lodo: in questo modo l’IA sostituirebbe l’essere umano solo in alcune funzioni[53].
In conclusione, serve un sempre più forte e ricorrente incoraggiamento ai professionisti dell’arbitrato sulla possibilità di discutere e comprendere le conseguenze derivanti dalla presenza di arbitri dotati di intelligenza artificiale nel procedimento arbitrale, in quanto solo gli esseri umani, (che a loro volta compongono la comunità arbitrale), a differenza delle macchine, sono in grado di esprimere i propri bisogni, necessità, perplessità e quindi di spiegare il proprio ragionamento e le proprie decisioni[54].
Dopo tutto, “Il vero pericolo non è che inizino a pensare come gli uomini, ma che gli uomini inizino a pensare come i computer.” [55]
[1] SCHERER M., Chapter V: The Vienna Innovation Proposition, International Arbitration 3.0 – How Artificial Intelligence will change Dispute Resolution, in Austrian Yearbook on International Arbitration, 2019, pag. 507-509
[2] Art. 816-bis, comma 4 c.p.c.
[3] JOHNSON D., Find Out If a Robot Will Take Your Job. Documento consultabile al sito: https://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/. Sul link indicato è possibile calcolare la percentuale di sostituzione del proprio lavoro da parte di un robot (se questo è incluso all’interno dell’elenco fornito del sito).
[4] McKinsey & Company è una multinazionale di consulenza strategica.
[5] L’immagine a destra è tratta dal test online indicato nella nota 64 e nel quale ho inserito la professione avvocato. Sono disponibili molte altre professioni.
[6] Il sito ufficiale di ROSS è https://www.rossintelligence.com/
[7] SIM C., Will Artificial Intelligence Take over Arbitration? in Asian International Arbitration Journal, 2018, pag. 6-8 e PIAZZOLLA A., Ross l’avvocato progettato dalla IBM, documento consultabile al sito:https://sciencecue.it/ross-lavvocato-progettato-dalla-ibm/9485/
[8] SIM C., op. cit., pag. 2.
[9] Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958.
[10] Forse per il semplice fatto che quando è stata scritta, nel 1958, la possibilità che parti potessero nominare arbitri dotati di intelligenza artificiale era inverosimile per essere affrontata (Cfr. SIM C., op. cit., pag. 3-4).
[11] Ley Num. 19.971 Sobre Arbitraje Comercial Internacional. Documento consultabile al sito: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=230697
[12] Ley num. 1563 Normas generales del arbitraje nacional. Documento consultabile al sito: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Colombia%20-%20Estatuto%20de%20Arbitraje%20Nacional%20e%20Internacional.pdf
[13] Arbitraje y Otros Procedimientos Alternativos de Solución de Controversias Comerciales, México, Código de Comercio, Título Cuarto – Del Arbitraje Comercial. Documento consultabile al sito: http://www.sice.oas.org/DISPUTE/COMARB/Mexico/codcos.asp
[14] In questo senso DE LA JARA J., PALMA D., INFANTES A. (Bullard Falla Ezcurra), Machine Arbitrator: are you ready? Documento consultabile al sito: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2017/05/04/machine-arbitrator-are-we-ready/
[15] Infatti, l’art. 20 della Ley general de Arbitraje n° 26575 recita che “Los árbitros serán designados por las partes o por un tercero, quien puede ser persona natural o jurídica, incluida una institución arbitral. La designación deberá ser comunicada a la parte o partes, según el caso, inmediatamente después de efectuada”. Documento consultabile al sito: http://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/arbitraje/1.pdf
[16]Infatti, l’art. 19 della Codificacion de la Ley de Arbitraje y Mediacion recita che “No podrán actuar como árbitros las personas que carezcan de capacidad para comparecer por sí mismas en juicio. Son causas de excusa de los árbitros las previstas en el Código de Procedimiento Civil para los jueces. El árbitro que conociera que está incurso en inhabilidad para ejercer su cargo notificará inmediatamente al director del centro de arbitraje o a las partes que lo designaron para que procedan a reemplazarlo.”. Documento consultabile al sito: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Ecuador%20-%20Ley%20de%20Arbitraje%20y%20Mediaci%C3%B3n.pdf
[17] In questo senso NG (HUANG YING) I e BENEDETTI DEL RIO V., Chapter 8: When the tribunal is an Algorithm: Complexities of Enforcing Orders Determined by a Software under the New York Convention, in 60 Years of the New York Convention: Key Issues and Future Challenges, 2019, pag. 132-133.
[18] SIM C., in op. cit., pag. 5-6.
[19] SIM C., in op. cit., pag. 6-8
[20]Per ulteriori informazioni: https://www.clausebuilder.org/cb/faces/index;jsessionid=U_YlASOLxuMeiOEJv4MUYFLOaoibfiKAQ6d7As8Bpr6T5Cft5EYk!-2072942218!436302011
[21] Avv. COZZI F., L’impatto delle nuove tecnologie sul procedimento arbitrale: processi, criticità e prospettive nell’esperienza internazionale, intervento tenuto durante il Convegno promosso da Arbitrando “La risoluzione dei conflitti nell’era digitale: L’arbitrato e la rivoluzione tecnologica”, Milano, 21 novembre 2019 – Fondazione Stellina.
[22] Per ulteriori informazioni e dettagli: https://globalarbitrationreview.com/arbitrator-research-tool
[23] Per ulteriori informazioni e dettagli: https://arbitratorintelligence.com/
[24] Tuttavia, secondo alcuni, tale teoria potrebbe essere facilmente superata prendendo in esempio un programma di apprendimento automatico (dotato di intelligenza artificiale) chiamato DeepMind[24], il quale aveva imparato a giocare ad “Atari breakout”, un gioco per computer degli anni ‘70 e ’80. L’obiettivo del gioco era quello di far rimbalzare una palla (rappresentata da un punto grigio) contro un muro di mattoni usando il cursore (rappresentato dalla linea grigia in basso a destra) e rompere il maggior numero di mattoni possibile. Si ricorda che al computer non è stata data alcuna conoscenza preliminare sul gioco né molto meno è stato detto come si gioca e come far spostare la palla, l’unica informazione fornita era che doveva massimizzare i punti. Il video mostra tre diverse fasi del DeepMind che impara da zero come giocare questo gioco: nella prima fase il computer non è in grado di muovere la palla e utilizza in modo molto impacciato il cursore; dopo solo due ore il computer è in grado di giocare come un esperto e colpisce abilmente e con la massima velocità la palla contro il muro di mattoni ed infine, DeepMind dopo quattro ore riesce a scoprire la soluzione per ottenere il massimo del punteggio ovvero quello di scavare un tunnel attraverso il muro di mattoni in modo che la palla colpisca il muro dall’alto anziché dal basso (sulla piattaforma youtube è disponibile un video di DeepMind mentre gioca). Sulla base di questo esempio si può concludere che il programma di intelligenza artificiale in questione non sapeva come giocare a “Atari Breakout” ma ha imparato, con la pratica, a farlo successivamente, ovvero il programma da solo ha deciso l’inferenza che avrebbe tratto dagli eventi nelle sue decisioni e nessun programmatore ha deciso questo progredire (Cfr. SCHERER M., Chapter V, cit., pag. 511-512).
[25] ZHANG M., ‘Google Photos Tags Two African-Americans As Gorillas Through Facial Recognition Software’, documento consultabile al sito: https://www.forbes.com/sites/mzhang/2015/07/01/google-photos-tags-two-african-americans-as-gorillas-through-facial-recognition-software/#4d4e7a3713d8
[26] Programma disponibile al sito: http://diversity.ai/
[27] Programma disponibile al sito: https://openai.com/
[28] SIM C., op. cit., pag. 9-10.
[29] Soluzioni suggerite da SIM C. op. cit. pag. 10-11.
[30] SIM C., op. cit., pag. 11-12.
[31] Per ulteriori informazioni su Ellie andare sul sito della University of Southern California’s, consultabile all’indirizzo: http://ict.usc.edu/prototypes/simsensei/
[32] SCHERER M, Artificial Intelligence and Legal Decision-Making: The Wide Open?, in Journal of International Arbitration, 2019, pag. 562-563 e SCHERER M., Chapter V, cit., pag. 510-512.
[33] ALETRAS N., TSARAPATSANIS D., PREOTIUC-PIETRO D., LAMPOS V.., Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective, documento consultabile al sito: https://peerj.com/articles/cs-93/
[34] Gli articoli 3, 6 e 8 sono stati scelti perché riguardavano il maggior numero delle decisioni della Corte EDU e quindi erano in grado di fornire dati sufficienti per l’addestramento del programma.
[35] Lo studio era stato progettato per verificare la frequenza di parole o di gruppo di parole e successivamente attribuire un relativo peso predittivo a queste in confronto al risultato: violazione o meno della disposizione in questione. Ad esempio, le parole usate più frequentemente con un alto valore di previsione nell’art. 3 erano “infortunio”, “danno”, per l’art. 6, “ricorso”, “esecuzione”, “limite” e ai sensi dell’art. 8 “figlio”, “corpo”, “attacco” ecc.
[36] KATZ D. M., BOMMARITO M. J. II, BLACKMAN J., A general approach for predicting the behavior of the Supreme Court of the United States, documento consultabile al sito: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174698
[37]Si trattava di un numero di input di oltre 28.000 risultati di casi e oltre 240.000 voti dei singoli giudici (un numero molto superiore rispetto a quello dello studio precedente).
[38] SCHERER M., Artificial, cit., pag. 551.
[39] Chiunque, infatti, sarebbe in grado di prevedere al 100% la decisione della Corte dopo aver ricevuto il ragionamento di essa, ma il problema è che il ragionamento giuridico della Corte EDU non può essere disponibile ex ante e pertanto non può essere incluso nella previsione dei casi futuri.
[40] SCHERER M., Artificial, cit., pag. 550 e Avv. Cozzi F., op. cit.
[41] SCHERER M., Chapter V, cit., pag. 509.
[42] Vedi infatti l’esempio dell’ICC, nel documento Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration Under the ICC Rules of Arbitration, paragrafo 42-43, 1gennaio 2019. Documento consultabile al sito: https://iccwbo.org/publication/note-parties-arbitral-tribunals-conduct-arbitration/
[43] Soluzione proposta da SCHERER M., Artificial, cit., pag. 554-555.
[44] SCHERER M., Artificial, cit., pag. 555-556.
[45] SCHERER M., Artificial, cit., pag. 557.
[46] Si veda, ad esempio, JOLLS C., SUNSTEIN C. e THALER R., A Behavioral Approach to Law and Economics, documento consultabile al sito: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=12172&context=journal_articles, e TOR A., The Methodology of the Behavioral Analysis of Law, Haifa Law Review, documento consultabile al sito: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1266169. Sono esempi forniti da SCHERER M., Artificial, cit., pag.
[47] SCHERER M., Artificial, cit., pag. 557.
[48] SCHERER M., Artificial, cit., pag. 558-562.
[49] SCHERER M., Artificial, cit., pag. 554.
[50] In questo senso J. de la Jara, D. Palma, Alejandra Infantes (Bullard Falla Ezcurra), op. cit e NG (HUANG YING) I. e BENEDETTI DEL RIO V., op. cit., pag. 133-134.
[51] Per quanto riguarda la Francia vedi HAERI K., CHALLAN-BELVAL S., HANNEZO E. & LAMON B., L’avenir de la profession d’avocat, 2017, documento consultabile al sio: www.justice.gouv.fr/publication/rapport_kami_haeri.pdf e per quanto riguarda gli Stati Uniti D’america, vedi American Bar Association Commission on the Future of Legal Services, Report on the Future of Legal Services in the United States, 2016, documento consultabile al sito: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/abanews/2016FLSReport_FNL_WEB.pdf,
[52] Le parti potrebbero essere più tranquille nell’affidare controversie di modico valore a arbitri algoritmi e controversie di importo più sostanzioso invece ad arbitri essere umani.
[53] Queste soluzioni vengono fornite da NG (HUANG YING) I. e BENEDETTI DEL RIO V., op. cit., pag. 133-134.
[54] In questo senso DE LA JARA J., PALMA D., INFANTES A. (Bullard Falla Ezcurra), op. cit.
[55] Sydney Harris, giornalista statunitense.
A cura della dott.ssa Melissa TrevisanTrainee Lawyer Studio Mainini & Associati
Protocollo tra
Tribunale Ordinario di Monza
Ordine degli Avvocati di Monza
Modalità svolgimento udienze civili mediante collegamento da remoto ex art. 83 comma 7 lettera f) D.L. 18/2020 e con trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lettera h) D.L. 18/2020.
– Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– visto in particolare l’art.83 del citato D.L. n.18/20 e richiamato il disposto, operante per lo svolgimento delle udienze civili, di cui al comma 7 lettera f, quanto alla celebrazione dell’udienza da remoto mediante accesso all’aula virtuale del Giudice, e lettera h quanto alla trattazione per iscritto del processo, senza svolgimento dell’udienza;
– visti i provvedimenti del Direttore Generale DGSIA datati 10 e 20 marzo 2020 con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l’utilizzo dei programmi Skype for Business e Teams, che utilizzano aree di data center riservate in esclusiva al Ministero della Giustizia;
– vista la Delibera C.S.M. 27.3.20 prot.5102, recante Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID-19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte, ove si forniscono indicazioni generali per lo svolgimento delle udienze civili, tanto nella fase compresa tra il 9 marzo 2020 ed il 15 Aprile 2020 quanto – ove previsto dalle disposizioni dei Capi degli Uffici – per il periodo tra il 16 aprile 2020 ed il 30 giugno 2020, in attuazione di quanto disposto dall’art. 83, comma 6 e comma 7 lettera f), del citato D.L. 18/2020;
– evidenziato che i recenti interventi normativi, succedutisi in via di urgenza, appaiono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le occasioni di accesso alle sedi giudiziarie e quindi di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia e, dall’altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali;
– considerato che l’esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali è posta a fondamento anche dell’art.87 comma 1 D.L. n.18/20 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
– visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza del 9 aprile 2020 prot.1011, operante per il periodo 16.4 – 11.5.20, laddove per il settore civile, e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, si dà indicazione di “privilegiare, ai sensi della, lettera h dell’art. 83 comma 7, la “trattazione scritta” unicamente telematica, senza udienza, quando la stessa non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti … e, nell’impossibilità della trattazione scritta, prevedere prioritariamente, ai sensi della lettera f dell’art.83 comma 7, la gestione “da remoto” delle udienze che non richiedano soggetti diversi da parti e difensori, con collegamenti mediante utilizzo di Consolle PCT e programmi Skype for Business o Teams, di cui al provvedimento Ministero Giustizia/DGSIA 20.3.2020 prot. 4223” (punti 2a e 2b);
– dato atto che l’imminente provvedimento del Presidente del Tribunale di Monza, destinato a operare per il periodo 12.5 – 30.6.20, individuerà gli ambiti urgenti da trattare, consentendo la trattazione anche di procedimenti non urgenti, purché nella citata modalità di trattazione unicamente telematica, ai sensi delle lettere h ed f dell’art. 83 comma 7, indicandosi per ciascuna sezione – nei termini qui anticipati – le tipologie di udienze potenzialmente compatibili con la mera “trattazione scritta” ovvero con la gestione dell’udienza “da remoto”, rimesse alla discrezionalità del singolo giudice, salva l’obbligatorietà della trattazione senza udienza con mero scambio di note scritte della fase di precisazione delle conclusioni di procedimento maturo per la decisione;
– rilevata la necessità di definire unitamente all’Ordine degli Avvocati modalità di svolgimento delle udienze civili, nelle forme di cui alle lettere f e h del comma 7 art.83 D.L. n.18/20, che garantiscano l’effettività del contraddittorio pur limitando la presenza di magistrati, personale amministrativo, difensori e parti presso le sedi degli uffici giudiziari;
– dato atto che il presente Protocollo deve ritenersi operativo sino a che permangano le esigenze di contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Si richiamano, e sono da intendersi quale parte integrante del Protocollo, gli allegati da 1 a 5, che individuano, per ciascuna sezione civile, le tipologie di udienza compatibili rispettivamente con la modalità di “trattazione scritta” dell’incombente processuale (lett. h comma 7 art. 83 D.L. 18/20) o con la modalità di “gestione da remoto” (lett. f comma 7 art. 83 D.L. 18/20)
***
MODALITA’ e SPECIFICITA’ DI GESTIONE UDIENZA DA REMOTO, ex art. 83 comma 7 lettera f del D.L. 18/2020, mediante accesso all’aula virtuale del Giudice.
tempestivamente:
– dell’applicativo Microsoft Teams;
– di dispositivi hardware idonei al loro supporto ed alla videoripresa da remoto;
-di una connessione stabile e veloce che ne consenta l’utilizzo.
3.1 Il provvedimento deve contenere l’espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
3.2 in ogni caso, con il suddetto decreto il Giudice dà facoltà alle parti di richiedere la trattazione in modalità ordinaria del processo avente ad oggetto diritti disponibili, da calendarizzarsi in data compatibile con il ruolo d’udienza di ciascun giudice; la richiesta va inoltrata con istanza congiunta delle parti, che sarà depositata telematicamente a cura dell’attore, dopo essere stata concertata mediante posta elettronica preventivamente tra i difensori; sarà rimessa alla valutazione del giudice istanza di rinvio presentata da una sola parte, che sia adeguatamente motivata.
6.1 – Prioritariamente la notifica avverrà a mezzo PEC (posta elettronica certificata); ove non sia possibile in quanto il destinatario ne sia privo o per altri impedimenti di natura telematica, e necessiti dell’esecuzione tramite U.N.E.P., l’adempimento – richiesto con istanza motivata – deve essere ritenuto da detto Ufficio quale atto urgente.
7.1 – Con la medesima nota i procuratori indicano indirizzi mail e recapito telefonico di eventuali sostituti, ove già ne prevedano la partecipazione all’udienza; in ogni caso non sarà consentita la partecipazione di più di un difensore per ogni parte. E’ consentita la partecipazione di non più di un praticante per difensore collegato anche tramite propria postazione.
10.1 – A tal fine il partecipante deve selezionare il link indicato sub 3 e cliccare su “Partecipa alla riunione di Microsoft Teams”;
10.2 – successivamente, nella pagina del browser che si apre in automatico, deve cliccare su “Partecipa sul Web” salvo che non si preferisca scaricare l’applicazione, il che consente di vedere tutti gli altri partecipanti; via web si possono vedere soltanto i partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prenda la parola;
10.3 – nella finestra che si apre successivamente occorre cliccare su “Partecipa ora” ed attendere l’abilitazione da parte del Giudice.
***
1.1. La valutazione in ordine alla necessità o meno della presenza di soggetti diversi dai difensori è rimessa al Giudice e va effettuata in concreto.
1.2. I procuratori possono richiedere (congiuntamente) al Giudice di procedere ex art. 83 comma 7 lettera h al conferimento dell’incarico e alla formulazione del quesito al CTU, differendo l’inizio delle operazioni, ove implicanti contatti ravvicinati tra le persone, a data successiva al 30.9.2020 o ad altra eventualmente stabilita da provvedimenti normativi o del Presidente del Tribunale in ragione dello stato dell’emergenza sanitaria in corso. In tal caso, previa autorizzazione del Giudice depositata in Consolle unitamente al quesito e comunicata dalla Cancelleria anche al consulente nominato, il CTU presta giuramento con dichiarazione scritta e depositata in PCT.
2.1 – In ogni caso, con il suddetto decreto il Giudice dà facoltà alle parti di richiedere la trattazione in modalità ordinaria del processo, da calendarizzarsi in data compatibile con il carico del ruolo di ciascun giudice; la richiesta va inoltrata con istanza congiunta delle parti, che sarà depositata telematicamente a cura dell’attore, dopo essere stata concertata mediante posta elettronica preventivamente tra i difensori; sarà rimessa alla valutazione del giudice istanza di rinvio presentata da una sola parte, che sia adeguatamente motivata. Parimenti sarà rimessa alla valutazione del giudice eventuale istanza motivata delle parti di procedere, anziché alla trattazione scritta, all’udienza da remoto, per le tipologie indicate come compatibili.
3.1. onera la parte attrice/ricorrente di provvedere, entro un termine dato, alla notifica alla parte convenuta/resistente non costituita – della quale non sia già stata dichiarata la contumacia – del decreto emesso e del deposito a PCT della documentazione comprovante la suddetta notificazione, che dovrà avvenire a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Ove ciò non sia possibile, in quanto il destinatario ne sia privo o per altri impedimenti di natura telematica e necessiti dell’esecuzione tramite U.N.E.P., l’adempimento richiesto con istanza motivata andrà ritenuto, da detto Ufficio, quale atto urgente.
3.2 assegna congruo termine per il deposito telematico di nota scritta congiunta, concertata preventivamente, contenente le deduzioni che ciascuno avrebbe formulato a verbale ove si fosse tenuta l’udienza; le parti potranno scambiarsi il testo a più riprese, mediante posta elettronica, fino alla versione definitiva, che sarà depositata telematicamente, a cura dell’attore, entro il suddetto termine.
3.3 ove la complessità della trattazione lo imponga, il giudice può assegnare termini differenziati alle parti per il deposito delle rispettive note.
6.1. Qualora non ritenga di decidere la causa, il Giudice dispone i provvedimenti necessari al prosieguo del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza, in modalità “ordinaria, o, nel perdurare dell’emergenza sanitaria, in “trattazione scritta” o “in collegamento telematico da remoto”.
6.2. In ogni caso, alla data stabilita il Giudice verifica la rituale comunicazione a cura della Cancelleria del provvedimento di cui al punto 2.
***
Si stabilisce l’operatività del presente protocollo a decorrere dalla data della sua sottoscrizione sino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria (allo stato 30 giugno 2020, salvo disposizioni normative di proroga).
Le parti s’impegnano a verificare il funzionamento delle presenti disposizioni e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.
Vengono indicati quali responsabili dell’attuazione e del monitoraggio del presente protocollo la dott.ssa Zenaide Crispino, l’Avv. Michela Malberti.
Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Presidenza della Corte d’Appello di Milano ed a tutti i Consigli dell’Ordine appartenenti all’Unione Lombarda degli Ordini Forensi.
Sono parte integrante del presente Protocollo gli allegati da 1 a 5. Monza, lì 27 aprile 2020
LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dott.ssa Laura Cosentini
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI Avv. Vittorio Sala
All.1
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f
Monza 19 aprile 2020.
Il Presidente della prima sezione civile. Dott. Mirko Buratti
All. 2
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE SECONDA
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. H
– ogni udienza, compresa quella di prima comparizione, nei:
restando invece incompatibili:
– l’udienza di espletamento prove per testi/interrogatorio formale;
– l’udienza di discussione finale ex art.429 c.p.c., salvo l’espresso assenso delle parti alla trattazione scritta.
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f
– ogni udienza, compresa quella di prima comparizione, nei:
restando invece incompatibili le sole udienze di espletamento prove per testi/interrogatorio formale.
All. 3
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett.h
CONTENZIOSO ORDINARIO:
ESECUZIONI
FALLIMENTARE
TIPOLOGIA DI UDIENZE NON COMPATIBILI (NON SOSTITUIBILI) CON LA TRATTAZIONE SCRITTA e pertanto da RINVIARE
ESECUZIONI
FALLIMENTARE
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f
Nessuna
All. 4
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera la “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f
All. 5
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con la mera “trattazione scritta”, ossia mediante scambio e deposito telematico tramite Consolle PCT di note scritte, in sostituzione dell’udienza in sede, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. h:
– procedimenti cautelari e reclami,
– procedimenti ex art. 28 L. 300/1970,
– procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.,
– procedimenti cd. Fornero in fase sommaria e di opposizione ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92/12, – procedimenti per ATP ex art. 445 bis c.p.c.
– udienza di discussione sull’ammissione delle prove;
– udienza di discussione sulle istanze ex art. 648 e 649 c.p.c.,
– udienza di discussione sulla sospensione dell’esecuzione ex artt. 615 e ss. c.p.c.,
– udienza di discussione sulle istanze ex art. 423 c.p.c.
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto tramite Consolle PCT e Programmi Skype for Business o Microsoft Teams, ex art. 83 DL n.18/20 comma 7 lett. f:
fatta eccezione per la fase istruttoria, le udienze dei seguenti procedimenti sono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto:
– procedimenti cautelari e reclami,
– procedimenti ex art. 28 L. 300/1970,
– procedimenti ex art. 702 bis c.p.c.,
– procedimenti cd. Fornero in fase sommaria e di opposizione ex art. 1, commi 47 e ss., L. n. 92 /12,
– procedimenti per ATP ex art. 445 bis c.p.c.,
– procedimenti ordinari di lavoro ex art. 414 e ss. c.p.c.,
– procedimenti di previdenza/assistenza,
– procedimenti di opposizione ad ATP ex art. 445 bis, co. 6, c.p.c.
– procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro e previdenza.
Tipologie udienze che per la sezione si ritengono incompatibili con la trattazione scritta e/o in collegamento da remoto:
udienze fissate per la formalizzazione delle conciliazioni ex art. 185 c.p.c., dovendosi stipulare in udienza il processo verbale di conciliazione alla presenza delle parti o dei loro procuratori.
Il coordinatore della Sezione lavoro (Domenico Di Lauro)
Tutto scorre, la vita stessa lo fa, ma i collaboratori veri restano.
Finché abbiamo dei ricordi, il passato dura…
finché abbiamo speranze, il futuro ci attende…
finché abbiamo professionisti validi, il presente vale la pena di essere vissuto.
Non c’è vera felicità senza una persona con cui condividerla.
Lo Studio è al fianco delle donne che hanno subìto discriminazioni, abusi e violenze ma non trovano il coraggio, o le capacità, di denunciare perché vivono in condizioni di isolamento ideologico e/o sociale, nel silenzio oppure nell’indifferenza generale.
La violenza sulle donne è un fenomeno diffuso e multiforme:
si verifica in ogni strato sociale e riguarda donne di ogni età.
Chi subisce o ha subìto violenza non deve mai credere di essersela meritata; deve al contrario imparare a riconoscerla e a percepire la gravità delle aggressioni, fisiche e psicologiche.
La violenza non è un “fatto privato” da nascondere o qualcosa di cui vergognarsi. È importante che le vittime escano allo scoperto e denuncino, perché il silenzio fa il gioco dei carnefici.
Accettare disparità e maltrattamenti – sottovalutando la violenza o perdonandola – è pericolosissimo: l’escalation dei comportamenti aggressivi è imprevedibile e può avere esiti tragici.
La battaglia contro la violenza dev’essere condotta anche sul terreno dell’educazione e del rinnovamento culturale.
La concezione della donna come essere inferiore va scardinata innanzitutto in famiglia e a scuola: non è mai troppo presto per far capire ai bambini che siamo tutti uguali. La violenza è infatti anche una conseguenza della discriminazione e potrà essere sconfitta soltanto quando uomini e donne saranno realmente uguali, con gli stessi diritti, doveri e opportunità.
L’uguaglianza è un diritto: le donne devono imparare a pretenderla.