L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni operative necessarie per
Risposta Interpello n. 84 dell’Agenzia delle Entrate: Abuso del diritto nell’operazione
Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al
#Agenti – E.N.AS.A.R.CO
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2018, n. 29529
Fatti di causa
S.F. Spa (ora xxxxx) impugnava l’avviso di accertamento per l’anno 2003 per Iva, Irpeg ed Irap con cui venivano ripresi maggiori interessi passivi, erroneamente computati, costi non di competenza per l’indennità di clientela corrisposta ad un agente cessato nel 2003, nonché costi per l’irregolare ammortamento dell’acquisto di un software e delle relative spese di sviluppo,
#Indennità di incasso; #agenti di commercio (c.d. indennità di maneggio somme)
L’attività di recupero del credito posta in essere da un agente di commercio esula dalle sue competenze lavorative. L’articolo 1742 del Codice Civile (libro quarto, Titolo III, Capo X) afferma: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti […]”. Nella prassi, tuttavia, la situazione
Il contratto di agenzia costituisce un contratto tipizzato e regolamentato dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile. La citata normativa dispone che “col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”; cercando di dare una migliore specificazione di detto rapporto è possibile ritenere l’attività che caratterizza l’agent
Il contratto di agenzia può essere sciolto sia con preavviso che senza.
Nello specifico, l’art. 1750, comma secondo, c.c., dispone che qualora il contratto sia a tempo indeterminato, “ciascuna parte può recedere dallo stesso purché ne dia comunicazione all’altra entro un termine stabilito”.
Posto quindi che sia l’agente che la società preponente possono recedere dal contratto di agenzia è fondamentale che venga rispettato il termine di preavviso, la cui durata
A) La normativa di riferimento.
Il generale divieto di concorrenza tra agente e preponente, previsto dall’art. 1743 del codice civile – norma che vieta all’agente di assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per il medesimo ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro – opera soltanto durante lo svolgimento del rapporto di agenzia. Per il periodo successivo alla cessazione del contratto, invece, è prevista per le parti la possibilità di stipulare
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