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Lo Studio Mainini & Associati, in collaborazione con Ecole, società consortile promossa da Assolombarda, insieme a Confindustria Monza e Brianza, Confindustria Lecco e Ucimu, suggerisce alle proprie Aziende Clienti di impiegare le risorse accantonate e non utilizzate entro il 2011. Infatti il 31 dicembre 2011 scadono i termini fissati dal regolamento del Fondo per utilizzare i versamenti accantonati sui propri Conti Formazione relativi alle annualità 2007 e 2009. (Le risorse accantonate non hanno durata illimitata e trascorsa la scadenza, gli accantonati non spesi confluiscono nel conto sistema e non potranno più essere a disposizione della singola azienda).
Assolombarda affianca le Imprese, con taglio fortemente operativo con la collaborazione di esperti progettisti di formazione e studi professionali competenti.
Nel corso di quest’anno, grazie ai progetti approvati, Ecole ha messo in programma circa 13.400 ore di formazione. Renato Cerioli, Presidente di Confindustria Monza e Brianza, ha sottolineato come la globalizzazione abbia portato alla necessaria acquisizione di nuove competenze, perciò la formazione costante è elemento indispensabile per adeguarsi all’evoluzione dei mercati e dei nuovi profili professionali.
Email:
formazione@assoservizi.it
magenta@maininiconsulting.it
monza@maininiconsulting.it
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03/11/201
La manovra di ferragosto (DL n.138/2011) ha previsto l’introduzione di un addizionale all’imposta di bollo sugli autoveicoli (c.d. “superbollo”), qualora questi superino la soglia di potenza di 225 kW. Con il decreto del Ministero dell’Economia 01.10.2011 sono state individuate le modalità operative diversamento del “superbollo”, mentre con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre appositi nuovi codici tributo. Riguardo ai soggetti obbligati al c.d. “super bollo” auto, l’articolo 1 del decreto in commento stabilisce, in particolare, che: per l’anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il sopraindicato requisito di potenza; per gli anni 2012 e successivi, al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico di cui sopra.
Premessa
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 01.10.2011 sono state individuate le modalità per il pagamento dell’addizionale erariale introdotta dalla manovra finanziaria dello scorso luglio, per i veicoli di grossa cilindrata. Chi al 6 luglio scorso, data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011, possedeva un veicolo per il trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, deve pagare l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. L’importo dovuto ammonta a 10 euro per ogni kW eccedente i 225.
Con la presente trattazione illustriamo, nei particolari, le ipotesi di applicazione dell’addizionale al bollo auto nonché le modalità di versamento del tributo.
Ambito di applicazione del “superbollo”
I soggetti che, alla data del 06.07.2011, risultano proprietari, usufruttuari o utilizzatori a seguito di leasing di un’autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza superiore a 225 Kw, sono tenuti al versamento del c.d. “super bollo”. L’addizionale al bollo auto, quindi, è dovuta qualora sussistano le seguenti condizioni: il superbollo è dovuto in relazione a autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt; per il 2011 deve essere versato da coloro che – alla data del 06.07.2011 – risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico di autovetture e autoveicoli con l’indicato requisito di potenza.
OSSERVA
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, precisiamo che il comma 2 del citato art. 1, DM 7.10.2011, dispone che per il 2012 e per gli anni successivi il superbollo va versato alla data di scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica di cui al DM n. 462/98. Tale contributo, in buona sostanza, deve essere versato in relazione agli autoveicoli per il trasporto di persone che si possono considerare di lussi, quali berline, Suv o auto sportive. A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi di autoveicoli che presentano i requisiti di potenza previsti per l’applicazione del super bollo:
AUTOVEICOLI A CUI VA APPLICATO IL “SUPERBOLLO”
Modello Potenza (kW)
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ASTON MARTIN da 313 a 380
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AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI 258
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FERRARI da 338 a 485
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LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 257
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PORSCHE Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo 279 / 294 / 368
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ROLLS ROYCE Ghost 6.6 240
Il valore dell’addizione
L’addizionale per i veicoli di grossa cilindrata, sportivi e di lusso ammonta a 10 euro per ogni kW di potenza superiore a 225. Riprendendo gli esempi sopra riportati, quindi, bisognerà versare il superbollo in misura pari a:
ESEMPIO – IMPORTO DEL SUPERBOLLO
Modello Potenza (kW) Superbollo
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ASTON MARTIN da 313 a 380 Da 880 a 1.550 euro
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AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI 258 330 euro
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FERRARI da 338 a 485 Da 1.130 a 2.600 euro
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LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 257 320 euro
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PORSCHE Cayenne 3ª serie
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Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo 279 / 294 / 368 540 / 690 / 1.430 euro
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ROLLS ROYCE Ghost 6.6 240 150 euro
Ad ogni modo, come pubblicato su alcune riviste specializzate non sono molte le auto interessate al super bollo. E’ stata stilata una lista ( va comunque presa solo a titolo esemplificativo perché potrebbe non contenere altre auto soggette al super bollo) di autoveicoli che ne sono assoggettati e che per immediatezza di consultazione si riporta.
Marca Modello Kw
ALPINA-BMW
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B3 (2008) B3 S ……………….. 294
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B5 (2009) B5 Biturbo ……….. 373
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B6 (2003) B6 S ………………… 390
ASTON MARTIN da 313 a 380
AUDI
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A3 2ª serie RS3 SPB. 2.5 TFSI
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Q7 4.2 V8 TDI …………………………………………….250
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TT 2ª serie TT RS Coupé – Roadster 2.5 TFSI …
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A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI ……………………………… 258
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A5/S5/Cabrio S5 4.2 V8 … / RS5 4.2 V8 FSI ……… 260/331
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A8 3ª serie A8 4.2 V8 FSI … / A8 L 6.3 W1 …………273/368
BENTLEY …………….da 377 a 463
BMW
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X6 ……………………………………………….. 357
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Serie 6 … 640i … / 650i …………………………………… 235 / 300
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Serie 7 (F01/02/04) 740i-Li … / 750i-Li …………….240 / 300
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Serie 1 Coupé (E82) …………………………………………250
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Z4 (E89) ………………………………………………………..250
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Serie 5 … 550i ……………………………………………..… 300
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X5 (E70) ………………………………………………………..300 / 408
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X6 (E71/E72)………………………………………………… 300/357/408
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Serie 3 … M3 …………………………………………………. 309
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Serie 7 (F01/02/04) Active Hybrid 7-7L / 760i-Li Eccelsa ……342 / 400
CADILLAC
CORVETTE ……………..da 321 a 476
FERRARI ……………….da 338 a 485
FISKER …………………..Karma 300
INFINITI EX/FX/G/M 37 GT-S-AT / FX50 S Premium 235 / 287
JAGUAR
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XF/XJ … 5.0 V8 … / 5.0 V8 SC 283 /…………….. 375
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XK/XKR … 375
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JEEP Gr. Cherokee 3ª s Grand Cherokee 5.7 V8 259
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Overland ………………………………………………….259
LAMBORGHINI Gallardo-Murciélago ……………………………….da 405 a 493
LAND ROVER
LEXUS
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GS 2ª serie GS 450h 24V…………………………….. 254
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LS da 270 a……………………………………………… 327
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GS 2ª serie 450h 24V … ………………………………254
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IS 2ª serie IS F 5.0…………………………………….. 311
LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 …………………………………257
MASERATI ……………………………………………da 294 a 331
MAYBACH ……………………………………………da 405 a 463
MERCEDES
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Classe SL (R230) SL 350… / SL 500… / SL 600… / Sl 63 ………………………………………………………232/285/380/386
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Classe GL (X164) GL 450 … / GL 500 ……………………. 250 / 285
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Classe E (W/S212) E 500 4Matic ………………………..… 285
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Classe G (G461/463) G 500 … / G 55 Kompressor …… 285 / 373
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Classe M (W164) ML 500 ………………………………….… 285
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Classe R (BR251) R 500 … 285
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Classe CLS (C218) CLS 500 … / CLS 63 AMG ………………..300 / 386 / 410
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Classe E E 500 … / E 63 ……………………………………………300/386/410
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Classe CL (CL216) CL 500 …/CL 600 …/CL 63…/CL65…..320/380/400/463
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Classe S (W/V221) S 500 …/S 600…/S 63…/S 65 … ………320/380/400/463
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Classe C (W/S204) C 63 ………………………………………….. 336 / 358
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Classe C Coupé C 63 AMG Coupé ………………………………. 336 / 468
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SLS (C197) SLS AMG Coupé……………………………………… 420
NISSAN
OPEL Insignia 2.8 T 4×4 325CV ………………………………… 239
PORSCHE
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Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S /4.8 Turbo ……279 / 294 / 368
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Panamera 3.0 S Hybrid/4.8 4S/4.8 Turbo/4.8 Turbo S …….279/294/368/405
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Boxster (987) Boxster 3.4 24V…………………………………….. 228 / 235
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Cayman (987) Cayman 3.4 ……………………………………….… 235 / 243
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911 (997) Carrera/Targa/GT3/Turbo …………………………da 254 a 390
ROLLS ROYCE Ghost Ghost 6.6 …………………………………………….. 420
VOLKSWAGEN
Il termine per il pagamento
Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale il superbollo, per l’anno 2011, deve essere versato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 20.10.2011 ha precisato che vista l’entrata in vigore del decreto in data 11.10.2011, il super bollo deve essere versato entro il 10.11.2011.
OSSERVA
Esposta la posizione ufficiale dell’amministrazione finanziaria evidenziamo che da una attenta lettura del testo del DM non risulta indicata specificatamente nessuna data di entrata in vigore dello stesso. In tal caso, gli artt. 7 e 15 del DPR 28.12.1985 n. 1092 stabiliscono che i decreti ministeriali che siano strettamente necessari per l’applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loropubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Con riferimento al DM 01.10.2011 in esame, quindi, non potendo esserci dubbi sulla circostanza che esso sia necessario per l’applicazione di un atto avente forza di legge (l’art. 23 co. 21 del DL 98/2011) e che abbia contenuto normativo, in assenza di specifiche disposizioni, la relativa data di entrata in vigore non può che essere individuata nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. (11.10.2011), ma solo dopo il decorso della vacatio di 15 giorni. Si ritiene, pertanto, che il termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011 scada quindi il 25.11.2011 e non il 10.11.2011.
Prendiamo atto, in ogni caso, che fino ad oggi il l’Agenzia delle Entrate e lo stesso Ministero dell’Economia considerano il 10.11.2011 quale termine ultimo per il versamento del superbollo. Consigliamo pertanto – salvo diversi chiarimenti – di procedere al pagamento del tributo entro tale data.
Per gli anni 2012 e seguenti, invece, l’addizionale è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Le modalità di pagamento
Con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo relativi al versamento del “superbollo”:
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“3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
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3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011-Sanzione”;
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“3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011- Interessi”
Trattamento sanzionatorio
Secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 23 comma 21 della manovra di ferragosto,in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo nonversato. A tal fine , si utilizzano i codici tributo sopra esposti: codice tributo 3365 (Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione) e codice tributo 3366 (Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Gianrico Carofiglio
Milano, Ottobre 2011
Si legge nella prefazione di un piccolo e fondamenale libro continuamente ristampato dagli anni trenta ad oggi – The Elements of Legal Style – che fissa le regole basilari dell’uso, dall’interpunzione al lessico, dalla grammatica alla sintassi, dall’actio all’elocutio, con efficacia e chiarezza:” nulla è irrilevante, con le parole,la vita degli uomini può dipendere da una virgola ”. Nella prefazione:”… noi giuristi possediamo solo le parole. Noi non possiamo prescrivere medicine ai nostri pazienti. In un processo, nella stesure di una lettera, nella redazione di un contratto, in una trattativa, le parole sono il nostro unico strumento di lavoro. Quando si scrive, quando si parla, l’unico obiettivo è la chiarezza”.
PARTE PRIMA
Come in ogni lingua speciale, anche nel linguaggio giuridico si possono individuare diverse peculiarità:
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lessicali, per l’uso di termini tecnici sconosciuti alla lingua standard;
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morfosintattiche, per il modo particolare di costruire i periodi;
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stilistiche, per l’estensione delle frasi e la scelta di locuzioni tipiche
Lessico
Negli atti giuridici è frequente l’uso di stereotipi sintattici e lessicali, locuzioni fisse, termini arcaici o letterari, neologismi. E’ frequente inoltre l’uso di verbi sostantivati, spesso sconosciuti alla lingua italiana.
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Stereotipi: stante/stanti, trattasi, devesi
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Locuzioni fisse: atteso che, caso di specie, la questione di che trattasi, ai sensi dell’articolo
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Termini arcaici: siccome (usato nel senso di poichè), disbrigare, denegrare, reiezione, prosieguo
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Neologismi: prospettazione, documentalmente, probatorietà
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Sostantivazioni: apprensione, caducazione, pattuizione
Sono espressioni da evitare perchè inutili, perchè poco comprensibili o perchè semplicemente errate dal punto di vista grammaticale. Si devono inoltre evitare, per quanto possibili, i sostantivi astratti derivati da verbi con suffissi in -zione e - meno o a suffisso zero come stipula, convalida, ratifica o scorporo, interpello, supero assai diffusi nel linguaggio giuridico, ma non sempre corretti ed efficaci.
Accanto ad espressioni di uso comune come anticipazione, liquidazione, o a termini giuridici difficilmente sostituibili come capitolazione o autorizzazione si usano spesso parole che si potrebbero evitare perchè di origine gergale come pervenimento o dimidiazione.
Morfosintassi
Casi tipici:
Formule sintetiche
Pur di comprimere le frasi e condensarvi il maggior numero di parole si usano soluzioni fantasiose.
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enclisi del -si con l’infinito retto da verbo modale (attuarsi, farsi, menzionarsi, procedersi)
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l’uso dei modo indefiniti (infinito e gerundio) al posto dei modi finiti (chiedere applicarsi all’imputato, non sussistendo conflitto)
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l’uso del participio in funzione di complemento predicato (decorso il termine, esistenti fino a prova contraria, stante le disposizioni, facentigli, commessegli)
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aggettivo in sostituzione di relaiva (e sostantivo in sostituzione di oggettiva o interrogativa indiretta) (riferibile, riconducibile, esperibilità, configurabilità)
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sigle e abbreviazioni (se risultano poco comuni)
Ordine atipico dei sintagmi all’interno della frase
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Anteposizione del verbo al soggetto in frase principale
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Anteposizione del soggetto in fase gerundiva
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Anteposizione dell’aggettivo al nome
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Anteposizione del complemento d’agente al soggetto in subordinata
Uso dell’imperfetto narrativo
I testi che contengono l’esposizione dei fatti e su cui ruotano questioni o controversie giuridiche sono quelli di produzione dottrinale e di produzione giudiziaria e in questi testi trionfa l’imperfetto narrativo. Più raramente si fa ricorso al presente indicativo storico oppure al passato prossimo
Stile
Usare frasi brevi anche per pensieri complessi. Il perido nella sua struttura più semplice e lineare è costituito da un soggetto, un verbo e un complemento. Anche se non sempre è possibile limitare il testo a un succeddersi di frasi così semplici, bisognerebbe tendere a semplificare il più possibile i periodi, spezzando quelli eccessivamente lunghi. L’uso sapiente della punteggiatura, su cui ci si soffermerà in seguito consente di limitare le frasi a gruppi di non più di venticinque/trenta parole. Un periodo più lungo lascia il lettore senza fiato e spesso impedisce di comprendere la relazione logica tra le diverse frasi.
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Non eccedere con le subordinate
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Preferire verbi attivi
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Rimuovere parole superflue e frasi ridondanti
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Evitare il più possibile espressioni arcaiche pseudo-tecniche come reiezione, pattuizione proseguo, preciduo, interloquire
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Non usare neologismi e forestierismi, non eccedere con latinismi
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Usare con parsimonia gli avverbi, evitare la doppia negazione
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Evitare frasi esclamative eusare solo eccezionalmente le interrogative
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curare la punteggiatura
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usare con parsimonia le note
Suggerimenti finali
CURA NELLA PRESENTAZIONE FORMALE DELLO SCRITTO
Sono sempre apprezzabili scritti chiari, semplici, con adeguata spaziatura, con margini regolari e ampi. E’ opportuno scegliere caratteri semplici e facilmente leggibili (Time New Roman, Garamond o Baskerville), evitare simboli strani e asterischi per dividere le parti dell’atto, usare con sapienza gli spazi bianchi, orizzontali e verticali, della pagina. Bisogna andare a capo tutte le volte che l’esposizione giunge alla conclusione del trattato, sia per migliorare la veste grafica sia per chiarire che si sta passando a una nuova questione.
Di fronte ad atti lunghi può essere utile dividerli in paragrafi, che andranno segnalati da un titolo. Infine devono essere equilibrate in lunghezza le diverse parti che compongono l’atto: ricostruzione in fatto e in diritto, sintesi dell’atto dell’avversario al quale si risponde con il proprio scritto, ecc.
Conoscenze condivise oggi, ma non ovvie quattrocento anni fa. La Terra che gira intorno a un Sole, anziché essere lei il centro dell’universo. Un’infinita distesa di stelle nel nostro cielo, visibile solo con un cannocchiale.
Galileo Galilei, scienziato di immenso genio, difficilmente compreso, che dovrà abiurare la teoria copernicana. Ed è la storia che rivive oggi, a quattrocento anni di distanza.
Oggi non c’è più un uomo che ha scritto una pagina dell’evoluzione tecnologica e umana, una persona geniale e mentalmente libera. Steve Jobs, l’uomo che ha inventato l’Ipod, l’Iphone e successivamente l’Ipad. Non solo sigle di un successo immenso e mondiale ma parole che hanno cambiato l’esistenza delle persone.
In questa società dell’usa e getta, della poca lungimiranza, dell’apparire piuttosto che dell’essere, il criterio della normalità forse è venuto a coincidere con il “non distinguersi”, con l’essere come sono ormai tutti gli altri o, ancor peggio, come gli altri vorrebbero che noi fossimo. Il rischio della normalità è quello di diventare assenti, falsi, ipocriti, opportunisti o, semplicemente “gregge”.
Perché non apprezzare invece quelle persone “diverse” dal nostro pensiero, originali, creative, pronte a rischiare, che … spesso “non ci sono con la testa”. Se “non esserci con la testa” significa non essere opportunisti, banalmente simili a tutti, non essere schiavi dei pregiudizi della mente allora mille volte meglio quella strana capacità innata e ormai rara che fa viaggiare l’intuizione ed esplorare metodologie nuove affrontando sfide con passione e curiosità.
Steve Jobs, l’uomo dai complessi calcoli binari ma anche del “futuro prossimo” che percepiva la realtà ventura e la creava cambiando il mondo.
Dott.ssa L.G. D’Orso
Il DL 13.8.2011 n. 138 ( manovra di ferragosto) ha apportato alcune modifiche all’art. 49 del DLgs. 21.11.2007. Le novità, particolare, riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all’utilizzo di assegni “liberi” e libretti al portatore:
a. E’ stato ridotto da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a 2.500 euro il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12, 13 dell’art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 con la conseguenza che dal 13 agosto 2011: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.
b. gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausula di non trasferibilità;
c. gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal Clinete senza clausula di non trasferibità se di importo inferiore a 2.500;
d. il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.09.2011.
Novità in materia di contanti, assegni e libretti al portatore
Come anticipato in premessa, a decorrere dall’13.08.2011, la manovra di Ferragosto è intervenuta anche sulla normativa antiriciclaggio, modificando per l’ennesima volta la soglia-limite ai fini del divieto di trasferimento del contante e dei titoli al portatire di cui all’art. 49 del DLds.n. 231/2007
Contanti
Con il DL 13 agosto 2011 n. 138, entrato in vigore il giorno stesso, tale soglia è stata portata a 2.500 euro, al fine di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, predetto importo diviene il nuovo spartiacque ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra i soggetti diversi, poste in essere senza ausilio di intermediari finanziari (in primis, le banche).
L’utilizzo del denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici è dunque consentito esclusivamente al di sotto del limite di 2.500 euro per ciascuna operazione; al di sopra di tale importo si rende necessario l’impegno di strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale, che riportino l’indicazione del beneficiario (nome, cognome o ragione sociale), unitamente alla clausula di non trasferibilità.
RICORDA
E’ rimasta immutata la nozione di frazionamento, già incisa dal DL n 78/2010, che aveva modificato il primo comma dell’art. 49 precisando che il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro (allora 5.000 euro).
Nell’attuale formulazione, la noma recita che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Ciò significa che è vietato ripartire in modo artificioso un’operazione di acquisto superiore alla soglia di 2.500 euro in più pagamenti in contanti, arcorchè ciascuno di essi sia inferiore a detto limite, fermo restando la libertà contrattuale e la validà delle prassi commerciali in materia di rateazione.
Permangono, dunque, ad elevato rischio “frazionamento”, operazioni quali il pagamento fatture, i trasferimenti infragruppo tra diverse società, la distribuzione degli utili ai soci e l’emissione di prestiti obligazionari.
Assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi
Anche l’ emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi è consentita solo per importi inferiori alla nuova soglia di 2.500 euro. Il loro rilascio è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento dell’imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia. Al riguardo va evidenziato che gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totalre del trasferimento, essendo la soglia intesa soltanto per il singolo assegno.
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiari. E’ inoltre vietata la circolazione dei così detti assegni “a me medesimo” (emessi cioè all’ordine del traente), qualunque sia l’importo: l’unico possibile utilizzo è la girata a nome dello stesso traente/beneficiario.
Libretti bancari e postali al portatore
La riduzione della soglia-limite opera anche per i libretti bancari e postali al portatore, il cui saldo deve quindi essere inferiore a 2.500 euro. I libretti che eccedano tale soglia dovranno essere ricondotti al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, ovvero estinti.
Le sanzioni in caso di violazione
La violazione delle disposizioni sopra esposte rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo minimo, anch’esso modificato dal DL n. 78/2010, è pari a 3.000 euro, a
prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti o a mezzo assegni o titoli al portatore. Così, in vigenza della nuova soglia e fermo restando il predetto importo minimo di 3.000 euro: per i trasferimenti di importo compreso tra 2.500 e 50.000 euro avvenuti in violazione del disposto di cui all’art. 49 del DLgs. n. 231/2007, la sanzione applicabile sarà compresa:
-
tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito;
-
per i trasferimenti di importo superiore a 50.000 euro avvenuti in violazione del medesimo art. 49, la sanzione applicabile sarà compresa tra il 5 e il 40% dell’importo trasferito.
Alla luce di quanto esposto, si invita, ai fini della consueta collaborazione con lo Studio, ad una particolare attenzione ad evitare infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante. Si ricorda, infatti, che, lo Studio è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio ossia a comunicare alle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze Ministero le eventuali infrazioni alle violazioni di cui sopra, di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle consuete attività contabili attinenti alla tenuta di contabilità ordinarie, pena la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione con un minimo di 3.000 euro.
| Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 il D.L. n. 98 del 6 luglio, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. “manovra correttiva 2011”). Tale testo normativa contiene negli articoli 23, 26, 27 e 39, una serie di novità fiscali che illustreremo di seguito. |
Ammortamenti
Viene prevista una radicale riscrittura del sistema degli ammortamenti delle imprese attraverso un’ampia delega al Ministero dell’Economia che dovrà provvedere con uno o più decreti di natura regolamentare.
Le nuove disposizioni avranno effetto dall’esercizio 2013 e saranno ispirate a criteri di semplificazione, prevedendo per talune attività un ammortamento specifico in base alla vita utile e per altre l’ammortamento cumulativo con una aliquota unica.
La norma non pare distinguere tra le diverse imprese, piccole, medie o grandi. Per le società di dimensioni maggiori, visto che gli ammortamenti dovranno continuare ad essere stanziati in bilancio secondo regole distinte e basate sulla vita utile, la previsione di aliquota unica fiscale potrebbe generare un ulteriore doppio binario.
Banche e assicurazioni nuova aliquota Irap
Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 16, D.Lgs. n. 446/97 sono fissate specifiche aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari nonché delle imprese di assicurazione individuati dagli artt. 6 e 7 del citato Decreto.
In particolare:
- banche e altri enti e società finanziarie ex art. 6, D.Lgs. n. 446/97 4,65%
- imprese di assicurazione ex art. 7, D.Lgs. n. 446/97 5,90%
Le nuove aliquote sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia, in generale, dal 2011.
Imposta di bollo su depositi e titoli
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 sono previsti nuovi importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato:
| IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE Fino al 2012 |
| Fino al 2012 |
| a prescindere dal valore del deposito |
Periodicità invio |
Ammontare imposta fissa |
| annuale |
€ 120 |
| semestrale |
€ 60 |
| trimestrale |
€ 30 |
| menisle |
€ 10 |
| Dal 2013 |
| se valore nominale o di rimborsopresso ciascuna banca < € 50.000 |
annuale |
€ 150 |
| semestrale |
€ 75 |
| trimestrale |
€ 37,50 |
| mensile |
€ 12,50 |
| se valore nominale o di rimborso presso ciascunabanca < presso ciascuna banca => € 50.000 |
annuale |
€ 380 |
| semestrale |
€ 190 |
| trimestrale |
€ 95 |
| mensile |
€ 31,66 |
Un accertamento può essere definito con il Fisco mediante accordo. Gli istituti giuridici previsti per raggiungere tale intesa corrispondono ad accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale.
Raggiunto l’“accordo”, il procedimento si perfeziona con il pagamento delle somme concordate, che il contribuente può scegliere di
eseguire:
ovvero
- in forma rateale, previa presentazione di idonea garanzia.
Dopo una serie di modifiche legislative, il quadro attualmente in vigore prevede la necessità di prestare la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria solo qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.
Ora, la manovra toglie del tutto l’obbligo della garanzia fideiussoria, come era stato fatto precedentemente per l’adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio.
Riporto perdite fiscali
La manovra correttiva ha riscritto i commi 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir prevedendo che le perdite fiscali delle imprese a regime potranno essere riportate senza alcun limite di tempo, ma comporteranno l’abbattimento del reddito realizzato negli esercizi successivi soltanto per la quota pari all’80% del reddito realizzato in ciascuno di essi, sino al totale riassorbimento.
In pratica, se la perdita riportabile (al netto di utilizzi già avvenuti) è inferiore all’80% del reddito, essa potrà essere compensata interamente;
diversamente, ci si dovrà limitare alla percentuale sopra indicata, assoggettando dunque ad Ires il 20% dell’imponibile e rinviando l’eccedenza.
Ritenuta su lavori agevolabili 36% o 55%
È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche/Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;
- interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.
Definizioni delle liti pendenti
Secondo quanto previsto dalla Manovra correttiva, si potranno chiudere le liti instaurate con le Entrate.
In particolare le liti fiscali pendenti al 1° maggio scorso di importo
→ potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro;
→ il costo della chiusura sarà variabile:
- 10% del valore della lite se l’ultimo scontro lo ha vinto il contribuente;
- 50% se a vincere è stata l’Amministrazione Finanziaria;
- 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale.
Giustizia tributaria
Vengono previste misure di ridefinizione della composizione delle commissioni tributarie. In particolare, vengono stabilite norme di incompatibilità per i professionisti iscritti agli albi professionali che abilitano all’assistenza nel contenzioso tributario. Forme di incompatibilità vengono introdotte anche per conviventi e parenti.
Imprenditoria giovanile
Viene introdotto un regime di favore per le nuove imprese costituite da giovani o da persone che hanno perso il posto di lavoro. Dal 1° gennaio 2012 questa previsione sostituisce il regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi da 90 a 117 della legge 244/2007 con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 5 per cento. Il nuovo regime si applica solo alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione o che l’hanno iniziata dopo il 31 dicembre 2007.
Ammortamento beni gratuitamente devolvibili
Per effetto dell’integrazione del comma 2 dell’art. 104, TUIR, è previsto che per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, la quota di ammortamento finanziaria non può essere superiore all’1% del costo di tali beni.
Tale percentuale è applicabile a prescindere dalla modalità di determinazione delle quote di ammortamento e pertanto sia che le stesse siano calcolate in quote costanti ex comma 1 del citato art. 104 che calcolate ai sensi degli artt. 102 e 103, TUIR.
Le predette modifiche:
- hanno effetto anche con riguardo alle concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, per le quali la specifica disciplina contenuta nel comma 4 dell’art. 104 è stata abrogata;
- si applicano dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).
Affrancamento partecipazioni di controllo
La possibilità di affrancare fiscalmente avviamenti, marchi e altre attività immateriali iscritte in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda), pagando l’imposta sostitutiva del 16%, viene estesa ai maggiori valori iscritti – in conseguenza di tali operazioni – non direttamente su queste attività, ma su partecipazioni di controllo per il medesimo titolo (società incluse nel bilancio consolidato).
Affrancamento anche per maggiori valori per avviamento, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni in cessioni di azienda. Le società potranno ammortizzare fiscalmente i plusvalori in dieci anni a prescindere dall’imputazione al conto economico. Il valore fiscale delle partecipazioni resta immutato.
Partite Iva inattive
Prevista la chiusura automatica delle partite Iva inattive da tre anni.
I contribuenti che dimenticano di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessazione dell’attività possono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, provvedere a sanare la violazione con il versamento di una sanzione minima, a patto che l’ufficio non abbia già contestato al contribuente la violazione.
Produttività
Confermati per il 2012 gli incentivi fiscali (ma anche contributivi) sulla retribuzione erogata come premio per la produttività del lavoro, e contrattata a livello territoriale oppure aziendale. Rientrano nella norma anche gli accordi stipulati sulla base dell’accordo interconfederale del 28 giugno sulla rappresentanza e la contrattazione collettiva.
Cambiano, tuttavia, le regole di applicazione. Il Governo, dopo aver consultato le parti sociali, dovrà emanare entro il 31 dicembre 2011 un decreto con il quale dovrà essere definita l’entità dell‘imposta agevolata.
Superbollo autoveicoli
Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):
- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
- pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.
L’omesso/insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.
Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.
Studi di settore
Per quanto riguarda gli studi di settore queste sono le novità portate:
• in caso di omessa presentazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore verrà irrogata la sanzione nella misura massima (2.065,82);
• ferma restando l’indebita omessa presentazione del modello, si inasprirebbero esponenzialmente le sanzioni per infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, IVA e IRAP, con un incremento delle misure minima e massima della sanzione pari al 50%;
• l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli dati degli studi di settore o l’indicazione in dichiarazione di cause di esclusione o inapplicabilità inesistenti potrà inoltre esporre il contribuente ad un accertamento analitico-induttivo del reddito ex articolo 39 del Dpr 600/73;
• dal comma 4-bis dell’art. 10, Legge n. 146/98 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che in caso di rettifica del reddito imponibile sulla base delle citate presunzioni “semplici” nella motivazione dell’atto l’Ufficio deve evidenziare le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente;
• all’art. 1, DPR n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale dal 2012:
- gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 “del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”;
- eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 “del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”.
Irrogazione delle sanzioni
Si introduce l’obbligo per gli uffici, al posto dell’attuale facoltà, di irrogare le sanzioni collegate al tributo contestualmente all’emissione dell’avviso di accertamento o di rettifica.
Ciò anche in assenza di previa contestazione al contribuente di quanto richiesto con l’atto medesimo.
Tale obbligo per gli uffici viene fatto decorrere con gli atti emessi a far data dal 1° ottobre 2011.
Introdotta anche la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni nei termini per la proposizione del ricorso in ipotesi di accoglimento delle deduzioni proposte dal contribuente in sede di contestazione della violazione.
Spesometro
I pagamenti con carte di credito, rientrano nel monitoraggio da spesometro, ma saranno gli intermediari (e non i venditori) a segnalare i dati all’amministrazione finanziaria.
Decorrenza esecutività avvisi di accertamento
Con la modifica del comma 1 dell’art. 29, DL n. 78/2010 è prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento.
Sanzioni per versamento con ritardo superiore a 15 giorni
Per effetto della modifica del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo ed è estesa a tutti i versamenti, pertanto non è limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’Amministrazione Finanziaria”.
Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di
ravvedimento operoso.
Reclamo e mediazione
Viene introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione per le liti tributarie di valore fino a 20mila euro. Viene stabilito che la presentazione del reclamo è condizione di inammissibilità del ricorso e che lo stesso deve essere inoltrato alla direzione dell’Amministrazione Finanziaria che ha emanato l’atto.
L’amministrazione provvederà a creare strutture autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione.
Contributo unificato per ricorsi
E’ disposto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nelle seguenti misure:
| Contributo unificato per il Processo tributario |
| Valore della controversia |
Importo |
| Fino a 2.582,28 € |
€ 30 |
| Fino a 2.582,28 a 5.000 € |
€ 60 |
| Da 5.000 a 25.000 € |
€ 120 |
| Da 25.000 a 75.000 € |
€ 250 |
| Da 75.000 a 200.000 € |
€ 500 |
| Oltre i 200.000 € |
€ 1.500 |
Imprenditore agricolo
Gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alla procedura della transazione fiscale dell’articolo 182-ter, tranne per i contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 il D.L. n. 98 del 6 luglio, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. “manovra correttiva 2011”). Tale testo normativa contiene negli articoli 23, 26, 27 e 39, una serie di novità fiscali
Ammortamenti
Viene prevista una radicale riscrittura del sistema degli ammortamenti delle imprese attraverso un’ampia delega al Ministero dell’Economia che dovrà provvedere con uno o più decreti di natura regolamentare.
Le nuove disposizioni avranno effetto dall’esercizio 2013 e saranno ispirate a criteri di semplificazione, prevedendo per talune attività un ammortamento specifico in base alla vita utile e per altre l’ammortamento cumulativo con una aliquota unica.
La norma non pare distinguere tra le diverse imprese, piccole, medie o grandi. Per le società di dimensioni maggiori, visto che gli ammortamenti dovranno continuare ad essere stanziati in bilancio secondo regole distinte e basate sulla vita utile, la previsione di aliquota unica fiscale potrebbe generare un ulteriore doppio binario.
Banche e assicurazioni nuova aliquota Irap
Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 16, D.Lgs. n. 446/97 sono fissate specifiche aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari nonché delle imprese di assicurazione individuati dagli artt. 6 e 7 del citato Decreto.
Tale testo normativa contiene negli articoli 23, 26, 27 e 39, una serie di novità fiscali che illustreremo di seguito.
In particolare:
- banche e altri enti e società finanziarie ex art. 6, D.Lgs. n. 446/97 4,65%
- imprese di assicurazione ex art. 7, D.Lgs. n. 446/97 5,90%
Le nuove aliquote sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia, in generale, dal 2011.
Imposta di bollo su depositi e titoli
Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 sono previsti nuovi importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato:
IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE
Fino al 2012
a prescindere dal valore del deposito annuale € 120 semestrale € 60 trimestrale € 30 mensile € 10
Dal 2013
se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca < € 50.000 annuale € 150 semestrale € 75 trimestrale € 37,50 mensile € 12,50
se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca ³ € 50.000 annuale € 380 semestrale € 190 trimestrale € 95 mensile € 31,66
Definizioni agevolate
Un accertamento può essere definito con il Fisco mediante accordo. Gli istituti giuridici previsti per raggiungere tale intesa corrispondono ad accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale.
Raggiunto l’“accordo”, il procedimento si perfeziona con il pagamento delle somme concordate, che il contribuente può scegliere di eseguire:
in un’unica soluzione;
ovvero
in forma rateale, previa presentazione di idonea garanzia.
Dopo una serie di modifiche legislative, il quadro attualmente in vigore prevede la necessità di prestare la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria solo qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.
Ora, la manovra toglie del tutto l’obbligo della garanzia fideiussoria, come era stato fatto precedentemente per l’adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio.
Riporto perdite fiscali
La manovra correttiva ha riscritto i commi 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir prevedendo che le perdite fiscali delle imprese a regime potranno essere riportate senza alcun limite di tempo, ma comporteranno l’abbattimento del reddito realizzato negli esercizi successivi soltanto per la quota pari all’80% del reddito realizzato in ciascuno di essi, sino al totale riassorbimento. In pratica, se la perdita riportabile (al netto di utilizzi già avvenuti) è inferiore all’80% del reddito, essa potrà essere compensata interamente; diversamente, ci si dovrà limitare alla percentuale sopra indicata, assoggettando dunque ad Ires il 20% dell’imponibile e rinviando l’eccedenza.
Ritenuta su lavori agevolabili 36% o 55%
È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche/Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;
- interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.
Definizioni delle liti pendenti
Secondo quanto previsto dalla Manovra correttiva, si potranno chiudere le liti instaurate con le Entrate. In particolare le liti fiscali pendenti al 1° maggio scorso di importo
_ fino a 2.000 euro:
→ potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro;
_ da 2 a 20.000:
→ il costo della chiusura sarà variabile:
_ 10% del valore della lite se l’ultimo scontro lo ha vinto il contribuente;
_ 50% se a vincere è stata l’Amministrazione Finanziaria;
_ 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale.
Giustizia tributaria
Vengono previste misure di ridefinizione della composizione delle commissioni tributarie. In particolare, vengono stabilite norme di incompatibilità per i professionisti iscritti agli albi professionali che abilitano all’assistenza nel contenzioso tributario. Forme di incompatibilità vengono introdotte anche per conviventi e parenti.
Imprenditoria giovanile
Viene introdotto un regime di favore per le nuove imprese costituite da giovani o da persone che hanno perso il posto di lavoro. Dal 1° gennaio 2012 questa previsione sostituisce il regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi da 90 a 117 della legge 244/2007 con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 5 per cento. Il nuovo regime si applica solo alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione o che l’hanno iniziata dopo il 31 dicembre 2007.
Ammortamento beni gratuitamente devolvibili
Per effetto dell’integrazione del comma 2 dell’art. 104, TUIR, è previsto che per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, la quota di ammortamento finanziaria non può essere superiore all’1% del costo di tali beni. Tale percentuale è applicabile a prescindere dalla modalità di determinazione delle quote di ammortamento e pertanto sia che le stesse siano calcolate in quote costanti ex comma 1 del citato art. 104 che calcolate ai sensi degli artt. 102 e 103, TUIR.
Le predette modifiche:
- hanno effetto anche con riguardo alle concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, per le quali la specifica disciplina contenuta nel comma 4 dell’art. 104 è stata abrogata;
- si applicano dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).
Affrancamento partecipazioni di controllo
La possibilità di affrancare fiscalmente avviamenti, marchi e altre attività immateriali iscritte in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda), pagando l’imposta sostitutiva del 16%, viene estesa ai maggiori valori iscritti – in conseguenza di tali operazioni – non direttamente su queste attività, ma su partecipazioni di controllo per il medesimo titolo (società incluse nel bilancio consolidato).
Affrancamento anche per maggiori valori per avviamento, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni in cessioni di azienda. Le società potranno ammortizzare fiscalmente i plusvalori in dieci anni a prescindere dall’imputazione al conto economico. Il valore fiscale delle partecipazioni resta immutato.
Partite Iva inattive
Prevista la chiusura automatica delle partite Iva inattive da tre anni. I contribuenti che dimenticano di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessazione dell’attività possono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, provvedere a sanare la violazione con il versamento di una sanzione minima, a patto che l’ufficio non abbia già contestato al contribuente la violazione.
Produttività
Confermati per il 2012 gli incentivi fiscali (ma anche contributivi) sulla retribuzione erogata come premio per la produttività del lavoro, e contrattata a livello territoriale oppure aziendale. Rientrano nella norma anche gli accordi stipulati sulla base dell’accordo interconfederale del 28 giugno sulla rappresentanza e la contrattazione collettiva.
Cambiano, tuttavia, le regole di applicazione. Il Governo, dopo aver consultato le parti sociali, dovrà emanare entro il 31 dicembre 2011 un decreto con il quale dovrà essere definita l’entità dell’imposta agevolata.
Superbollo autoveicoli
Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):
- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
- pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.
L’omesso/insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.
Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.
Studi di settore
Per quanto riguarda gli studi di settore queste sono le novità portate:
- in caso di omessa presentazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore verrà irrogata la sanzione nella misura massima (2.065,82);
- ferma restando l’indebita omessa presentazione del modello, si inasprirebbero esponenzialmente le sanzioni per infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, IVA e IRAP, con un incremento delle misure minima e massima della sanzione pari al 50%
- l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli dati degli studi di settore o l’indicazione in dichiarazione di cause di esclusione o inapplicabilità inesistenti potrà inoltre esporre il contribuente ad un accertamento analitico-induttivo del reddito ex articolo 39 del Dpr 600/73;
- dal comma 4-bis dell’art. 10, Legge n. 146/98 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che in caso di rettifica del reddito imponibile sulla base delle citate presunzioni “semplici” nella motivazione dell’atto l’Ufficio deve evidenziare le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente;
- all’art. 1, DPR n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale dal 2012:
- gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 “del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”;
- eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 “del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”.
Irrogazione delle sanzioni
Si introduce l’obbligo per gli uffici, al posto dell’attuale facoltà, di irrogare le sanzioni collegate al tributo contestualmente all’emissione dell’avviso di accertamento o di rettifica. Ciò anche in assenza di previa contestazione al contribuente di quanto richiesto con l’atto medesimo. Tale obbligo per gli uffici viene fatto decorrere con gli atti emessi a far data dal 1° ottobre 2011. Introdotta anche la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni nei termini per la proposizione del ricorso in ipotesi di accoglimento delle deduzioni proposte dal contribuente in sede di contestazione della violazione.
Spesometro
I pagamenti con carte di credito, rientrano nel monitoraggio da spesometro, ma saranno gli intermediari (e non i venditori) a segnalare i dati all’amministrazione finanziaria.
Decorrenza esecutività avvisi di accertamento
Con la modifica del comma 1 dell’art. 29, DL n. 78/2010 è prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento.
Sanzioni per versamento con ritardo superiore a 15 giorni
Per effetto della modifica del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo ed è estesa a tutti i versamenti, pertanto non è limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’Amministrazione Finanziaria”. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.
Reclamo e mediazione
Viene introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione per le liti tributarie di valore fino a 20mila euro. Viene stabilito che la presentazione del reclamo è condizione di inammissibilità del ricorso e che lo stesso deve essere inoltrato alla direzione dell’Amministrazione Finanziaria che ha emanato l’atto. L’amministrazione provvederà a creare strutture autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione.
Contributo unificato per ricorsi
E’ disposto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nelle seguenti misure:
Contributo unificato per il Processo tributario
VALORE DELLA CONTROVERSIA IMPORTO
Fino a 2.582,28 € 30 €
Fino a 2.582,28 a 5.000 € 60 €
Da 5.000 a 25.000 € 120 €
Da 25.000 a 75.000 € 250 €
Da 75.000 a 200.000 € 500 €
Oltre i 200.000 € 1.500 €
Imprenditore agricolo
Gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alla procedura della transazione fiscale dell’articolo 182-ter, tranne per i contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
247/2007 (art. 1, c. 3) e 183/2010 (art. 1), ha provveduto ad individuare i lavori usuranti che possono Il Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (GU 11 maggio 2011, n. 108), in attuazione delle leggi determinare, per i lavoratori che li hanno svolti, l’anticipo della pensione mediante la riduzione del requisito anagrafico dell’età. Il decreto è entrato in vigore il 26 maggio 2011.
Le prime istruzioni operative, in attesa delle modalità attuative della norma, sono state fornite dal Ministero del lavoro con la circ. n. 15 del 20/06/2011, con particolare riguardo alle comunicazioni da rendersi da parte dei datori di lavoro inerenti lo svolgimento dei lavori a catena e del lavoro notturno.
Categorie di lavoratori interessati
Il provvedimento individua, per l’applicazione del beneficio, quattro categorie di lavoratori, in particolare:
1. Addetti a mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. 19.5.1999), da intendersi:
- “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- “lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- “lavori in cassoni ad aria compressa”;
- “lavori svolti dai palombari”;
- “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- “lavori di asportazione dell’amianto”:mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
2. Lavoratori notturni , da intendersi: lavoratori a turni (qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni – art. 1, c. 2, lettera g), D. Lgs. 66/2003) che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino – art. 1, c. 2, lettera d), D. Lgs. 66/2003) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
2. Lavoratori notturni (requisiti ridotti): per i lavoratori che prestano le attività di lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.
3. Addetti alle linee di catena, da intendersi: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Tab. 1 – elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo di seguito riportato), cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
Allegato 1 di cui all’art. 1, comma 1, Lett. c) Voci tariffa INAIL
• 1462 – Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
• 2197 – Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
• 6322 – Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
• 6411 – Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
•6581 – Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
• 6582 – Elettrodomestici
• 6590 – Altri strumenti ed apparecchi
• 8210 – Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.
• 8230 – Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
4. Addetti alle linee di catena, da intendersi: il Ministero del lavoro (circ. 15/2011) ha precisato
che le imprese interessate dalla predetta norma sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte attività che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
- applicazione delle voci di tariffa INAIL di cui sopra;
- applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 del c.c., così come disciplinati dal CCNL;
- utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto dal D. Lgs. 67/2011
5. Autisti, da intendersi: conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 67/2011 (26.5.2011), in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Adempimenti del lavoratore
Il lavoratore interessato all’anticipo pensionistico per lavoro usurante deve trasmettere domanda (con relativa documentazione) all’ente previdenziale, entro:
- il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
- il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
L’INPS, con il Messaggio 10/06/2011, n. 12693, ha reso noto che i soggetti interessati ad accedere al pensionamento anticipato di anzianità per aver svolto attività usuranti, possono presentare la relativa domanda all’INPS presso cui sono iscritti, anche prima che venga emanato il decreto interministeriale con le istruzioni applicative.
La facoltà di presentare la domanda in anticipo, si ritiene, trova la sua ragion d’essere nel fatto di evitare l’applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto dal DLgs 67/2011, secondo cui se le domande superano quelle preventivate, verrà data priorità in ragione della data di maturazione dei requisiti, e a parità degli stessi, secondo il giorno di presentazione della domanda.
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto:
- a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di sua competenza indicata in precedenza, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima;
- a comunicare anche tramite associazione o intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni.
Il Ministero del lavoro (circ. 15/2011) ha precisato che detto adempimento deve essere assolto utilizzando il modello telematico “LAV.NOT”, che verrà reso disponibile sul sito del Ministero www.lavoro.gov.it a partire dal 20.7.2011.
Il termine è fissato, in sede di prima applicazione:
* al 30.9.2011, per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel 2010;
* al 31.3.2012, per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel 2011.
- comunicare lo svolgimento del cosiddetto lavoro a catena alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In via transitoria in sede di prima applicazione la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ma attese le difficoltà applicative, il Ministero del lavoro, ha precisato (circ. 15/2011) che non saranno sanzionati i datori di lavoro che effettueranno detta prima comunicazione entro il 31.7.2011.
Il Ministero del lavoro (con la medesima circ. 15/2011) ha comunicato che per assolvere al predetto adempimento occorre utilizzare il modello telematico “LAV.US”, già disponibile sul sito del Ministero stesso. Il Ministero ha altresì precisato che, laddove si richiede, nello specifico modello di comunicazione, il numero indicativo dei lavoratori impiegati nelle attività in questione, occorre tenere conto anche dei lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazione di lavoro (questi vanno comunicati quindi dall’impresa utilizzatrice, che è a conoscenza delle attività oggetto della comunicazione).
Sanzioni
- · L’omissione di ognuna delle comunicazioni precedentemente esaminate è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro con possibilità di applicazione della diffida obbligatoria. In ogni caso è ammesso il pagamento in misura ridotta per effetto dell’applicazione dell’art. 16 della L. 689/1981 – € 500,00 pari a 1/3 del massimo – codice 741T per il mod. F23;
- · Data la finalità della comunicazione non saranno sanzionabili:
- la condotta della ritardata presentazione, ma soltanto quella relativa all’omessa comunicazione o contenente dati errati e non veritieri;
- l’ errata indicazione del numero dei lavoratori interessati;
- i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche destinatarie della comunicazione, a condizione che il datore di lavoro che effettua la comunicazione sia identificabile e che siano correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto delle comunicazioni.
Lo Studio provvederà all’invio delle comunicazioni per conto dei gentili clienti che risultano interessati dalle disposizioni sopra esposte, non prima di essersi confrontato con le singole aziende.

Istituto giuridico di origine anglosassone, il Trust è stato per lunghi anni, oggetto di studio nei paesi di civil law affascinando schiere di giuristi attratti dalle molteplici applicazioni dello stesso.
La crescente integrazione economica e sociale della Europa ha reso, negli ultimi anni, più evidente, nei paesi del civil law, la mancanza dell’istituto del trust acutizzata dalla necessità sempre più frequente di fare fronte a casi in cui era necessario dare attenzione a disposizioni (per lo più testamentarie) contenute in c.d. trust deeds.
Dopo alcuni tentativi di interventi interpretativi di assimilazione del trust nelle categorie di civil law (per esempio il Trib. d’arr. Luxemburg, nel 1971, definì il trust “un contratto misto di mandato, donazione, contratto a favore di terzo”) e l’introduzione, in alcuni paesi, di strumenti finanziari o commerciali che ricalcavano alcune utilizzazioni di trusts inglesi o americani (si pensi alla legge italiana n 77/1983 sui fondi comuni di investimento) finalmente nell’ambito della XV sessione della Conferenza dell’Aja venne elaborata una Convenzione, firmata il 1° luglio 1985 da 32 paesi, tra cui l’Italia che la ratificò con la legge n. 364 del 1989 in vigore dal 1 gennaio 1992, per promuovere la diffusione del concetto e del valore giuridico dell’istituto.
Prima di esemplificare alcuni profili e le possibili applicazioni del Trust cerchiamo di definirlo efficacemente. Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione il Trust è il rapporto giuridico istituito da un soggetto (c.d. settlor) con il quale questi, con atto tra vivi o mortis causa, dispone l’attribuzione di determinati beni nella disponibilità ed il controllo di un altro individuo (c.d. trustee) - che non è necessariamente una persona fisica ma anche una società di capitali specializzata, con responsabilità limitata al proprio patrimonio sociale - nell’interesse di un terzo indivuduo (c.d. beneficiario) o per un fine specifico. Peculiari e particolarmente interessanti sono i profili di separazione della c.d. Trust Property (proprietà del Trust) dai beni personali del trustee, l’intestazione dei beni direttamente in capo al trustee fino all’esaurimento della sua missione, con la conseguente impossibilità per i creditori del settlor di aggredirli, e l’attribuzione al trustee dell’amministratore del Trust secondo i termini preventivamente indicati all’atto di costituzione da parte del settlor e le disposizioni di legge.
La ratifica della Convenzione dell’Aja ha reso dunque possibile la creazione e l’utilizzo in Italia di Trusts purchè riconducibili alla legge di un Paese che “conosce il trust” in quanto compatibili con le disposizioni della nostra legislazione nazionale al fine di consentire all’atto isitutivo di raggiungere gli scopi avuti di mira dal settlor.
Possibili esempi di finalità perseguibili in Italia attraverso la costituzione di un Trust:
-
preservare dai terzi creditori il patrimonio strettamente familiare (in alternativa al fondo patrimoniale);
-
garantire un patrimonio ai minori e/o l’assistenza a soggetti disabili;
-
risolvere situazioni di conflitto d’interesse (blind trust);
-
indirizzare e gestire nel modo voluto la propria successione, salvi comunque i diritti garantiti agli eredi legittimari (azione di riduzione);
-
gestire patrimoni immobiliari;
-
dare stabilità alla gestione dell’impresa;
-
perseguire determinati scopi aziendali (riorganizzazioni, passagi generazionali);
-
realizzare piani di stock option e formule alternative di patti parasociali;
-
depositare somme per fini di garanzia
Avv. Pier Angelo Mainini
L’abuso di diritto e la sua applicazione in materia civile, penale , tributaria
Relatori:
- Prof. Avv. Francesco Galgano, professore ordinario di Diritto Civlie presso l’Università di Bologna.
- Prof. Avv. Elena Maria Catalano, professore associato di Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Como
- Prof. Avv. Stefano Carmini, professore a contratto di Diritto Tributario
Aggiornamento in progress
http://www.avvostudi.it/index.php
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