News

Altre news

Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

Bancarotta fraudolenta impropria  

La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare.

La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare previsto dall’articolo 216, della

Lodo arbitrale, conta la firma. Il termine per impugnare parte dall’ultima sottoscrizione

 
Le Sezioni Unite sulla questione della decorrenza: deposito o comunicazione irrilevanti
Lodo arbitrale, conta la firma
Il termine per impugnare parte dall’ultima sottoscrizione

Il cd. termine lungo per l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione degli arbitri, e non da quella della comunicazione alle parti o dal suo deposito, atteso che è da quella data che il lodo produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

Così ha statuito la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 8776 del 30.3.2021 che, con un’interpretazione rigorosa delle disposizioni, ha posto fine al vivo dibattito relativo alla decorrenza del termine annuale per l’impugnazione.

La pronuncia di legittimità trae origine dalla sentenza n. 2262 della Corte d’appello di Bologna del 19.12.2013 che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale sul rilievo d’ufficio della ritenuta tardività, in quanto proposta oltre il cd. termine lungo per l’impugnazione del lodo decorrente dalla data dell’ultima sottoscrizione ai sensi dell’art. 828 cpc, nel testo applicabile ante riforma 2006.

Proposta impugnazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 2 20104 0104 del 24 settembre 2020 la causa veniva rimessa al Primo Presidente sulla questione ritenuta di massima particolare importanza se il termine di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale, ai sensi dell’art. 828 cpc, nel testo applicabile ratione temporis, potesse decorrere non dall’ultima sottoscrizione dell’atto, bensì dalla comunicazione alle parti della sua intervenuta sottoscrizione. La Prima Sezione Civile della Corte, investita della controversa questione aveva ritenuto, infatti, auspicabile un intervento nomofilattico e chiarificatore delle Ss.uu, indipendentemente dalla specifica normativa applicabile alla vertenza sottoposta al suo esame.

Nella cornice di un approfondito excursus storico dell’istituto, la sentenza n. 8776, nelle sue 24 pagine di motivazione, affronta in prima battuta i canoni dell’interpretazione letterale e teleologica nonchè le regole dell’ermeneutica giurisprudenziale e, in tale visuale: i) rimarca che la decisione arbitrale viene parificata alla pronuncia giurisdizionale ed esiste sin dalla sua sottoscrizione (in tal senso depone la lettera e la ratio dell’art. 828, comma 2, cpc, v. § 4), non essendovi un ufficio di cancelleria deputato al deposito per la pubblicazione, in tal modo avendo il legislatore attuato il principio dell’autonomia dell’arbitrato dalla giurisdizione ordinaria; ii) conferma che l’efficacia vincolante è assegnata al lodo, nell’approdo attuale della disciplina positiva, fin dalla data della sua ultima sottoscrizione da parte degli arbitri.

In tal senso depone non solo la lettera ma anche la ratio della norma in coerenza con la logica e la struttura dell’intero sistema dell’arbitrato, atteso che il lodo, salvo quanto disposto dall’art. 825 cpc ai fini dell’esecutività, produce gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione, e non viceversa dalla comunicazione della intervenuta sottoscrizione o dal deposito dell’atto, non facendo la norma alcun riferimento alla data in cui le parti hanno avuto conoscenza legale della pronuncia.

Il deposito nella cancelleria del tribunale sede dell’arbitrato ex art. 825 cpc è previsto come mero adempimento, del quale è onerata la parte che intenda far eseguire il lodo, previo accertamento della sua regolarità formale.

Sancita l’efficacia processuale di sentenza del lodo, aggiunge la Corte, dopo l’ultima sottoscrizione vige il regime di immodificabilità ed irrevocabilità dell’atto da parte degli arbitri che l’hanno pronunciato e, da tale momento, esso è sottratto alle ordinarie impugnative negoziali divenendo soggetto solamente alle impugnazioni processuali appositamente previste.

Sicchè, ribadisce, <<dalla data della sottoscrizione da parte degli arbitri di maggioranza decorre il termine di un anno per la sua impugnazione>>.

Il collegio approda, quindi, al rigetto della questione di legittimità costituzionale manifestatamente infondata <<in quanto si giustifica la previsione in discorso quale legittima opzione legislativa e di certezza del diritto posta>> (v. § 9 e ss).

Nell’affrontare la questione la Corte ha ravvisato una scelta specifica del legislatore, non contrastante con alcun precetto costituzionale, quella di fissare il dies a quo del termine lungo per impugnare (un anno più la sospensione feriale, dunque assai prolungato nel tempo) dall’ultima sottoscrizione, secondo l’interesse alla certezza del diritto ed alla stabilità delle decisioni.

La tutela del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare: è proprio il termine di lunga durata, infatti, ad assicurare alle parti la possibilità di esperire i rimedi concessi dalla legge <<nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, la quale lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza nessuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato>>.

Analogamente, secondo le Ss.uu., la disciplina dell’arbitrato rispetta i canoni a norma di quelli di cui all’art. 47 della Carta diritti fondamentali Ue ed al par. 6 della Cedu.

Da ultimo (v. § 10), secondo i giudici delle Sezioni unite un ulteriore elemento per assicurare alla parte la tutela del diritto di difesa, del giusto processo e di eguaglianza si rinviene nella previsione del regime generale della rimessione in termini, idoneo a fronteggiare le situazioni meritevoli di tutela dinanzi all’impossibilità derivante da causa alla stessa non imputabile: <<l’applicabilità dell’istituto in discorso al termine per impugnare è principio acquisito, sia quanto alle impugnazioni in generale (e plurimis, Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725), sia per il lodo arbitrale (Cass., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135)>>.

Avv. Paola Cavallero
#Studiomainini  - senior partner

Contributo su Italia Oggi sette del 26.04.2021