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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA (la c.d. rottamazione-ter) PUO’ METTERE FINE ALLE PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI?

L’articolo 3 del decreto-legge n.119 del 2018 (dal titolo” Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”) ha introdotto la c.d. “rottamazione-ter”, ovvero la Definizione agevolata 2018: di fatto, essa può essere considerata come una vera e propria ipotesi di pace fiscale tra soggetti che vantano uno o più debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Di recente la “rottamazione-ter” è stata oggetto di una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 128) a seguito della presentazione di un’istanza di interpello avente ad oggetto le procedure di pignoramento presso terzi. Di seguito una breve descrizione del caso oggetto dell’interpello.

FATTI: Con due distinti atti di pignoramento presso terzi, l’Agente della riscossione ha azionato la procedura di pignoramento del credito vantato dall’istante nei confronti del soggetto terzo pignorato. Con riferimento ai debiti oggetto dei pignoramenti, l’istante ha aderito alla Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione (rottamazione-ter). In data successiva, l’agente della riscossione ha emesso una comunicazione con la quale ha provveduto alla quantificazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e così l’importo delle rate. A seguito della comunicazione, l’istante ha pertanto provveduto al pagamento della prima e della seconda rata.

INTERPELLO: Sulla base di quanto descritto, l’istante chiede, mediante interpello, di saper se, in base al comma 13, lettera b), del citato articolo 3 (“il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo“), possono dirsi estinte le procedure di pignoramento presso terzi a suo carico per effetto del pagamento della prima e della seconda rata di rottamazione e conseguente svincolo dalle somme dovute dal terzo pignorato.

LA RISPOSTA: In data 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 128 con la quale ha precisato che “dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non potevano proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si sono estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante”. In altre parole, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata mette, di fatto, fine alle procedure esecutive precedentemente avviate, compreso il pignoramento presso terzi; inoltre, la procedura si considera estinta dal pagamento della prima rata relativa alla definizione “salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

 
Dott.ssa Melissa Trevisan
Trainee Lawyer