News

Altre news

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni operative necessarie per

Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

“COVID-19: le linee guida della sezione fallimentare del Tribunale di Milano”

TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE II CIVILE
FALLIMENTI

CIRCOLARE per periodo 16.04.2020/11.05.2020 e per c.d. fase B sino al 30 giugno 2020 a seguito emergenza da corona virus .

All’Ordine Avvocati, All’Ordine Dottori Commercialisti, all’Associazione Concorsualisti Milanesi .

Ai curatori, commissari, liquidatori, periti, coadiutori e avvocati collaboranti colla sezione od operanti presso la stessa.

Il presidente della sezione fallimentare, visto il dl. n. 23/2020 pubblicato sulla GU del medesimo 8.4.2020, artt. 36 e 10; Visto il provvedimento n. 56/2020 del Presidente del Tribunale di Milano; sentita la sezione ai sensi dell’art. 47 quater ord. Giud. nelle riunioni del 20.3.2020, 30.3.2020 e 10.4.2020 ; emette le seguenti disposizioni per fornire le

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO

per i curatori, commissari, liquidatori, coadiutori, periti, avvocati difensori, sostitutive in quanto integrative/ riassuntive/ o modificative delle precedenti emesse colla circolare pubblicata per il c.d. periodo cuscinetto datata 10.3.2020.

Premesso che tutta la normativa sino a qui emessa dal Governo è indirizzata al contenimento dei rischi pandemici, posto che gran parte della attività giurisdizionale ed amministrativa relativa alle procedure concorsuali ed alla gestione della controversie civili per lo più ad esse collegate, comporta la mobilità di soggetti, la riunione di un gran numero di persone , basti pensare all’istituto del contraddittorio incrociato , con il pericolo del reiterarsi di assembramenti, cosicché le deroghe inserite dall’art. 83 comma 3 del dl n. 18/2020 1 al rinvio tout court delle udienze, sono sottoposte ad una disciplina che, utilizzando per quanto possibile il mezzo telematico, realizzano una drastica limitazione od eliminazione dei contatti interpersonali diretti ;

Considerato che tale limitazione è legittima quando alla tutela dell’art. 36 cost. relativo alla salute pubblica si può equilibratamente affiancare una sufficiente tutela del diritto di difesa di cui al 24 Cost, che permetta di concretizzare il principio sancito dall’art. 111 Cost, ovvero il giusto processo; per cui nella interpretazione delle norme o nella rivisitazione delle prassi si deve utilizzare questo principio cardine di equilibrio dei valori costituzionali;

1 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-1 (cd. Decreto cura italia).

Preso atto che il Presidente del Tribunale nel suo provvedimento 56 /2020 ha , tra l’altro, affermato che le modalità individuate vanno verificate sino al 30.06.2020 in relazione al quadro epidemiologico che si modifica via via, al fine di riuscire a recuperare la funzionalità del sistema , tenendo conto , come fattore ineludibile, del ridottissimo personale amministrativo che è rimasto operante a titolo di solo presidio , ai sensi dell’art. 87 del citato DL 18/2020 , non essendo per lo più possibile per lo stesso interagire con i registri SIECIC e SICID da remoto, per ragioni di sicurezza dell’intero processo telematico;

Premesso che i curatori sono pregati caldamente di cercare di seguire la fissazione dei rinvii, endo fallimentari, tenendo i contatti con il giudice e con l’eventuale gestionale di appartenenza, su cui il giudice invierà comunicazioni, posto che la cancelleria ben difficilmente sarà in grado di processare i rinvii di tale materia, potendo al più soddisfare le prefallimentari ed i rinvii civili ;

COSI’ DISPONE

SULLA GESTIONE DEI FALLIMENTI.

I RIPARTI.

Il Presidente, all’esito della riunione organizzativa 47 quater del 10.04.2020 tenuta da remoto mediante teams, comunica che la sezione, in persona di ciascun giudice ha ritenuto l’attività di ripartizione dei fallimenti URGENTE, ai sensi dell’art. 83 comma 3 DL 18 /2020, ciò alla luce della situazione di grave necessità finanziaria del Paese in generale sottolineata anche dal DL 23 dell’8.4.2020 2, nonché delle imprese, dei lavoratori, dei professionisti che compongono il ceto creditorio di qualunque procedura concorsuale , anche al fine di reimmettere in circolo immediatamente le risorse finanziarie recuperate dalle procedure concorsuali per evitare il grave pregiudizio soggettivo per i creditori che il ritardo nella trattazione di questa materia certamente determina.

Conseguentemente sono state studiate modalità specifiche per la dichiarazione di esecutività del piano di riparto parziale o finale che sia, durante il periodo di sospensione, la cui esecuzione, come si è già detto nella circolare 10.3.2020, avviene attraverso i mandati telematici.

Il giudice al deposito del piano

DISPONE

Quindi che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del deposito del piano di riparto e del decreto che ordina il deposito a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio in via telematica previa richiesta e che, ESSENDO INTERVENUTA LA DECLARATORIA DI URGENZA ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici, l’approvazione si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti. Pertanto eventuali reclami o semplici osservazioni devono essere presentati con invio e deposito telematico , sia al curatore alla pec del fallimento che alla mail del curatore dal medesimo comunicata stanti le problematiche di riduzione del personale

2 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)

 

al solo presidio che impediscono di effettuare efficaci controlli sulla mail di cancelleria ) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del decreto che ordina il deposito in cancelleria con le modalità di cui all’art. 36 l.f. , non applicandosi la sospensione sino al 11.05.2020.

Dispone, poi, che il Curatore dia prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del giudice delegato, nome.cognome @giustizia.it, delle comunicazioni effettuate ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., , dando poi notizia di eventuali reclami od osservazioni pervenute alla PEC del fallimento o alla pec del curatore.

Il deposito delle citate prove deve avvenire, quando il curatore ha la sicurezza che il termine per il reclamo è decorso per tutti i creditori e deve essere accompagnato dalla richiesta di esecutività e di emissione del mandato telematico in unico corpo con il piano approvato.

N.B. i curatori devono ripresentare i riparti depositati dal 23.febbraio 2020 e non ancora dichiarati esecutivi, procedendo come da istruzioni..

PER I RENDICONTI

Analoga decisione di urgenza ex art. 83 comma tre dl 18 /2020 è stata assunta in ordine alla necessità di trattare le udienze di rendiconto in quanto inscindibilmente prodromiche al riparto finale di ogni fallimento ed alla chiusura dello stesso.

Per la tenuta delle udienze di rendiconto, nelle quali il fallito è parte indubitabilmente e deve vedere tutelato il proprio diritto al contraddittorio ed a esplicare le sue difese in analogia con quanto disposto nel prosieguo per le prefallimentari per il debitore “fallendo “, si è adottata la c.d. forma scritta, per poter celebrare anche durante la sospensione le relative udienze.

Il giudice al momento del deposito del conto in via telematica quindi ORDINA il deposito in cancelleria del rendiconto e FISSA la data entro la quale provvederà ad assumere la riserva per la decisione di approvazione del conto di gestione ( quella che prima era l’udienza di rendiconto ); Dispone che il Curatore provveda a dare tempestiva comunicazione del rendiconto e del decreto relativo con le sue modalità di svolgimento a tutti i creditori ammessi al passivo, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, a coloro che hanno proposto opposizione a mezzo PEC, nonché al fallito o all’ultimo legale rappresentante della società fallita con lo stesso mezzo telematico o, se non è possibile utilizzarlo, a mezzo raccomandata A.R. presso il domicilio eletto o presso l’ultimo domicilio noto, avvertendoli esplicitamente che i documenti giustificativi sono consultabili presso il suo studio e verranno messi a disposizione telematica su richiesta e che, ESSENDO INTERVENUTA LA DECLARATORI URGENZA ed essendoci problematiche di contenimento dei rischi pandemici l’udienza si deve svolgere con modalità che limitino i contatti interpersonali diretti, quindi in forma scritta . Pertanto eventuali osservazioni o contestazioni dei creditori devono essere presentate al curatore tramite la pec del fallimento  per ora non alla cancelleria (stanti le
problematiche di riduzione del personale al solo presidio) con invio e deposito entro 15 giorni dalla comunicazione con le modalità di cui agli artt. 116, comma 3 e 93, comma 2, L.F , non applicandosi la sospensione sino al 11.05.2020.

Dispone che il Curatore, ai sensi dell’art. 116 co. 2 LF, perfezioni la predetta comunicazione a tutti i creditori ed al fallito almeno quindici giorni prima della data fissata nel decreto. Per ciò che attiene il diritto di difesa del fallito o amministratore della fallita si reputa che:

  1. Qualora si sia domiciliato presso un difensore o utilizzi un difensore tecnico, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;
  2. Ove il debitore non abbia un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte, anche del tutto atecniche da trasmettere:
  3. via PEC entro il giorno e l’ora indicata nel decreto per l’assunzione della riserva per la decisione di approvazione all’ indirizzo pec del fallimento o ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,
  4. via posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail del curatore che lo stesso comunicherà con il rendiconto ed il decreto ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,
  5. mediante deposito, sempre entro la data indicata nel decreto, di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato .

Tali atti, quale che ne siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al procedimento dalla cancelleria che li riverserà nel fascicolo della procedura.

Il Curatore avviserà i creditori che dopo la scadenza del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ed in concomitanza con la data indicata nel decreto il giudice approverà il conto della gestione senza comparizione delle parti o , in caso di osservazioni/contestazioni , assegnerà termine per iscrizione a ruolo del giudizio di rendiconto.

Avviserà il fallito del fatto che l’udienza si terrà in forma scritta e della facoltà dilatata di difesa e di deposito riservatagli di cui sopra.

Dispone poi che il Curatore dia prova per via telematica in PCT ed alla casella mail istituzionale del g.d.nome.cognome@giustizia.it , in tempo utile rispetto all’udienza, nei termini che seguono, delle comunicazioni effettuate sia ai creditori, anche ex art. 31-bis, comma 2, L.F., sia al fallito o legale rappresentante, dando poi notizia di eventuali osservazioni o contestazioni pervenute, operando ove possibile al fine di raccogliere dal fallito o amministratore della fallita la dichiarazione via Pec, o via mail semplice, accompagnata dalla scannerizzazione del documento di identità o via lettera autografa con scannerizzazione o fotocopia del documento, di acquiescenza al rendiconto comunicatogli o la rinuncia a qualunque contestazione .

N.B. Tutti i rendiconti, anche quelli che avendo subito rinvii precedenti sono stati oggetto di altre comunicazioni ai creditori, devono essere NUOVAMENTE comunicati, non operando più la sospensione, e sussistendo nuove modalità di svolgimento della udienza che sono quantomeno sino al 30.06.2020 da tenersi con le descritte modalità, e ciò sino a nuova comunicazione.

PER LE VERIFICHE CREDITI:

Si precisa che la necessità di assicurare il c.d. contraddittorio incrociato tra tutti i creditori, rende molto complesso svolgere l’udienza senza creare assembramenti e nello stesso tempo utilizzando i software da remoto con video-udienza e stanza virtuale. Lo svolgimento di numerosi esperimenti ha dimostrato che già nelle udienze civili ordinarie caratterizzate da due parti di regola, l’udienza in stanza virtuale produce una dilatazione dei tempi rilevantissima, che postula dei numeri di udienze che non sono quelli della giustizia italiana e soprattutto della materia concorsuale. Inoltre obbliga ad una puntualità assoluta di tutte le parti, a una conoscenza approfondita dei programmi da parte di tutti, perché un minimo ritardo di ingresso delle parti, di loro riconoscimento, identificazione, ecc determina a cascata una progressione esponenziale del ritardo nelle udienze successive, a meno che il distanziamento temporale sia tale che si riescono a trattare non più di tre udienze al giorno.

Conseguentemente le verifiche crediti verranno tenute solo se urgenti oggettivamente (di regola quindi solo se già iniziate, o se vi sono fattispecie particolari), si è ritenuto, per altro che l’urgenza non possa ancorarsi ai tempi di partecipazione ai riparti, poiché là ove l’attività liquidatoria non si è già concretizzata in un realizzo prima del 9.3.2020, ben difficilmente acquisterà una velocizzazione all’uscita dalla fase Covid. 19, stante il blocco per lo più delle attività esecutive ed il totale disequilibrio del mercato attuale. Le verifiche non urgenti saranno posizionate a luglio, settembre, ecc. cercando di rispettare l’ordine temporale.

Se il curatore ravvisa ragioni di urgenza oggettiva è pregato di farlo presente al giudice che ne terrà conto in fase di rinvio.

Le udienze urgenti, quindi si terranno in stanza virtuale tramite teams, e stante la capacità numericamente limitata, ove siano previste domande superiori a 150/180 si procederà a moltiplicare in successione le udienze in giorni diversi. Ad ogni creditore sarà comunicato il link per la stanza virtuale e l’orario di partecipazione. Si pensa di suddividere le udienze per tipologie e di comunicare ove possibile orari diversi per materie diverse in modo da evitare presenze ed attese nella stanza virtuale per ore. Il curatore si accorderà con il giudice per il luogo in cui svolgere l’udienza. Ove si ritenga per funzionalità che curatore e giudice possano essere nella stessa stanza in tribunale, l’udienza si terrà comunque in via telematica da remoto per tutti gli altri soggetti e con i mezzi di protezione di legge, mascherine, guanti e distanza sociale assicurati per giudice e curatore.

Circa la individuazione delle domande tardive e di quelle tempestive, per le verifiche che non sono ancora iniziate, il rinvio della data di verifica fa sì che si riaprano i termini e che il termine a ritroso di trenta giorni debba essere calcolato dalla nuova data di verifica crediti. Sul punto si richiama Cass. N. 4792 del 2012, la quale ha specificato che non vi è alcuna disposizione che vieti di cumulare insieme tardive e tempestive se il rinvio determina tale effetto, in quanto si tratta di una declinazione ordinaria del principio di celere celebrazione dell’accertamento passivo : “L’ammissione tardiva al passivo del credito comporta solo il rischio di parziale incapienza, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga l’inserimento immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione tardiva, alla stessa maniera di quelle tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell’adunanza già fissata, contrasterebbe con l’obbiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge. “.

Conseguentemente andrà nuovamente depositato lo stato passivo 15 giorni prima della nuova data (anche se lo è già stato in precedenza prima del rinvio) al fine di comunicare la nuova situazione che si è prodotta, accorpando le domande sopravvenute alle precedenti.

PER LE DOMANDE TARDIVE

In analogia con quanto disposto per le verifiche crediti e per l’individuazione delle domande tempestive, anche per le tardive che non si siano ancora celebrate, a causa di rinvii, si rammenta che salvo dimostrazione della urgenza le stesse verranno rinviate a luglio/ settembre, e si riterranno celebrabili nella udienza fissata quelle presentate a ritroso trenta giorni prima della nuova data di rinvio fissata per celebrare le tardive.

PER LE ASTE e l’attività di liquidazione.

Si richiama sul punto il provvedimento del Presidente del Tribunale n. 56 del 10.04.2020 il quale ha affermato:

Pertanto le vendite possono essere autorizzate, ma la esecuzione è al momento sospesa, perché

  • Le attività di valutazione peritale allo stato necessitando di accesso ai pubblici uffici, catasti, comuni ecc. ove non possano essere svolte solo in via telematica sono sospese di fatto sino al 30.06.2020, con possibilità di redazione medio tempore della parte dell’elaborato che ha il materiale tecnico di supporto disponibile.
  • Le attività di visita all’immobile se lo stesso è di tipo abitativo sono sospese sino al 30.06.2020 se è occupato o se non lo è o per immobili diversi, la visita deve essere scaglionata in modo che se ne svolga una ogni due ore con tutti i presidi sanitari necessari, mascherine e guanti con applicazione della distanza di almeno un metro tra le persone.
  • Come già indicato nella precedente circolare si deve poi distinguere tra le aste già autorizzate, quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione e quelle che invece hanno già avuto la pubblicazione sul PVP.
  • Le prime, non ancora pubblicate dovranno semplicemente essere differite, riscaglionandole con intelligenza nel tempo oltre il 30.06.2020, meglio a settembre, data la situazione di completo disorientamento del mercato e la difficoltà di reperire liquidità in presenza di ancora non chiare condizioni di accesso ai crediti agevolati di cui al decreto 23 dell’8.4.2020, ( si presuppone che nel frattempo la pubblicità già disposta eventualmente ma non pubblicata sia tata revocata ) .Il curatore avrebbe dovuto procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, indicando nel nome del file telematico “rinvio asta coronavirus”, al fine di consentire alla cancelleria di lavorare con facilitazione i depositi.
  • Eccezionalmente per le aste già pubblicate ove erano sono state raccolte offerte in busta chiusa numerose, si era disposto di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all’interno del limite di 120 giorni di cui all’art. 571 c.p.c., essendo la offerta irrevocabile per legge all’interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti. I curatori ove lo avessero effettuato in alcun ipotesi particolari sono pregati di confrontarsi con il giudice per valutare la situazione e la legittimità del suo protrarsi oltre il 30.06.2020.

6) Per la redazione degli atti notarili, ove i pagamenti siano stati eseguiti integralmente i termini sono sospesi sino al 11.5.2020. Quelli necessari poi potranno essere eseguiti con autorizzazione del giudice, ed assunzione degli strumenti protettivi dinanzi al notaio.

PER LE ATTIVITÀ INIZIALI DEL FALLIMENTO:

sono eseguibili e vanno realizzate quelle indifferibili ed urgenti, se vi è pericolo ad esempio di sottrazione va messo in sicurezza con assicurazione, o con asporto tramite ausiliario il patrimonio mobiliare da inventariare, visto che l’inventario, per la indisponibilità del cancelliere non potrà certamente essere eseguito sino al 30.06.2020.

PER IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE 33 INIZIALE, DELLA 33 DEFINITIVA, DELLE SEMESTRALI, DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE,

Opera la sospensione dei termini processuali, sino al 11.5.2020, ovvero il termine che era in corso si allunga dopo la scadenza del periodo di sospensione di quanto gli mancava alla scadenza ordinaria quando la sospensione è iniziata, la sospensione è iniziata il 9.3.2020, ex decreto 8.3.2020 n. 11 ) .

PER LE CHIUSURE:

vanno assolutamente privilegiate , soprattutto se risalenti i fallimenti , sia ex 118 n. 3 secondo comma , sia quelle ordinarie. IN questo momento di calma forzata si apre una inaspettata occasione per riesaminare tutte le procedure pendenti e cercare di chiudere quelle che hanno più di 5 anni.

N:B: Per i mandati si ricorda che dal 10.3.2020 i mandati sono stati evasi solo telematicamente tutti ( per tale attività sono state tenute ben tre riunioni di istruzione tra il 2019 ed il 2020), essi vanno predisposti secondo i modelli forniti dalla sezione , già pubblicati su Fallco , ove sono reperibili nel flusso informazioni a favore dei curatori milanesi. Ciò vale per tutte le procedure compresi i concordati.

Solo per coloro che non hanno Fallco basta inviare una mail di richiesta dei modelli direttamente al cancelliere capo dott. Barbata all’indirizzo agostino.barbata@giustizia.it

Si ricorda che anche l’approvazione dei piani di riparto da compiersi previo invio telematico, dà vita ad un mandato telematico complesso, di cui nei modelli vi è il fac simile e che viene eseguito solo in via informatica.

PER I CONCORDATI FALLIMENTARI

Si tratta di procedura che ha una alta possibilità di svolgimento integrale in forma scritta e quindi verrà coltivata se dichiarata urgente su richiesta del ricorrente o della curatela.

Analogamente si terranno i giudizi di omologa se dichiarati urgenti con modalità scritta.

In caso di assenza di opposizioni il Collegio non essendoci nemmeno bisogno di udienza, procederà a riservarsi e discutere in Camera di consiglio da remoto, sulla base della richiesta di omologa e del parere reso dal comitato dei creditori o dal curatore in sostituzione.

Se vi sono opposizioni, il Collegio assegnerà alla parte istante per la omologa un termine a difesa di giorni 10 per controdedurre, scaduto il quale raccoglierà il parere del curatore entro 5 giorni e, se richiesto, assegnerà un termine coevo di giorni 5 per repliche a opponente e istante e si riserverà la decisione.

PER I CONCORDATI PREVENTIVI.

Concordato preventivo con riserva 161 sesto comma l.f.: L’obbligo informativo è urgente e non subisce sospensione

La sezione in esito alla riunione 47 quater del 10.04.2020 ha rimeditato sulla propria opinione espressa di sospendere anche i termini per redigere gli obblighi informativi, oltre a quelli di durata del termine per redigere la proposta, il piano e l’attestazione e quelli di deposito del fondo spese cauzionale, pur se a stretto rigore i primi non sono termini processuali, ma piuttosto sostanziali. La difficoltà percepita dalla sezione di redigere una approfondita ed analitica informativa quale quella che di regola il collegio richiede col modulo predisposto, che necessita dell’ausilio dei professionisti, nel momento di massima espansione del contagio era stata intesa come una prestazione non facilmente eseguibile. IL combinato prodursi di due eventi ha indotto a rimeditare la posizione insieme al tenore dell’art. 9 comma 4 del decreto liquidità sopravvenuto. In primo luogo pur con difficoltà, le imprese hanno cercato con encomiabile impegno di rispettare le scadenze originarie, assegnate dal collegio, dimostrando che, magari con un tasso di analiticità minore ma avevano inteso mantenere l’impegno di informare il Tribunale ( dimostrando che era possibile), in secondo luogo parte della giurisprudenza, si è posizionata rigidamente sulla distinzione fra termini processuali e non , affermando in ogni caso la centralità dell’obbligo informativo nella costruzione del 161 sesto comma, finendo poi per asserire che, pur semplificati o come si dice rimodulati, gli obblighi potevano e dovevano essere mantenuti, ed in caso di incompletezza, massima doveva essere la disponibilità alla rimessione in termini. Quindi la sezione ha inteso, soprattutto per i concordati in continuità, ribadire la indispensabile necessità di evasione urgente, alle scadenze originariamente fissate dal Tribunale, dell’obbligo informativo, con disponibilità alla concessione di termini di integrazione se le notizie dovessero apparire troppo sintetiche o lacunose. Il persistere di tale obbligo anche per i concordati liquidatori, non essendo possibile alcuna attività liquidatoria seria in questo periodo, non aggrava di fatto la attività né dell’impresa né dei professionisti e, quindi, non avrebbe ragione di essere il permanere di una sua sospensione.

Poiché i concordati cui è stato di recente concesso il termine ex art. 161 sesto comma l.f. contengono nel dispositivo una espressione che induce a ritenere che anche gli obblighi informativi siano sospesi, Si INVITANO TUTTI I COMMISSARI a chiarire ai propri concordatari di competenza che i termini concessi per il  deposito dell’obbligo informativo non subiscono sospensione, fornendo quale motivazione la presente circolare, in attesa che comunque ogni giudice recuperi il ruolo di tali procedure e comunichi esplicitamente il mutamento di orientamento a ciascuno.

I commissari potranno chiarire, in caso di dubbi sui termini di deposito della proposta, che tutti i termini slittano in avanti dopo il giorno 11-5-2020, salvo ulteriore proroga legislativa. Se si tratta di concordati nuovi, cioè che hanno depositato dopo il 9.03.2020, tutto il termine assegnato dal collegio inizia a decorrere il 12. 5.2020 .

Se si tratta di concordati che avevano avuto l’assegnazione del termine prima del 9.3.2020, per cui una parte dello stesso era decorso prima che venisse pubblicata ed entrasse in vigore ai sensi del decreto n. 11 del 8.3.20203, la sospensione dei termini, dopo la cessazione della stessa decorrerà la parte di termine ancora non trascorso. (tutto ciò è completamente avulso da eventuali altre proroghe che le parti in virtù di altre disposizioni di legge intendessero o potessero richiedere).

IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE 172.

3 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”

Trattandosi di atto processuale, anche il suo deposito slitta in applicazione della sospensione, a meno che tutta la procedura non venga dichiarata urgente per ragioni oggettive e cogenti. Si deve ritenere che il blocco degli atti processuali abbia avuto inizio il 9.3.2020 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto n. 11 del 8.03.2020). Da allora e sino al 11.5.2020 opera la sospensione. Poi continuerà a decorrere il termine per il deposito della relazione.

Conseguentemente, se la 172 è prorogata di oltre due mesi (dal 9.3.2020 al 11.5.2020) è evidente che l’adunanza deve slittare dello stesso lasso di tempo. Occorre in tal senso instare da parte del commissario presso il giudice, procedendo alla richiesta di rifissazione della udienza.

ADUNANZA DEI CREDITORI

Poiché la udienza di adunanza dei creditori presuppone un certo potenziale assembramento di persone, la sezione ha escluso di poterla tenere, anche dopo il 11.5.2020 in forma de visu, ed ha ottenuto dal Presidente del Tribunale l’approvazione delle proprie linee guida, nel provvedimento n. 56 del 2020 che richiama la trattazione scritta per l’adunanza, presupponendo che si applichi , anticipandone la efficacia implicitamente, come normativa di ispirazione per l’attività ermeneutica, la disciplina del nuovo codice della crisi. Artt. 107, 108, 109, di cui si prega di prendere lettura, che anticipando quasi la problematica ha già abolito l’udienza di adunanza sostituendola con un iter telematico.

Ciò comporta che quando viene inviata la relazione 172 vengano forniti ai creditori anche i ragguagli sulle nuove modalità del voto, che predisporrà, su richiesta del commissario, il giudice delegato (non essendo stato possibile predisporla alla ammissione.

Il voto viene manifestato per via telematica con una data iniziale ed una finale di espressione dello stesso.

Almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto i creditori, il concordatario, ed eventuali altri interessati (garanti, assuntori, obbligati in via di regresso ecc.) debbono ricevere via pec oltre alla relazione (ovvero l’attuale 172) una illustrazione apposita della relazione (un abstract ragionato e con sunto delle conclusioni chiaro e abbastanza sintetico, dove deve essere esposta la serie di proposte del debitore , e se ce ne sono altre quelle dei concorrenti ).

Alla relazione è allegato l’elenco dei creditori legittimati al voto col loro credito rispettivo, secondo il commissario, che vale ai soli fini della espressione del voto.

Almeno 10 giorni prima della menzionata data di inizio della votazione: il debitore, i coobbligati, i fidejussori, gli obbligati in via di regresso e i creditori e coloro che hanno fatto eventuale proposta concorrente, possono a mezzo pec fare osservazioni o contestazioni su convenienza, , ammissibilità delle proposte, o sull’ammontare del proprio credito o di quello altrui.

Il commissario rende noto agli altri soggetti tutte le contestazioni e informa il g.d.

Entro cinque giorni dalla data di inizio del voto deposita una relazione finale definitiva nella quale ovviamente prende anche posizione sulle contestazioni non risolte, medio tempore.

Il giudice decide sulle contestazioni residue e il provvedimento è comunicato a tutte le parti interessate al debitore ed al commissario. Può decidere di ammettere o escludere provvisoriamente, ai soli fini del voto, i crediti contestati. I creditori esclusi possono opporsi in sede di omologa solo se la loro ammissione od eslusione avrebbe influenzato le maggioranze in modo esiziale.

Poi le parti procedono al voto via pec indirizzando alla pec della procedura, da una certa data sino ad un’altra indicate inizialmente dal giudice delegato (di regola tre giorni senza festività).

Il commissario infine relaziona sull’esito del voto depositando in cancelleria le prove dei voti giunti sulla pec della procedura.

OMOLOGAZIONE DEI CONCORDATI PREVENTIVI

Le udienze di omologa in questo periodo di sospensione saranno di regola rinviate a dopo il 30.06.2020, salvo che il commissario faccia presente ragioni concrete di urgenza (ora spesso assenti perché la situazione particolarmente disturbata del mercato rallenta le attività di liquidazione e molti imprenditori richiedono invece un differimento).

Ove sia segnalata l’urgenza il giudice fornirà le modalità per lo svolgimento in forma scritta della udienza di omologa o, per peculiari esigenze, in altra modalità virtuale da remoto.

Nell’ipotesi in cui non sussistano opposizioni, l’udienza de visu non si terrà ed in quella data il collegio assumerà la riserva di decidere da remoto sulla base delle conclusioni del ricorrente e delle considerazioni svolte nel parere del commissario.

Nella diversa ipotesi che sussistano opposizioni che possono essere depositate con la costituzione in giudizio, il Collegio assegnerà al ricorrente termine a difesa di giorni 10 per controdeduzioni , giorni 5 al commissario per eventuali osservazioni e poi , se richiesto, repliche coeve di giorni 5 a istante ed opponente, poi si riserverà di decidere iuxta et alligata.

RISOLUZIONE DEI CONCORDATI Già OMOLOGATI

Allo stato, senza segnalazione di particolari ragioni di urgenza, la risoluzione non sarà celebrata, visto che non può in ogni caso giungere alla declaratoria di fallimento prima del 30.06.2020 per la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dopo il 9.3.2020. Ove invece la domanda di fallimento fosse stata già formulata sarà la richiesta di dichiarazione della urgenza della trattazione che consentirà la trattazione e in esito ad essa la probabile dichiarazione di fallimento.

Anche in questo caso le udienze saranno tenute ordinariamente in forma scritta, con replica entro 10 giorni del debitore rispetto alla richiesta di risoluzione del creditore, raccolta di parere del commissario in giorni cinque e, ove richieste repliche per entrambe le parti di giorni 5 coevi. .

Per le prefallimentari procedibilità:

Le prefallimentari depositate dopo il 9.3.2020

Il legislatore con il testo del recente decreto liquidità, 8.4.2020 n. 23, art. 104 ha sancito la IMPROCEDIBILITA° delle istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020.

Ciò ha risolto integralmente il problema per le procedure successive al 9.3.2020 che verranno d’ufficio enucleate dal giudice relatore che le porterà al primo collegio utile successivo alla Pasqua, 16.04.2020, ad esempio, per la declaratoria di improcedibilità da parte del collegio.

UNICA ECCEZIONE, che l’istanza promani dal Pubblico Ministero e questi chieda l’emissione di una misura cautelare di cui all’art. 15 l.f..In tal caso l’istanza è procedibile.

Il terzo comma del medesimo articolo 10 per altro, prendendo atto che la mancata declaratoria è dovuta a causa legale, fa salva la possibilità di inertizzare il decorso del termine fra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020, 113 giorni, ai fini del decorso del termine annuale di cui all’art. 10 l.f. e del 69 bis l.f. .

Le prefallimentari depositate prima del 9.03.2020

A contrario, rispetto al tenore del citato art. 10 decreto liquidità, le prefallimentari precedenti al 9.3.2020 si devono ritenere perfettamente procedibili.

Quindi può essere richiamato quanto precisato in precedenza nella circolare di questa presidenza 10.03.2020 in ordine al fatto che di regola la procedura fallimentare in se non è necessariamente

4 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

urgente, potendo rispondere a molteplici interessi della parte, (recupero credito semplice risalente e non esiziale , volontà di accedere al fondo di garanzia per il lavoratore, volontà di sollevare una eccezione in altra controversia , volontà di costringere la parte ad adempiere una obbligazione contestata, ecc.) , l’eccezione di cui all’art. 83 terzo comma decreto cura Italia, 17.03.2020 n. 18 , si realizza solo quando la ritardata trattazione della controversia può produrre grave pregiudizio alle parti e la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt . 6 e 7 l.f. (ai sensi dell’art. 2 decreto 8.3.2020 n. 11 comma 2 lettera g,punto 1) dal Presidente del Tribunale o dal suo delegato o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

Perché tale pronuncia avvenga, occorre che ictu oculi sia evidente l’urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d’ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente come lo spirare della esperibilità di una rilevante revocatoria (ovviamente in via telematica poiché è ………. inibito l’uso di qualsiasi cartaeo).

In assenza di tali elementi visibili o segnalati, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 30.giugno 2020 con una certa elasticità del differimento

I giudici, se non interessati dalla richiesta di dichiarazione di urgenza comunicheranno in via telematica tramite cancelleria i rinvii. La cancelleria essendo ridotta a presidio ha molta difficoltà a processare i rinvii tempestivamente.

LINEE GUIDA PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PREFALLIMENTARI URGENTI

Per le udienze che si devono invece celebrare, in quanto astrattamente procedibili ed urgenti, la sezione a seguito della citata riunione 10.04.2020 ex art. 47 quater Ord. Giud. particolarmente lunga e meditata ha così deciso di tenere l’udienza individuandone le modalità sulla base delle seguenti motivazioni :

“l’attuale art. 15 l.f. se impone di convocare il debitore in camera di consiglio, in alcun modo stabilisce con quali modalità il debitore debba essere sentito dal Tribunale e se pure, prima dell’emergenza sanitaria, quelle modalità non potevano che comprendere anche la facoltà del debitore di essere ascoltato oralmente in udienza dal Giudice, tale esito non risulta normativamente prescritto.

Deve anzi osservarsi che, al netto delle modalità formalizzate di introduzione del contraddittorio, le udienze prefallimentari, più che mere “udienze civili”, sono e restano udienze in camera di consiglio (art. 15, co. 1, l.f.), da cui traggono le caratteristiche deformalizzate proprie della relativa disciplina (v. art. 740 bis c.p.c.).

In tale direzione, il caposaldo regolamentare resta quello indicato dalla Corte di Cassazione a seguito della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale e, quindi, la necessità di consentire al debitore di difendersi, ovvero, – come si esprime l’art. 83, co. 7, lett. f) d.l. 18/2020 – la necessità che sia salvaguardata “l’effettiva partecipazione delle parti”.

Al fine di conseguire tale risultato, peraltro, non è necessario procedere all’audizione del debitore avanti al Giudice, allorquando gli sia consentita un’ampia facoltà di depositare note scritte e, in genere, scritti difensivi, anche qualora sia privo di un difensore, nonché di strumenti tecnici. ( In altre parole ciò che avrebbe detto a voce “a braccio” al giudice, può ben scriverlo in modo semplice ed atecnico)

Sulla base di tali presupposti, si ritiene che:

  1. Qualora il debitore si sia costituito tramite un difensore, nulla osti alla trattazione esclusivamente scritta del procedimento;
  2. Ove il debitore non si sia costituito tramite un difensore possa ugualmente rappresentare le proprie difese mediante note scritte da trasmettere:
  3. via PEC entro il giorno e l’ora dell’udienza all’indirizzo del giudice relatore ( essendo la cancelleria impossibilitata , per ora alla gestione diretta delle mail ) ovvero, in caso di mancanza o impossibilità di uso della Pec ,
  4. via posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail del Giudice Relatore ovvero, in caso di mancanza o impossibilità,
  5. mediante deposito di uno scritto attuativo della difesa di qualunque tenore, anche completamente atecnico, nella Cancelleria della Sezione Fallimentare, anche tramite un delegato

Tali atti, quale che ne siano le modalità di trasmissione, saranno quindi acquisiti al fascicolo del procedimento dalla cancelleria.

Un tale ampio ventaglio di possibilità assicura al debitore il suo diritto di rappresentare ogni difesa utile al Tribunale e al contempo esclude, se non in casi del tutto residuali e assolutamente marginali (che l’imprenditore non sappia scrivere o non parli italiano pur operando in Italia), anche tenuto conto della professionalità e degli obblighi gravanti su ogni operatore economico, la necessità dello spostamento del debitore e di un potenzialmente pericoloso contatto sociale.

Quindi l’udienza si terrà in forma c.d. scritta, non essendo necessaria, per le motivazioni esposte la comparizione personale coeva del fallendo. Il Tribunale, sulla base degli scritti giunti e/o dei documenti depositati, deciderà in camera di consiglio, riunito da remoto via teams, successivamente alla data indicata nel decreto ex art. 15 l.f.

PER I GIUDIZI CIVILI DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO, di REVOCATORIA Fallimentare od ordinaria.

Come si è detto il ruolo civile costituisce una parte minore del ruolo globale della sezione, e, tenuto conto delle affermazioni contenute nel provvedimento del presidente del Tribunale n 56 del 2020 si potranno tenere le seguenti udienze urgenti , nella forma della udienza in forma scritta :

le udienze di c.d. discussione della opposizione allo stato passivo, ove le parti abbiano goduto già dell’assegnazione di termini per memoria difensiva conclusionale e per repliche; ove ciò non fosse avvenuto, per l’udienza dovrà essere formalizzata la richiesta con deposito tempestivo nel fascicolo d’ufficio che consente la conoscenza anche alla controparte ed il giudice assegnerà ad entrambe le parti o alla sola costituita i termini per gli scritti conclusionali e le repliche;

le udienze di precisazione delle conclusioni ( per giudizi civili ordinari , revocatorie ecc. ) che non abbisognano della comparizione delle parti, in forma scritta, verranno anche esse tenute, con preventivo deposito telematico delle conclusioni ,e assunzione in decisione previo deposito delle conclusionali e delle repliche ;

Ove sia illustrata una particolare e concreta urgenza si potranno nella stessa forma decidere le ammissioni delle prove, previa richiesta delle parti.

Quanto alle udienze di prima comparizione, stante la componente orale rilevante, la necessità di esplicare il tentativo di conciliazione ecc., si reputa di regola che non sia idonea a svolgersi in forma scritta. Ove sia esistente una obiettiva ragione di urgenza che ne obblighi la trattazione tra la data di pubblicazione della presente circolare ed il 30.06.2020, la stessa dovrà essere sottoposta al giudice che, riconosciutala, con esplicita dichiarazione, provvederà ad indicare le modalità di celebrazione, in stanza virtuale fornendo il rinvio e il link, compatibilmente con il proprio ruolo e la durata delle udienze in stanza virtuale. .

Si comunichi ai soggetti in indirizzo e si pubblichi sul sito del Tribunale,
Milano 15.04.2020
Il presidente di sezione. Dott. Alida Paluchowski