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DETRAZIONE IVA: PROCEDURE CONCORSUALI

Con la Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), il Legislatore ha apportato una rilevante modifica al regime di detrazione IVA previsto dall’articolo 1 commi 126 e 127 della L. n. 208/15 (Legge di Bilancio 2016).

Infatti, nel caso in cui un cliente moroso fosse stato assoggettato ad una delle procedure contenute nella legge fallimentare, la Legge di Bilancio 2016 aveva previsto la possibilità di recuperare l’IVA, emettendo una nota di variazione in diminuzione, al momento dell’apertura della procedura concorsuale; in tal senso modificando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che indicava come momento giuridicamente idoneo per l’emissione della nota credito la chiusura della procedura. Tale previsione avrebbe dovuto trovare piena attuazione a partire dal 1 gennaio 2017.

Con la nuova Legge di Bilancio (2017), tuttavia, il Legislatore ha ritenuto preminenti altre ragioni di carattere economico-statale ed ha sancito, con il comma 567, un ritorno alla vecchia disciplina.

Di fatto, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2016 tanto auspicate dagli addetti ai lavori sono rimaste lettera morta.
Si tratta sicuramente di un “passo indietro” per quanto riguarda l’economia e la vita delle società.
Con tale inattesa novità, l’emissione della nota di credito IVA nonché della detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione risulterà possibile soltanto alla chiusura infruttuosa della proceduta concorsuale, proprio come prevedeva l’ormai datato D.P.R. del 1973, alla duplice condizione di: i) aver concorso alla procedura; ii) di aver emesso una regolare fattura alla fallita.
Pertanto, allo stato attuale, il recupero potrà avvenire:
·         Fallimento:  dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento ovvero per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il piano di riparto;
·         Concordato fallimentare: dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
·         Concordato preventivo: dalla sentenza di omologazione e successivo adempimento del debitore agli obblighi assunti in sede concordataria.
·         Art. 182 bis L.F: dalla sua omologazione;
·         Art. 67 comma 3 lettera d) L.F: dalla data di pubblicazione del Piano attestato nel Registro delle Imprese, ovvero dalla data dell’accordo stipulato in esecuzione del Piano attestato, se successivo.
Dott. Andrea Filippo Mainini
Praticante Avvocato

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