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CONCORDATO PREVENTIVO: transazione fiscale estesa ad IVA e ritenute

La Legge di bilancio 2017 ha apportato rilevanti novità per quanto concerne il regime IVA nel caso di procedure concorsuali.

Si è già detto in un precedente articolo della nuova disciplina avente ad oggetto la modifica del momento idoneo per la richiesta di detrazione IVA e per l’emissione della nota di credito di variazione nel caso di cliente moroso soggetto ad una delle procedure previste dalla legge Fallimentare.

Si tratta sicuramente di un “passo indietro”, specialmente con riferimento a quanto invece auspicato dagli addetti ai lavori e da quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2016.

Al contrario, con riferimento alla disciplina del concordato preventivo, il Legislatore ha introdotto una novità che avrà sicuramente un positivo impatto per l’imprenditore in difficoltà: anche l’IVA potrà essere oggetto della transazione fiscale prevista dall’art. 182ter L.F.

Il citato articolo consente alle imprese che si trovano in stato di crisi, di presentare, unitamente ad un piano di concordato preventivo ex art. 160 L.F. o di un piano di ristrutturazione di cui all’art. 182bis L.F, una proposta indirizzata all’amministrazione finanziaria con la quale richiedere un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari.

La normativa precedente prevedeva il pagamento parziale o dilazionato dei tributi delle agenzie fiscali ad eccezione di quelle imposte costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, ovverosia IVA e ritenute non versate: per queste imposte era concessa soltanto la possibilità di dilazione.

Tuttavia, sia la giurisprudenza europea sia quella nazionale già negli ultimi anni avevano prospettato una diversa soluzione della questione.

La Corte di Giustizia europea con sentenza del 7 aprile 2016 resa nella causa C-546/14 ha ritenuto che la disciplina prevista dall’ordinamento italiano concernente la transazione fiscale non sia contraria ai principi comunitari del tributo in questione nel caso concorra anche un ulteriore presupposto: la soddisfazione dell’amministrazione finanziaria a seguito di tale accordo non deve essere inferiore alla soddisfazione che otterrebbe nel caso di fallimento del debitore.

Sul fronte nazionale, la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a sezioni unite del 27 dicembre 2016 n. 26988/16 ha innovato l’orientamento più datato in materia. I termini della querelle sono noti agli operatori giuridici: il debito IVA non poteva essere oggetto di transazione perché i) la disposizione avrebbe natura solo sostanziale ed eccezionale e ii) si tratta di un’imposta comunitaria che, come tale, non può essere liberamente disponibile a livello nazionale.

Il primo assunto è stato facilmente confutato dalla Corte con la costatazione che il divieto previsto dall’art. 182ter L.F. trova come limite proprio il disposto dell’articolo stesso; ovverosia, il Legislatore ha voluto prevedere il limite dall’indisponibilità dell’IVA soltanto nel caso di transazione fiscale prevista all’art. 182ter L.F. e non anche nell’ipotesi di concordato preventivo.

Il secondo assunto è stato risolto de plano nel momento in cui è intervenuta la già citata sentenza della Corte Europea che ha affermato che un imprenditore può proporre domanda di concordato preventivo contenente anche una proposta di pagamento parziale dell’IVA attestando, sulla base di un analisi effettuata da un esperto indipendente, che il debito non riceverebbe migliore sorte nel caso di fallimento.

A disciplinare ulteriormente la materia, ecco l’intervento del Legislatore italiano che, con la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, ha modificato il testo dell’art. 182ter L.F.

A partire dal 1 gennaio 2017 è possibile proporre una transazione fiscale anche per l’IVA, alle condizione sopradette, ossia in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione per fallimento (la prospettazione di realizzo deve essere confermata dalla relazione di un esperto indipendente avente i requisiti previsti all’art. 67.3 lettera d L.F.).

La restante quota di debito IVA dovrà essere degradata al chirografo in una classe apposita.

Giova ricordare che non è necessario il consenso dell’amministrazione finanziaria nel caso di raggiunta maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Rimane un ultimo nodo da sciogliere: le procedure di concordato preventivo presentate prima del 1 gennaio 2017.

Per quanto attiene a queste ultime procedure, non ritenendo applicabile la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2017, può tornare utile quanto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 26988/16: “la regola dell’infalcidiabilità dell’IVA opera solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale” e non opera, viceversa, nel caso di proposta di concordato preventivo semplice, che non contenga la previsione ex art. 182ter L.F.

Dott. Andrea Filippo Mainini
Praticante Avvocato

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