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Spese di rappresentanza ed Omaggi: trattamento fiscale

La disciplina fiscale degli omaggi è alquanto articolata, in quanto segue differenti regole ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. In alcuni casi le due sfere impositive si intersecano, ancorché – secondo la giurisprudenza comunitaria – le definizioni valevoli ai fini delle imposte dirette non possono valere anche ai fini Iva. Quest’ultima, infatti, deve perseguire l’intento di imporre una tassazione secondo regole comuni in tutta la Ue.

Ai fini delle imposte dirette, comunque, il Legislatore è intervenuto fissando precisi limiti di deduzione delle spese di rappresentanza, anche se le successive interpretazioni di prassi dell’Amministrazione finanziaria si sono dimostrate un po’ rigide.
Ai fini Iva si segnala la novità, a opera del Decreto «Semplificazioni fiscali» dell’innalzamento del limite a euro 50 per la detrazione dell’Iva sui beni – non oggetto della propria produzione – destinati ad essere offerti in omaggio.
1. Imposte dirette
Spese di rappresentanza
Gli omaggi possono rientrare nella disciplina delle spese di rappresentanza, contenuta:

  • nell’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986, che afferma: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;
  • nel D.M. 19.11.2008 (in vigore dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008), nel quale il Legislatore ha stabilito le modalità di tassazione delle spese di rappresentanza, individuando due momenti fondamentali: (a) in un primo momento la norma disciplina talune caratteristiche che rendono la spesa deducibile, ossia l’inerenza e la congruità; (b) in un secondo momento vengono individuate specifiche attività assorbite dalle disposizioni in questione (secondo il decreto sono di rappresentanza le «spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore») e altre attività che, invece, esulano dalle spese di rappresentanza (quanto a queste ultime, alludiamo alle spese di pubblicità e alle liberalità).

Da questa definizione si ricavano le caratteristiche delle spese di rappresentanza, illustrate nella Tabella n. 1.
Tabella N. 1 – Caratteristiche delle spese di rappresentanza

Ossia   la   mancanza    di    una   controprestazione    da    parte   del    soggettobeneficiario.         Nell’ipotesi in cui l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ancorché gratuita, non si qualifichi come spesa di rappresentanza, la
Gratuità disciplina applicabile è quella delle liberalità di cui all’art. 100, D.P.R. 917/1986
(o dell’art.  95,  co.   1,D.P.R.  917/1986,   se  esse  sono destinate a     lavoratoridipendenti ed assimilati)
Da valutarsi in funzione dell’obiettivo di generare potenziali benefici economici
(C.M.  13.7.2009,    n.   34/E);   il    decreto   ministeriale,    infatti,   cita    finalitàpromozionali (con clienti o potenziali clienti) o di pubbliche relazioni (con amministrazioni statali, enti locali, associazioni di categoria, associazioni sindacali,
Ragionevolezza organizzazioni   private,   ecc.)   o  coerenza   con   le    pratiche   di    mercato.
L’elencazione fornita dal decreto non può essere considerata esaustiva, poiché occorre effettuare una valutazione da caso a caso in relazione alla specifica attività d’impresa (C.t.r. Lombardia, Sent. n. 113/28/2011)
Secondo il citato decreto ministeriale, le spese devono essere «effettivamentesostenute  e documentate»,    per  rispettare   il  principio    costituzionale   della capacità contributiva (Cass., Sent. 6300/1998). Il Legislatore, dunque, ha voluto
Effettività codificare   le   caratteristiche    previste    dalla    prassi   ministeriale    (con    ilsostenimento di spese di rappresentanza «viene offerta al pubblico una immagine positiva dell’impresa e della sua attività in termini di organizzazione e di efficienza» – R.M. 17.9.1998, n. 148), pur restando necessaria la sussistenza dell’obiettivo, anche indiretto, di incrementare l’attività d’impresa (le spese di rappresentanza non hanno «una diretta aspettativa di ritorno commerciale» – Cass., Sent. 15.4.2011, n. 8679). L’inerenza dei costi sostenuti va valutata in relazione all’attività complessivamente svolta, svincolata quindi al mero incremento dei ricavi – Cass., Sent. 21.1.2009, n. 1465; Cass., Sent. 6300/1998; Corte di Giustizia Ue, 15.2.2007, in causa C-345/04).

 

 
È altresì richiesto il soddisfacimento di un criterio di congruità stabilito espressamente in base a delle soglie oggettive legate al volume dei ricavi, come risulta dalla Tabella n. 2.
Tabella N. 2 – Criterio di congruità – Limite di deducibilità delle spese di rappresentanza

Percentuale di deducibilità Base di calcolo: ammontare di          ricavi e altri      proventi    «dell’attivitàcaratteristica (…) di cui all’articolo 2425 del codice civile» (C.M. 34/E/2009)
1,3% fino a € 10.000.000
0,5% oltre € 10.000.000 e fino a € 50.000.000
0,1% oltre € 50.000.000

 
Le eccedenze rispetto ai limiti riportati nella Tabella 2 sono indeducibili e non sono riportabili negli esercizi successivi.

Inoltre, le spese di rappresentanza sono deducibili interamente se il valore (costo) unitario dei beni (la regola non vale anche per i servizi) ceduti gratuitamente non supera euro 50 (inclusa l’eventuale Iva indetraibile; art. 110, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986; C.M. 19.1.1980, n. 869). Risultano interamente deducibili anche più omaggi – purché separatamente confezionati – effettuati nei confronti di uno stesso soggetto a condizione che il loro valore unitario risulti non superiore a euro 50.

Secondo l’art. 1, co. 5, D.M. 19.11.2008, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa.

Non sono soggette ai predetti limiti neppure le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate sopra è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

Si tenga inoltre presente che, sulla base della C.M. 16.7.1998, n. 188, è stato chiarito che «gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa non costituiscono spese di rappresentanza».

Deducibilità delle spese di rappresentanza per i lavoratori autonomi

Nel caso di lavoratori autonomi la deducibilità delle spese di rappresentanza (a prescindere dall’importo unitario) è limitata all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Benché la norma di riferimento delle spese di rappresentanza sia contenuta nell’art. 108, D.P.R. 917/1986 relativo alla determinazione del reddito d’impresa, secondo la C.M. 34/E/2009, par. 1 essa si applica anche in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Quindi, interpretativamente, si rendono applicabili ai lavoratori autonomi i criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza del D.M. 19.11.2008 (che richiede, oltre alla gratuità, l’inerenza e l’obiettivo di produrre benefici economici o la coerenza con pratiche commerciali di settore), superando il tenore letterale dell’art. 54, co. 5, D.P.R. 917/1986 secondo cui «sono comprese nelle spese di rappresentanza … quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito».

Deducibilità delle spese per omaggi ai dipendenti

Gli omaggi destinati ai dipendenti (o assimilati, quali i collaboratori coordinati e continuativi), sono regolamentati dall’art. 95, co. 1, D.P.R. 917/1986, il quale prevede che le spese per prestazioni di lavoro dipendente, comprese «quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori», siano totalmente deducibili, salvo quanto disposto all’art. 100, co. 1, D.P.R. 917/1986.

Quest’ultimo comma prevede infatti che le spese di ricreazione (ad esempio, un brindisi augurale) utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di essi e volontariamente sostenuti dall’impresa, siano deducibili «per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».

ESEMPIO N. 1 – DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI RICREAZIONE PER I DIPENDENTI

Un’impresa che nel 2012 abbia sostenuto un costo del lavoro di 100.000 euro potrà dedurre fiscalmente le spese di ricreazione fino a 500 euro. Le spese che eventualmente dovessero eccedere tale limite debbono essere oggetto di variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta.

La norma, nel confermare la piena deducibilità del costo relativo al personale, pone quale unica limitazione il fatto che gli omaggi erogati a titolo di liberalità non abbiano scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto, in quanto in tali casi vale la previsione del menzionato art. 100.
In altre parole:

  • quelli dell’art. 100 sono beni e servizi (per scopi specificatamente individuati dalla norma) messi a disposizione (indistintamente) alla collettività dei dipendenti e costituiscono costi per servizi o beni relativi all’impresa;
  • quelle dell’art. 95 costituiscono erogazioni liberali fatte ai singoli dipendenti e, in capo all’impresa erogante, costituiscono costo del personale.

Tabella N. 3 – Liberalità (omaggi) ai dipendenti nel TUIR

Erogazioni di valori in natura relativi alla prestazione lavorativa Interamente deducibili (art. 95, D.P.R. 917/1986)
Servizi  resi  alla generalità dei     dipendentiper particolari finalità Deducibili nel limite del 5 per mille del costo del personale (art. 100, 917/1986)

 

Si precisa che se la spesa rivolta esclusivamente al personale riguarda una somministrazione di alimenti e bevande il costo, inclusa l’eventuale Iva indetraibile, è deducibile nel limite del 75% (art. 109, co. 5, ultimo periodo, D.P.R. 917/1986). Il risultato andrà poi dedotto nel limite fissato dal menzionato art. 100.

Se invece, al buffet, partecipassero altri soggetti (e non solo i dipendenti), il costo sostenuto assumerebbe la qualifica di spesa di rappresentanza, per cui il 75% del costo dovrà essere dedotto nel limite fissato dal D.M. 19.11.2008.

Gli omaggi determinano anche riflessi in capo al lavoratore: sul punto si ricorda che l’art. 51, co. 2, lett. b), D.P.R. 917/1986 (il quale disponeva che non concorressero a formare il reddito di lavoro dipendente «le erogazioni liberali, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, non superiori nel periodo d’imposta a Euro 258,23»), è stato abrogato con decorrenza 29.5.2008 dall’art. 2, co. 6, D.L. 93/2008, conv. con modif. dalla L. 126/2008.

Peraltro, la successiva C.M. 22.10.2008, n. 59/E, par. 16, ha fornito una parziale apertura precisando che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi, quali i voucher) sono escluse dalla tassazione se, unitamente ad altri eventuali benefit concessi al dipendente, risultano essere di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (superato tale importo concorreranno per intero al reddito di lavoro dipendente), ai sensi dell’art. 51, co. 3, ultimo periodo, D.P.R. 917/1986.

La norma da ultimo citata esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (anche sotto forma di buoni rappresentativi) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.

Infine, nel riquadro delle annotazioni della certificazione rilasciata al dipendente, si dovrà indicare obbligatoriamente l’importo delle erogazioni liberali concesse nel periodo d’imposta, a prescindere dall’ammontare erogato.

2. Iva

Ai fini dell’Iva, occorre distinguere fra diverse fattispecie di liberalità, ossia:

  • omaggi consistenti in beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa;
  • omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa;
  • omaggi di servizi, rientranti o meno nell’attività propria del soggetto passivo.

Omaggi di beni rientranti nell’attività propria

Le cessioni gratuite di beni, non legate ad altre operazioni commerciali, sono considerate cessioni di beni. Non essendo considerate spese di rappresentanza (C.M. 188/1998), l’Iva assolta su tali acquisti risulta essere detraibile, poiché per essi non opera il disposto dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 («non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito»).

Le cessioni di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa (siano essi prodotti o commercializzati) sono soggette ad Iva ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, a prescindere dal «valore» (costo complessivo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione) del bene omaggiato. Nel concetto di «attività propria» d’impresa si intende quella che la caratterizza, quindi escludendo quelle meramente strumentali o accessorie od occasionali.

L’inclusione tra le cessioni di beni, pur in assenza di un corrispettivo, è motivata dallo scopo di evitare che i beni, acquistati nell’ambito dell’esercizio di un’attività economica che in genere consente il diritto alla detrazione dell’imposta subita «a monte», giungano al consumo detassati. Ne deriva che, laddove la detrazione non sia stata operata, non vi è la necessità di assoggettare ad Iva la cessione senza corrispettivo.

In caso contrario, occorre assoggettare ad Iva la cessione gratuita.

La base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o di costo (quindi anche per i beni autoprodotti si utilizza il medesimo criterio del costo, e non quello del valore normale) del bene oggetto di transazione o di beni simili, valutati al momento dell’effettuazione dell’operazione. L’aliquota da applicare è quella propria del bene.

Novità dal 13 dicembre 2014 – Decreto «Semplificazioni fiscali»

Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (cd. decreto «Semplificazioni fiscali»), pubblicato nella G.U. 28.11.2014, n. 277, in vigore dal 13.12.2014, ha introdotto una piccola ma importante novità. L’art. 30 dispone, infatti, l’allineamento a 50 euro della soglia ai fini Iva, così come già previsto, nell’ambito delle imposte dirette, per fruire della deducibilità delle spese per omaggi (art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986).

Questo auspicato coordinamento tra le due normative si traduce, pertanto, nella modifica delle seguenti misure:

  • gli omaggi di beni prodotti da terzi (non rientranti nell’attività propria dell’impresa) di costo non superiore a 50 euro non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva (sono fuori campo Iva);
  • le prestazioni di servizi rivolte all’uso personale o familiare dell’imprenditore e le prestazioni gratuite per finalità estranee all’esercizio d’impresa di valore non superiore a 50 euro non costituiscono prestazioni rilevanti ai fini Iva (sono fuori campo Iva) ai sensi dell’art. 3, co. 3, D.P.R. 633/1972;
  • l’Iva relativa alle spese di rappresentanza, come definite dal D.P.R. 917/1986, risulta detraibile per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

ATTENZIONE

Nel prosieguo della nostra trattazione, di conseguenza, ci riferiremo esclusivamente ai nuovi valori previsti dal D.Lgs. 175/2014. Per le operazioni effettuate precedentemente al 13.12.2014, la soglia era fissata a 25,82 euro.

Omaggi di beni non rientranti nell’attività propria

Se un bene omaggio, non oggetto dell’attività propria d’impresa, è di valore (costo):

  • pari o inferiore a 50 euro, l’Iva su di esso assolta all’acquisto è totalmente detraibile, mentre la cessione non è soggetta ad Iva (art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, norma che ricalca la disposizione dell’art. 185, par. 2, Direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/Ue, che non richiede l’esecuzione della rettifica dell’Iva eventualmente detratta all’acquisto);
  • superiore a 50 euro, l’Iva sull’acquisto è indetraibile per intero e la cessione non va assoggettata ad imposta. Come afferma la C.M. 188/1998, in considerazione della mancata effettuazione della detrazione in sede di acquisto, «la successiva cessione gratuita costituirà operazione non rilevante ai fini dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, numero 4».

ESEMPIO N. 2 – TRATTAMENTO IVA DELLE LIBERALITÀ

Se, invece, regala una penna acquistata da terzi, magari con stampigliato il nome della propria azienda, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’Iva (se il valore del bene omaggiato è non superiore alla soglia di 50 euro).

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 19.6.2002, n. 54/E, ha chiarito che l’art. 19-bis1, lett. f), D.P.R. 633/1972, non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande (panettone, spumante, vino, ecc.), di valore unitario non superiore a 25,82 euro, ora 50 euro, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.

Sotto il profilo soggettivo, occorre evidenziare come – letteralmente – questa disposizione riguardi solo gli esercenti attività di impresa, mentre nulla viene stabilito per gli esercenti arti e professioni. Per questi ultimi si deve ritenere che, secondo la normativa nazionale, le cessioni gratuite di beni siano sempre assoggettate ad Iva, a prescindere dal costo del bene, salvo che non si sia scelto di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la successiva cessione gratuita.

Abbiamo precisato che quest’interpretazione deriva dall’analisi della normativa interna. Infatti, il riferimento alle sole imprese deriva da una traduzione letterale delle disposizioni comunitarie, le quali quando richiamano le imprese intendono qualsiasi soggetto passivo d’imposta, inclusi gli esercenti arti e professioni. Se il bene di cui è fatto omaggio è da considerarsi spesa di rappresentanza, occorre coordinare la disposizione in commento con le regole previste per tale categoria di operazione che, a norma dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972, non consente la detrazione dell’imposta, salvo per le spese sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Ne deriva che, sia con riferimento ai lavoratori autonomi, sia alle imprese, se l’acquisto si configura come spesa di rappresentanza l’Iva non è detraibile e la conseguente cessione è «fuori dal campo» di applicazione dell’imposta. La spesa di rappresentanza di costo non superiore a 50 euro consente però la detrazione, fermo restando il non assoggettamento della relativa cessione.

Sul punto, la conferma è giunta dalla C.M. 34/E/2009, con la quale è stato confermato che i criteri di individuazione delle spese di rappresentanza hanno effetto anche ai fini Iva, ferma restando l’indetraibilità della stessa per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro, ora 50 euro.

Invero, occorre rilevare che il divieto di detrazione dell’imposta si porrebbe in contrasto con l’art. 176, par. 2, Direttiva 2006/112/Ue, che non consente agli Stati membri di introdurre ulteriori limitazioni alla detrazione, almeno fino a quando il Consiglio Ue non individuerà le spese che non danno diritto a detrazione (tre le quali rientreranno anche le spese di rappresentanza). Fino ad allora non è possibile che gli Stati membri introducano autonomamente ulteriori limitazioni del diritto alla detrazione (si ricorda che nel contesto italiano l’indetraibilità in parola è stata introdotta solo con il D.Lgs. 2.9.1997, n. 313, con effetto dall’1.1.1998; si veda Corte di Giustizia Ue, 21.4.2005, in causa C-25/03).

Adempimenti documentali

Nel caso in cui la cessione gratuita rientri nel campo Iva (ossia sia considerata «cessione di beni»), occorre porre in essere taluni adempimenti.

In particolare, il soggetto passivo potrà procedere in uno dei seguenti modi (C.M. 27.4.1973, n. 32):

  • emettere fattura con rivalsa dell’Iva (imposta richiesta in pagamento);
  • emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’Iva, che quindi rimane a carico dell’impresa stessa (e costituirà onere non deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 99, co. 1, D.P.R. 917/1986);
  • emettere, per ogni cessione o globale mensile, autofattura in unico esemplare con l’espressa indicazione «autofattura per omaggi». Se il soggetto passivo intende avvalersi dell’autofattura differita è necessaria l’emissione di appositi documenti di trasporto. L’emissione dei Ddt è comunque opportuna, al fine di comprovare l’inerenza dell’omaggio all’attività d’impresa;
  • annotare l’operazione su un apposito «registro degli omaggi».

Per quanto riguarda il trasporto degli omaggi dai locali dell’azienda al destinatario, si rende opportuno compilare un Ddt con l’espressa indicazione della causale «cessione gratuita» oppure «omaggio», anche ai fini di poter dimostrare l’inerenza della spesa promozionale all’attività dell’impresa, nonché, in taluni casi, per vincere le presunzioni di vendita in nero di cui al D.P.R. 441/1997.

Tabella N. 4 – Detraibilità Iva delle spese per beni ceduti come omaggi

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITà PROPRIA BENI PRODOTTI DA TERZI
Non    essendo    considerate   spese    di    rappresentanza     (C.M.188/1998), l’Iva assolta su tali acquisti risulta essere detraibile, poiché per essi non opera il disposto dell’art. 19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972 (“Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito“) Costo <= 50 euro Costo> 50 euro
Iva sull’acquisto detraibile Iva sull’acquisto indetraibile
Cessione imponibile Iva (art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972) Cessione non soggetta ad Iva (art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972)

Omaggio composto da più beni
In merito al caso di «unica confezione regalo», quando cioè il bene offerto in omaggio è rappresentato da un insieme di beni costituenti un’unica confezione, la regola generale è quella di considerare il valore unitario nel suo complesso e non quello dei singoli componenti (C.M. 13.7.2009, n. 34/E, par. 5.4).
Tabella N. 5 – Omaggi composti

La confezione regalo contiene più beni assortiti non oggetto dell’attività propria dell’impresa – il cui costo complessivo è pari o inferiore a 50 euro L’imposta relativa all’acquisto è detraibile
La confezione contiene più beni assortiti              non
oggetto dell’attività    propria dell’impresa    – di  costo singolarmente      inferiore      a     50     euro,    ma complessivamente la confezione costa più di 50 euro Non    si     può    operare    la    detrazione dell’imposta      relativa     all’acquisto       e,conseguentemente,   la   cessione    gratuita esula dal campo di applicazione dell’Iva

Omaggi a soggetti esteri

Come abbiamo visto, le cessioni gratuite di beni costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell’Iva ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972, in ogni caso (quindi a prescindere dal valore unitario superiore o meno a 50 euro) se essi rientrano nell’attività propria dell’impresa.

In tal caso l’art. 13 del medesimo decreto individua l’importo che costituisce la base imponibile. Ne discende che le cessioni di tali beni, a titolo gratuito, verso:

  • Paesi non appartenenti all’Unione europea costituiscono cessioni all’esportazione a norma dell’art. 8, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972. Infatti, a differenza di quanto si dirà a breve per la consegna di beni nei Paesi Ue, la sussistenza del requisito dell’onerosità non è determinante ai fini della qualificazione dell’operazione in oggetto come esportazione (C.M. 12/1981, par. A; R.M. 416596/1986). Occorre che l’esportazione risulti da documento doganale. Secondo la C.M. 15.7.1999, n. 156, però, «l’assenza di un corrispettivo non consente di includere l’operazione tra quelle che concorrono alla formazione del plafond», utilizzabile da parte degli esportatori abituali, anche se – ai fini doganali – siamo in presenza di un’esportazione. Discorso diverso vale per i beni che non rientrano nel concetto di cessione di beni (si tratta di quelli non oggetto dell’attività d’impresa, a prescindere dal superamento o meno del limite di 50 euro di costo, in quanto nel primo caso l’esclusione dal novero delle cessioni di beni deriva dalla mancata detrazione dell’Iva, mentre nel secondo caso dall’esplicita previsione contenuta nell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972) e per i campioni gratuiti (di modico valore e appositamente contrassegnati, almeno secondo la normativa nazionale): in tali casi la cessione non rientra nel campo di applicazione Iva e pertanto si può prescindere dalle suddette formalità (occorrerà almeno fare una lista valorizzata al fine di dichiarare il loro valore in dogana);
  • Paesi Ue, poiché manca il requisito dell’onerosità previsto dall’art. 41, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993, per essere qualificate come intra-Ue, le cessioni sono soggette ad Iva (l’operazione non gode del regime di «non imponibilità» in quanto il bene non esce dal territorio doganale). La fattispecie è stata esaminata dalla C.M. 23.1.1994, n. 13. Non potendosi, quindi, applicare la normativa relativa alle operazioni intra-Ue, vale il rinvio alle regole del D.P.R. 633/1972 operato dall’art. 56, D.L. 331/1993.

Infine non andranno neppure presentati gli elenchi Intrastat.