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SOCIETA’ tra PROFESSIONISTI – Normativa Nazionale –

Il decreto (D.M. 34/2013) rende operative le società introdotte dalla legge di stabilità 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2013, n. 81 è stato pubblicato il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, sulle società tra professionisti (Stp). L’art. 10, co. 3 della L. 183/2011, nel consentire la possibilità di costituire società tra professionisti, ovvero società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di attività professionali secondo i modelli codicistici delle società di persone, delle società di capitali e delle cooperative, ha definito peculiarità e confini giuridici di tali società. La prima versione del Legislatore è stata successivamente modificata e precisata fino a delineare compiutamente i profili soggettivi e oggettivi necessari per costituire le nuove società, sancendosi l’espressa abrogazione dell’ormai datata L. 1815/1939, che impediva l’esercizio professionale in forma societaria. Nel delineare gli elementi essenziali della disciplina primaria delle Stp, il legislatore ha rimesso alla regolamentazione secondaria la disciplina di dettaglio relativa alle modalità che avrebbero dovuto assicurare la esecuzione, da parte del socio professionista, dell’incarico conferito alla società e di quelle relative alla designazione del professionista ovvero alla preventiva comunicazione all’utente dei nominativi dei soci abilitati all’esercizio di una attività professionale regolamentata. Inoltre la legge, vietando a ciascun professionista di essere contemporaneamente socio di più di una Stp, riservava al decreto ministeriale la disciplina delle incompatibilità ed affidava alla potestà regolamentare anche la definizione del regime disciplinare da applicare alla società. Pertanto, dopo aver premesso le nozioni di «società tra professionisti» (o «società professionale») e di «società multidisciplinare», il provvedimento disciplina innanzitutto il requisito della trasparenza nel rapporto tra la società e il cliente, imponendo alla prima, sin dal primo contatto con il secondo, una serie di obblighi informativi attinenti ai seguenti aspetti: a) diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito, in difetto dell’esercizio del diritto di scelta, da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale; c) eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento. È conseguentemente previsto un obbligo della società di consegnare al cliente, perché possa operare una scelta libera e consapevole, l’elenco dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento. In sede di disciplina dell’esecuzione dell’incarico, il regolamento, facendo applicazione del principio della personalità dell’esecuzione della prestazione (art. 2232 c.c.), consente al socio professionista di avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di ausiliari ma non di sostituti, se non in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, e comunque previa comunicazione dei loro nominativi al cliente. E’ in ogni caso garantita la facoltà del cliente, cui i nominativi dei collaboratori sono comunicati, di esprimere il proprio dissenso. Quanto al regime delle incompatibilità, il regolamento chiarisce che l’ipotesi di incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti sancita dall’art. 10, co. 6, della L. 183/2011 si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza. Viene poi introdotta una incompatibilità alla partecipazione dei soci per finalità d’investimento ove non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui è iscritta la medesima società cui appartengono; tra i detti requisiti va anche annoverata la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. Ulteriore requisito perché il socio di investimento possa prendere parte ad una Stp è dato dall’assenza di condanne definitive ad una pena alla reclusione pari o superiore a 2 anni per reati non colposi. Il mancato rilievo della causa di incompatibilità o la mancata rimozione della stessa integrano un illecito disciplinare per la società e per il singolo professionista. Ai fini della verifica delle situazioni di incompatibilità il regolamento prevede l’iscrizione della società tra professionisti nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 96/2001. Le Stp, per poter operare, saranno poi tenute all’iscrizione nell’apposita sezione speciale o dei registri tenuti presso gli ordini o i collegi di appartenenza dei soci professionisti. La domanda di iscrizione dovrà contenere, oltre all’atto costitutivo e allo statuto societario, il certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, accompagnato dall’elenco dei soci professionisti non iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. Se la Stp non risulta idonea all’iscrizione, prima di procedere al diniego il consiglio dell’ordine o del collegio professionale segnala le motivazioni al rappresentante legale della società, che può presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni. Sotto l’aspetto disciplinare e deontologico, infine, il regolamento precisa che: a) il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base ad esso risponde disciplinarmente; b) la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell’ordine nel cui albo è iscritta; c) la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto a quello della società e, quindi, nell’ipotesi della STP multidisciplinare) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società. Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 21 aprile, esclude dal suo ambito applicativo le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della L. 183/2011. Sempre in relazione all’ambito di applicazione del regolamento, da questo restano escluse anche le società tra avvocati cui la legge di riforma dell’ordinamento forense (L. 247/2012) ha riservato una disciplina speciale, conferendo al Governo apposita delega per la disciplina dell’esercizio della professione di avvocato in forma societaria.