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L’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni operative necessarie per

Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

Contratti agroalimentari …… continua

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In caso di ritardo nell’invio, le parti possono accordarsi sulla “retrodatazione” della data di ricezione tramite consegna ” a mano”. Il termine di pagamento, inoltre, varia al variare della natura deteriorabile dell’alimento. L’art. 62 co.4 del D.L. 1/2012, come conv. dalla L. 27/2012, defiisce “prodotti alimentari deteriorabili i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

  1. prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60gg.
  2. prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro prottettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a promulgare la durabilità degli stessi  per un periodo superiore a 60gg.
  3. prodotti a base di carne che presentino le caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2, oppure aW superiore a 0,91 oppure ph ugulae o superiore a 4,5
  4. tutti i tipi di latte.

Dal tavolo tecnico  tenutosi al cospetto del Ministero sono arrivate alcune indicazioni interessanti per gli operatori, in particolare circa la definizione di “prodotto alimentare deperibile

Il Ministero ha chiarito che le lettere a), b), c) e d) del comma 4 dell’articolo 62 vanno lette separatamente e rappresentano singole tipologie di prodotto che non tollerano il cosiddetto “combinato disposto”. Dunque:

 – per quanto riguarda i termini di pagamento dei prodotti a base di carne, il Ministero ha fornito un’interpretazione in tal senso: la carne, congelata o meno, e tutti i prodotti a base di carne in cui essa sia prevalente (ad esempio un sugo in cui essa abbia una quota superiore al 50%), sono considerati prodotti alimentari deperibili, dunque il pagamento deve avvenire da parte dell’acquirente dopo che sono trascorsi 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura relativa. Ciò significa che la carne in scatola, con vita dichiarata di 3 anni, deve essere pagata a 30 giorni

– per quanto riguarda i termini di pagamento di tutti i tipi di latte, Uht, in polvere o condensato che sia, sono considerati prodotti alimentari deperibili, dunque il pagamento deve avvenire dopo che sono trascorsi 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura relativa.

 – il pesce, se fresco, sconta il regime dei 30 giorni, ma per esso può scattare il termine più lungo di 60 giorni in base della dichiarazione di conservazione del produttore.

Le sanzioni

Le sanzioni possono trovare applicazione:

  • per ciascuna parte contrattuale (fornitore e clente) oppure solo per una di esse;
  • sono differenziate a seconda degli obblighi che sono violati
  • hanno dei valori massimi estremamante variabili.

SANZIONI APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI DEI CONTRATTI AGROALIMENTARI

SOGGETTO CHE COMMETTE LA VIOLAZIONE

VIOLAZIONE

SANZIONE APPLICABILE

CONTRAENTE

NON DÀ FORMA SCRITTA AL CONTRATTO E/O NON INCLUDE TUTTI GLI ELEMENTI PRESCRITTI

SANZIONE

516 – 20.000 euro

CONTRAENTE

IMPONE CONDIZIONI CONTRATTUALI VIETATE

SANZIONE

516 – 3.000 euro

DEBITORE

EFFETTUA IL PAGAMENTO OLTRE I 30/60 GG.

SANZIONE

500 – 500.000 euro

 

 Nel determinare la sanzione, l’Antitrust terrà conto:

  • del fatturato dell’azienda (grande distribuzione o piccola distribuzione);
  • della ricorrenza delle relazioni (recidiva o meno)
  • della misura dei ritardi (piccoli ritardi o meno)

Non è chiaro se possa trovare applicazione l’istituto del cumulo giuridico, che prevede l’applicazione della sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Trattandosi di norma amministrativa (e non fiscale) dovrebbe trovare applicazione il cumulo ex L. 689/1981.