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CONTRATTO DI AGENZIA e recesso unilaterale dal patto di non concorrenza post-contrattuale

 

A)     La normativa di riferimento.

Il generale divieto di concorrenza tra agente e preponente, previsto dall’art. 1743 del codice civile – norma che vieta all’agente di assumere l’incarico di trattare, nella stessa zona e per il medesimo ramo, gli affari di più imprese in concorrenza tra loro – opera soltanto durante lo svolgimento del rapporto di agenzia. Per il periodo successivo alla cessazione del contratto, invece, è prevista per le parti la possibilità di stipulare un apposito “patto di non concorrenza”.

Nel rapporto di agenzia, il patto di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del contratto è disciplinato dall’art. 1751 bis cod. civ. e dall’art. 2596 cod. civ.

L’art. 1751-bis cod. civ. stabilisce che il patto di non concorrenza deve essere fatto per iscritto e “deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto”.

Dunque, ai fini della validità del patto di non concorrenza, è necessario che esso indichi, in maniera specifica, “la zona, la clientela e il genere di beni e servizi”, di cui l’agente non potrà occuparsi per un determinato periodo successivo alla risoluzione del rapporto.

L’accettazione del patto di non concorrenza, inoltre, comporta alla cessazione del rapporto anche la corresponsione, all’agente, di una indennità di natura non provvigionale.

L’indennità è determinata dalle parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria, sulla base dei seguenti parametri:

  •           durata del patto;
  •           natura del contratto di agenzia;
  •           indennità di fine rapporto.

Qualora manchi un accordo tra le parti, il Giudice determina l’indennità in via equitativa, anche con riferimento a:

media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza del contratto e    della   loro    incidenza sul  volume d’affari complessivo nello stesso periodo;

cause di cessazione del contratto di agenzia;

ampiezza della zona assegnata all’agente;

esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

Poiché il patto di non concorrenza tende a limitare la libertà contrattuale dell’agente, la sua natura vessatoria ne impone la specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ..

Infine, l’art. 2596 cod. civ. stabilisce i «limiti contrattuali della concorrenza» e precisa che il patto di non concorrenza è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività.

La norma aggiunge che tale patto non può eccedere la durata di cinque anni

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B)     La possibilità di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza.

Come detto, l’art. 1751-bis, contiene una serie di requisiti affinché il patto sia valido, ma nulla di specifico è detto in relazione all’ipotesi in cui parte preponente intenda rinunciare al patto di non concorrenza.

In via preliminare, è importante evidenziare la natura del patto di non concorrenza che, altro non è se non un contratto, secondo la definizione che ne dà la legge: l’accordo di due parti per regolare fra loro un rapporto giuridico patrimoniale (cfr. art. 1321 cod. civ.).

Da tale accordo derivano obbligazioni in capo ad entrambe le parti: con riferimento al preponente, egli ha l’obbligo di corrispondere la relativa indennità all’agente, mentre per quanto riguarda l’agente, la sua obbligazione principale consiste in un “non fare”, ossia nell’omettere l’attività concorrenziale.

Sempre secondo una disposizione generale in materia contrattuale, il contratto ha forza di legge tra le parti (cfr. art. 1372 cod. civ.).

Poste queste brevi premesse in materia di contratto, si evidenzia come nel secondo comma del citato articolo 1751-bis, sia prevista una coincidenza tra il sorgere del diritto all’indennità e l’accettazione del patto di non concorrenza: l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale.

Ne consegue che, qualora il patto di non concorrenza sia inserito nel testo del contratto di agenzia, il diritto all’indennità sorge nel momento stesso della sua conclusione e non in relazione all’effettivo adempimento dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente, anche se tale diritto diviene esigibile soltanto al momento della cessazione del rapporto.

Tale circostanza assume particolare rilievo nel caso in cui la società preponente, al momento della cessazione del rapporto di agenzia (o anche nel corso dello stesso) intenda liberare l’agente dall’obbligo di non concorrenza e non corrispondergli quindi la relativa indennità.

Il diritto all’indennità, difatti, è già sorto con la semplice accettazione del patto di non concorrenza, pertanto sembrerebbe oltremodo discutibile che la rinuncia della società preponente ad avvalersi del patto possa essere validamente manifestata senza un espresso consenso dell’agente.

Il consenso dell’agente, pertanto, anche secondo l’orientamento prevalente della dottrina, sembra essere un requisito necessario sia per la validità della rinuncia, sia per la conseguente esclusione del diritto al compenso, in quanto tale diritto è sorto già al momento dell’accettazione del patto.

Il Tribunale di Milano, pronunciandosi in materia di patto di non concorrenza, ha disposto la nullità di una clausola inserita dalle parti all’interno di un patto di non concorrenza, che attribuiva al datore di lavoro la facoltà di recesso unilaterale del patto (cfr. Tribunale di Milano, 25 luglio 2000, in Il Lavoro nella giur., 2001, 287).

Anche negli Accordi Economici Collettivi del Settore Commercio siglati il 16 febbraio 2009 è stato introdotto il principio secondo il quale il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito soltanto al momento dell’inizio del rapporto di agenzia con esclusione di ogni successiva possibilità di variazione unilaterale.

 Si tenga conto, infine, che la giurisprudenza in generale tende a considerare nulle le clausole che attribuiscono ad una sola delle parti (di norma il preponente) la facoltà di modificare unilateralmente alcune statuizioni contrattuali che risultino essere sfavorevoli all’agente.

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