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Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al

Applicazione del reverse charge per cellulari e dispositivi a circuito integrato (ma non per tutti)

Gentile cliente, con la presente informativa vogliamo informarLa che con decisione di esecuzione del Consiglio europeo, la n. 2010/710/UE del 22 novembre 2010, l’Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare, quale debitore dell’Iva, il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:  

  • telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
  • dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di  elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Il reverse charge per le fattispecie in esame, si rende applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011.
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le cessioni dei beni effettuate nella fase del commercio al dettaglio.
Tra gli esclusi dall’applicazione del reverse charge per le cessioni di cellulari e microprocessori vi sono, inoltre, i soggetti che operano nel regime dei contribuenti minimi , disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007.

Come anticipato in premessa, a partire dal prossimo 1° aprile 2011 le cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori, effettuate nelle fasi che precedono il commercio al dettaglio,
saranno regolate dalle norme del reverse charge. La fattura emessa dal cedente senza Iva, sarà poi integrata dal cessionario e registrata nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. La
norma, prevista in origine dalla Finanziaria 2007, entra in vigore grazie all’autorizzazione comunitaria, arrivata lo scorso novembre.
La norma si applica per le cessioni di:

  • telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
  • dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
REVERSE CHARGE (art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972)
Operazioni Decorrenza Osservazioni
Cessioni di telefoni cellulari 1.04.2011 L’autorizzazione comunitaria menziona i telefoni cellulari, ma non i relativi
componenti e accessori (es. batterie, auricolari)
Cessioni di dispositivi a circuito integrato 1.04.2011 L’autorizzazione comunitaria menziona i dispositivi a circuito integrato prima
della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, ma non fa riferimento alle cessioni di computer e relativi accessori

 Ambito applicativo
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che qui interessa le cessioni dei beni effettuate nella fase del commercio al dettaglio: non conta la qualifica dell’acquirente (privato o soggetto passivo Iva), ma la sola attività del cedente. Ciò, in quanto, obiettivo della deroga richiesta dall’Italia, autorizzata dal Consiglio Ue, è quello di rendere debitore dell’Iva il cessionario “passivo”, per contrastare le frodi che si verificano, di regola, nelle cessioni che precedono il commercio al dettaglio, nel quale i beni sono venduti all’ultimo acquirente, ossia all’utilizzatore finale del ciclo distributivo.
Ne deriva che:

  • l’acquisto di un cellulare o di un microprocessore da parte di un soggetto passivo Iva presso un dettagliante, ancorché per scopi legati all’attività economica svolta, e indipendentemente dal numero o dal valore dei pezzi acquistati, non deve essere assoggettato a reverse charge, ma al sistema ordinario di applicazione dell’Iva a titolo di rivalsa.
    In altre parole le società, imprenditori, professionisti o organismi pubblici o privati dotati di partita Iva se acquistano per uso professionale o d’impresa un telefonino, sono esclusi dall’obbligo del reverse charge ed i cedenti applicheranno le regole ordinarie del tributo addebitando l’Iva in fattura.
  • diversamente, se l’acquisto avviene presso un grossista, si applica il meccanismo dell’inversione contabile.
Commercio al dettaglio escluso dal Reverse Charge
Il meccanismo del reverse charge, per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi
a circuito integrato

Si applica alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. L’esclusione opera anche quando l’utilizzatore finale sia un
soggetto passivo Nulla è stato previsto a riguardo di una eventuale soglia minima per l’applicazione della
disposizione

 Come accennato in premessa, tra gli esclusi dall’applicazione del reverse charge per le cessioni di cellulari e microprocessori vi sono, inoltre, i soggetti che operano nel regime dei contribuenti
minimi, disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007. È previsto, tuttavia, l’obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal cedente senza recare
l’addebito dell’imposta. Infine, qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il meccanismo dell’inversione contabile

IL FUNZIONAMENTO DEL REVERSE CHARGE
Cedente: obblighi e
diritti
  1. Deve emettere fattura senza l’applicazione dell’Iva quale titolo di inapplicabilità dell’imposta l’art.17 comma 6, D.P.R: 633/1972;
  2. può detrarre l’imposta assolta a “monte” sugli acquisti e sulle importazioni inerenti l’attività;
  3. può esercitare il diritto al rimborso dell’Iva secondo le modalità di cui all’art.38 bis, D.P.R. 633/1972, realizzandosi i presupposti di cui all’art.30, comma 3, lett. A), così come modificato dall’art. 35, comma 6 bis, D.L. 223/2006.
Cessionario:
obblighi
  1. deve integrare la fattura emessa dal cedente senza addebito d’imposta, indicando sul documento stesso l’aliquota ordinaria e la relativa imposta;
  2. deve annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal suo ricevimento con riferimento al relativo mese e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.

 

Sanzioni per l’errata applicazione del “reverse charge”
Soggetti Violazione sanzione Cessionario o Committente
Cessionario o committente Mancato assolvimento
dell’imposta relativa agli acquisti
di beni o servizi, connessa
all’errata applicazione del
meccanismo dell’inversione
contabile
Dal 100 al 200% dell’imposta
non assolta, con un minimo di
euro 258
Cedente o prestatore Addebito irregolare dell’imposta in
fattura senza effettuare il
versamento
Dal 100 al 200% dell’imposta
non pagata, con un minimo di
euro 258. Il
cessionario/committente
risponde in solido della sanzione
e del pagamento dell’imposta
non versata dal
cedente/prestatore
Cessionario o committente
– Cedente o prestatore
Irregolarità nell’applicazione del
reverse charge, ma regolare
assolvimento dell’imposta
3% dell’imposta irregolarmente
assolta, con un minimo di euro
258 ( dal 1 gennaio 2011 senza
il limite massimo di euro 10.000
previsto invece per il triennio
2008-2010). Al pagamento delle
sanzioni sono tenuti
solidalmente entrambi i soggetti
obbligati all’applicazione del
meccanismo dell’inversione
contabile
Cedente o prestatore Mancata emissione della fattura
senza applicazione dell’imposta
Dal 5 al 10% dell’imponibile non
fatturato. Il cessionario o
committente è obbligato a
regolarizzare l’omissione
applicando, comunque, il
meccanismo dell’inversione
contabile

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